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Decisione

14.2022.51

Fallimento. Deposito dell’importo del credito dell’istante sul conto del patrocinatore del convenuto anziché su quello dell’autorità giudiziaria superiore. Pagamento del debito dopo la scadenza del termine di reclamo

3 giugno 2022Italiano9 min

rimessa al giudizio del Pretore aggiunto, ritenendo di non dover nulla all’istante,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.51

Lugano

3 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.262 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 8 aprile 2022

da

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 6 maggio 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 27 aprile 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, l’8 aprile 2022 CO 1

ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'000.– oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 27 aprile 2022 l’istante ha confermato la propria domanda,

chiedendo l’erezione di un inventario dei beni della convenuta, la quale si è

rimessa al giudizio del Pretore aggiunto, ritenendo di non dover nulla all’istante,

e si è rifiutata di sottoscrivere il verbale.

C. Statuendo

con decisione del 27 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10:30, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto

di fr. 700.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere depositato presso il proprio patrocinatore

la somma corrispondente al credito posto in esecuzione. L’11 maggio 2022 il

presidente della Camera ha respinto la domanda

di effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa. Il 18 mag­gio 2022 la

reclamante ha presentato una nuova domanda di effetto sospensivo e chiesto

nuovamente l’accoglimento del recla­mo facendo valere di aver pagato tutte le

esecuzioni pendenti nei suoi confronti all’ufficio d’esecuzione il 18 maggio

2022. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno il reclamo non è stato

intima­to alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1, per sua stessa ammissione, il

27.

aprile 2022 (reclamo, ad I/B), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 9

maggio. Presentato il 6 maggio 2022 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo scrit­to del 18

maggio 2022, come pure i documenti acclusi di stessa data, sono invece tardivi.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Entrambi i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF

devono essere realizzati e comprovati entro la scadenza del

termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

2.2

Nel

caso in esame, la reclamante pretende di aver adempiuto ambedue i presupposti

di annullamento del fallimento versando sul conto del proprio patrocinatore il

5.

maggio 2022 fr. 11'041.35 a garanzia del credito dell’istante (doc. E),

oltre a fr. 9'400.– (il 2 maggio) e fr. 1'274.45 (il 5 maggio) a

copertura delle altre esecuzioni in corso nei suoi confronti (doc. F). Tuttavia,

a norma dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, l’importo dovuto all’istante va

depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore. Il deposito della somma presso il proprio patrocinatore non ha gli

stessi effetti, giacché il debitore potrebbe in ogni momento chiederne la

restituzione, segnatamente nel caso in cui il reclamo dovesse essere respinto.

Le ricevute prodotte dalla reclamante non menzionano del resto un deposito a

favore dei suoi creditori, e specialmente dell’istante, bensì una non meglio

precisata “consulenza” (doc. E ed F). Il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 2

LEF non può di conseguenza essere considerato adempiuto.

2.3

Che

la RE 1 abbia offerto nel reclamo di effettuare il deposito dell’importo del

credito dell’istante sul conto della Camera dopo che la stessa gliene avrebbe

comunicato le coordinate bancarie ed entro il termine che le sarebbe stato

fissato non viene in suo soccorso. Il testo della legge è chiaro. Il reclamante

deve produrre con il reclamo – e pertanto entro la scadenza del termine d’impugnazione

– la prova per mezzo di documenti che “nel frattempo

[…] l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore

a disposizione del creditore” (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF).

Tale autorità non è tenuta – né è abilitata – ad assegnare un termine per

effettuare il deposito. Spetta invece al reclamante informarsi tempestivamente

presso l’autorità giudiziaria superiore in merito alle coordinate del conto sul

quale effettuare il deposito. Non può contare di ottenere tempo supplementare

chiedendo la fissazione di un termine per effettuare il deposito nel reclamo,

che sa oltretutto dover giungere all’autorità giudiziaria superiore l’ul­-timo

giorno del termine d’impugnazione. Anche su questo punto il reclamo si appalesa

infondato.

2.4

Lo

scritto inoltrato il 18 maggio 2022 dalla reclamante è tardivo come

(complemento) del reclamo e pertanto è inammissibile (sopra consid. 1). Ad ogni

modo, esso non gioverebbe alla reclaman­te neppure nel merito.

2.4.1

Per

quanto attiene all’osservazione secondo cui, secondo la dottrina e la

giurisprudenza, fatti nuovi potrebbero essere addotti do­po la scadenza del

termine di reclamo, in particolare attraverso la concessione al reclamante di un

termine suppletorio per la presentazione delle prove, occorre rilevare che il

riferimento citato dalla reclamante (decisione

del Tribunale cantonale di Neuchâtel in RJN 2003, 441 segg., menzionata

da Giroud in: Basler

Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 174 LEF) si

riferisce in realtà al (secondo) presupposto della verosimiglianza della

solvibilità del debitore. Ad ogni modo, nella terza edizione del Basler

Kommentar (del 2021) i commentatori dell’art. 174 LEF (Giroud/ Theus Simoni, ad n. 20a) escludono la possibilità per l’autorità giudiziaria

superiore di concedere un termine suppletorio la cui scadenza sia posteriore a

quella del termine d’impugnazione con riferimento alla più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 III 295 consid. 3.1; sentenza

5A_817/2012 consid. 3). A prescindere dalla sua tardività, la censura non meriterebbe

dunque accoglimento.

2.4.2

A

mente della reclamante la reiezione del reclamo costituirebbe un formalismo

eccessivo, da una parte perché in buona fede ha chiesto la comunicazione delle

coordinate per depositare l’importo del credito dell’istante sul conto del

Tribunale d’appello, e dall’altra perché la presa in considerazione dei nova

autentici all’art. 174 cpv. 2 LEF ha come scopo di evitare fallimento senza

senso di debitori ancora solvibili, ciò che ritiene essere il suo caso, avendo

provato di aver nel frattempo estinto tutti i suoi debiti. La reclamante

misconosce però che lo stesso art. 174 cpv. 2 LEF limita l’ammissibilità dei nova

autentici a quelli che possono essere prodotti con il reclamo, e pertanto entro

la scadenza del termine d’im­­pugnazione. Non è eccessivamente formalista

tenere conto di una restrizione che risulta chiaramente dalla legge (oltre che

dalla chiara giurisprudenza del Tribunale federale). Non si tratta del resto di

una norma puramente formale. La reclamante ha infatti avuto tutto il tempo

necessario per procedere al deposito nelle forme di legge dalla notifica del

precetto esecutivo (avvenuta il 14 ottobre 2021) fino alla scadenza del termine

d’impugnazione della decisione di fallimento (il 9 maggio 2022), passando dalla

comminatoria di fallimento e dall’udienza di fallimento. I termini di paga-mento

(e deposito) non possono essere dilatati all’infinito. Ad ogni buon conto, se

quanto versato all’ufficio d’esecuzione permetterà di soddisfare tutti i suoi

creditori, la reclamante potrà ottenere la revoca del fallimento in virtù dell’art.

195.

LEF.

2.4.3

La

stessa reclamante riconosce che le violazioni di numerose norme deontologiche

che imputa all’istante, il suo precedente patrocinatore, non sono un motivo

valido per annullare il fallimento, dal momento ch’essa avrebbe dovuto

prevalersene con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF)

oppure di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF). Ora è troppo

tardi.

2.5

Siccome

il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF non è stato comprovato per tempo,

il reclamo va respinto. Non è poi necessario pronunciare nuovamente il

fallimento, non essendo stato concesso effetto

sospensivo al gravame.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).