14.2022.30
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano munito di provvisoria esecutività durante l’opposizione. Sospensione della causa di rigetto durante la procedura italiana d’opposizione
12 ottobre 2022Italiano16 min
(reclamo, n. 32, con rinvio alla duplica, n. 23). Le spettava però addurre e rendere perlomeno verosimili gli elementi a favore dell’adempimento dei
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.30
Lugano
12 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.55 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 27 gennaio 2022 dalla
CO 1 IT-
(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 21 marzo 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 10 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. In accoglimento della richiesta del 10 febbraio 2020, con decreto
ingiuntivo telematico n. 530/2020 del 24 febbraio 2020 il Tribunale ordinario
di Como ha ingiunto alla RE 1 di pagare alla CO 1 € 97'127.43 oltre agli interessi,
spese, IVA, CPA e occorrende, avvertendo la debitrice ingiunta del diritto di proporre
opposizione contro il decreto nei sessanta giorni dalla notifica, altrimenti
sarebbe diventato definitivo. Essa ha fatto tempestivamente uso di tale
facoltà.
B. Con ordinanza del 17 dicembre 2020 il
Tribunale ordinario di Como ha concesso
al decreto ingiuntivo la provvisoria esecutività (art. 648 CPCit),
contro la quale la RE 1 ha interposto reclamo in medesima data.
Mediante
decisione del 15 gennaio 2021, lo stesso tribunale ha giudicato il reclamo inammissibile. Il decreto ingiuntivo è stato munito della formula esecutiva
il 18 ottobre 2021. L’udienza per la discussione dell’opposizione al
decreto ingiuntivo è stata fissata per il 24 giugno 2022.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la
società CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 107'496.85 oltre agli interessi del 5% dal 28 ottobre 2021,
indicando quale causa del credito: “Decr. Ingiuntivo Telematico
dich. esec. nello Stato d’Origine con ordinanza resa in contraddittorio fra le parti
costituite ex art. 648 cpci dal Trib. di Como e pedissequo Allegato V
Convenzione di Lugano 2010 rilasciato in copia autentica il 22.10.21 dal
medesimo Trib. di Como (Titolo disponibile). Rapp. sottostante costituito da fatt.
comm. impagate. EURO 97127.43= per capitale di fatt. non pagate, oltre EURO 4284.70=per
spese legali liquidate in decreto oneri e accessori
compresi per un tot. di EURO 101412.13=pari a Fr 107496.85 =(Cambio
1.06)+int. legali italiani dal 11.02.20 al saldo, oltre int. di mora 5% dal
28.10.21 al saldo”.
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27
gennaio 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine
impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 18 febbraio 2022. Entro i termini assegnato loro, il 22 febbraio
2022 l’istante ha presentato una replica, cui la RE 1 ha ribattuto con una
duplica del 7 marzo 2022.
E. Statuendo con decisione del 10 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.– e un’indennità
di fr. 3'000.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 21 marzo 2022 affinché sia accordata la sospensione del procedimento giusta l’art. 46
Clug fintantoché il Tribunale ordinario di
Como non avrà emesso una decisione finale sull’opposizione al decreto
ingiuntivo. L’8 aprile 2022 il Presidente della Camera ha respinto la richiesta
d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del
19 aprile 2022, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’11 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 21 marzo. Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che il decreto
ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit) costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 32 CLug e quindi un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione. Ha d’altronde respinto l’eccezione della
convenuta relativa alla violazione dell’ordine
pubblico svizzero, giacché “strumentale” e infondata, così come l’eccezione d’estinzione del debito, con cui la convenuta sosteneva che, a seguito della richiesta di
pagamento di € 94'256.85 formulata dall’istante il 3 marzo 2018, avrebbe provveduto a corrisponderle € 73'589.27
e per la rimanenza avrebbe posto in compensazione un credito di € 20'667.–.
Il Pretore aggiunto ha infatti, da un canto, ricordato che il giudice dell’exequatur non può
riesaminare nel merito la decisione straniera da
delibare e, dall’altro, ha ritenuto che il dettaglio del bonifico estero
di € 73'589.27, indicante quale data d’esecuzione
il 15 marzo 2018, attesta che lo stato del pagamento è “da elaborare” sicché
non può valere come prova dell’avvenuto pagamento, mentre la fattura del 30 dicembre 2017, relativa alla commissione sul
fatturato del 2017, è un documento unilaterale della convenuta, che in
assenza di ulteriori elementi non dimostra l’allegata estinzione per
compensazione.
Il
primo giudice ha altresì respinto la richiesta subordinata della convenuta di
sospendere il procedimento in Svizzera in virtù dell’art. 46 cpv. 1 CLug in
attesa del passaggio in giudicato della decisione italiana. Premesso che l’applicazione
di quella norma è controversa nella procedura
sommaria, per completezza ha comunque rilevato che la RE 1 non ne ha
reso verosimili le condizioni, posto che – come anzidetto – la documentazione
prodotta, che la parte convenuta risulta peraltro aver già fatto valere dinanzi
al giudice italiano, non comprova il pagamento del debito posto in esecuzione,
sicché le prospettive di successo dell’opposizione al decreto ingiuntivo
appaiono esigue.
4. Nel
reclamo la RE 1 ribadisce che il procedimento dev’essere sospeso a norma dell’art.
46 cpv. 1 CLug sino a quando le competenti autorità giudiziarie estere non
avranno emanato una sentenza di merito circa l’opposizione al decreto
ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo. Essa sostiene di aver senz’altro
reso verosimile in prima sede di aver estinto il debito posto in esecuzione,
essendo al riguardo sufficiente la documentazione prodotta relativa all’ordine
di pagamento e alla fattura, e quindi le prospettive di successo dell’opposizione
al decreto. A sua mente il primo giudice ha trattato tale aspetto esigendo a
torto una prova piena come per le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF
disconoscendo che fornire ai tribunali svizzeri la prova assoluta dell’esito
futuro di un procedimento pendente presso i tribunali esteri è impossibile,
motivo per cui per l’applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CLug è sufficiente la
verosimiglianza preponderante.
La reclamante rimprovera inoltre al primo giudice di essere caduto nell’arbitrio
e di aver applicato il diritto in modo errato per essersi basato sulla sola
affermazione dell’istante nella replica, in alcun modo comprovata e contestata
nella duplica, secondo cui i documenti prodotti a sostegno della domanda di
sospensione sarebbero già stati vagliati dal giudice italiano e ritenuti non
idonei alla sospensione provvisoria dell’esecutività del decreto ingiuntivo ai
sensi dell’art. 648 CPCit.
5. Ora,
come rilevato dal Pretore aggiunto l’applicabilità dell’art. 46 CLug nella
procedura di rigetto dell’opposizione è controversa. Nella sua più recente
giurisprudenza la scrivente Camera ha lasciato la questione aperta (sentenza della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021
consid. 7.2.4). Vi sarebbe del resto da chiedersi se la decisione resa
su un’istanza di sospensione sia impugnabile (lo escludono: Staehelin/Bopp in:
Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 3a
ed. 2021, n. 17 ad art. 46 CLug con rinvii; Hofmann/ Kunz in: Basler
Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 139 ad art. 46 CLug), perlomeno nei casi in cui, come nella
fattispecie, l’istanza è stata respinta (DTF 137 III 263
consid. 1.1.2 con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee [CGCE] dell’11 agosto 1995
C-432/93 SISRO, Racc. 1995 I 2269 punto 42 e dispositivo). Tale
esclusione è invero discutibile dal profilo della garanzia della via
giudiziaria ancorata negli art. 6 CEDU e 29a Cost. (Staehelin/Bopp, op. cit., loc.
cit.).
Anche
nel caso in esame non è tuttavia necessario risolvere né il primo né il secondo
quesito poiché la reclamante non ha reso verosimili le condizioni poste
da questa norma per sospendere la causa di rigetto, come risulta dai considerandi
successivi.
5.1 Il
criterio principale da considerare per sospendere la causa nel senso dell’art.
46 § 1 CLug è quello delle prospettive di successo del ricorso contro la
decisione di cui è chiesto l’exequatur. La sospensione dovrebbe essere ordinata solo se il giudice deve
seriamente mettere in conto un (alto) rischio di annullamento della decisione
impugnata o se la decisione appare evidentemente errata (citata 14.2020.193,
consid. 7.3.1; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 10 ad
art. 46); Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 59 ad art. 46).
5.1.1 Stante
il divieto del riesame della decisione estera nel merito (art. 45 § 2 del
Regolamento 44/2001 e della CLug), secondo la giurisprudenza europea il giudice
davanti al quale è proposta l’opposizione
contro l’autorizzazione all’esecuzione di una decisione giudiziaria
resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua
decisione relativa a una domanda di sospen-sione del procedimento nel senso
dell’art. 38 della Convenzione di Bruxelles (il cui tenore corrisponde a quello
dell’art. 46 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale), solo i mezzi che la parte opponente non era in grado di
far valere innanzi al giudice dello Stato d’origine, ad esclusione di quelli di
cui il giudice straniero (di primo grado) non ha avuto conoscenza al momento di
emettere la sua decisione, poiché la parte opponente ha omesso di farli valere
dinanzi a lui pur avendone la possibilità (sentenza della CGCE
del 1° giugno 1990 C-183/90 B.J. van Dalfsen, Racc. 1991 I-4743, punti 35 segg.).
Il Tribunale federale si è allineato a tale sentenza (DTF 137 III 266 consid.
3.2.2) malgrado le critiche di una parte della dottrina (già citata 14.2020.193
consid. 7.3.1 e i rinvii).
5.1.2 Nel
caso di specie, la reclamante insiste nell’affermare di non aver già
prodotto dinanzi al giudice italiano che ha concesso la provvisoria esecutività
Fatti
i documenti che a suo dire renderebbero verosimili le prospettive di successo
dell’opposizione al decreto ingiuntivo
(reclamo, n. 32, con rinvio alla duplica, n. 23). Le spettava però addurre e rendere perlomeno verosimili gli elementi a favore dell’adempimento dei
presupposti dell’art. 46 § 1 CLug (Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 64
ad art. 46). Ora, essa non ha neppure prodotto le sue deduzioni nella procedura
sfociata nell’ordinanza 17 dicembre 2020 di concessione della provvisoria
esecutività (giusta l’art. 648 CPCit), con cui avrebbe potuto dimostrare di non
aver già fatto valere la documentazione in questione. Si evince d’altronde dal
reclamo presentato contro tale ordinanza (doc. F ad 1) ch’essa aveva già eccepito con l’opposizione al decreto il
pagamento di ogni fattura emessa dall’istante sulla scorta di bonifici
(doc. 2-29), che però non figurano agli atti del presente procedimento, ciò che
non consente di verificare le sue allegazioni.
5.1.3 Ad
ogni modo, per fugare l’eccezione addotta dall’istante la reclamante avrebbe
dovuto rendere verosimile non solo di non aver prodotto i noti documenti in
prima sede, ma ancora di non essere stata in grado di farlo. Orbene, l’ordine di
bonifico indica come data di esecuzione il 15 marzo 2018 (doc. 8) e la fattura
è datata 30 dicembre 2017 (doc. 9), di modo che non è dato di capire perché la RE
1 non avrebbe potuto produrre tali documenti già dinanzi al giudice italiano all’udienza
del 16 dicembre 2020 (cfr. doc. F). Essa non ha fornito alcuna spiegazione
al riguardo né nel reclamo, né nella duplica di prima sede. Ne segue che il Pretore
aggiunto poteva validamente, in base alla giurisprudenza europea e svizzera,
considerare irricevibili tali documenti e le re-lative allegazioni per quanto
attiene alla domanda di sospensione della procedura giusta l’art. 46 CLug.
5.1.4 Invero, le critiche di una parte della dottrina
alla giurisprudenza della CGCE e del Tribunale federale non appaiono sprovviste
di fondamento. L’art. 46 § 1 CLug pare infatti praticamente svuotato di
significato qualora, restringendone la portata del testo, la sospensione della
causa di exequatur possa essere ottenuta solo per motivi che non sarebbero potuti essere
invocati nella procedura estera di prima istanza, ossia sostanzialmente per
motivi fondati su veri nova o in presenza di una violazione del diritto di essere sentito dell’opponente, mentre, a ben vedere, le
prospettive di successo del ricorso contro la decisione di cui è chiesto
l’exequatur dipendono ovviamente dai motivi d’impugnazione
invocati dal ricorrente, qualunque essi siano purché siano ricevibili secondo il diritto estero. Nell’esaminarli,
il giudice dell’exequatur non può ledere il divieto del riesame della decisione estera nel
merito, poiché non si pronuncia su tale sentenza, bensì sulla questione – processuale – della sospensione della procedura
Considerandi
di exequatur.
Non
è tuttavia necessario approfondire oltre la questione, perché il reclamo al vaglio dev’essere respinto anche se l’eccezione di
estinzione del credito vantato dall’istante dovesse essere reputata ricevibile.
5.2
In
effetti, la reclamante si limita a ribadire che l’ordine di pagamento di € 73'589.27,
pur non costituendo una prova del pagamento, unitamente agli altri documenti
prodotti (doc. 7-14) lo rende sufficientemente verosimile (reclamo, n. 44). Rimprovera
al Pretore aggiunto di aver preteso a torto una prova piena del pagamento come
per le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF, disconoscendo che fornire ai
tribunali svizzeri la prova assoluta dell’esito futuro di un procedimento
pendente presso i tribunali esteri è impossibile, motivo per cui per l’applicazione
dell’art. 46 cpv. 1 CLug è sufficiente la verosimiglianza preponderante.
5.2.1
In
realtà il Pretore aggiunto ha specificato che i requisiti della sospensione non erano stati resi “verosimili” per il motivo che, in assenza di prova del pagamento, le prospettive
di successo dell’opposizione contro il decreto ingiuntivo apparivano esigue. La
reclamante non si confronta con tale motivazione e in particolare non spiega
perché se, come essa stessa ha ammesso, l’ordine di pagamento prodotto, in uno
stato ancora “da elaborare” (doc. 8), non dimostra il pagamento, tale documento potrebbe rendere
verosimili le possibilità di accoglimento dell’opposizione. La procedura di
opposizione al decreto ingiuntivo è infatti una procedura di me-rito in cui il
convenuto deve dimostrare l’esistenza dei fatti estintivi del credito con prova
piena (art. 2697 cpv. 2 CCit). Le possibilità di accoglimento dell’opposizione
dipendono quindi da tale prova.
D’altronde,
la reclamante non spende una parola sulla questione della compensazione (per l’importo
residuo) né sul carattere unilaterale – e pertanto non probante – della fattura del 30 dicembre 2017. Il reclamo risulta quindi persino
irricevibile da questo punto di vista.
5.2.2
Non solo. La reclamante misconosce che per ottenere la sospensione
della causa di rigetto non le bastava rendere verosimili preponderanti
possibilità di accoglimento dell’opposizione, ma un alto rischio di
annullamento della decisione impugnata o il suo carattere evidentemente errato (sopra
consid. 5.1). Orbene, essa non pretende di disporre di altre prove all’infuori
di quelle prodotte nella procedura di rigetto in grado di dimostrare pienamente
l’estinzione del credito dell’istante né di essere ancora legittimata a
produrle nella procedura di opposizione al decreto ingiuntivo. Ne segue che la
decisione impugnata resiste alla critica anche nel merito.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 107'496.85,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1
rifonderà alla CO 1 fr. 2'200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).