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Decisione

14.2022.39

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito (mutuo). Interpretazione della clausola relativa al rimborso (esigibilità)

28 settembre 2022Italiano12 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.39

Lugano

28 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 dicembre

2021 dall’

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 31 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 26 ottobre 2020 l’CO 1 in veste di mutuante e RE 1 quale

mutuatario hanno sottoscritto un “Contratto

di prestito” in forza del quale la prima s’impegnava a

corrispondere al secondo un mutuo di massimo € 40'000.– con un tasso d’interes­­se annuo del 3%. Le parti hanno

altresì previsto al punto 2 che la durata del mutuo sarebbe stata di un anno e

che “lo stesso [sareb­be

stato] rimborsato entro la data della durata del contratto di presti­to, entro

o da data da definire”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 26 ottobre 2021 (indicando quale causa del credito il “Rimborso prestito del 26.10.2020, scadenza al

26.10.2021”) e fr. 1'200.– oltre agli interessi del 3% dal 26 ottobre 2021

(per “Interessi annui”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 dicembre

2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 40'000.– oltre agli

interessi di mora del 5% dal 26 ottobre 2021 (rinunciando quindi agli interessi

annui contrattuali di fr. 1'200.– e relativi interessi). Nel termine

impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11

gennaio 2022.

D. Statuendo con decisione del 17 marzo 2022, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 41'200.– oltre agli interessi del 5% su fr. 40'000.–

a partire dal 26 ottobre 2021 e del 3% su fr. 1'200.– dal 22 novembre

2021, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare

indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2022 per ottenerne l’annullamento

e in via principale la reiezione dell’istanza, mentre in via subordinata l’accoglimento

dell’istanza limitatamente a fr. 40'000.– oltre agli interessi del 5% dal

27 ottobre 2021, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Invitata a

presentare osservazioni al reclamo, l’CO 1 è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 21 marzo 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 31 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto indubbio che l’escusso ha

ricevuto la somma convenuta nel contratto di prestito. Egli ha invece

considerato “problematica” la scadenza del mutuo, e ciò a fronte delle contestazioni sollevate da RE

1.

e dell’aggiunta (“entro o

data da definire”) alla scadenza di rimborso – un anno

– previsto dalle parti. Al proposito il primo giudice ha osservato come il

mutuatario non misconosca che tale aggiunta fosse riferita all’iniziale

disponibilità della mutuante di prolungare la durata contrattuale oltre all’anno

concordato, rilevando però che la medesima non si è concretizzata nonostante l’CO

1.

fosse a conoscenza – a mente dell’escusso – della difficile situazione

finanziaria di quest’ultimo e che ad ogni modo un’e­­ventuale modifica del

contratto soggiaceva alla forma scritta. Tali considerazioni sono bastate al

Pretore per ammettere – sulla base del principio dell’affidamento in materia d’interpretazione

della vo-lontà delle parti – l’impegno di RE 1 di rimborsare il prestito all’CO

1.

entro il 26 ottobre 2021 e l’esistenza di un valido riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Egli ha nondimeno stabilito la decorrenza degli

interessi del 5% dal 27 ottobre 2021 (anziché dal 26 ottobre come richiesto

dall’istante) senza tuttavia esplicitarlo nel dispositivo.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che la formulazione poco chiara della clausola relativa

alla scadenza del contratto di mutuo non permette di comprendere la reale

volontà delle parti senza procederne a un’interpretazione nel senso dell’art.

18.

CO. Ribadisce di aver concluso il contratto alla sola condizione che il

mutuo non dovesse essere rimborsato entro un anno, date le difficoltà

economiche in cui si trovava e di cui la mutuataria era perfettamente a

conoscenza. A mente del reclamante il contratto è pertanto viziato e non può

essere considerato un valido riconoscimento di debito giacché necessiterebbe di

un’interpretazione fondata su elementi – oltre che intrinseci – anche

estrinseci che però sfuggono alla cognizione del giudice del rigetto.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale

interpretazione può fondarsi solo sul titolo

stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione

di elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del

rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà

respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di

riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria

completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12

giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

5.2

Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non

solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure

di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione al

momento della promozione dell’esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5D_168/2019

del 23 dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i rimandi, e della CEF 14.2002.40/41

del 14 agosto 2002, consid. 5.3), ove l’esigibilità non risulti già dal titolo di rigetto, la quale è in

primo luogo definita dall’accordo delle parti e sussidiariamente dalla legge

(sentenze della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid. 4.1.1 e 14.2019.189

del 27 febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii).

5.3

Nella

fattispecie, pur non contestando di aver ricevuto la somma di fr. 40'000.–

mutuata, già in prima sede RE 1 ha eccepito implicitamente l’inesigibilità del

credito posto in esecuzione, poiché a suo dire egli era sempre stato chiaro e

preciso nel sostenere che, data la difficile situazione finanziaria in cui si

trovava e di cui l’istante era consapevole, non sarebbe stato in grado di

rimborsare il prestito già dopo un anno. Con il reclamo ribadisce l’am­­biguità

della formulazione relativa alla scadenza del contratto di mutuo, il quale a

suo dire non può costituire titolo di rigetto senza procedere ad un’interpretazione

fondata anche su elementi estrinseci a quest’ultimo.

5.3.1

Che

l’istante sia stato consapevole del fatto che l’escusso non sarebbe stato in

grado di rimborsare il prestito già dopo un anno in ragione della sua difficile

situazione finanziaria è una circostanza estrinseca al contratto di prestito (e

pure agli atti in generale), di cui il giudice del rigetto non può tenere conto

per interpretare la volontà delle parti (sopra consid. 5.1). Pure l’interpretazione proposta dal Pretore,

secondo cui “l’iniziale disponibilità del mutuante a prolungare la durata

contrattuale oltre a quella minima di un anno concordata (…) non ha trovato

successivamente spazio, al di là della contezza che il creditore avesse – per

parola del mutuatario – della sua difficile situazione finanziaria”, non trova alcun appoggio nel testo dell’accordo,

sicché la decisione impugnata risulta giuridicamente errata al riguardo.

5.3.2

Ciò

posto, il punto 2 del contratto, secondo cui il mutuo “verrà rimborsato entro la data della durata del

contratto di prestito, entro o da data da definire”, risulta

effettivamente ambiguo. Interpretato letteralmente,

esso sembrerebbe stabilire tre scadenze di rimborso: en­tro un anno

dalla data del contratto, entro data da definire “o” da data da definire.

Non vi sono elementi testuali per ritenere con cer­tezza che le due

ultime scadenze sarebbero sussidiarie alla prima, nel senso che le parti

avrebbero concordato la possibilità di derogare alla scadenza annua con un

accordo successivo. La clausola potrebbe anche essere interpretata nel senso

che le parti avrebbero dovuto concordare la scadenza (“entro o da data da definire”) una volta scaduta la durata

annua del mutuo. Il senso testuale del contratto non è quindi univoco. L’esigibilità

del credito posto in esecuzione non risultando indiscutibilmente

dal titolo di rigetto, il reclamo va accolto e

la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza. L’esito

del giudizio odierno non impe-disce ad ogni modo all’CO 1 di sottoporre la

questione al giudice ordinario, l’unico competente per interpretare la volontà

delle parti – effettiva o normativa – al termine di una

procedura probatoria completa (art. 79 LEF e

sopra consid. 2 e 5.1).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili di prima sede, RE 1

non avendo formulato alcuna richiesta mo­tivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC). In seconda sede, per contro, egli è stato patrocinato

da un avvocato e ha pertanto diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), determinate in

virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 41'200.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell’istante”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, la quale

rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).