14.2022.34
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della firma sul titolo di rigetto. Perizia calligrafica
2 agosto 2022Italiano12 min
separate del 2 e 4 febbraio 2021 RE 1 e RE 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
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CO 1RE 1
Incarti n.
14.2022.34
14.2022.35
Lugano
2 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nelle cause SO.2021.114 e SO.2021.116
(rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanze rispettivamente del 2 e 4 febbraio 2021
da
RE 1
RE 2, __________
(patrocinati dall’__________ PA
1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sui reclami del 28 marzo 2022 presentati da RE 1 e RE 2
contro le decisioni emesse il 17 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso il fratello CO 1 per l’incasso di fr. 25'166.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 dicembre 2020, indicando quale causa del
credito il “Contratto del 1.
agosto 2018 "Prestito Bar __________ e __________" e "Vendita
casa __________"”.
Con
precetto esecutivo n. __________ emesso anch’esso il 17 dicembre 2020 dallo
stesso Ufficio, l’altro fratello RE 2 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 39'832.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 dicembre 2020, indicando la medesima causale
che nel precetto esecutivo fatto spiccare dalla sorella.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze
separate del 2 e 4 febbraio 2021 RE 1 e RE 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartitogli, il
convenuto si è opposto a entrambe le istanze con osservazioni scritte del 2
marzo 2021. Alle udienze di discussione tenutesi il 7 maggio 2021, le parti hanno
concordato di sospendere le cause per permettere l’esecuzione di una perizia
calligrafica sulla firma apposta sullo specchietto del 1° agosto 2018 prodotto
dagl’istanti quale riconoscimento di debito; hanno inoltre chiesto al Pretore
di aprire una procedura di assunzione di prova cautelare e di designare un
perito calligrafico, alla cui perizia esse avrebbero riconosciuto il valore di
referto di arbitratore. Nella perizia “grafotecnica” del 7 luglio 2021 la perita __________
T__________ ha concluso che “l’insieme
degli elementi emersi portano a sostenere l’ipotesi che la firma presente sull’accordo
del 1° agosto 2018 non sia stata apposta da signor CO 1 piuttosto che l’ipotesi
di una firma autentica”. Alle udienze del 16 marzo
2022 indette per la continuazione della discussione,
gl’istanti hanno confermato la rispettiva domanda mentre il convenuto ne
ha chiesto la reiezione.
C. Statuendo con decisioni separate del 17 marzo 2022, il Pretore ha
respinto entrambe le istanze, ponendo a carico dell’istante, nella prima causa,
le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 900.– a
favore del convenuto e nella seconda le spese processuali di fr. 450.– e
un’indennità di fr. 1'400.– sempre a favore del convenuto.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con due reclami distinti del 28 marzo 2022 per ottenerne l’annullamento, protestate spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili tra parti patrocinate dallo stesso avvocato, fondate su un medesimo
complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche.
Si giustifica così, per economia di procedura, di
congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c
CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore (comune) di RE 1 e RE 2 il 18
marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 28 marzo. Presentati
quello stesso giorno (data dei timbri postali), i reclami sono dunque
tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha ricordato che dopo aver ricevuto il referto
peritale, gl’istanti hanno chiesto la sostituzione del perito manifestando così
l’intenzione di non riconoscere alla perizia il valore di referto di
arbitratore, mentre il convenuto ha chiesto di rinviare la questione alla
successiva azione di merito nell’ambito della quale si sarebbe potuto scegliere
un nuovo perito. Motivo per cui il primo giudice ha reputato la procedura
cautelare diventata senza oggetto e l’ha stralciata con una decisione ora
oggetto di reclamo. Per quanto attiene alla causa principale, il Pretore ha
ritenuto che la perizia agli atti, siccome allestita da una persona cognita in
materia, ancorché contestata è sufficiente a rendere perlomeno verosimile l’eccezione
liberatoria del convenuto, secondo cui la firma apposta sul documento invocato
quale titolo di rigetto non è la sua. Ha pertanto respinto le istanze e rinviato
la questione a un giudizio di merito.
4.
Nei
reclami RE 1 e RE 2 si dolgono che le decisioni impugnate siano state emesse
senz’attendere l’esito del reclamo da loro inoltrato alla III Camera civile
del Tribunale d’appello contro la decisione 24 gennaio 2022 del Pretore nella
procedura cautelare. Lamentano una violazione del diritto di essere sentiti e
in generale delle norme procedurali che tutelano il reclamante, nella misura in
cui una perizia contestata non può fungere al loro dire da valido mezzo di
prova per statuire sulle loro istanze.
5.
La
ricevibilità dei reclami è dubbia, giacché i reclamanti non si confrontano con
la motivazione delle sentenze impugnate, secondo cui il referto peritale da
loro contestato basta per rendere verosimile (e non per provare) l’obiezione
sollevata dal convenuto in merito all’autenticità della firma figurante sul
titolo di rigetto. Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC spetta infatti al
reclamante commisurarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata,
indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice
(sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1,
in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014
del 12 maggio 2015 consid. 2). La questione può invero rimanere aperta perché
le sentenze impugnate resistono alla critica (anche) nel merito.
5.1
Sta
di fatto che i fatti riportati nei documenti prodotti quale titolo di
rigetto sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false, a meno che
siano d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’ufficio. Egli
pronuncia il rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa
verosimile immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su
elementi oggettivi, ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia
dovere escludere che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può
quindi limitarsi a contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art.
178.
CPC) ma deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova
immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità
(DTF 132 III 143, consid. 4.1.2, con
rimandi; sentenze della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 5.1 e 14.2017.12 del 4 maggio 2017 consid. 4.2/a, con
rinvii).
La
valutazione dell’autenticità della firma è una questione di
apprezzamento delle prove (DTF 130 III 321 consid. 5; sentenze del
Tribunale federale 5A_113/2014 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1, 5A_402/2008
consid. 3.2). In sede di reclamo è possibile invocare un errore
nell’accertamento dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF
138.
III 234 consid. 4.1) e suscettibile d’influire sull’esito
della causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo
giudice non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sentenza della CEF 14.2018.179
del 1° aprile 2019 consid. 5.1).
5.2
Nel
caso in esame, i reclamanti non indicano i motivi per cui sarebbe
manifestamente errato l’apprezzamento del Pretore, secondo cui la perizia,
ancorché contestata, rende verosimile l’inautenticità della firma apposta sul
documento prodotto quale titolo di rigetto (doc. C). Insufficientemente
motivati, i reclami sono al riguardo irricevibili.
5.3
Il
Pretore non era d’altronde tenuto ad aspettare l’esito del reclamo relativo
alla procedura cautelare. L’assunzione di una perizia non è infatti un mezzo di
prova ammissibile in una procedura sommaria, specie di rigetto dell’opposizione,
in cui di principio è ammissibile solo la prova documentale (art. 254 cpv. 1
CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1) o tutt’al più le prove immediatamente disponibili
giusta l’art. 254 cpv. 2 lett. a CPC, tra cui non rientra l’esperimento di una
perizia calligrafica (sentenza della CEF 14.2021.168 del 5 maggio 2022 consid.
4.4.3), come dimostra la fattispecie in esame, in cui a 17 mesi dall’inoltro
della causa l’assunzione della prova peritale non è ancora terminata. Il
Pretore non avrebbe quindi dovuto dare seguito alla richiesta delle parti di
esperire una perizia e, appurato che la perizia non aveva comunque permesso di
risolvere la questione, non era tenuto a perdere ulteriore tempo a ordinare
delucidazioni o un’altra perizia. Come pertinentemente rilevato dal primo
giudice, si tratta di atti istruttori da eseguire tipicamente in una procedura
di merito. La procedura di rigetto serve solo a determinare l’onere dell’azione
di merito (sopra consid. 2). Per il resto, rimproverare al Pretore di essersi
fondato sulla perizia del 7 luglio 2021 dopo averne chiesta l’assunzione
riconoscendone in anticipo il valore di referto di arbitratore non è
compatibile con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC). Nella
misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno pertanto respinti.
6.
Le tasse del presente giudizio, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto della
similitudine delle cause, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, nella prima causa di
fr. 25'166.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre quello di fr. 39'832.–
nella seconda sì.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Le cause 14.2022.34 (SO.2021.114)
e 14.2022.35 (SO.2021.116) sono congiunte.
2. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2022.34 (SO.2021.114) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente
dispositivo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2022.35 (SO.2022.116) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente
dispositivo, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione relativa alla causa 14.2022.34
(SO.2021.114) è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Contro la presente decisione relativa alla causa
14.2022.35 (SO.2021.116) è possibile presentare ricorso in materia civile (art.
72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).