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Decisione

14.2022.45

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Scrittura privata redatta con due tipi di caratteri diversi. Contestazione dell’autenticità della firma del debitore. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato

20 settembre 2022Italiano10 min

i prestiti erano da restituire in tre rate di fr. 60'000.–, fr. 60'000.– e fr. 63'000.– entro

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.45

Lugano

20 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.55 (rigetto provvisorio

dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 7 gennaio 2022 da

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell'8 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 31 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con scrittura privata dattilografata firmata il 6 novembre 2018, PI 1

ha riconosciuto di aver ricevuto dalla zia CO 1 dieci prestiti dal 2008 al 2018 per complessivi fr. 173'000.–.

Con un carattere tipografico diverso, la zia ha precisato sullo stes­so atto che

Fatti

i prestiti erano da restituire in tre rate di fr. 60'000.–, fr. 60'000.– e fr. 63'000.– entro

dicembre rispettivamente del 2019, 2020 e 2021, e che il prestito del 6 marzo

2018 non era di fr. 5'000.– bensì di fr. 15'000.–, sicché il totale

ascendeva a fr. 183'000.–.

B. PI

1 è deceduto il 22 luglio 2020. Quale unica erede gli è succeduta sua madre, RE

1, che ha chiesto il bene-ficio d’inventario. Entro il termine impartito dalla

Pretura di Luga­no, sezione 4, nella relativa grida ai creditori, il 13 ottobre

2020 la zia ha insinuato un credito di fr. 183’000.– oltre agl’interessi del 5%

su fr. 60’000.– dal 1° gennaio 2020. RE 1 ha poi accettato l’eredità con il

beneficio d’inventario, come da conferma della Pretura del 21 giugno 2021.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d'esecuzione, CO

1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 60'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° gennaio 2020 (indicando quale causa del credito il “riconoscimento di debito PI 1 06.11.2018 rata

1/3”) e di altri fr. 60'000.– oltre agl’interessi del

5% dal 1° gennaio 2021 (per il “riconoscimento

di debito PI 1 06.11.2018 rata 2/3”).

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 gennaio

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all'istanza

con osservazioni scritte del 25 gennaio 2022.

E. Statuendo con decisione del 31 marzo 2022, il Pretore ha parzialmente

accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla

convenuta per la somma di fr. 120'000.– richiesta oltre agli interessi del 5% a

decorrere però dal 16 marzo 2022 (anziché dal 1° gennaio 2020 per fr. 60'000.–

e dal 1° gennaio 2021 per i rimanenti fr. 60'000.–), ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 200.– e un'indennità di fr. 700.– a favore

dell'istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 aprile 2022 per ottenerne l’annullamento,

col rinvio dell’escutente “al

foro del merito per l’azione creditoria”, protestate

spese e ripetibili. Il 25 aprile 2022 il presidente della Camera ha dichiarato

irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l'impugnazione.

Visto il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto

dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’allora patrocinatore di RE 1 (l’avv. __________) il 1°

aprile 2022, il termine d'impugnazione è scaduto durante le ferie pasquali (nel

2022.

dal 10 al 24 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1])

ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle

stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell'art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49),

ossia mercoledì 27 apri­le. Presentato già l'8 aprile 2022 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Di

conseguenza, è inammissibile in questa sede l’allegata fotocopia di un

(singolo) foglio di un passaporto svizzero, appartenuto presumibilmente a PI 1

e quindi la Camera non ne terrà conto ai fini del giudizio. La scrittura

privata del 6 novembre 2018 (doc. B) figura già negli atti (doc. C accluso

all’istanza).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ammesso che, come sostenuto

dalla convenuta, la redazione “a

due mani” della scrittura privata pone difficoltà

quanto alla determinazione delle parti del testo da ritenersi “coperte” dalla firma

di PI 1, segnatamente in merito al totale dei

prestiti – ossia fr. 176'000.– (recte: fr. 173'000.–)

risultanti dalla somma degl’importi redatti con il pri­mo tipo di caratteri

dattilografici oppure fr. 183'000.– corrispondenti al totale indicato con il

secondo tipo di caratteri e al totale delle rate da restituire – così come

all’esigibilità dell’obbligo di restituzione. Il primo giudice ha nondimeno considerato

che PI 1 aveva riconosciuto un debito di perlomeno fr. 176’000.– e che

risultava implicitamente dall’uso della parola “prestiti” ch’egli si era

impegnato a restituirli alla zia. Non ha invece ritenuto la scrittura privata

sufficiente a estendere il rigetto alla differenza di fr. 15'000.– (in realtà

fr. 10'000.–), ma ha comunque reputato la questione senza rilievo per la causa,

dal momento che l’istante ha posto in esecuzione soltanto fr. 120’000.–. Il

Pretore ha pure valutato le scadenze di rimborso indicate sul titolo senza ripercussioni sulla questione dell’esigibilità,

giacché l’escutente aveva chie­sto all’escussa la restituzione di tale

somma il 2 febbraio 2021, di modo che, tenuto conto del termine di sei

settimane dell’art. 318 CO, i fr. 120’000.–

sono esigibili dal 16 marzo 2021, onde il parziale accoglimento dell’istanza

nel senso del rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 120’000.–

oltre agl’interessi del 5% a decorrere dal 16 marzo 2021 (invece che dalle due

date antecedenti indicate dall’istante).

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 reputa palese che la scrittura privata “è stat[a]

redatt[a] in tempi diversi con caratteri diversi e anche la firma

apposta in calce dal debitore, ora defunto, da un primo esame sembrerebbe

diversa da quella sul passaporto del defunto. Quindi la dichiarazione non è

chiara né esplicita ed è soggetta ad interpretazio­ne”.

Chiede pertanto che la decisione impugnata sia annullata e che CO 1 sia

rinviata ad adire il giudice di merito con un’azione creditoria.

1.3.3

Così

facendo, RE 1 non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha

riconosciuto il problema posto dalla presenza di due caratteri tipografici

diversi sulla scrittura privata, ma ha anche spiegato di essersi fondato

unicamente su quello usato per esprimere la volontà di PI 1 (“prestiti che io ho ricevuto da parte di mia

zia CO 1”), in particolare per quanto attiene

agl’importi ricevuti (in totale fr. 176'000.–, recte: fr. 173'000.–). La

reclamante non ha indicato il motivo per cui la decisione del primo

giudice sarebbe errata. Insufficientemente motivato, il reclamo è al riguardo

irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.3).

1.3.4

Nulla

muta al riguardo la contestazione dell’autenticità della firma di PI 1 sulla

scrittura privata. In prima sede, infatti, l’escussa si era limitata a contestare

in modo del tutto generico l’autenticità della firma apposta dal figlio (“ammessa, ma non concessa”, osservazioni, pag. 2), mentre le sarebbe

spettato rendere verosimile che la (appena accennata) falsità della firma in questione è più verosimile della sua autenticità

(DTF 132 III 143-4, consid. 4.1.2, con rimandi; sentenza della CEF 14.2021.168

del 5 maggio

2022, consid. 4.1 e 4.4.1). L’accertamento (implicito) del Pretore circa la

validità della firma del figlio non può dirsi quindi manifestamente errato

giusta l’art. 320 lett. b CPC (sopra consid. 1.2), o perlomeno la reclamante,

contrariamente a quanto le incombeva (citata 14.2021.168 consid. 4.4.2), non ha

fornito alcuna motivazione in tal senso, ricordata l’inammissibilità della

fotocopia di un foglio di un passaporto svizzero prodotta per la prima volta

con il reclamo (sopra consid. 1.2). Anche su questo punto l’impugnazione si

rivela pertanto irricevibile.

1.3.5

Fondata

su due motivi appena accertati essere irricevibili, l’affermazione della

reclamante secondo cui “la

dichiarazione [del figlio nella scrittura privata] non è chiara né esplicita ed

è soggetta ad interpretazione” si palesa a sua volta

inammissibile, siccome è insufficientemente motivata riguardo alla chiara

interpretazione del­l’atto fornita dal primo giudice.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, CO 1 non essendo stata invitata a presentare osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 120'000.–,

raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).