14.2022.42
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclami tardivi
30 settembre 2022Italiano4 min
il 1° aprile 2022, il presidente della Camera ha comunicato ai ricorrenti di
Source ti.ch
Incarti n.
14.2022.42
14.2022.43
Lugano
30 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2022.70 e SO.2022.73 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 31
gennaio 2022 dalla
Cassa cantonale d’assicurazione contro la
disoccupazione,
Bellinzona
contro
RE 1
CO 2,
giudicando sui reclami del 7 aprile 2022 presentati da RE 1 e CO 2
contro le decisioni emesse il 18 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi
rispettivamente il 7 e 17 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di
Mendrisio, la Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione (in
seguito: “Cassa”) ha escusso i coniugi CO 2 e RE 1 per l’incasso da ognuno di fr. 9'657.45,
indicando quale causa del credito l’“Indennità per insolvenza Art. 51 ss LADI (per Bar Ristorante __________,
__________ – Come da conteggio del 26 aprile 2021” e
ciascun coniuge come il condebitore solidale dell’altro;
che statuendo con due decisioni separate del 18 marzo 2022 sulle
istanze presentate dalla Cassa il 31 gennaio 2022, il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord le ha
accolte entrambe e rigettato in via definitiva le rispettive opposizioni interposte dai convenuti, ponendo
a carico di ciascun di loro le spese processuali di fr. 330.– senz’assegnare
indennità;
che RE 1 e CO 2 sono insorti al Tribunale di appello con un reclamo del 29 marzo 2022 nell’“inc. SO.2022.73”;
che
Fatti
il 1° aprile 2022, il presidente della Camera ha comunicato ai ricorrenti di
non poter trattare i loro reclami siccome non avevano prodotto la sentenza
impugnata e ha segnalato loro che avrebbe potuto prenderli in considerazione
solo se li avessero ripresentati nelle forme ed entro il termine stabliti dalla
legge e ricordati nella risposta;
che
il 7 aprile 2022, RE 1 e CO 2 hanno ripresentato i reclami, limitandosi ad
allegare la documentazione già prodotta in prima sede, che secondo loro
dimostra il pagamento dei fr. 9'657.45 posti in esecuzione;
che
le due cause sono state congiunte mediante ordinanza del 24 agosto 2022;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
Considerandi
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le
decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 2 CPC);
che
la notifica è avvenuta in concreto il 21 marzo 2022 sia a RE 1 sia a CO 2
(tracciamento delle raccomandate n. 98.__________ e 98.__________), sicché il
termine d’impugnazione è scaduto giovedì 31 marzo;
che
inoltrati brevi manu solo il 7 aprile 2022, i reclami sono tardivi;
che
gli atti inoltrati il 29 marzo 2022 erano formalmente irricevibili, come già
segnalato con la riposta del 1° aprile 2022;
che le tasse del presente giudizio,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'657.45,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo di RE 1 è irricevibile.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il reclamo di CO 2 è irricevibile.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).