14.2022.46
Fallimento. Presupposti per il suo annullamento non dimostrati
27 giugno 2022Italiano5 min
questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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Incarto n.
14.2022.46
Lugano
27 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.921 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 febbraio 2022 dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 aprile 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 febbraio 2022 l’CO 1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'926.60 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 6 aprile 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 6 aprile 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il presidente della Camera
ha respinto la domanda d’effetto sospensivo contenuta nel reclamo con
decisione del 25 aprile 2022. Il ricorso non
è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa
perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 aprile 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto durante le ferie pasquali (dal 10 al 24 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF
143.
III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27 aprile. Presentato già il 19
aprile 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
Nel
caso in esame il reclamante non ha dimostrato di aver pagato il
credito dell’CO 1, di averne depositato l’importo presso questa Camera o di
aver ottenuto dall’istante il ritiro della domanda di fallimento, né ha reso
verosimile la propria solvibilità, la trat-tenuta di fr. 800.– mensili da
lui evocata non bastando a coprire le esecuzioni giunte allo stadio del
pignoramento neppure a medio termine (ci vorrebbero 5 anni per saldare l’arretrato
che supera fr. 46'000.– più gli interessi e le spese), per tacere dei
cinque attestati di carenza di beni di oltre fr. 22'000.– complessivi sua
capacità di pagamento. Non essendo adempiuto nessuno dei due presupposti dell’art.
174.
cpv. 2 LEF entro la scadenza del termine d’impugnazione (v. DTF
136.
III 295 consid. 3.2), avvenuta il 27 aprile 2022 (sopra
consid. 1), il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).