Lexipedia

Decisione

14.2022.37

Fallimento. Accettazione di una controproposta transattiva dell’istante fatta all’udienza in assenza del convenuto. Onere della prova

22 giugno 2022Italiano5 min

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2022.37

Lugano

17 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.81 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con istanza 25 gennaio 2022 da

CO 1

contro

RE 1RE 1

giudicando sul reclamo del 30 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 22 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 25 gennaio 2022 CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'661.65 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 25 febbraio 2022 è comparso il solo istante, che non ha

accettato la proposta transattiva formulata dal convenuto nel suo scritto del

22 febbraio 2022, ma ha esposto una controproposta, secondo cui la procedura

sarebbe rimasta sospesa fino al 29 aprile 2022, data entro la quale RE 1

avrebbe dovuto versare fr. 6'000.–, il saldo riconosciuto al 31 dicembre

2022 in fr. 11'600.– dovendo essere saldato entro que­st’ultimo termine,

oltre a fr. 100.– per la tassa di giudizio, fermo restando che in caso d’inosservanza

dei termini il fallimento sarebbe stato pronunciato senza ulteriori formalità a

semplice istan­za di parte. Al convenuto è stato fissato un termine di dieci

giorni per comunicare l’accettazione della controproposta o documenta­re il

pagamento dell’intera somma posta in esecuzione, in difetto di che il fallimento

sarebbe stato pronunciato senza ulteriori formalità.

C. Statuendo

con decisione del 22 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha accertato che entro il

termine impartitogli RE 1 non aveva accettato la transazione né pagato il suo

debito e ne ha quindi dichiarato il fallimento dal giorno successivo alle ore

10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 30 marzo 2022 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di aver

accettato la proposta transattiva il 2 marzo 2022. Entro il termine

assegnatogli, con scrit­to del 2 maggio 2022 CO 1 ha osservato di non aver

ricevuto l’accettazione della sua controproposta né alcun versamento da parte

del reclamante.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 30 marzo 2022, il termine d’impugna­zione

è scaduto sabato 9 aprile 2022 durante le ferie pasquali ed è stato prorogato

per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 56 n. 2 e 63

LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27

aprile. Presentato il 31 marzo 2022 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’al­tro tempestivo.

2.

Nel

reclamo RE 1 allega di aver spedito per posta A il 2 marzo 2022 e per e-mail

del 23 marzo 2022 l’accettazione della proposta formulata dall’istanza all’udienza,

da lui apposta e firma­ta sul verbale d’udienza stesso (doc. D accluso al

reclamo). Nelle sue osservazioni, l’istante ha negato di averla ricevuta e tale

accettazione non figura neppure nell’incarto pretorile.

2.1

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 1 LEF le parti possono sì avvalersi di fatti nuovi

verificatisi prima della decisione di fallimento. Devono però dimostrarli.

Orbene, il reclamante non ha provato di avere effettivamente spedito la sua

accettazione per posta A il 2 marzo 2022 e in ogni caso la stessa non risulta

essere giunta al Pretore aggiunto. Incombeva a RE 1 assicurarsi che il suo

scritto fosse arrivato alla Pretura. Non ha

d’altronde prodotto l’e-mail del 23 mar­zo 2022, che in ogni caso

sarebbe stata tardiva. Egli ha infatti ritirato il verbale il 7 marzo 2022

(act. VIII) per cui il termine d’accet­tazione di dieci giorni è scaduto già il

17.

marzo. In queste circostanze, si può prescindere dall’esaminare l’efficacia

giuridica della (pretesa) e-mail.

2.2

In

mancanza di prova della tempestiva accettazione della controproposta, il cui

onere gravava sul convenuto che se ne voleva avvalere (art. 8 CC), la pronuncia del fallimento senza ulteriori formalità dopo la scadenza

del termine di dieci giorni impartito al convenuto è ineccepibile e conforme

all’avvertenza contenuta nel verbale d’udienza (sopra ad B).

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

Le

spese processuali relative al giudizio odierne sono poste a carico del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegna un’indennità,

non avendo la stessa formulato una richiesta motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).