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Decisione

14.2022.49

Rigetto definitivo dell’opposizione. Domanda riconvenzionale di annullamento dell’esecuzione e di un’altra successiva nel frattempo pagate. Motivazione parzialmente carente del reclamo

28 settembre 2022Italiano10 min

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 10'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.49

Lugano

28 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.9 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 gennaio 2021 da

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo del 5 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 27 aprile 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 16 settembre 2021 (inc. SO.2021.3097) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha

parzialmente accolto l’i­­stanza promossa da RE 1 e ha condannato la CO

1 a pagargli fr. 10'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 23 novembre 2020,

ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle parti per metà

ciascuno, compensate le ripetibili. Mediante sentenza del 16 dicembre 2021

(inc. 12.2021.146) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto

nella misura della sua ricevibilità l’appello del 27 settem-bre 2021 interposto

dalla CO 1 contro la suddetta sentenza pretorile; essa è stata condannata a

versare a RE 1 fr. 800.– per ripetibili.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________9 emesso il 4 gennaio 2021 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 10'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 23 novembre 2021, indicando quale causa del

credito la “restituzione di fr. 10'000.–

quale parte restante della caparra confirmatoria per l’ac­quisto di un immobile

(app. 16, Via __________, versamento fatto in data 20.10.20 a favore della

debitrice che ha restituito soltanto fr. 10'000.– in data 22.12.2020”).

C. Con

un secondo precetto esecutivo (n. __________3) del 10

gennaio 2022, RE 1 ha escusso la CO 1

per l’incasso della quota parte a suo carico della tassa di giustizia prelevata

in prima sede nella causa di merito (di fr. 150.–) e delle ripetibili d’appello

(di fr. 800.–).

D. Pochi

giorni prima, con istanza del 3 gennaio 2021 (recte: 2022) RE 1 ha chiesto

alla Pretura del Distret­to di Lugano, sezione 5, il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dalla CO 1 al primo precetto esecutivo. Nel termine impartito, la

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 21 gennaio

2022, facendo presente di aver versato all’istante il 19 gennaio 2022 fr. 11'656.49

a saldo del suo debito, e postulato in via riconvenzionale, in virtù dell’art.

85 LEF, l’annullamento di entrambe le

esecuzioni promosse dall’istan­­te nei suoi confronti e la loro

radiazione dall’“estratto standardizzato delle [sue] esecuzioni”. Con replica spontanea del 27 gennaio 2022 l’istante ha

ribadito il suo punto di vista e chiesto la reiezione della domanda

riconvenzionale.

E. Statuendo con decisione del 27 aprile 2022, il Pretore ha stralciato l’istanza

dai ruoli siccome diventata senza oggetto in seguito al­l’e­­stinzione di tutte

le pretese dell’istante nei confronti della convenuta e ha parzialmente

accolto, nella misura della sua ricevibilità, la domanda riconvenzionale

limitatamente al primo precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 200.–

relative all’istanza di rigetto sono state poste a carico della convenuta,

tenuta a versare all’istante fr. 300.–

per ripetibili, mentre quelle di fr. 100.– relative alla domanda

riconvenzionale sono state messe a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 maggio 2022 per ottenere la

riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione della domanda

riconvenzionale e della condanna della convenuta a pagare le spese processuali

e ripetibili di prima e seconda sede sia per l’istanza di rigetto sia per la

domanda riconvenzionale. Il 13 maggio 2022 il presidente della Camera ha

dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 29 aprile 2022, il termine

d’impugnazione è scaduto lunedì 9 maggio. Presentato il 5 maggio 2022 (data del

timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha stralciato l’istanza di rigetto dai ruoli preso atto del pagamento della

somma posta in ese­cuzione. Conformemente a quanto richiesto nella

domanda riconvenzionale, egli ha altresì annullato la seconda esecuzione,

ritenendo che, contrariamente a quanto avvenuta per la prima esecuzione, il

fatto che l’istante non l’avesse ritirata rendesse necessario il suo

annullamento tenuto conto del fatto che con il pagamento di fr. 11'656.49

l’escussa aveva estinto anche le pretese menzionate nel secondo precetto

esecutivo. Il primo giudice ha tuttavia respinto la domanda volta a fare ordine

all’UE di cancellarla dall’estratto del registro delle esecuzioni, per il

motivo che la competenza non spetta al giudice di rigetto ma all’UE.

2.1

Nel

reclamo RE 1 conclude per la reiezione

(integrale) della domanda riconvenzionale facendo valere che nel caso in

cui l’escusso paga il credito posto in esecuzione la procedura di rigetto dell’opposizione

“non viene bloccata”.

2.2

Così

argomentando, il reclamante non pare avvedersi che è proprio per il motivo da

lui addotto che il Pretore ha annullato la seconda esecuzione. Infatti, l’esecuzione

si estingue per legge solo in caso di pagamento all’ufficio d’esecuzione (art.

12.

LEF), mentre se avviene nelle mani dell’escutente, come nella fattispecie

(doc. 3 accluso alle osservazioni all’istanza), in caso di contestazione soltanto

il giudice (giusta gli art. 85 o 85a LEF) può annullare l’e­­secuzione

qualora accerti l’integrale pagamento del credito posto in esecuzione, a meno

che l’escutente abbia in precedenza comunicato l’avvenuto pagamento all’ufficio

d’esecuzione (o autorizzato l’escusso a comunicarlo), nel qual caso l’esecuzione

va annullata dall’ufficio (Bangert in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 85 LEF).

2.3

Ora,

nella fattispecie non risulta che l’istante abbia comunicato al­l’UE il pagamento delle pretese dedotte nella

seconda esecuzione. Nella sua replica spontanea, egli ha invero

affermato di aver ritirato il secondo precetto esecutivo (n. __________3), ma

in realtà nella e-mail del 26 gennaio 2022 (doc. G) ha indicato il numero della

prima esecuzione (n. __________9). Il reclamo è pertanto infondato su questo

punto.

3.

Poiché

l’istanza di rigetto è divenuta senza oggetto, il Pretore ha considerato che le

spese giudiziarie vanno ripartite secondo equi­tà giusta l’art. 107 cpv. 1

lett. e CPC, non trattandosi di acquiescenza,

e le ha poste a carico della CO 1, siccome il suo tardivo pagamento,

successivo alla litispendenza, ha causato spese inutili e sia l’avvio della

causa sia il suo stralcio le sono imputabili.

3.1

A

mente del reclamante, visto che l’istanza è divenuta priva d’og­­getto a causa

del tardivo pagamento dell’escussa, il primo giudice avrebbe dovuto

pronunciarsi sulle tasse, spese e ripetibili e porle a carico della stessa.

Chiede pertanto alla Camera di statuire sulle spese e ripetibili di prima e

seconda sede.

3.2

La censura è incomprensibile. Il Pretore ha infatti statuito sulle

spese processuali e sulle ripetibili, ponendole a carico dell’escus­­sa per

quanto attiene all’istanza di rigetto. Il reclamo è pertanto senza oggetto su

questo punto, per tacere del fatto che la richiesta di ripetibili è

irricevibile stante l’obbligo di

quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3),

comprese quelle volte a modificare il dispositivo sulle spese (cfr. sentenze del Tribunale federale

4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 e della CEF 14.2015.206 del 4 febbraio

2016.

consid. 5). Per quanto riguarda le spese giudiziarie di

seconda sede, si rinvia al sottostante considerando 6.

4.

Per

quanto attiene alla domanda riconvenzionale, il Pretore ha ripartito le spese

processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno e compensato le

ripetibili, considerando che, nella misura in cui la domanda era ricevibile, la

convenuta aveva vinto sulla richiesta di annullamento

(della seconda) esecuzione, mentre era risultata soc­combente per quanto

concerne la cancellazione delle esecuzioni.

Il

reclamante chiede di porre le spese processuali e ripetibili a carico della

convenuta anche per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, ma senza confrontarsi

con la motivazione della decisione impugnata e invero senza motivazione, se

non, per quanto è dato di capire, perché la domanda riconvenzionale andava

secondo lui integralmente respinta. Orbene,

il suo parziale accoglimento è confermato in questa sede (sopra consid.

2). In assenza di specifici motivi non allegati dal reclamante, anche la

decisione sulle relative spese processuali merita conferma.

5.

In

definitiva, nella ridottissima misura in cui è ricevibile e non privo di

oggetto, il reclamo va respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 950.–, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile e non

senza oggetto, il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).