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Decisione

14.2022.46

Fallimento. Presupposti per il suo annullamento non dimostrati

27 giugno 2022Italiano5 min

questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.46

Lugano

27 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.921 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 febbraio 2022 dall’

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 6 aprile 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 febbraio 2022 l’CO 1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'926.60 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 6 aprile 2022 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 6 aprile 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to. Il presidente della Camera

ha respinto la domanda d’effetto so­spensivo contenuta nel reclamo con

decisione del 25 aprile 2022. Il ricorso non

è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa

perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’e­stinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 aprile 2022, il termine d’impugna­zione

è scaduto durante le ferie pasquali (dal 10 al 24 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF

143.

III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27 aprile. Presentato già il 19

aprile 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Nel

caso in esame il reclamante non ha dimostrato di aver pagato il

credito dell’CO 1, di averne depositato l’importo presso questa Camera o di

aver ottenuto dall’istante il ritiro della doman­da di fallimento, né ha reso

verosimile la propria solvibilità, la trat-tenuta di fr. 800.– mensili da

lui evocata non bastando a coprire le esecuzioni giunte allo stadio del

pignoramento neppure a medio termine (ci vorrebbero 5 anni per saldare l’arretrato

che supera fr. 46'000.– più gli interessi e le spese), per tacere dei

cinque attestati di carenza di beni di oltre fr. 22'000.– complessivi sua

capacità di pagamento. Non essendo adempiuto nessuno dei due presupposti dell’art.

174.

cpv. 2 LEF entro la scadenza del termine d’impugnazione (v. DTF

136.

III 295 consid. 3.2), avvenuta il 27 aprile 2022 (sopra

consid. 1), il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).