14.2022.39
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito (mutuo). Interpretazione della clausola relativa al rimborso (esigibilità)
28 settembre 2022Italiano12 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.39
Lugano
28 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 dicembre
2021 dall’
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 31 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 ottobre 2020 l’CO 1 in veste di mutuante e RE 1 quale
mutuatario hanno sottoscritto un “Contratto
di prestito” in forza del quale la prima s’impegnava a
corrispondere al secondo un mutuo di massimo € 40'000.– con un tasso d’interesse annuo del 3%. Le parti hanno
altresì previsto al punto 2 che la durata del mutuo sarebbe stata di un anno e
che “lo stesso [sarebbe
stato] rimborsato entro la data della durata del contratto di prestito, entro
o da data da definire”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 26 ottobre 2021 (indicando quale causa del credito il “Rimborso prestito del 26.10.2020, scadenza al
26.10.2021”) e fr. 1'200.– oltre agli interessi del 3% dal 26 ottobre 2021
(per “Interessi annui”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 dicembre
2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 40'000.– oltre agli
interessi di mora del 5% dal 26 ottobre 2021 (rinunciando quindi agli interessi
annui contrattuali di fr. 1'200.– e relativi interessi). Nel termine
impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11
gennaio 2022.
D. Statuendo con decisione del 17 marzo 2022, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 41'200.– oltre agli interessi del 5% su fr. 40'000.–
a partire dal 26 ottobre 2021 e del 3% su fr. 1'200.– dal 22 novembre
2021, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare
indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2022 per ottenerne l’annullamento
e in via principale la reiezione dell’istanza, mentre in via subordinata l’accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 40'000.– oltre agli interessi del 5% dal
27 ottobre 2021, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Invitata a
presentare osservazioni al reclamo, l’CO 1 è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 21 marzo 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 31 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto indubbio che l’escusso ha
ricevuto la somma convenuta nel contratto di prestito. Egli ha invece
considerato “problematica” la scadenza del mutuo, e ciò a fronte delle contestazioni sollevate da RE
1.
e dell’aggiunta (“entro o
data da definire”) alla scadenza di rimborso – un anno
– previsto dalle parti. Al proposito il primo giudice ha osservato come il
mutuatario non misconosca che tale aggiunta fosse riferita all’iniziale
disponibilità della mutuante di prolungare la durata contrattuale oltre all’anno
concordato, rilevando però che la medesima non si è concretizzata nonostante l’CO
1.
fosse a conoscenza – a mente dell’escusso – della difficile situazione
finanziaria di quest’ultimo e che ad ogni modo un’eventuale modifica del
contratto soggiaceva alla forma scritta. Tali considerazioni sono bastate al
Pretore per ammettere – sulla base del principio dell’affidamento in materia d’interpretazione
della vo-lontà delle parti – l’impegno di RE 1 di rimborsare il prestito all’CO
1.
entro il 26 ottobre 2021 e l’esistenza di un valido riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Egli ha nondimeno stabilito la decorrenza degli
interessi del 5% dal 27 ottobre 2021 (anziché dal 26 ottobre come richiesto
dall’istante) senza tuttavia esplicitarlo nel dispositivo.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che la formulazione poco chiara della clausola relativa
alla scadenza del contratto di mutuo non permette di comprendere la reale
volontà delle parti senza procederne a un’interpretazione nel senso dell’art.
18.
CO. Ribadisce di aver concluso il contratto alla sola condizione che il
mutuo non dovesse essere rimborsato entro un anno, date le difficoltà
economiche in cui si trovava e di cui la mutuataria era perfettamente a
conoscenza. A mente del reclamante il contratto è pertanto viziato e non può
essere considerato un valido riconoscimento di debito giacché necessiterebbe di
un’interpretazione fondata su elementi – oltre che intrinseci – anche
estrinseci che però sfuggono alla cognizione del giudice del rigetto.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale
interpretazione può fondarsi solo sul titolo
stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione
di elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del
rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà
respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di
riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria
completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12
giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).
5.2
Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non
solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure
di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione al
momento della promozione dell’esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5D_168/2019
del 23 dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i rimandi, e della CEF 14.2002.40/41
del 14 agosto 2002, consid. 5.3), ove l’esigibilità non risulti già dal titolo di rigetto, la quale è in
primo luogo definita dall’accordo delle parti e sussidiariamente dalla legge
(sentenze della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid. 4.1.1 e 14.2019.189
del 27 febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii).
5.3
Nella
fattispecie, pur non contestando di aver ricevuto la somma di fr. 40'000.–
mutuata, già in prima sede RE 1 ha eccepito implicitamente l’inesigibilità del
credito posto in esecuzione, poiché a suo dire egli era sempre stato chiaro e
preciso nel sostenere che, data la difficile situazione finanziaria in cui si
trovava e di cui l’istante era consapevole, non sarebbe stato in grado di
rimborsare il prestito già dopo un anno. Con il reclamo ribadisce l’ambiguità
della formulazione relativa alla scadenza del contratto di mutuo, il quale a
suo dire non può costituire titolo di rigetto senza procedere ad un’interpretazione
fondata anche su elementi estrinseci a quest’ultimo.
5.3.1
Che
l’istante sia stato consapevole del fatto che l’escusso non sarebbe stato in
grado di rimborsare il prestito già dopo un anno in ragione della sua difficile
situazione finanziaria è una circostanza estrinseca al contratto di prestito (e
pure agli atti in generale), di cui il giudice del rigetto non può tenere conto
per interpretare la volontà delle parti (sopra consid. 5.1). Pure l’interpretazione proposta dal Pretore,
secondo cui “l’iniziale disponibilità del mutuante a prolungare la durata
contrattuale oltre a quella minima di un anno concordata (…) non ha trovato
successivamente spazio, al di là della contezza che il creditore avesse – per
parola del mutuatario – della sua difficile situazione finanziaria”, non trova alcun appoggio nel testo dell’accordo,
sicché la decisione impugnata risulta giuridicamente errata al riguardo.
5.3.2
Ciò
posto, il punto 2 del contratto, secondo cui il mutuo “verrà rimborsato entro la data della durata del
contratto di prestito, entro o da data da definire”, risulta
effettivamente ambiguo. Interpretato letteralmente,
esso sembrerebbe stabilire tre scadenze di rimborso: entro un anno
dalla data del contratto, entro data da definire “o” da data da definire.
Non vi sono elementi testuali per ritenere con certezza che le due
ultime scadenze sarebbero sussidiarie alla prima, nel senso che le parti
avrebbero concordato la possibilità di derogare alla scadenza annua con un
accordo successivo. La clausola potrebbe anche essere interpretata nel senso
che le parti avrebbero dovuto concordare la scadenza (“entro o da data da definire”) una volta scaduta la durata
annua del mutuo. Il senso testuale del contratto non è quindi univoco. L’esigibilità
del credito posto in esecuzione non risultando indiscutibilmente
dal titolo di rigetto, il reclamo va accolto e
la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza. L’esito
del giudizio odierno non impe-disce ad ogni modo all’CO 1 di sottoporre la
questione al giudice ordinario, l’unico competente per interpretare la volontà
delle parti – effettiva o normativa – al termine di una
procedura probatoria completa (art. 79 LEF e
sopra consid. 2 e 5.1).
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili di prima sede, RE 1
non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC). In seconda sede, per contro, egli è stato patrocinato
da un avvocato e ha pertanto diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), determinate in
virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 41'200.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell’istante”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, la quale
rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).