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Decisione

14.2022.34

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della firma sul titolo di rigetto. Perizia calligrafica

2 agosto 2022Italiano12 min

separate del 2 e 4 febbraio 2021 RE 1 e RE 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarti n.

14.2022.34

14.2022.35

Lugano

2 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause SO.2021.114 e SO.2021.116

(rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con istanze rispettivamente del 2 e 4 febbraio 2021

da

RE 1

RE 2, __________

(patrocinati dall’__________ PA

1, __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2, __________)

giudicando sui reclami del 28 marzo 2022 presentati da RE 1 e RE 2

contro le decisioni emesse il 17 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso il fratello CO 1 per l’incasso di fr. 25'166.–

oltre agli interessi del 5% dal 14 dicembre 2020, indicando quale causa del

credito il “Contratto del 1.

agosto 2018 "Prestito Bar __________ e __________" e "Vendita

casa __________"”.

Con

precetto esecutivo n. __________ emesso anch’esso il 17 dicembre 2020 dallo

stesso Ufficio, l’altro fratello RE 2 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 39'832.–

oltre agli interessi del 5% dal 14 dicembre 2020, indicando la medesima causale

che nel precetto esecutivo fatto spiccare dalla sorella.

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze

separate del 2 e 4 febbraio 2021 RE 1 e RE 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna. Nel termine impartitogli, il

convenuto si è opposto a entrambe le istanze con osservazioni scritte del 2

marzo 2021. Alle udienze di discussione tenutesi il 7 maggio 2021, le parti hanno

concordato di sospendere le cause per permettere l’esecuzione di una perizia

calligrafica sulla firma apposta sullo specchietto del 1° agosto 2018 prodotto

dagl’istanti quale riconoscimento di debito; hanno inoltre chiesto al Pretore

di aprire una procedura di assunzione di prova cautelare e di designare un

perito calligrafico, alla cui perizia esse avrebbero riconosciuto il valore di

referto di arbitratore. Nella perizia “grafotecnica” del 7 luglio 2021 la perita __________

T__________ ha concluso che “l’insieme

degli elementi emersi porta­no a sostenere l’ipotesi che la firma presente sull’accordo

del 1° agosto 2018 non sia stata apposta da signor CO 1 piuttosto che l’ipotesi

di una firma autentica”. Alle udienze del 16 marzo

2022 indette per la continuazione della discussione,

gl’istanti hanno confermato la rispettiva domanda mentre il convenuto ne

ha chiesto la reiezione.

C. Statuendo con decisioni separate del 17 marzo 2022, il Pretore ha

respinto entrambe le istanze, ponendo a carico dell’istante, nella prima causa,

le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 900.– a

favore del convenuto e nella seconda le spese processuali di fr. 450.– e

un’indennità di fr. 1'400.– sempre a favore del convenuto.

D. Contro

le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con due reclami distinti del 28 marzo 2022 per ottenerne l’annullamento, protestate spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili tra parti patrocinate dallo stesso avvocato, fondate su un medesimo

complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche.

Si giustifica così, per economia di procedura, di

congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c

CPC), pur mantenendone l’autono­mia nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore (comune) di RE 1 e RE 2 il 18

marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 28 marzo. Presentati

quello stesso giorno (data dei timbri postali), i reclami sono dunque

tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha ricordato che dopo aver ricevuto il referto

peritale, gl’istanti hanno chiesto la sostituzione del perito manifestando così

l’intenzione di non riconoscere alla perizia il valore di referto di

arbitratore, mentre il convenuto ha chiesto di rinviare la questione alla

successiva azione di merito nell’ambito della quale si sarebbe potuto scegliere

un nuovo peri­to. Motivo per cui il primo giudice ha reputato la procedura

cautelare diventata senza oggetto e l’ha stralciata con una decisione ora

oggetto di reclamo. Per quanto attiene alla causa principale, il Pretore ha

ritenuto che la perizia agli atti, siccome allestita da una persona cognita in

materia, ancorché contestata è sufficiente a rendere perlomeno verosimile l’eccezione

liberatoria del convenu­to, secondo cui la firma apposta sul documento invocato

quale titolo di rigetto non è la sua. Ha pertanto respinto le istanze e rinviato

la questione a un giudizio di merito.

4.

Nei

reclami RE 1 e RE 2 si dolgono che le decisioni impugnate siano state emesse

senz’atten­dere l’esito del reclamo da loro inoltrato alla III Camera civile

del Tribunale d’appello contro la decisione 24 gennaio 2022 del Pretore nella

procedura cautelare. Lamentano una violazione del diritto di essere sentiti e

in generale delle norme procedurali che tutelano il reclamante, nella misura in

cui una perizia contestata non può fungere al loro dire da valido mezzo di

prova per statuire sulle loro istanze.

5.

La

ricevibilità dei reclami è dubbia, giacché i reclamanti non si confrontano con

la motivazione delle sentenze impugnate, secon­do cui il referto peritale da

loro contestato basta per rendere verosimile (e non per provare) l’obiezione

sollevata dal convenuto in merito all’autenticità della firma figurante sul

titolo di rigetto. Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC spetta infatti al

reclamante commisurarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata,

indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice

(sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1,

in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014

del 12 maggio 2015 consid. 2). La questione può invero rimanere aperta perché

le sentenze impugnate resistono alla critica (anche) nel merito.

5.1

Sta

di fatto che i fatti riportati nei documenti prodotti quale titolo di

rigetto sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false, a meno che

siano d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’uf­ficio. Egli

pronuncia il rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa

verosimile immediatamente. Respinge invece l’istan­­za se, basandosi su

elementi oggettivi, ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia

dovere escludere che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può

quindi limitarsi a contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art.

178.

CPC) ma deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova

immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità

(DTF 132 III 143, consid. 4.1.2, con

rimandi; sentenze della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 5.1 e 14.2017.12 del 4 maggio 2017 consid. 4.2/a, con

rinvii).

La

valutazione dell’autenticità della firma è una questione di

apprezzamento delle prove (DTF 130 III 321 consid. 5; sentenze del

Tribunale federale 5A_113/2014 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1, 5A_402/2008

consid. 3.2). In sede di reclamo è possibile invocare un errore

nell’accertamento dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF

138.

III 234 consid. 4.1) e suscettibile d’influire sull’esito

della causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo

giudice non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sentenza della CEF 14.2018.179

del 1° aprile 2019 consid. 5.1).

5.2

Nel

caso in esame, i reclamanti non indicano i motivi per cui sarebbe

manifestamente errato l’apprezzamento del Pretore, secon­do cui la perizia,

ancorché contestata, rende verosimile l’inauten­ticità della firma apposta sul

documento prodotto quale titolo di rigetto (doc. C). Insufficientemente

motivati, i reclami sono al riguardo irricevibili.

5.3

Il

Pretore non era d’altronde tenuto ad aspettare l’esito del reclamo relativo

alla procedura cautelare. L’assunzione di una perizia non è infatti un mezzo di

prova ammissibile in una procedura sommaria, specie di rigetto dell’opposizione,

in cui di principio è ammissibile solo la prova documentale (art. 254 cpv. 1

CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1) o tutt’al più le prove immediatamente disponibili

giusta l’art. 254 cpv. 2 lett. a CPC, tra cui non rientra l’esperimento di una

perizia calligrafica (sentenza della CEF 14.2021.168 del 5 maggio 2022 consid.

4.4.3), come dimostra la fattispecie in esame, in cui a 17 mesi dall’inoltro

della causa l’assunzione della prova peritale non è ancora terminata. Il

Pretore non avrebbe quindi dovuto dare seguito alla richiesta delle parti di

esperire una perizia e, appurato che la perizia non aveva comunque permesso di

risolvere la questione, non era tenuto a perdere ulteriore tempo a ordinare

delucidazioni o un’altra perizia. Come pertinentemente rilevato dal primo

giudice, si tratta di atti istruttori da eseguire tipicamente in una procedura

di merito. La procedura di rigetto serve solo a determinare l’onere dell’azione

di merito (sopra consid. 2). Per il resto, rimproverare al Pretore di essersi

fondato sulla perizia del 7 luglio 2021 dopo averne chiesta l’assunzione

riconoscendone in anticipo il valore di referto di arbitratore non è

compatibile con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC). Nella

misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno pertanto respinti.

6.

Le tasse del presente giudizio, stabilite

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto della

similitudine delle cause, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, nella prima causa di

fr. 25'166.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre quello di fr. 39'832.–

nella seconda sì.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Le cause 14.2022.34 (SO.2021.114)

e 14.2022.35 (SO.2021.116) sono congiunte.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2022.34 (SO.2021.114) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente

dispositivo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2022.35 (SO.2022.116) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente

dispositivo, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione relativa alla causa 14.2022.34

(SO.2021.114) è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Contro la presente decisione relativa alla causa

14.2022.35 (SO.2021.116) è possibile presentare ricorso in materia civile (art.

72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).