Lexipedia

Decisione

14.2022.47

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile. Causa diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Ricusa

8 settembre 2022Italiano7 min

statuendo con decisione del 4 aprile 2022 sull’istanza 22 gennaio 2021 dello Stato del Cantone Ticino, la Giudice di pace l’ha parzialmente accolta e rigettato in via

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.47

Lugano

8 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa 0029-2021-S (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con

istanza 22 gennaio 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 4 aprile 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE

Fatti

1 per l’incasso di diverse tasse di giustizia per complessivi fr. 3'992.–;

che

statuendo con decisione del 4 aprile 2022 sull’istanza 22 gennaio 2021 dello Stato del Cantone Ticino, la Giudice di pace l’ha parzialmente accolta e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta per fr. 3'975.–;

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta alla

Camera civile dei reclami con un reclamo del 21 aprile

2022 per ottenere l’annullamento della decisione

impugnata, la ricusazione della Giudice di pace, una decisione sulle richieste

economiche disattese in prima sede, la rinuncia al prelievo di spese

giudiziarie o in subordine la loro assegnazione al Cantone, vari risarcimenti,

l’inflizione di una multa disciplinare alla Giudice di pace e al curatore del

marito (avv. __________) e la concessione di un’indennità di fr. 600.–;

che

la competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello per statuire sui reclami contro le decisioni di prima istanza finali e inappellabili in materia di

rigetto dell’oppo­sizione (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e

n. 1 LOG) è nota alla reclamante (ad esempio cause 14.2021.117, 14.2021. 82,

14.2020.24, 14.2019.80 o 14.2017.162);

che

le cause 16.2019.58-59 citate da RE 1 riguardavano invece pretese di risarcimento

del danno e torto morale di un valore litigioso di fr. 2'500.– (ad C) di

competenza, questa sì, della Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1

LOG, che riserva le competenze della CEF);

che

il 4 maggio 2022 il presidente della Camera ha invitato la reclamante a

depositare entro il 20 maggio 2022 fr. 350.– in garanzia delle spese

processuali presumibili ed entro il medesimo termine a trasmettere una copia

del reclamo firmata da lei, pena l’ir­ricevibilità dell’impugnativa;

che

per tutta risposta il 13 maggio 2022 RE 1 ha presentato un atto di “rinnovo ricusazione e sanzioni disciplinari e

risoluzione alle violazioni dei doveri di servizio e sottrazione dei

dispositivi ricorsuali di competenza alla Camera civile dei reclami per gli

abusi procedurali del Presidente Charles Jaques della Camera di esecuzione e

fallimenti”;

che

il valore litigioso (di fr. 3'975.–) risulta dalla decisione impugnata e l’anticipo

richiesto di fr. 350.– rientra nella forchetta stabilita dagli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, che per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso è

compreso tra fr. 1'000.– e fr. 10'000.–, prevedono una tassa di

giustizia onnicomprensiva tra fr. 50.– e fr. 450.–;

che

come la reclamante avrebbe potuto verificare agevolmente presso il Tribunale d’appello,

il suo reclamo del 21 aprile 2022, trasmesso in stessa data per posta A+, non è

firmato;

ch’ella

non l’ha neppure firmato né fatto pervenire una copia firmata entro il termine

impartitole, sicché il reclamo risulta irricevibile secondo l’avvertenza

Considerandi

contenuta nello scritto del 4 maggio 2022;

che

d’altronde le domande della reclamante esulanti dalla questione del rigetto dell’opposizione (conclusioni

4, 6-8 e 11) sono ir­ricevibili per i motivi a lei ben noti (sentenza della CEF

14.2019.80

del 1° ottobre 2019 consid. 8);

che

invero il reclamo è diventato nel frattempo senza oggetto in seguito al ritiro

della domanda di esecuzione, il 12 maggio 2022, sicché la causa va stralciata

dal ruolo (art. 242 CPC);

che

le parti, entro il termine del 3 giugno 2022 assegnato loro con ordinanza del

23.

maggio 2022 per presentare eventuali osservazioni sulla questione delle

spese e indennità di prima e seconda sede dopo l’avvenuto ritiro dell’esecuzione,

sono rimaste silenti;

che

le spese processuali di questa sede, ridotte a fr. 150.– in considerazione

del fatto che il giudizio odierno si esaurisce in una decisione di stralcio

(art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL

178.

200]), vanno poste a carico della reclamante in virtù

degli art. 106 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. e CPC, tenuto conto della presumibile

irricevibilità del reclamo in ragione della sua mancata sottoscrizione, del rifiuto

della reclamante di anticipare le spese processuali e dell’inammissibilità di

buona parte delle sue conclusio­ni;

che

per lo stesso motivo non si giustifica modificare le spese processuali di prima

sede;

che

invece non si pone problema d’indennità d’inconvenienza in seconda sede siccome

la controparte non ha presentato allegati;

che

a giustificazione della domanda di astensione (recte: ricusazione) del

giudice Jaques contenuta nello scritto del 13 maggio 2022, RE 1 menziona il “suo comportamento sfron­tato, espressioni misogine e illazioni sulla mia

salute mentale” senza però indicare gli atti da cui si

evincerebbe tale comportamento;

che

il giudice Jaques abbia reiterato – a dire della reclamante – errori

procedurali (come detto non chiariti) non è un motivo di ricusa giusta l’art.

47.

CPC;

che

infatti la reclamante già sa che le istanze di ricusa fondate essenzialmente

sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a

decisioni sfavorevoli all’istante sono inammissibili (sentenze della CEF

15.2020.16

del 24 marzo 2020 consid. 6, 15.2019.38 del 10 settembre 2019

consid. 3 e 14.2019.80 del 1° ottobre 2019 consid. 4, con rinvii alle decisioni

del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1, e della

CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2);

che

ne consegue l’irricevibilità della domanda;

che

la richiesta di astensione (ricusazione) del giudice Walser, abbozzata nel

corpo del reclamo, è pure inammissibile per gli stessi motivi;

che

la domanda di astensione (ricusazione) dei giudici Giani, Stefani e Fiscalini è

senza oggetto, dal momento ch’essi non sono intervenuti nell’emanazione del

giudizio odierno;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'975.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

2. Le

richieste di ricusazione dei giudici Jaques e Walser sono irricevibili.

3. Le

richieste di ricusazione dei giudici Giani, Stefani e Fiscalini sono senza

oggetto.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante.

5. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).