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Decisione

14.2022.30

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano munito di provvisoria esecutività durante l’opposizione. Sospensione della causa di rigetto durante la procedura italiana d’opposizione

12 ottobre 2022Italiano16 min

(reclamo, n. 32, con rinvio alla duplica, n. 23). Le spettava però addurre e rendere perlomeno verosimili gli elementi a favore del­l’adempimento dei

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.30

Lugano

12 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.55 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa

con istanza 27 gennaio 2022 dalla

CO 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 21 marzo 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 10 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. In accoglimento della richiesta del 10 febbraio 2020, con decreto

ingiuntivo telematico n. 530/2020 del 24 febbraio 2020 il Tribunale ordinario

di Como ha ingiunto alla RE 1 di pagare alla CO 1 € 97'127.43 oltre agli interessi,

spese, IVA, CPA e occorrende, avvertendo la debitrice ingiunta del diritto di proporre

opposizione contro il decreto nei sessanta giorni dalla notifica, altrimenti

sarebbe diventato definitivo. Essa ha fatto tempestivamente uso di tale

facoltà.

B. Con ordinanza del 17 dicembre 2020 il

Tribunale ordinario di Como ha concesso

al decreto ingiuntivo la provvisoria esecutività (art. 648 CPCit),

contro la quale la RE 1 ha interposto reclamo in medesima data.

Mediante

decisione del 15 gennaio 2021, lo stesso tribunale ha giudicato il reclamo inammissibile. Il decreto ingiuntivo è stato munito della formula esecutiva

il 18 ottobre 2021. L’udienza per la discussione dell’opposizione al

decreto ingiuntivo è stata fissata per il 24 giugno 2022.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la

società CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 107'496.85 oltre agli interessi del 5% dal 28 ottobre 2021,

indicando quale causa del credito: “Decr. Ingiuntivo Telematico

dich. esec. nello Stato d’O­ri­gine con ordinanza resa in contraddittorio fra le parti

costituite ex art. 648 cpci dal Trib. di Como e pedissequo Allegato V

Convenzione di Lugano 2010 rilasciato in copia autentica il 22.10.21 dal

medesimo Trib. di Como (Titolo disponibile). Rapp. sottostante costituito da fatt.

comm. impagate. EURO 97127.43= per capitale di fatt. non pagate, oltre EURO 4284.70=per

spese legali liquidate in decreto oneri e accessori

compresi per un tot. di EURO 101412.13=pari a Fr 107496.85 =(Cambio

1.06)+int. legali italiani dal 11.02.20 al saldo, oltre int. di mora 5% dal

28.10.21 al saldo”.

D. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27

gennaio 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine

impartito, la convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni

scritte del 18 febbraio 2022. Entro i termini assegnato loro, il 22 febbraio

2022 l’istante ha presentato una replica, cui la RE 1 ha ribattuto con una

duplica del 7 marzo 2022.

E. Statuendo con decisione del 10 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.– e un’indennità

di fr. 3'000.– a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 21 marzo 2022 affinché sia accordata la sospensione del procedimento giusta l’art. 46

Clug fintantoché il Tribunale ordinario di

Como non avrà emesso una decisione finale sull’opposizione al decreto

ingiuntivo. L’8 aprile 2022 il Presidente della Camera ha respinto la richiesta

d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del

19 aprile 2022, la CO 1 ha concluso per la reie­zione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’11 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 21 marzo. Presentato

quello stes­so giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che il decreto

ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit) costituisce una

decisione ai sensi dell’art. 32 CLug e quindi un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione. Ha d’altronde respinto l’eccezione della

convenuta relativa alla violazione dell’ordine

pubblico svizzero, giacché “strumentale” e infondata, così come l’eccezione d’estinzione del de­bito, con cui la convenuta sosteneva che, a seguito della richiesta di

pagamento di € 94'256.85 formulata dall’istante il 3 marzo 2018, avrebbe provveduto a corrisponderle € 73'589.27

e per la rimanen­za avrebbe posto in compensazione un credito di € 20'667.–.

Il Pretore aggiunto ha infatti, da un canto, ricordato che il giudice dell’e­xequatur non può

riesaminare nel merito la decisione straniera da

delibare e, dall’altro, ha ritenuto che il dettaglio del bonifico estero

di € 73'589.27, indicante quale data d’esecuzione

il 15 marzo 2018, attesta che lo stato del pagamento è “da elaborare” sicché

non può valere come prova dell’avvenuto pagamento, mentre la fattura del 30 dicembre 2017, relativa alla commissione sul

fatturato del 2017, è un documento unilaterale della convenuta, che in

assenza di ulteriori elementi non dimostra l’allegata estinzione per

compensazione.

Il

primo giudice ha altresì respinto la richiesta subordinata della convenuta di

sospendere il procedimento in Svizzera in virtù del­l’art. 46 cpv. 1 CLug in

attesa del passaggio in giudicato della decisione italiana. Premesso che l’applicazione

di quella norma è controversa nella procedura

sommaria, per completezza ha comun­que rilevato che la RE 1 non ne ha

reso verosimili le condizioni, posto che – come anzidetto – la documentazione

prodotta, che la parte convenuta risulta peraltro aver già fatto valere dinanzi

al giudice italiano, non comprova il pagamento del debito posto in esecuzione,

sicché le prospettive di successo dell’oppo­sizione al decreto ingiuntivo

appaiono esigue.

4. Nel

reclamo la RE 1 ribadisce che il procedimento dev’essere sospeso a norma dell’art.

46 cpv. 1 CLug sino a quan­do le competenti autorità giudiziarie estere non

avranno emanato una sentenza di merito circa l’opposizione al decreto

ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo. Essa sostiene di aver sen­z’altro

reso verosimile in prima sede di aver estinto il debito posto in esecuzione,

essendo al riguardo sufficiente la documentazione prodotta relativa all’ordine

di pagamento e alla fattura, e quindi le prospettive di successo dell’opposizione

al decreto. A sua mente il primo giudice ha trattato tale aspetto esigendo a

torto una prova piena come per le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF

disconoscendo che fornire ai tribunali svizzeri la prova assoluta del­l’e­sito

futuro di un procedimento pendente presso i tribunali esteri è impossibile,

motivo per cui per l’applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CLug è sufficiente la

verosimiglianza preponderante.

La reclamante rimprovera inoltre al primo giudice di essere caduto nell’arbitrio

e di aver applicato il diritto in modo errato per essersi basato sulla sola

affermazione dell’istante nella replica, in alcun modo comprovata e contestata

nella duplica, secondo cui i documenti prodotti a sostegno della domanda di

sospensione sarebbero già stati vagliati dal giudice italiano e ritenuti non

idonei alla sospensione provvisoria dell’esecutività del decreto ingiuntivo ai

sensi dell’art. 648 CPCit.

5. Ora,

come rilevato dal Pretore aggiunto l’applicabilità dell’art. 46 CLug nella

procedura di rigetto dell’opposizione è controversa. Nella sua più recente

giurisprudenza la scrivente Camera ha lasciato la questio­ne aperta (sentenza della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021

consid. 7.2.4). Vi sarebbe del resto da chiedersi se la decisione resa

su un’istanza di sospensione sia impugnabile (lo escludono: Staehelin/Bopp in:

Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommen­tar LugÜ, 3a

ed. 2021, n. 17 ad art. 46 CLug con rinvii; Hofmann/ Kunz in: Basler

Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 139 ad art. 46 CLug), perlomeno nei casi in cui, come nella

fat­tispecie, l’istanza è stata respinta (DTF 137 III 263

consid. 1.1.2 con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee [CGCE] dell’11 agosto 1995

C-432/93 SISRO, Racc. 1995 I 2269 punto 42 e dispositivo). Tale

esclusione è invero discutibile dal profilo della garanzia della via

giudiziaria ancorata negli art. 6 CEDU e 29a Cost. (Staehelin/Bopp, op. cit., loc.

cit.).

Anche

nel caso in esame non è tuttavia necessario risolvere né il primo né il secondo

quesito poiché la reclamante non ha reso verosimili le condizioni poste

da questa norma per sospendere la causa di rigetto, come risulta dai considerandi

successivi.

5.1 Il

criterio principale da considerare per sospendere la causa nel senso dell’art.

46 § 1 CLug è quello delle prospettive di successo del ricorso contro la

decisione di cui è chiesto l’exequatur. La sospensione dovrebbe essere ordinata solo se il giudice deve

seriamente mettere in conto un (alto) rischio di annullamento della decisione

impugnata o se la decisione appare evidentemente errata (citata 14.2020.193,

consid. 7.3.1; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 10 ad

art. 46); Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 59 ad art. 46).

5.1.1 Stante

il divieto del riesame della decisione estera nel merito (art. 45 § 2 del

Regolamento 44/2001 e della CLug), secondo la giurisprudenza europea il giudice

davanti al quale è proposta l’opposi­zione

contro l’autorizzazione all’esecuzione di una decisione giu­diziaria

resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua

decisione relativa a una domanda di sospen-sione del procedimento nel senso

dell’art. 38 della Convenzione di Bruxelles (il cui tenore corrisponde a quello

dell’art. 46 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’ese­cuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale), solo i mez­zi che la parte opponente non era in grado di

far valere innanzi al giudice dello Stato d’origine, ad esclusione di quelli di

cui il giudice straniero (di primo grado) non ha avuto conoscenza al momento di

emettere la sua decisione, poiché la parte opponente ha omes­so di farli valere

dinanzi a lui pur avendone la possibilità (sentenza della CGCE

del 1° giugno 1990 C-183/90 B.J. van Dalfsen, Racc. 1991 I-4743, punti 35 segg.).

Il Tribunale federale si è allineato a tale sentenza (DTF 137 III 266 consid.

3.2.2) malgrado le critiche di una parte della dottrina (già citata 14.2020.193

consid. 7.3.1 e i rinvii).

5.1.2 Nel

caso di specie, la reclamante insiste nell’affermare di non aver già

prodotto dinanzi al giudice italiano che ha concesso la provvisoria esecutività

Fatti

i documenti che a suo dire renderebbero verosimili le prospettive di successo

dell’opposizione al decreto ingiuntivo

(reclamo, n. 32, con rinvio alla duplica, n. 23). Le spettava però addurre e rendere perlomeno verosimili gli elementi a favore del­l’adempimento dei

presupposti dell’art. 46 § 1 CLug (Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 64

ad art. 46). Ora, essa non ha neppure prodotto le sue deduzioni nella procedura

sfociata nell’ordinanza 17 dicembre 2020 di concessione della provvisoria

esecutività (giusta l’art. 648 CPCit), con cui avrebbe potuto dimostrare di non

aver già fat­to valere la documentazione in questione. Si evince d’altronde dal

reclamo presentato contro tale ordinanza (doc. F ad 1) ch’essa aveva già eccepito con l’opposizione al decreto il

pagamento di ogni fattura emessa dall’istante sulla scorta di bonifici

(doc. 2-29), che però non figurano agli atti del presente procedimento, ciò che

non consente di verificare le sue allegazioni.

5.1.3 Ad

ogni modo, per fugare l’eccezione addotta dall’istante la reclamante avrebbe

dovuto rendere verosimile non solo di non aver prodotto i noti documenti in

prima sede, ma ancora di non essere stata in grado di farlo. Orbene, l’ordine di

bonifico indica come da­ta di esecuzione il 15 marzo 2018 (doc. 8) e la fattura

è datata 30 dicembre 2017 (doc. 9), di modo che non è dato di capire perché la RE

1 non avrebbe potuto produrre tali documenti già dinanzi al giudice italiano all’udienza

del 16 dicembre 2020 (cfr. doc. F). Essa non ha fornito alcuna spiegazione

al riguardo né nel reclamo, né nella duplica di prima sede. Ne segue che il Pretore

aggiunto poteva validamente, in base alla giurisprudenza europea e svizzera,

considerare irricevibili tali documenti e le re-lative allegazioni per quanto

attiene alla domanda di sospensione della procedura giusta l’art. 46 CLug.

5.1.4 Invero, le critiche di una parte della dottrina

alla giurisprudenza del­la CGCE e del Tribunale federale non appaiono sprovviste

di fondamento. L’art. 46 § 1 CLug pare infatti praticamente svuotato di

significato qualora, restringendone la portata del testo, la sospensione della

causa di exequatur possa essere ottenuta solo per motivi che non sarebbero potuti essere

invocati nella procedura este­ra di prima istanza, ossia sostanzialmente per

motivi fondati su veri nova o in presenza di una violazione del diritto di essere sentito dell’opponente, mentre, a ben vedere, le

prospettive di succes­so del ricorso contro la decisione di cui è chiesto

l’exequatur dipendono ovviamente dai motivi d’impugnazione

invocati dal ricorrente, qualunque essi siano purché siano ricevibili secondo il diritto este­ro. Nell’esaminarli,

il giudice dell’exequatur non può ledere il divieto del riesame della decisione estera nel

merito, poiché non si pronuncia su tale sentenza, bensì sulla questione – processuale – della sospensione della procedura

Considerandi

di exequatur.

Non

è tuttavia necessario approfondire oltre la questione, perché il reclamo al vaglio dev’essere respinto anche se l’eccezione di

estinzione del credito vantato dall’istante dovesse essere reputata ricevibile.

5.2

In

effetti, la reclamante si limita a ribadire che l’ordine di pagamen­to di € 73'589.27,

pur non costituendo una prova del pagamento, unitamente agli altri documenti

prodotti (doc. 7-14) lo rende sufficientemente verosimile (reclamo, n. 44). Rimprovera

al Pretore aggiunto di aver preteso a torto una prova piena del pagamento come

per le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF, disconoscendo che fornire ai

tribunali svizzeri la prova assoluta dell’esito futuro di un procedimento

pendente presso i tribunali esteri è impossibile, motivo per cui per l’applicazione

dell’art. 46 cpv. 1 CLug è sufficiente la verosimiglianza preponderante.

5.2.1

In

realtà il Pretore aggiunto ha specificato che i requisiti della sospensione non erano stati resi “verosimili” per il motivo che, in assenza di prova del pagamento, le prospettive

di successo dell’op­posizione contro il decreto ingiuntivo apparivano esigue. La

reclamante non si confronta con tale motivazione e in particolare non spiega

perché se, come essa stessa ha ammesso, l’ordine di pagamento prodotto, in uno

stato ancora “da elaborare” (doc. 8), non dimostra il pagamento, tale documento potrebbe rendere

verosimili le possibilità di accoglimento dell’opposizione. La procedura di

opposizione al decreto ingiuntivo è infatti una procedura di me-rito in cui il

convenuto deve dimostrare l’esistenza dei fatti estintivi del credito con prova

piena (art. 2697 cpv. 2 CCit). Le possibilità di accoglimento dell’opposizione

dipendono quindi da tale prova.

D’altronde,

la reclamante non spende una parola sulla questione della compensazione (per l’importo

residuo) né sul carattere unilaterale – e pertanto non probante – della fattura del 30 dicembre 2017. Il reclamo risulta quindi persino

irricevibile da questo punto di vista.

5.2.2

Non solo. La reclamante misconosce che per ottenere la sospensione

della causa di rigetto non le bastava rendere verosimili preponderanti

possibilità di accoglimento dell’opposizione, ma un alto rischio di

annullamento della decisione impugnata o il suo carattere evidentemente errato (sopra

consid. 5.1). Orbene, essa non pretende di disporre di altre prove all’infuori

di quelle prodotte nella procedura di rigetto in grado di dimostrare pienamente

l’estinzione del credito dell’istante né di essere ancora legittimata a

produrle nella procedura di opposizione al decreto ingiuntivo. Ne segue che la

decisione impugnata resiste alla critica anche nel merito.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 107'496.85,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1

rifonderà alla CO 1 fr. 2'200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).