14.2022.36
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limiti di cognizione del giudice del rigetto
2 agosto 2022Italiano7 min
matrimonio è permesso “abusare, omettere, mentire”. Conclude che le autorità giudicanti continuano a “puntualizzare la
Source ti.ch
RE 1CO 1
Incarto n.
14.2022.36
Lugano
2 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.229 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio
2022 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 27'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 16 gennaio 2021, indicando quale causa del
credito la “Sentenza di
divorzio 19 settembre 2017 del Pretore aggiunto del distretto di Lugano (prima tranche
liquidazione regime dei beni)”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 gennaio
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni
all’istanza, RE 1 è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione del 17 marzo 2022, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 550.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2022 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile
esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta al più presto a il 18 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto
non prima di lunedì 28 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recri-minazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi
valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la sentenza di divorzio delle
parti del 19 settembre 2017, siccome passata in giudicato ed esecutiva,
costituisce valido titolo di rigetto definitivo. In effetti, egli ha precisato,
l’importo di fr. 27'000.– posto in esecuzione corrisponde alla prima rata
del compenso complessivo di fr. 54'000.– concordato dagli ex coniugi come
liquidazione del regime matrimoniale. A mente del primo giudice pure la
richiesta relativa agli interessi di mora dev’essere ammessa, in quanto è
pacifico che la pretesa era esigibile prima dell’avvio dell’esecuzione
forzata.
1.3.2 Nel reclamo RE 1 ricorda le sue continue denunce
riguardo al “comportamento
sconcertante” di CO 1 nei confronti di loro figlia __________
e pretende che prima di
valorizzare o giustificare
Fatti
i diritti della moglie nel divorzio, i
diritti della figlia vengano messi in primo piano. Trova inquietante che in
risposta alle sue innumerevoli denunce il Pretore abbia comunicato, con lettera
del 2 dicembre 2020, che la denuncia avrebbe dovuto essere fatta dalla figlia
stessa e che i fatti, “frutti
di motivi personali”, sono ormai caduti in prescrizione.
Il reclamante pretende quindi uno scritto in cui si giustifichi che in un
matrimonio è permesso “abusare, omettere, mentire”. Conclude che le autorità giudicanti continuano a “puntualizzare la
richiesta di prova di documentazione sui vari rigetti da [esse] emanati”, ma mai hanno preso atto delle sue richieste e denunce né convocato
sua figlia per ascoltare le sue dichiarazioni.
1.3.3 Sennonché,
così facendo, il reclamante non si confronta con la motivazione contenuta nella
decisione impugnata (v. sopra consid. 1.3). Egli disconosce nuovamente che il
tema delle denunce contro la moglie esula dalla competenza del giudice del
Considerandi
rigetto, il cui compito si limita all’esame
della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – nel caso concreto
una decisione di divorzio di cui il reclamante non risulta aver tuttora
ottenuto la modifica o la revisione – e di eventuali eccezioni liberatorie a
norma dell’art. 81 LEF (come già spiegatogli nelle sentenze 14.2018.104 del 18
luglio 2018 consid. 2.2 e 14.2020.29 del 17 agosto 2020 consid. 2.2), per
tacere del fatto che le allegazioni del reclamante sono irricevibili anche
perché nuove, non avendo egli presentato osservazioni in prima sede (v. sopra
consid. 1.2).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 27'000.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).