14.2022.31
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Fatti nuovi
22 luglio 2022Italiano9 min
1° febbraio 2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
Source ti.ch
Incarti n.
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14.2022.32
Lugano
22 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2022.596 e SO.2022.597 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 1°
febbraio 2022 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 24 marzo 2022 presentati dall’RE 1 contro le
decisioni emesse il 14 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________53 emesso il 17 novembre 2021
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso l’RE
1 per l’incasso di fr. 7'500.– oltre agli interessi del 2.5% dal 10
novembre 2021 (indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale 2019+ interessi 2.5% dal 01.06.2019 risp. dal 03.03.2021”), fr. 239.05 (per “Interessi aggiornati sino al 09.11.2021”) e fr. 50.– (per “Tassa di diffida
(31.05.2021)”).
Con
precetto esecutivo n. __________50 emesso sempre il 17 novembre 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, lo Stato ha escusso l’RE 1 anche per l’incasso dell’imposta
cantonale del 2020, di fr. 7'275.– oltre agli interessi del 2.5% dal 10
novembre 2021, oltre a interessi aggiornati sino al 9 novembre 2021 di fr. 151.65 e alla tassa di diffida di fr. 50.–.
Fatti
B. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del
1° febbraio 2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitole,
la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisioni separate del 14 marzo 2022, il Pretore ha
parzialmente accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla convenuta tranne per quanto attiene alle spese di diffida,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnazione d’indennità.
D. Contro
le sentenze appena citate l’RE 1 è insorta a questa Camera
con due reclami del 24 marzo 2022 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze, protestate spese e
ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili tra le stesse parti, fondate su un medesimo complesso di fatti e
vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per
economia di procedura, di congiungere le due procedure e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 15 marzo 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 25 marzo. Presentati il giorno prima (data dei timbri postali),
ambedue i reclami sono dunque tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di tassazione
relative alle imposte cantonali del 2019 e 2020 prodotte dall’istante e
debitamente passate in giudicato costituiscono validi titolo di rigetto
definitivo delle opposizioni per il capitale e gli interessi, in virtù dell’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF. Ha invece respinto le istanze per quanto attiene alle spese
di diffida siccome lo Stato non ha prodotto i relativi titoli di rigetto, ossia
le stesse diffide. Onde il parziale accoglimento delle istanze.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 espone che in seguito al proprio scioglimento deciso dall’assemblea
generale il 7 dicembre 1992 e alla sua cancellazione dal registro di commercio
avvenuta il 2 agosto 2007, il nuovo liquidatore __________ l’ha fatta riscrivere
il 19 novembre 2007 onde cedere, il 21 dicembre 2007, all’A__________ SA una
pretesa di € 2'582'284.50 riconosciutale dalla Corte suprema di cassazione
italiana nei confronti di tale __________ con sentenza del 5 ottobre 2006. Su
richiesta del liquidatore, l’RE 1 è poi stata nuovamente cancellata dal
registro di commercio il 3 giugno 2008, salvo poi essere ulteriormente iscritta
il 23 settembre 2016 dietro decisione della Pretura del Distretto di Lugano del
31.
agosto 2016 all’unico scopo di farsi restituire, per conto dell’A__________
SA, i titoli della società lussemburghese __________ dati in pegno a garanzia
delle pretese cedute e depositate presso tale __________, poi liquidata e
ripresa dalla __________ di __________. La reclamante allega che il capitale
sociale “storico” di fr. 5'000'000.– è stato totalmente estinto in occasione della
liquidazione del 2008 e di non avere avuto alcuna attività dopo la (ultima) reinscrizione,
restando semplicemente in attesa della sentenza che verosimilmente verrà
emessa entro la fine del 2022 “in
una causa civile” in cui è stata citata, prima di
essere nuovamente radiata dal registro di commercio. La reclamante afferma che
tale situazione è stata fatta presente all’Ufficio cantonale di tassazione, che
ha ugualmente deciso di procedere in via esecutiva, ciò che rischia di condurre
al suo fallimento, non avendo mezzi liquidi per far fronte alle pretese fiscali,
con la conseguenza concreta di una sua cancellazione prima della fine della
causa civile.
4.1
Così
argomentando, la reclamante non si confronta minimamente con la motivazione
delle sentenze impugnate, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo
sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1°
settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche
per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2), e in particolare non contesta che
le decisioni fiscali prodotte dall’istante sono passate in giudicato e
costituiscono un valido titolo di rigetto dell’opposizione definitivo giusta l’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF. Insufficientemente motivati, i reclami sono irricevibili (sopra
consid. 1.3).
4.2
Per
abbondanza, va inoltre evidenziato che tutte le allegazioni di fatto
contenute nei reclami sono nuove, dal momento che la reclamante non ha
presentato osservazioni alle istanze, e pertanto non potrebbero essere prese in considerazione (sopra consid. 1.3). Per
tacere del fatto che le considerazioni della reclamante non sono per nulla
rilevanti in una causa di rigetto dell’opposizione, il cui esclusivo oggetto è
la verifica del titolo di rigetto prodotto dall’istante e di eventuali eccezioni giusta l’art. 81 LEF (sopra
consid. 2).
5.
Le tasse del presente giudizio, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto della
similitudine delle cause, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, nella prima causa di
fr. 7'739.05 e nella seconda di fr. 7'426.65, non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Le cause 14.2022.31 (SO.2022.596)
e 14.2022.32 (SO.2022.597) sono congiunte.
2. Il
reclamo nella causa 14.2022.31 (SO.2022.596) è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente
dispositivo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Il
reclamo nella causa 14.2022.32 (SO.2022.597) è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente
dispositivo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).