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Decisione

14.2022.50

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

23 maggio 2022Italiano7 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo datato 9 maggio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.50

Lugano

23 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.318 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 9 marzo 2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

giudicando sul reclamo datato 9 maggio 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 2 maggio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 9 marzo 2022 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'380.70 oltre a

interessi e spese.

B. Entro

il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte e nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 2 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo datato 9 maggio

2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere versato all’Ufficio

d’esecuzione l’importo necessario a saldare il credito posto in esecuzione. Lo

stesso giorno il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

dei suoi crediti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 3 maggio 2022 (secondo le

sue stesse allegazioni), il termine d’impugnazione sarebbe scaduto venerdì 13

maggio. Presentato il 6 maggio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senzaltro tempestivo. Lo è pure il complemento del 9 maggio 2022 con

cui la reclamante ha prodotto la prova del pagamento di tutte le esecuzioni

pendenti non sospese da opposizione.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiara-zione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente

probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona relativa al versamento di fr. 1'452.65 (doc. E) a saldo dell’esecuzione

promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1

risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – dall’estratto esecutivo (al 3 maggio 2022)

prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano

pendenti 23 esecuzioni per complessivi fr. 132'023.60. Sennonché con il complemento di reclamo del 9 maggio 2022, la RE 1

ha provato di aver versato all’Ufficio d’esecuzione fr. 119'957.10

(doc. F) a saldo di tutte le esecuzioni pendenti tranne quella avviata nel 2018

da __________ per fr. 1'765.– e da allora sospe­sa da opposizione. Dall’estratto,

d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non è minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 2 maggio 2022 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa

di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).