14.2022.49
Rigetto definitivo dell’opposizione. Domanda riconvenzionale di annullamento dell’esecuzione e di un’altra successiva nel frattempo pagate. Motivazione parzialmente carente del reclamo
28 settembre 2022Italiano10 min
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 10'000.–
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Incarto n.
14.2022.49
Lugano
28 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.9 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 gennaio 2021 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo del 5 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 aprile 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 settembre 2021 (inc. SO.2021.3097) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha
parzialmente accolto l’istanza promossa da RE 1 e ha condannato la CO
1 a pagargli fr. 10'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 23 novembre 2020,
ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle parti per metà
ciascuno, compensate le ripetibili. Mediante sentenza del 16 dicembre 2021
(inc. 12.2021.146) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto
nella misura della sua ricevibilità l’appello del 27 settem-bre 2021 interposto
dalla CO 1 contro la suddetta sentenza pretorile; essa è stata condannata a
versare a RE 1 fr. 800.– per ripetibili.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________9 emesso il 4 gennaio 2021 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 10'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 23 novembre 2021, indicando quale causa del
credito la “restituzione di fr. 10'000.–
quale parte restante della caparra confirmatoria per l’acquisto di un immobile
(app. 16, Via __________, versamento fatto in data 20.10.20 a favore della
debitrice che ha restituito soltanto fr. 10'000.– in data 22.12.2020”).
C. Con
un secondo precetto esecutivo (n. __________3) del 10
gennaio 2022, RE 1 ha escusso la CO 1
per l’incasso della quota parte a suo carico della tassa di giustizia prelevata
in prima sede nella causa di merito (di fr. 150.–) e delle ripetibili d’appello
(di fr. 800.–).
D. Pochi
giorni prima, con istanza del 3 gennaio 2021 (recte: 2022) RE 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla CO 1 al primo precetto esecutivo. Nel termine impartito, la
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 21 gennaio
2022, facendo presente di aver versato all’istante il 19 gennaio 2022 fr. 11'656.49
a saldo del suo debito, e postulato in via riconvenzionale, in virtù dell’art.
85 LEF, l’annullamento di entrambe le
esecuzioni promosse dall’istante nei suoi confronti e la loro
radiazione dall’“estratto standardizzato delle [sue] esecuzioni”. Con replica spontanea del 27 gennaio 2022 l’istante ha
ribadito il suo punto di vista e chiesto la reiezione della domanda
riconvenzionale.
E. Statuendo con decisione del 27 aprile 2022, il Pretore ha stralciato l’istanza
dai ruoli siccome diventata senza oggetto in seguito all’estinzione di tutte
le pretese dell’istante nei confronti della convenuta e ha parzialmente
accolto, nella misura della sua ricevibilità, la domanda riconvenzionale
limitatamente al primo precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 200.–
relative all’istanza di rigetto sono state poste a carico della convenuta,
tenuta a versare all’istante fr. 300.–
per ripetibili, mentre quelle di fr. 100.– relative alla domanda
riconvenzionale sono state messe a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 maggio 2022 per ottenere la
riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione della domanda
riconvenzionale e della condanna della convenuta a pagare le spese processuali
e ripetibili di prima e seconda sede sia per l’istanza di rigetto sia per la
domanda riconvenzionale. Il 13 maggio 2022 il presidente della Camera ha
dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 29 aprile 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 9 maggio. Presentato il 5 maggio 2022 (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha stralciato l’istanza di rigetto dai ruoli preso atto del pagamento della
somma posta in esecuzione. Conformemente a quanto richiesto nella
domanda riconvenzionale, egli ha altresì annullato la seconda esecuzione,
ritenendo che, contrariamente a quanto avvenuta per la prima esecuzione, il
fatto che l’istante non l’avesse ritirata rendesse necessario il suo
annullamento tenuto conto del fatto che con il pagamento di fr. 11'656.49
l’escussa aveva estinto anche le pretese menzionate nel secondo precetto
esecutivo. Il primo giudice ha tuttavia respinto la domanda volta a fare ordine
all’UE di cancellarla dall’estratto del registro delle esecuzioni, per il
motivo che la competenza non spetta al giudice di rigetto ma all’UE.
2.1
Nel
reclamo RE 1 conclude per la reiezione
(integrale) della domanda riconvenzionale facendo valere che nel caso in
cui l’escusso paga il credito posto in esecuzione la procedura di rigetto dell’opposizione
“non viene bloccata”.
2.2
Così
argomentando, il reclamante non pare avvedersi che è proprio per il motivo da
lui addotto che il Pretore ha annullato la seconda esecuzione. Infatti, l’esecuzione
si estingue per legge solo in caso di pagamento all’ufficio d’esecuzione (art.
12.
LEF), mentre se avviene nelle mani dell’escutente, come nella fattispecie
(doc. 3 accluso alle osservazioni all’istanza), in caso di contestazione soltanto
il giudice (giusta gli art. 85 o 85a LEF) può annullare l’esecuzione
qualora accerti l’integrale pagamento del credito posto in esecuzione, a meno
che l’escutente abbia in precedenza comunicato l’avvenuto pagamento all’ufficio
d’esecuzione (o autorizzato l’escusso a comunicarlo), nel qual caso l’esecuzione
va annullata dall’ufficio (Bangert in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 85 LEF).
2.3
Ora,
nella fattispecie non risulta che l’istante abbia comunicato all’UE il pagamento delle pretese dedotte nella
seconda esecuzione. Nella sua replica spontanea, egli ha invero
affermato di aver ritirato il secondo precetto esecutivo (n. __________3), ma
in realtà nella e-mail del 26 gennaio 2022 (doc. G) ha indicato il numero della
prima esecuzione (n. __________9). Il reclamo è pertanto infondato su questo
punto.
3.
Poiché
l’istanza di rigetto è divenuta senza oggetto, il Pretore ha considerato che le
spese giudiziarie vanno ripartite secondo equità giusta l’art. 107 cpv. 1
lett. e CPC, non trattandosi di acquiescenza,
e le ha poste a carico della CO 1, siccome il suo tardivo pagamento,
successivo alla litispendenza, ha causato spese inutili e sia l’avvio della
causa sia il suo stralcio le sono imputabili.
3.1
A
mente del reclamante, visto che l’istanza è divenuta priva d’oggetto a causa
del tardivo pagamento dell’escussa, il primo giudice avrebbe dovuto
pronunciarsi sulle tasse, spese e ripetibili e porle a carico della stessa.
Chiede pertanto alla Camera di statuire sulle spese e ripetibili di prima e
seconda sede.
3.2
La censura è incomprensibile. Il Pretore ha infatti statuito sulle
spese processuali e sulle ripetibili, ponendole a carico dell’escussa per
quanto attiene all’istanza di rigetto. Il reclamo è pertanto senza oggetto su
questo punto, per tacere del fatto che la richiesta di ripetibili è
irricevibile stante l’obbligo di
quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3),
comprese quelle volte a modificare il dispositivo sulle spese (cfr. sentenze del Tribunale federale
4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 e della CEF 14.2015.206 del 4 febbraio
2016.
consid. 5). Per quanto riguarda le spese giudiziarie di
seconda sede, si rinvia al sottostante considerando 6.
4.
Per
quanto attiene alla domanda riconvenzionale, il Pretore ha ripartito le spese
processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno e compensato le
ripetibili, considerando che, nella misura in cui la domanda era ricevibile, la
convenuta aveva vinto sulla richiesta di annullamento
(della seconda) esecuzione, mentre era risultata soccombente per quanto
concerne la cancellazione delle esecuzioni.
Il
reclamante chiede di porre le spese processuali e ripetibili a carico della
convenuta anche per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, ma senza confrontarsi
con la motivazione della decisione impugnata e invero senza motivazione, se
non, per quanto è dato di capire, perché la domanda riconvenzionale andava
secondo lui integralmente respinta. Orbene,
il suo parziale accoglimento è confermato in questa sede (sopra consid.
2). In assenza di specifici motivi non allegati dal reclamante, anche la
decisione sulle relative spese processuali merita conferma.
5.
In
definitiva, nella ridottissima misura in cui è ricevibile e non privo di
oggetto, il reclamo va respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 950.–, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile e non
senza oggetto, il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).