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Decisione

14.2022.36

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limiti di cognizione del giudice del rigetto

2 agosto 2022Italiano7 min

matrimonio è permesso “abusare, omettere, mentire”. Conclude che le autorità giudicanti con­tinuano a “puntualizzare la

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2022.36

Lugano

2 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.229 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio

2022 da

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escus­so l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 27'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 16 gennaio 2021, indicando quale causa del

credito la “Sentenza di

divorzio 19 settembre 2017 del Pretore aggiunto del distretto di Lugano (prima tranche

liquidazione regime dei beni)”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 gennaio

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni

all’istanza, RE 1 è rimasto silente.

C. Statuendo con decisione del 17 marzo 2022, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 550.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2022 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile

esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta al più presto a il 18 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto

non prima di lunedì 28 marzo. Presentato quello stesso gior­no (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recri-minazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi

valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la sentenza di divorzio delle

parti del 19 settembre 2017, siccome passata in giudicato ed esecutiva,

costituisce valido titolo di rigetto definitivo. In effetti, egli ha precisato,

l’importo di fr. 27'000.– posto in esecuzione corrisponde alla prima rata

del compenso complessivo di fr. 54'000.– concordato dagli ex coniugi come

liquidazione del regime matrimoniale. A mente del primo giudice pure la

richiesta relativa agli interessi di mora dev’essere ammessa, in quanto è

pacifico che la pretesa era esigibile prima dell’avvio dell’esecu­­zione

forzata.

1.3.2 Nel reclamo RE 1 ricorda le sue continue denunce

riguar­do al “comportamento

sconcertante” di CO 1 nei confronti di loro figlia __________

e pretende che prima di

valorizzare o giustificare

Fatti

i diritti della moglie nel divorzio, i

diritti della figlia vengano messi in primo piano. Trova inquietante che in

risposta alle sue innumerevoli denunce il Pretore abbia comunicato, con lettera

del 2 dicembre 2020, che la denuncia avrebbe dovuto essere fatta dalla figlia

stessa e che i fatti, “frutti

di motivi personali”, sono ormai caduti in prescrizione.

Il reclamante pretende quindi uno scritto in cui si giustifichi che in un

matrimonio è permesso “abusare, omettere, mentire”. Conclude che le autorità giudicanti con­tinuano a “puntualizzare la

richiesta di prova di documentazione sui vari rigetti da [esse] emanati”, ma mai hanno preso atto delle sue richieste e denunce né convocato

sua figlia per ascoltare le sue dichiarazioni.

1.3.3 Sennonché,

così facendo, il reclamante non si confronta con la motivazione contenuta nella

decisione impugnata (v. sopra consid. 1.3). Egli disconosce nuovamente che il

tema delle denunce contro la moglie esula dalla competenza del giudice del

Considerandi

rigetto, il cui compito si limita all’esame

della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – nel caso concreto

una decisione di divorzio di cui il reclamante non risulta aver tuttora

ottenuto la modifica o la revisione – e di eventuali eccezioni liberatorie a

norma dell’art. 81 LEF (come già spiegatogli nelle sentenze 14.2018.104 del 18

luglio 2018 consid. 2.2 e 14.2020.29 del 17 agosto 2020 consid. 2.2), per

tacere del fatto che le allegazioni del reclamante sono irricevibili anche

perché nuove, non avendo egli presentato osservazioni in prima sede (v. sopra

consid. 1.2).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 27'000.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).