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Decisione

14.2022.31

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Fatti nuovi

22 luglio 2022Italiano9 min

1° febbraio 2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

Source ti.ch

Incarti n.

14.2022.31

14.2022.32

Lugano

22 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2022.596 e SO.2022.597 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 1°

febbraio 2022 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sui reclami del 24 marzo 2022 presentati dall’RE 1 contro le

decisioni emesse il 14 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________53 emesso il 17 novembre 2021

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso l’RE

1 per l’incasso di fr. 7'500.– oltre agli interessi del 2.5% dal 10

novembre 2021 (indicando qua­le causa del credito l’“Imposta cantonale 2019+ interessi 2.5% dal 01.06.2019 risp. dal 03.03.2021”), fr. 239.05 (per “Interessi aggiornati sino al 09.11.2021”) e fr. 50.– (per “Tassa di diffida

(31.05.2021)”).

Con

precetto esecutivo n. __________50 emesso sempre il 17 novembre 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, lo Stato ha escusso l’RE 1 anche per l’incasso dell’imposta

cantonale del 2020, di fr. 7'275.– oltre agli interessi del 2.5% dal 10

novembre 2021, oltre a interessi aggiornati sino al 9 novembre 2021 di fr. 151.65 e alla tassa di diffida di fr. 50.–.

Fatti

B. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del

1° febbraio 2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitole,

la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisioni separate del 14 marzo 2022, il Pretore ha

parzialmente accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dalla convenuta tranne per quanto attiene alle spese di diffida,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnazione d’indennità.

D. Contro

le sentenze appena citate l’RE 1 è insorta a questa Camera

con due reclami del 24 marzo 2022 per

ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze, protestate spese e

ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili tra le stesse parti, fondate su un medesimo complesso di fatti e

vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per

economia di procedura, di congiungere le due procedure e di

emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 15 marzo 2022, il termine d’impu­gnazione

è scaduto venerdì 25 marzo. Presentati il giorno prima (data dei timbri postali),

ambedue i reclami sono dunque tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di tassazione

relative alle imposte cantonali del 2019 e 2020 prodotte dall’istante e

debitamente passate in giudicato costituiscono validi titolo di rigetto

definitivo delle opposizioni per il capitale e gli interessi, in virtù dell’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF. Ha invece respinto le istanze per quanto attiene alle spese

di diffida siccome lo Stato non ha prodotto i relativi titoli di rigetto, ossia

le stesse diffide. Onde il parziale accoglimento delle istanze.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 espone che in seguito al proprio scioglimento deciso dall’assemblea

generale il 7 dicembre 1992 e alla sua cancellazione dal registro di commercio

avvenuta il 2 agosto 2007, il nuovo liquidatore __________ l’ha fatta riscrivere

il 19 novembre 2007 onde cedere, il 21 dicembre 2007, all’A__________ SA una

pretesa di € 2'582'284.50 riconosciutale dalla Corte suprema di cassazione

italiana nei confronti di tale __________ con sentenza del 5 ottobre 2006. Su

richiesta del liquidatore, l’RE 1 è poi stata nuovamente cancellata dal

registro di commercio il 3 giugno 2008, salvo poi essere ulteriormente iscritta

il 23 settembre 2016 dietro decisione della Pretura del Distretto di Lugano del

31.

agosto 2016 all’unico scopo di farsi restituire, per conto dell’A__________

SA, i titoli della società lussemburghese __________ dati in pegno a garanzia

delle pretese cedute e depositate presso tale __________, poi liquidata e

ripresa dalla __________ di __________. La reclamante allega che il capitale

sociale “storico” di fr. 5'000'000.– è stato totalmente estinto in occasione della

liquidazione del 2008 e di non avere avuto alcuna attività dopo la (ultima) reinscrizione,

restando semplicemente in attesa della senten­za che verosimilmente verrà

emessa entro la fine del 2022 “in

una causa civile” in cui è stata citata, prima di

essere nuovamente radiata dal registro di commercio. La reclamante afferma che

tale situazione è stata fatta presente all’Ufficio cantonale di tassazione, che

ha ugualmente deciso di procedere in via esecutiva, ciò che rischia di condurre

al suo fallimento, non avendo mezzi liquidi per far fronte alle pretese fiscali,

con la conseguenza concreta di una sua cancellazione prima della fine della

causa civile.

4.1

Così

argomentando, la reclamante non si confronta minimamente con la motivazione

delle sentenze impugnate, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo

sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1°

settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche

per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2), e in particolare non contesta che

le decisioni fiscali prodotte dall’istante sono passate in giudicato e

costituiscono un valido titolo di rigetto dell’opposizione definitivo giusta l’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF. Insufficientemente motivati, i reclami sono irricevibili (sopra

consid. 1.3).

4.2

Per

abbondanza, va inoltre evidenziato che tutte le allegazioni di fatto

contenute nei reclami sono nuove, dal momento che la reclamante non ha

presentato osservazioni alle istanze, e pertanto non potrebbero essere prese in considerazione (sopra consid. 1.3). Per

tacere del fatto che le considerazioni della reclamante non sono per nulla

rilevanti in una causa di rigetto dell’opposizione, il cui esclusivo oggetto è

la verifica del titolo di rigetto prodotto dall’i­­stante e di eventuali eccezioni giusta l’art. 81 LEF (sopra

consid. 2).

5.

Le tasse del presente giudizio, stabilite

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto della

similitudine delle cause, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, nella prima causa di

fr. 7'739.05 e nella seconda di fr. 7'426.65, non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Le cause 14.2022.31 (SO.2022.596)

e 14.2022.32 (SO.2022.597) sono congiunte.

2. Il

reclamo nella causa 14.2022.31 (SO.2022.596) è irricevibile.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente

dispositivo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Il

reclamo nella causa 14.2022.32 (SO.2022.597) è irricevibile.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente

dispositivo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).