14.2022.37
Fallimento. Accettazione di una controproposta transattiva dell’istante fatta all’udienza in assenza del convenuto. Onere della prova
22 giugno 2022Italiano5 min
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2022.37
Lugano
17 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.81 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 25 gennaio 2022 da
CO 1
contro
RE 1RE 1
giudicando sul reclamo del 30 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 25 gennaio 2022 CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'661.65 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 25 febbraio 2022 è comparso il solo istante, che non ha
accettato la proposta transattiva formulata dal convenuto nel suo scritto del
22 febbraio 2022, ma ha esposto una controproposta, secondo cui la procedura
sarebbe rimasta sospesa fino al 29 aprile 2022, data entro la quale RE 1
avrebbe dovuto versare fr. 6'000.–, il saldo riconosciuto al 31 dicembre
2022 in fr. 11'600.– dovendo essere saldato entro quest’ultimo termine,
oltre a fr. 100.– per la tassa di giudizio, fermo restando che in caso d’inosservanza
dei termini il fallimento sarebbe stato pronunciato senza ulteriori formalità a
semplice istanza di parte. Al convenuto è stato fissato un termine di dieci
giorni per comunicare l’accettazione della controproposta o documentare il
pagamento dell’intera somma posta in esecuzione, in difetto di che il fallimento
sarebbe stato pronunciato senza ulteriori formalità.
C. Statuendo
con decisione del 22 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha accertato che entro il
termine impartitogli RE 1 non aveva accettato la transazione né pagato il suo
debito e ne ha quindi dichiarato il fallimento dal giorno successivo alle ore
10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 30 marzo 2022 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di aver
accettato la proposta transattiva il 2 marzo 2022. Entro il termine
assegnatogli, con scritto del 2 maggio 2022 CO 1 ha osservato di non aver
ricevuto l’accettazione della sua controproposta né alcun versamento da parte
del reclamante.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 30 marzo 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 9 aprile 2022 durante le ferie pasquali ed è stato prorogato
per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 56 n. 2 e 63
LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27
aprile. Presentato il 31 marzo 2022 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
Nel
reclamo RE 1 allega di aver spedito per posta A il 2 marzo 2022 e per e-mail
del 23 marzo 2022 l’accettazione della proposta formulata dall’istanza all’udienza,
da lui apposta e firmata sul verbale d’udienza stesso (doc. D accluso al
reclamo). Nelle sue osservazioni, l’istante ha negato di averla ricevuta e tale
accettazione non figura neppure nell’incarto pretorile.
2.1
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 1 LEF le parti possono sì avvalersi di fatti nuovi
verificatisi prima della decisione di fallimento. Devono però dimostrarli.
Orbene, il reclamante non ha provato di avere effettivamente spedito la sua
accettazione per posta A il 2 marzo 2022 e in ogni caso la stessa non risulta
essere giunta al Pretore aggiunto. Incombeva a RE 1 assicurarsi che il suo
scritto fosse arrivato alla Pretura. Non ha
d’altronde prodotto l’e-mail del 23 marzo 2022, che in ogni caso
sarebbe stata tardiva. Egli ha infatti ritirato il verbale il 7 marzo 2022
(act. VIII) per cui il termine d’accettazione di dieci giorni è scaduto già il
17.
marzo. In queste circostanze, si può prescindere dall’esaminare l’efficacia
giuridica della (pretesa) e-mail.
2.2
In
mancanza di prova della tempestiva accettazione della controproposta, il cui
onere gravava sul convenuto che se ne voleva avvalere (art. 8 CC), la pronuncia del fallimento senza ulteriori formalità dopo la scadenza
del termine di dieci giorni impartito al convenuto è ineccepibile e conforme
all’avvertenza contenuta nel verbale d’udienza (sopra ad B).
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
Le
spese processuali relative al giudizio odierne sono poste a carico del
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegna un’indennità,
non avendo la stessa formulato una richiesta motivata al riguardo (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).