14.2022.51
Fallimento. Deposito dell’importo del credito dell’istante sul conto del patrocinatore del convenuto anziché su quello dell’autorità giudiziaria superiore. Pagamento del debito dopo la scadenza del termine di reclamo
3 giugno 2022Italiano9 min
rimessa al giudizio del Pretore aggiunto, ritenendo di non dover nulla all’istante,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.51
Lugano
3 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.262 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 8 aprile 2022
da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 6 maggio 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 27 aprile 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, l’8 aprile 2022 CO 1
ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'000.– oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 27 aprile 2022 l’istante ha confermato la propria domanda,
chiedendo l’erezione di un inventario dei beni della convenuta, la quale si è
rimessa al giudizio del Pretore aggiunto, ritenendo di non dover nulla all’istante,
e si è rifiutata di sottoscrivere il verbale.
C. Statuendo
con decisione del 27 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10:30, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto
di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere depositato presso il proprio patrocinatore
la somma corrispondente al credito posto in esecuzione. L’11 maggio 2022 il
presidente della Camera ha respinto la domanda
di effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa. Il 18 maggio 2022 la
reclamante ha presentato una nuova domanda di effetto sospensivo e chiesto
nuovamente l’accoglimento del reclamo facendo valere di aver pagato tutte le
esecuzioni pendenti nei suoi confronti all’ufficio d’esecuzione il 18 maggio
2022. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1, per sua stessa ammissione, il
27.
aprile 2022 (reclamo, ad I/B), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 9
maggio. Presentato il 6 maggio 2022 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo scritto del 18
maggio 2022, come pure i documenti acclusi di stessa data, sono invece tardivi.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Entrambi i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF
devono essere realizzati e comprovati entro la scadenza del
termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
2.2
Nel
caso in esame, la reclamante pretende di aver adempiuto ambedue i presupposti
di annullamento del fallimento versando sul conto del proprio patrocinatore il
5.
maggio 2022 fr. 11'041.35 a garanzia del credito dell’istante (doc. E),
oltre a fr. 9'400.– (il 2 maggio) e fr. 1'274.45 (il 5 maggio) a
copertura delle altre esecuzioni in corso nei suoi confronti (doc. F). Tuttavia,
a norma dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, l’importo dovuto all’istante va
depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore. Il deposito della somma presso il proprio patrocinatore non ha gli
stessi effetti, giacché il debitore potrebbe in ogni momento chiederne la
restituzione, segnatamente nel caso in cui il reclamo dovesse essere respinto.
Le ricevute prodotte dalla reclamante non menzionano del resto un deposito a
favore dei suoi creditori, e specialmente dell’istante, bensì una non meglio
precisata “consulenza” (doc. E ed F). Il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 2
LEF non può di conseguenza essere considerato adempiuto.
2.3
Che
la RE 1 abbia offerto nel reclamo di effettuare il deposito dell’importo del
credito dell’istante sul conto della Camera dopo che la stessa gliene avrebbe
comunicato le coordinate bancarie ed entro il termine che le sarebbe stato
fissato non viene in suo soccorso. Il testo della legge è chiaro. Il reclamante
deve produrre con il reclamo – e pertanto entro la scadenza del termine d’impugnazione
– la prova per mezzo di documenti che “nel frattempo
[…] l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore
a disposizione del creditore” (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF).
Tale autorità non è tenuta – né è abilitata – ad assegnare un termine per
effettuare il deposito. Spetta invece al reclamante informarsi tempestivamente
presso l’autorità giudiziaria superiore in merito alle coordinate del conto sul
quale effettuare il deposito. Non può contare di ottenere tempo supplementare
chiedendo la fissazione di un termine per effettuare il deposito nel reclamo,
che sa oltretutto dover giungere all’autorità giudiziaria superiore l’ul-timo
giorno del termine d’impugnazione. Anche su questo punto il reclamo si appalesa
infondato.
2.4
Lo
scritto inoltrato il 18 maggio 2022 dalla reclamante è tardivo come
(complemento) del reclamo e pertanto è inammissibile (sopra consid. 1). Ad ogni
modo, esso non gioverebbe alla reclamante neppure nel merito.
2.4.1
Per
quanto attiene all’osservazione secondo cui, secondo la dottrina e la
giurisprudenza, fatti nuovi potrebbero essere addotti dopo la scadenza del
termine di reclamo, in particolare attraverso la concessione al reclamante di un
termine suppletorio per la presentazione delle prove, occorre rilevare che il
riferimento citato dalla reclamante (decisione
del Tribunale cantonale di Neuchâtel in RJN 2003, 441 segg., menzionata
da Giroud in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 174 LEF) si
riferisce in realtà al (secondo) presupposto della verosimiglianza della
solvibilità del debitore. Ad ogni modo, nella terza edizione del Basler
Kommentar (del 2021) i commentatori dell’art. 174 LEF (Giroud/ Theus Simoni, ad n. 20a) escludono la possibilità per l’autorità giudiziaria
superiore di concedere un termine suppletorio la cui scadenza sia posteriore a
quella del termine d’impugnazione con riferimento alla più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 III 295 consid. 3.1; sentenza
5A_817/2012 consid. 3). A prescindere dalla sua tardività, la censura non meriterebbe
dunque accoglimento.
2.4.2
A
mente della reclamante la reiezione del reclamo costituirebbe un formalismo
eccessivo, da una parte perché in buona fede ha chiesto la comunicazione delle
coordinate per depositare l’importo del credito dell’istante sul conto del
Tribunale d’appello, e dall’altra perché la presa in considerazione dei nova
autentici all’art. 174 cpv. 2 LEF ha come scopo di evitare fallimento senza
senso di debitori ancora solvibili, ciò che ritiene essere il suo caso, avendo
provato di aver nel frattempo estinto tutti i suoi debiti. La reclamante
misconosce però che lo stesso art. 174 cpv. 2 LEF limita l’ammissibilità dei nova
autentici a quelli che possono essere prodotti con il reclamo, e pertanto entro
la scadenza del termine d’impugnazione. Non è eccessivamente formalista
tenere conto di una restrizione che risulta chiaramente dalla legge (oltre che
dalla chiara giurisprudenza del Tribunale federale). Non si tratta del resto di
una norma puramente formale. La reclamante ha infatti avuto tutto il tempo
necessario per procedere al deposito nelle forme di legge dalla notifica del
precetto esecutivo (avvenuta il 14 ottobre 2021) fino alla scadenza del termine
d’impugnazione della decisione di fallimento (il 9 maggio 2022), passando dalla
comminatoria di fallimento e dall’udienza di fallimento. I termini di paga-mento
(e deposito) non possono essere dilatati all’infinito. Ad ogni buon conto, se
quanto versato all’ufficio d’esecuzione permetterà di soddisfare tutti i suoi
creditori, la reclamante potrà ottenere la revoca del fallimento in virtù dell’art.
195.
LEF.
2.4.3
La
stessa reclamante riconosce che le violazioni di numerose norme deontologiche
che imputa all’istante, il suo precedente patrocinatore, non sono un motivo
valido per annullare il fallimento, dal momento ch’essa avrebbe dovuto
prevalersene con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF)
oppure di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF). Ora è troppo
tardi.
2.5
Siccome
il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF non è stato comprovato per tempo,
il reclamo va respinto. Non è poi necessario pronunciare nuovamente il
fallimento, non essendo stato concesso effetto
sospensivo al gravame.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).