14.2022.47
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile. Causa diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Ricusa
8 settembre 2022Italiano7 min
statuendo con decisione del 4 aprile 2022 sull’istanza 22 gennaio 2021 dello Stato del Cantone Ticino, la Giudice di pace l’ha parzialmente accolta e rigettato in via
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Incarto n.
14.2022.47
Lugano
8 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa 0029-2021-S (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con
istanza 22 gennaio 2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 aprile 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE
Fatti
1 per l’incasso di diverse tasse di giustizia per complessivi fr. 3'992.–;
che
statuendo con decisione del 4 aprile 2022 sull’istanza 22 gennaio 2021 dello Stato del Cantone Ticino, la Giudice di pace l’ha parzialmente accolta e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta per fr. 3'975.–;
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta alla
Camera civile dei reclami con un reclamo del 21 aprile
2022 per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata, la ricusazione della Giudice di pace, una decisione sulle richieste
economiche disattese in prima sede, la rinuncia al prelievo di spese
giudiziarie o in subordine la loro assegnazione al Cantone, vari risarcimenti,
l’inflizione di una multa disciplinare alla Giudice di pace e al curatore del
marito (avv. __________) e la concessione di un’indennità di fr. 600.–;
che
la competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello per statuire sui reclami contro le decisioni di prima istanza finali e inappellabili in materia di
rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e
n. 1 LOG) è nota alla reclamante (ad esempio cause 14.2021.117, 14.2021. 82,
14.2020.24, 14.2019.80 o 14.2017.162);
che
le cause 16.2019.58-59 citate da RE 1 riguardavano invece pretese di risarcimento
del danno e torto morale di un valore litigioso di fr. 2'500.– (ad C) di
competenza, questa sì, della Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1
LOG, che riserva le competenze della CEF);
che
il 4 maggio 2022 il presidente della Camera ha invitato la reclamante a
depositare entro il 20 maggio 2022 fr. 350.– in garanzia delle spese
processuali presumibili ed entro il medesimo termine a trasmettere una copia
del reclamo firmata da lei, pena l’irricevibilità dell’impugnativa;
che
per tutta risposta il 13 maggio 2022 RE 1 ha presentato un atto di “rinnovo ricusazione e sanzioni disciplinari e
risoluzione alle violazioni dei doveri di servizio e sottrazione dei
dispositivi ricorsuali di competenza alla Camera civile dei reclami per gli
abusi procedurali del Presidente Charles Jaques della Camera di esecuzione e
fallimenti”;
che
il valore litigioso (di fr. 3'975.–) risulta dalla decisione impugnata e l’anticipo
richiesto di fr. 350.– rientra nella forchetta stabilita dagli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, che per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso è
compreso tra fr. 1'000.– e fr. 10'000.–, prevedono una tassa di
giustizia onnicomprensiva tra fr. 50.– e fr. 450.–;
che
come la reclamante avrebbe potuto verificare agevolmente presso il Tribunale d’appello,
il suo reclamo del 21 aprile 2022, trasmesso in stessa data per posta A+, non è
firmato;
ch’ella
non l’ha neppure firmato né fatto pervenire una copia firmata entro il termine
impartitole, sicché il reclamo risulta irricevibile secondo l’avvertenza
Considerandi
contenuta nello scritto del 4 maggio 2022;
che
d’altronde le domande della reclamante esulanti dalla questione del rigetto dell’opposizione (conclusioni
4, 6-8 e 11) sono irricevibili per i motivi a lei ben noti (sentenza della CEF
14.2019.80
del 1° ottobre 2019 consid. 8);
che
invero il reclamo è diventato nel frattempo senza oggetto in seguito al ritiro
della domanda di esecuzione, il 12 maggio 2022, sicché la causa va stralciata
dal ruolo (art. 242 CPC);
che
le parti, entro il termine del 3 giugno 2022 assegnato loro con ordinanza del
23.
maggio 2022 per presentare eventuali osservazioni sulla questione delle
spese e indennità di prima e seconda sede dopo l’avvenuto ritiro dell’esecuzione,
sono rimaste silenti;
che
le spese processuali di questa sede, ridotte a fr. 150.– in considerazione
del fatto che il giudizio odierno si esaurisce in una decisione di stralcio
(art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL
178.
200]), vanno poste a carico della reclamante in virtù
degli art. 106 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. e CPC, tenuto conto della presumibile
irricevibilità del reclamo in ragione della sua mancata sottoscrizione, del rifiuto
della reclamante di anticipare le spese processuali e dell’inammissibilità di
buona parte delle sue conclusioni;
che
per lo stesso motivo non si giustifica modificare le spese processuali di prima
sede;
che
invece non si pone problema d’indennità d’inconvenienza in seconda sede siccome
la controparte non ha presentato allegati;
che
a giustificazione della domanda di astensione (recte: ricusazione) del
giudice Jaques contenuta nello scritto del 13 maggio 2022, RE 1 menziona il “suo comportamento sfrontato, espressioni misogine e illazioni sulla mia
salute mentale” senza però indicare gli atti da cui si
evincerebbe tale comportamento;
che
il giudice Jaques abbia reiterato – a dire della reclamante – errori
procedurali (come detto non chiariti) non è un motivo di ricusa giusta l’art.
47.
CPC;
che
infatti la reclamante già sa che le istanze di ricusa fondate essenzialmente
sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a
decisioni sfavorevoli all’istante sono inammissibili (sentenze della CEF
15.2020.16
del 24 marzo 2020 consid. 6, 15.2019.38 del 10 settembre 2019
consid. 3 e 14.2019.80 del 1° ottobre 2019 consid. 4, con rinvii alle decisioni
del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1, e della
CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2);
che
ne consegue l’irricevibilità della domanda;
che
la richiesta di astensione (ricusazione) del giudice Walser, abbozzata nel
corpo del reclamo, è pure inammissibile per gli stessi motivi;
che
la domanda di astensione (ricusazione) dei giudici Giani, Stefani e Fiscalini è
senza oggetto, dal momento ch’essi non sono intervenuti nell’emanazione del
giudizio odierno;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'975.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.
2. Le
richieste di ricusazione dei giudici Jaques e Walser sono irricevibili.
3. Le
richieste di ricusazione dei giudici Giani, Stefani e Fiscalini sono senza
oggetto.
4. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono
poste a carico della reclamante.
5. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).