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Decisione

14.2022.42

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclami tardivi

30 settembre 2022Italiano4 min

il 1° aprile 2022, il presidente della Camera ha comunicato ai ricorrenti di

Source ti.ch

Incarti n.

14.2022.42

14.2022.43

Lugano

30 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2022.70 e SO.2022.73 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 31

gennaio 2022 dalla

Cassa cantonale d’assicurazione contro la

disoccupazione,

Bellinzona

contro

RE 1

CO 2,

giudicando sui reclami del 7 aprile 2022 presentati da RE 1 e CO 2

contro le decisioni emesse il 18 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi

rispettivamente il 7 e 17 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di

Mendrisio, la Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazio­ne (in

seguito: “Cassa”) ha escusso i coniugi CO 2 e RE 1 per l’incasso da ognuno di fr. 9'657.45,

indicando quale causa del credito l’“Indennità per insolvenza Art. 51 ss LADI (per Bar Ristorante __________,

__________ – Come da conteggio del 26 aprile 2021” e

ciascun coniuge come il condebitore solidale del­l’altro;

che statuendo con due decisioni separate del 18 marzo 2022 sulle

istanze presentate dalla Cassa il 31 gennaio 2022, il Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord le ha

accolte entrambe e rigettato in via definitiva le rispettive opposizioni interposte dai convenuti, ponendo

a carico di ciascun di loro le spese processuali di fr. 330.– senz’assegnare

indennità;

che RE 1 e CO 2 sono insorti al Tribunale di appello con un reclamo del 29 marzo 2022 nell’“inc. SO.2022.73”;

che

Fatti

il 1° aprile 2022, il presidente della Camera ha comunicato ai ricorrenti di

non poter trattare i loro reclami siccome non avevano prodotto la sentenza

impugnata e ha segnalato loro che avrebbe potuto prenderli in considerazione

solo se li avessero ripresentati nelle forme ed entro il termine stabliti dalla

legge e ricordati nella risposta;

che

il 7 aprile 2022, RE 1 e CO 2 hanno ripresentato i reclami, limitandosi ad

allegare la documentazione già prodotta in prima sede, che secondo loro

dimostra il pagamen­to dei fr. 9'657.45 posti in esecuzione;

che

le due cause sono state congiunte mediante ordinanza del 24 agosto 2022;

che

le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

Considerandi

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le

decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 2 CPC);

che

la notifica è avvenuta in concreto il 21 marzo 2022 sia a RE 1 sia a CO 2

(tracciamento delle raccomandate n. 98.__________ e 98.__________), sicché il

termine d’impugnazione è scaduto giovedì 31 marzo;

che

inoltrati brevi manu solo il 7 aprile 2022, i reclami sono tardivi;

che

gli atti inoltrati il 29 marzo 2022 erano formalmente irricevibili, come già

segnalato con la riposta del 1° aprile 2022;

che le tasse del presente giudizio,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone

problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'657.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo di RE 1 è irricevibile.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il reclamo di CO 2 è irricevibile.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).