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Decisione

14.2022.55

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mercede del curatore, ceduta al Comune che ne ha anticipato il pagamento. Oneri sociali. Interessi di mora. Preteso abuso di diritto

31 agosto 2022Italiano31 min

L. Anche contro la nuova sentenza RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 13 maggio 2022 per ottenerne l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.55

Lugano

31 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promossa con istanza 1° marzo

2022 dal

CO 1, __________

contro

RE 1, __________ (__________)

giudicando sul reclamo del 13 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 29 aprile 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con risoluzione n. __________ del 19 aprile 2019, l’Autorità regiona­le

di protezione (ARP) 15 ha riconosciuto alla curatrice del figlio di RE 1 e __________,

__________, un’indennità totale di fr. 1'745.–, ponendola a carico dei

genitori in ragione di ½ ciascuno oppure, provvisoriamente, a carico del Comune

di domicilio del figlio, ossia CO 1, qualora i genitori avessero dimostrato di

non poterla pagare.

B. Il

Comune CO 1 ha saldato la predetta indennità, poi, con “bolletta” del 29 agosto

2019, ha chiesto a RE 1 di versare fr. 953.25 (di cui fr. 865.– quale

“Mercede”, fr. 44.35 quale “Avs/ai/ipg”, fr. 9.50 quale “Ad”, fr. 5.65 quale “Lainf”, fr. 19.90 qua-le “Af”, fr. 1.35 quali “Spese amministrative

Avs/ai/ipg” e fr. 7.50

qua­li “Spese

diverse – altre spese e diversi”). In difetto di un

pagamento da parte sua, con “bolletta” del 17 marzo 2020 lo ha quindi diffidato

a pagare la somma appena menzionata (con le stesse specificazioni per ogni posta) oltre a una tassa di diffida di fr. 50.–.

Il padre ha persistito a non versare il dovuto.

C. Con

un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 25 giugno 2020 dalla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incas­­so di fr. 953.25

oltre agli interessi del 2.5% dal 18 giugno 2020 (indicando quale causa del

credito la “Mercede curatori e tutori ARP

anno 2019”), di fr. 50.– (per la “Tassa diffida”) e di fr. 17.15 (per gli “Interessi sino al 17-06-2020”).

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 ottobre

2020 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo di Serravalle, la quale ha poi trasmesso l’incarto per

competenza territoriale a quella di Acquarossa. Statuendo con decisione del 7

dicembre 2020, il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità.

E. Con

un reclamo del 21 dicembre 2020 RE 1 è insorto contro la sentenza appena citata

a questa Camera, la quale con sentenza

14.2020.205 del 17 settembre 2021 l’ha parzialmente ac­colto, riformando la

decisione impugnata nel senso dell’accoglimen­­to dell’istanza solo con

riguardo alla tassa di diffida di fr. 50.–.

F. Il

6 ottobre 2021, riferendosi alla predetta decisione di questa Camera, il Comune

di CO 1 ha invitato RE 1 a versare fr. 1'003.25,

avvisandolo che, in caso d’inadempimento, avreb­be avviato una nuova

procedura esecutiva. Egli ha pagato solo fr. 50.–.

G. Con un nuovo precetto esecutivo (n. __________)

emesso il 16 novem­bre 2021 sempre dalla sede di Acquarossa dell’UE, il Comune di

CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 903.25 oltre

agli interessi del 2.5% dal 9 novembre 2021 (indicando quale causa del credito

la “Mercede curatori e tutori

ARP anno 2019 Fr. 953.25 ./. Fr. 50.00”), fr. 50.–

(per la “Tassa diffida”) e fr. 50.25 (per gli “Interessi sino al 08.11.2021”).

H. RE

1 avendo interposto opposizione anche al nuovo precetto esecutivo, con

istanza del 1° marzo 2022 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo

sempre alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa. Nel termine

impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del

24 marzo 2022, cui è seguita l’11 aprile, entro il termine assegnatogli, la

replica scritta dell’istante.

Fatti

I. Statuendo con decisione del 29 aprile 2022, il Giudice di pace ha

“accolto” l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto per un capitale di fr. 953.25 oltre agli interessi del 2.5% dal

9 novembre 2021, agl’interessi aggiornati all’8 novembre 2021 di fr. 50.25

e alle spese esecutive di fr. 110.30 (73.30 + 37.–), ponendo a suo carico

le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 20.– a favore

dell’istante.

L. Anche contro la nuova sentenza RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 13 maggio 2022 per ottenerne l’annullamento

(interessi sul capitale e spese giudiziarie ed

esecutive compresi) e la reiezione dell’istanza, protestata un’indennità

d’inconvenienza da quantificare dalla Camera. Ha postulato inoltre che sia

annullato il secondo precetto esecutivo e che sia fatto ordine al Comune di

ritirare ambedue i precetti esecutivi.

M. Il

27 maggio 2022 il reclamante ha chiesto a questa Camera, in particolare, di ammettere come ulteriore mezzo di

prova il suo scrit­to del medesimo giorno all’UE e i relativi allegati,

fra cui un avviso di pignoramento previsto per il 22 agosto 2022 e un’istanza

di annullamento dello stesso. Il 20 giugno 2022, egli ha chiesto alla Camera di

statuire sulla sua istanza prima del 22 agosto 2022.

N. Interpretato

lo scritto del 20 giugno 2022 (anche) come un’istanza di conferimento dell’effetto

sospensivo al reclamo, con decisione del 5 agosto 2022 il Presidente della

Camera l’ha respinta.

Il

15 agosto 2022 RE 1 ha chiesto la modifica del decreto appena citato, nel senso

di concedere l’effetto sospensivo al reclamo, e l’annullamento del pignoramento

del 22 agosto 2022.

O. Sempre

il 5 agosto 2022, il Presidente della Camera ha notificato il reclamo al Comune

di CO 1, assegnandogli un termine di dieci giorni per prendere posizione.

Il

18 agosto 2022 il Comune ha fatto pervenire le sue osservazioni, con cui ha

chiesto la reiezione del reclamo, protestate le spese giudiziarie.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG [RL 177.100]) sen­za riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 13 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Sono

dunque senz’altro inammissibili tutti i documenti allegati allo scritto del 27

maggio 2022, di cui la Camera non terrà conto nella presente decisione.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri

immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF

139.

III 446, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima ricor-dato che nella sua precedente decisione

(14.2020.205) questa Ca­mera aveva, da un canto, dichiarato la

risoluzione dell’ARP 15 del 19 aprile 2019 un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, ma solo a favore della curatrice e non del Comune di

CO 1, e, d’altro canto, riconosciuto legittimo il rigetto dell’opposizione per

la sola tassa di diffida, di cui alla “bolletta” del 17 marzo 2020. Ciò premesso, considerato che l’istante aveva

prodotto nella nuova pro­cedura l’atto con cui la curatrice gli aveva

ceduto il proprio credito, il primo giudice ha ritenuto ch’esso fosse diventato

legittimo creditore di RE 1. A tal

proposito, respingendo le obie­zioni

dell’escusso, ha affermato che, per la sua validità, l’atto di ces­sione

del credito richiede solo la firma del cedente, sicché era irrilevante ch’esso fosse stato sottoscritto dal

cessionario (solo) il gior­no dell’istanza; ha affermato inoltre che, “per le motivazioni

espresse nella replica

della parte istante dell’11 aprile 2022”, il Comune

non doveva (necessariamente) portare tale atto a conoscenza del debitore prima

d’esigere il pagamento.

Per

contro, il Giudice di pace ha dato atto all’escusso che l’istante non poteva

chiedere il rigetto dell’opposizione anche per la tassa di diffida, da lui già

pagata, sicché ha stabilito che “la

richiesta di rigetto dell’opposizione deve essere rettificata di conseguenza,

sen­za però che l’importo totale sia modificato”. Ha

di conseguenza accolto l’istanza,

rigettando l’opposizione interposta dall’escusso, per fr. 953.25

oltre agl’interessi del 2.5% dall’8 novembre 2021, gl’in­teressi già maturati

di fr. 50.25 e le spese esecutive di fr. 110.30, e respinto la

domanda riconvenzionale formulata dall’escusso.

4.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di

reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147

III 178 consid. 4.2.1). Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecu­zione è manifestamente

perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di

esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di

vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

4.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.

2021, n. 110 ad art. 80 LEF).

4.2

Come nella passata, anche nella presente

procedura di rigetto del­l’opposizione il Comune di CO 1 fonda la sua

istanza su tre atti amministrativi: la risoluzione dell’ARP 15 del 19 aprile

2019.

(doc. D), la “bolletta” del 29 agosto 2019 (doc. B) e la diffida del 17

febbraio 2020 (doc. F).

4.3

Come

già statuito dalla Camera nella precedente causa (citata 14.2020.205, RtiD 2022

I 665 n. 38c, consid. 6.1), la risoluzione dell’ARP 15 – quale decisione

amministrativa esecutiva – costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) per l’indennità ivi

contemplata, ciò che del resto il reclamante non contesta. In mancanza di

coincidenza tra il creditore indicato nel titolo, ossia la curatrice, e il

creditore procedente, ovvero il Comune di CO 1, la Camera ha statuito che l’istanza

andava respinta, non avendo l’escutente prodotto alcun atto di cessione a suo

favore del credito indicato nel titolo.

4.3.1

Nella

nuova causa l’istante ha prodotto un atto di cessione del credito posto in

esecuzione (doc. C), relativo alla metà della mercede riconosciutale

dall’ARP 15 (“la quota parte

di ½ [sulla merce­de] a

carico del papà”: cfr. doc. C). L’atto è stato firmato dalla cedente il 3 novembre 2021 e dal

cessionario il 1° marzo 2022. Stavolta c’è dunque identità tra creditore ed

escutente.

4.3.2

RE

1.

contesta nondimeno la “legittimazione

giuridica” del Comune, siccome, secondo la precedente

decisione di questa Camera, avrebbe dovuto “procurarsi e esibir[gli] la cessione del credito della curatrice,

prima di poter chiedere o pretendere/esigere da [lui] il pagamento della

mercede” e, a fortiori, porla in esecuzione.

Poiché ciò non è avvenuto, egli ritiene di aver correttamente pagato solo i fr. 50.–

della tassa di diffida, conformemente alla decisione della Camera. Se il CO 1

gli avesse esibito tempestivamente l’atto

di cessione del credito – aggiunge –, “si sarebbe trova­ta una soluzione al pagamento […], evitando inutili costi ulteriori (PE,

Notifica, Opposizione, Procedura di rigetto dell’opposizione, ecc)”.

4.3.2.1

Contrariamente

a quanto allega RE 1, la Camera non ha affermato che il CO 1 avrebbe dovuto

fornirgli l’atto di cessione del credito prima di poterne pretendere il

pagamento. In effetti, il

cessionario può far valere una decisione a favore del cedente quale titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità

di avente causa. Non

è necessario che la cessione risulti essa stessa da un titolo di rigetto

definitivo, poiché il diritto del cessionario di far valere il titolo di

rigetto deriva già dall’art. 170 CO (DTF 140 III 374 segg.

consid. 3; sentenza della CEF 14.2021.192 del 14 luglio 2022, consid. 6.2). Il

cessionario può però ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, solo se

prova, delle due, o che la cessione è avvenuta prima della notifica

del precetto esecutivo oppure che l’esecuzione è stata avviata (già) dal

cedente (e proseguita dal cessionario) (Staehelin,

op.

cit., n. 35 ad art. 80; nello stesso senso, ma con riguardo al rigetto

provvisorio: Staehelin, op. cit., n. 74-75 ad art. 82; Vock

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 11 ad art. 82 LEF). La validità dell’atto di cessione di

un credito non è vincolata alla notifica dell’atto al debitore (DTF 95 II 115

consid. 4; Probst in: Commentaire

romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 58 ad art. 164 CO;

Girsberger/Hermann in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 21 ad art. 164 CO) e

richiede solo la firma del cedente, non anche del cessionario (art. 13 cpv. 1

CO; sentenza del Tribunale federale 5A_408/2019 del 20 novembre

2019, consid. 2.3.1; Girsberger/Hermann, op. cit., n.

2.

ad art. 165; Probst, op. cit.,

n. 2 ad art. 165).

4.3.2.2

Ebbene,

nella fattispecie il Comune ha provato, con la produzione del documento C, di

essersi fatto cedere dalla curatrice il credito accertato nella risoluzione

dell’ARP 15, e ciò il 3 novembre 2021 (data in cui costei ha firmato la

cessione), quindi prima della notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 16

novembre 2021, doc. A). Secondo la giurisprudenza e la dottrina appena citate

il Comune era quindi legittimato a prevalersi della risoluzione dell’ARP 15. Che la cessione non fosse firmata dal Comune al

momento dell’av­vio della (seconda) esecuzione e non sia stata comunicata in

precedenza all’escusso non è giuridicamente di rilievo (sopra consid. 4.3.2.1).

Non è dubbio che il Comune avesse accettato la cessio­ne quando, proprio per questo motivo, ha inoltrato la nuova doman­da d’esecuzione. La questione dell’opportunità

sfugge

invece all’e­­same della Camera, per tacere del fatto che RE 1 non ha

comunque pagato alcunché anche dopo essere venuto a conoscenza della cessione.

Da questo profilo, il reclamo è infondato.

4.3.3

Con

il precetto esecutivo (doc. A) e con l’istanza, il Comune ha chiesto il

pagamento di una mercede di fr. 953.25 per il 2019 (sotto deduzione del

pagamento di fr. 50.– effettuato dall’escusso il 21 ottobre 2021). La

cessione (doc. C) verte anche sulla stessa cifra. Sennonché la somma cui l’ARP

15.

ha obbligato l’escusso a versare alla

curatrice è di soli fr. 1'730.– (oltre a spese di fr. 15.–),

di cui soltanto la metà, pari a fr. 865.– (oltre a

spese di fr. 7.50, è a carico del padre (doc. D). La differenza con l’importo posto in esecuzione, di fr. 80.75, risulta riferirsi alla metà delle

trattenute so­ciali (AVS/AI/IPG fr. 44.35, AD fr. 9.50, LAINF fr. 5.65,

AF fr. 19.90, spese

amministrative AVS/AI/IPG fr. 1.35), come si evince dalla “bolletta” del 29 agosto 2019 (doc. D).

4.3.3.1

Orbene,

questi importi non sono indicati nel titolo di rigetto dell’op­posizione,

ovvero la risoluzione n. 435/2019 dell’ARP 15 (doc. D),

che non menziona neppure genericamente l’obbligo per i genitori del pupillo di

versare in più di quanto statuito i relativi oneri sociali. Ne segue che la

decisione impugnata è manifestamente errata laddove il Giudice di pace ha

concesso il rigetto dell’opposizione per una mercede superiore a quella

stabilita nella risoluzione n. 435/2019.

4.3.3.2

Che

le trattenute in questione siano incluse nell’importo globale ceduto al Comune

non cambia nulla per la questione qui da risolvere, perché l’opposizione può

essere rigettata unicamente per l’importo accertato nel titolo di rigetto. Le

trattenute non sono comunque crediti della curatrice che

le derivano dalla risoluzione dell’ARP 15 e dunque non potendone disporre

costei non poteva neppure cederli al Comune (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet; sentenza del Tribunale federale

4A_314/2016, 4A_320/2016

del 17 novembre 2016, consid. 4.2.1; Probst, op. cit., n. 51 ad art. 164; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 17 ad

art. 164).

4.3.3.3

Nelle

osservazioni al reclamo, il Comune fa invero valere che le “decisioni” del 29

agosto 2019 – denominata “Mercede

curatori e tutori ARP 2019” – e del 17 febbraio 2020 –

intitolata “Diffida” – sono passate in giudicato e costituiscono dunque validi

titoli di rigetto per tutte le voci ivi indicate.

Così

argomentando, il resistente misconosce la precedente decisione della Camera, in

cui essa ha già sancito che la “bolletta” del 29 agosto 2019 (doc. B) non ha le caratteristiche di una decisione

amministrativa – né dunque di un titolo di rigetto definitivo – siccome non è

designata come tale nell’atto stesso e non indica i rimedi giuridici a

disposizione del destinatario, mentre la diffida (doc. F) ha sì la “veste” di

una decisione amministrativa, ma è assimilabile a un titolo di rigetto

definitivo solo per la tassa di diffida, non potendo per il resto supplire alla

mancanza di una precedente decisione di accertamento dell’obbligo di pagare le

altre poste menzionate, per cui funge appunto solo da diffida (citata 14.2020. 205, consid. 6.4 e 6.5).

4.3.3.4

Si

evincerà anche chiaramente dal secondo precetto esecutivo – come puntualizza il

Comune sempre nelle sue osservazioni – che il credito posto in esecuzione

comprende sia la mercede, sia gli oneri sociali, ciò che non è potuto certo

sfuggire all’escusso, ma a parte il fatto ch’egli vi ha interposto opposizione,

anche se fosse rimasto passivo il suo comportamento non potrebbe costituire un

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 LEF, ossia una

decisione esecutiva (sopra consid. 4.1).

4.3.3.5

Il

resistente allega anche “che,

a norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse)

della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è

tenuto al suo sostentamento” e, dall’altro canto, che

giusta l’art. 276 CC il mantenimento d’un minore, comprensivo anche delle spese

“delle misure prese a sua

tutela”, spetta ai genitori. Di conseguenza –

argomenta – poiché RE 1 è il padre del ragazzo, per cui è stata istituita la

curatela, egli deve pagare la metà dell’indennità riconosciuta alla curatrice,

ossia del costo “per le misure

prese a protezione del figlio”. A suo dire “è notorio (cfr. DTF 98 V 237 230, cons.

4c) che la mercede dei tutori e/o curatori deve essere sottoposta al prelievo

degli oneri sociali, in quanto […]

sono considerati lavoratori dipendenti e la loro remunerazione costituisce

salario determinante ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAVS. Conformemente all’art.

12.

LAVS è ritenuto datore di lavoro il Comune di domicilio del pupillo (cfr. Circolare

SEL/IAS n. 12-07/4 del 13 dicembre 2007 […])”.

Di conseguenza – prosegue – poiché il curatelato è domiciliato nel proprio

territorio, esso “sottostà

a tutti gli obblighi

che ha nei confronti degli altri salariati comunali, non da ultimi anche quelli

riguardanti i diritti assicurativi”.

Orbene,

la Camera non disconosce certo il contenuto degli art. 19 cpv. 1 LPMA (RL

213.100), 276 CC, 5 cpv. 1 e 12 LAVS (RS 831.10) né il fatto che tali norme

istituiscono obblighi di pagamen­to.

Tuttavia, nella procedura di rigetto dell’opposizione ciò che con­ta è solo l’esistenza

di un valido titolo di rigetto (sopra consid. 4). Non basta in sé

che una norma legale prescriva l’obbligo posto in esecuzione (DTF 113 III 9

consid. 1/b; sentenza del Tribunale federale, destinata alla pubblicazione,

5A_825/2021 del 31 marzo 2021, consid. 4.2.2-4.2.4; Staehelin, op. cit., n. 6 ad

art. 80), se lo stesso non è accertato concretamente in una decisione

giudiziaria o amministrativa (sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre

2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3, e 14.2021.104 del 7 febbraio 2022,

consid. 7.7).

Per

abbondanza, è comunque discutibile che un curatore sia da considerare un

salariato del Comune di domicilio del pupillo, come sostenuto dal resistente

sulla scorta della La Circolare SEL/IAS n. 12-07/4 del 13

dicembre 2007. Nella recente DTF 146 V 151 (consid.

6.3.2), pur senza risolvere definitivamente la questione, il Tribunale federale

ha infatti ritenuto superata la giurisprudenza codi-ficata nella DTF 98 V 230,

lasciando intendere che il curatore va considerato un indipendente.

4.3.3.6

Concludendo

sulla questione della mercede posta in esecuzione, la decisione impugnata va

riformata nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 872.50

(anziché fr. 953.25).

4.4

Quanto

agli interessi (moratori) di fr. 50.25, ossia gl’interessi già esigibili e

posti in esecuzione come voce a sé stante (sopra ad G), va ricordato che il rigetto definitivo dell’opposizione può essere con­cesso

di principio per gli interessi di mora maturati sul credito di diritto pubblico

posto in esecuzione qualora sia stata prodotta la documentazione necessaria a

determinare come gli stessi sono stati

calcolati, fermo restando che i crediti sui quali maturano devono essere

oggetto di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione regolarmente

prodotto dall’istante (sentenza della CEF 14.2022.17 dell’11 luglio

2022, consid. 5.3.2). Nella fattispecie, il rigetto potrebbe quindi essere

esteso al massimo agli interessi maturati su fr. 872.50 e non su fr. 953.25

come richiesto dal Comune (v. sopra consid. 4.3.3.6).

Il

vero problema è però un altro. L’istante ha infatti precisato solo la data

finale (8 novembre 2021) del lasso di tempo considerato, ma non la data

iniziale. Ora, salvo casi particolari, gl’interessi di mora decorrono

dalla costituzione in mora del debitore (art. 102 cpv. 1 e 104 cpv. 1 CO). Nel

caso in esame, l’istante non ha indicato quando è intervenuta l’interpellazione

dell’escusso o se era­no date le condizioni per una messa in mora senza

preventiva interpellazione. In mancanza di menzione della data di decorrenza

degl’interessi, non è neppure possibile verificare se i documenti agli atti giustificano la richiesta dell’istante,

fermo restando che pri­ma della cessione del credito (del 3 novembre

2021), la messa in mora non poteva essere fatta dal Comune (al riguardo sono

senza rilievo sia il primo precetto esecutivo, sia l’invito di pagamento del 6

ottobre 2021 [doc. 1]). Stante la manifesta carente motivazione della pretesa

per interessi scaduti, il reclamo va accolto pure su questo punto.

4.5

Per

quanto attiene agl’interessi in corso richiesti dal 9 novembre 2021, l’istante

non ha precisato a quale evento si riferisca quella data (verosimilmente all’invio

della domanda d’esecuzione). Ad ogni modo, in mancanza di prova di una

precedente costituzione del debitore in mora (giusta l’art. 102 cpv. 1 CO, v. Staehelin, op. cit., n. 134 ad

art. 80) o di un caso di messa in mora legale (ad es.

art. 104 cpv. 2 CO), gl’interessi di mora sono da reputare decorsi dal giorno (non

computato, cfr. art. 77 cpv. 1 n. 1 CO)

della notifi-cazione del precetto esecutivo (cfr. sentenze del Tribunale

federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.3 e della CEF 14.2017.137 del

15.

gennaio 2018, RtiD 2018 II 820 n. 40c, consid. 5.2/e; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition, 2017, n. 139 ad art. 80 LEF, e Veuillet, stessa opera, n. 62 ad art. 82

LEF), ossia dal 13 dicembre 2021 (doc. A a tergo). Il rigetto può

dunque essere esteso agli interessi al tasso rimasto incontestato del 2.5% su fr. 872.50

dal 13 dicembre 2021.

4.6

Quanto alla tassa di diffida, di fr. 50.–, è indubbio e

incontestato che dopo la precedente decisione di questa Camera RE 1 ha pagato fr. 50.–

al Comune (reclamo, fotocopia della ricevuta postale ad 4, pag. 5, e doc. E

accluso all’istanza, ultima riga della prima pagina). Dal contesto come dall’importo

versato risulta anche evidente che il pagamento è avvenuto a saldo della tassa

di diffida, unico credito per cui la Camera ha confermato il rigetto nella

precedente esecuzione (citata 14.2020.205 consid. 6.5). In assenza di un

accordo contrario delle parti, che incombe alla parte che se ne prevale di

dimostrare, un acconto s’imputa del resto anzitutto sugli interessi di mora e

le tasse di diffida (art. 85 CO per analogia; sentenza della CEF

14.2018.198-200 del 3 maggio 2019 consid. 5.2/a). L’imputazione sul capitale

scelta dal Comune nel secondo precetto esecutivo (doc. A), peraltro (perlomeno implicitamente) contestata

immediatamente dall’escusso con l’opposizione (poi con le osservazioni

all’istanza e il reclamo), non è valida,

tanto più che il Comune, per

finire, non ha contestato l’e­stinzione della tassa né in prima né in

seconda sede.

Anche

il Giudice di pace, nella motivazione, ha dato atto del pagamento

della tassa di diffida, salvo poi decidere in modo oscuro che “la richiesta di rigetto dell’opposizione deve

essere rettificata di conseguenza, senza però che l’importo totale sia

modificato”, e rigettare

l’opposizione anche per i fr. 50.– della tassa di diffida (com­presi

nel capitale di fr. 953.25). Non occorreva invero – e non era nemmeno

possibile – rettificare l’istanza di rigetto, che già indica­va la deduzione

del versamento di fr. 50.–, ma bisognava dedurre, nel dispositivo, i fr. 50.–

dall’importo per cui rigettare l’opposizione. Su questo punto, il reclamo

merita accoglimento.

4.7

RE

1.

critica pure a ragione la richiesta del Comune di rigettare l’opposizione

(anche) per le spese esecutive e il successivo accoglimento di tale richiesta

da parte del Giudice di pace. La determinazione e l’attribuzione delle

spese esecutive sono infatti decise dall’ufficio

d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.

68.

LEF; DTF 85 III 128; tra altre: sentenza della CEF 14.2020. 68 del 9

novembre 2020 consid. 7; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 67 ad art. 84 LEF),

in linea di massima in funzione dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130

III 522 consid. 2.2). Comunque sia, un rigetto dell’opposizione

(anche) per le spese esecutive non inficia la decisione, ma è solo superfluo

(DTF 144 III 367 consid. 3.6.2; sentenza della CEF 14.2014.241 dell’11

aprile 2016 consid. 5.1). Visto che la decisio­ne impugnata deve in ogni caso

essere riformata, per chiarezza lo dev’essere anche per le spese esecutive, da

stralciare dall’importo per cui concedere il rigetto.

5.

Nella

parte in diritto del reclamo, RE 1 contesta la pretesa posta in esecuzione, che

ritiene “senza legittimazione

giuridica”, perché dopo la precedente decisione della

Camera il Comune gliene ha chiesto il pagamento, il 6 ottobre 2021, prima di averne

ottenuto la cessione, il precetto esecutivo, a suo dire pure esso “senza legittimazione giuridica”, poiché emesso mentre la ces­sione non era ancora stata firmata dal Comune, gl’importi richiesti, secondo

lui “errati, illegittimi e

abusivi”, in particolare per quanto attiene alle spese

di notifica del secondo precetto esecutivo, così come il comportamento del

Comune e del Giudice di pace, qualificato come abusivo, in quanto il primo

avrebbe fatto emettere il secondo precetto esecutivo in palese malafede e per

ritorsione nei suoi confronti, con il solo scopo di vendicarsi e di

danneggiarlo verso terzi, facendolo passare per un pessimo pagatore, indegno di

sufficiente fiducia e affidabilità finanziaria, mentre il primo giudice ha

sostenuto in modo incondizionato l’autorità comunale, “a scapito del diritto e del cittadino, vessato e

oppresso ingiustamente tramite procedure esecutive illegittime e, dolosamente

temerarie”. Conclude quindi che

sia annullato il secondo precetto esecutivo e che sia fatto ordine al Comune di

ritirare ambedue le esecuzioni.

5.1

Nella

procedura in esame, la Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria

superiore, è competente solo per esaminare le censure del reclamante relative

alla questione del rigetto dell’opposizione. Non le compete di principio

statuire su eventuali vizi della procedura di esecuzione, di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (sopra consid. 4).

Tutte le doglianze del reclamante riferite alle esecuzioni e ai precetti

esecutivi sono di conseguenza irricevibili. Non incombe né al giudice del

rigetto né all’autorità giudiziaria superiore esprimersi sull’importo del

credito posto in esecuzione, sugli interessi e sulle spese esecutive, se non

nella limitata misura del controllo dell’identità della pretesa posta in

esecuzione e del debito accertato nel titolo di rigetto (sopra consid. 4 e per

un’applicazione del principio consid. 4.3.3.1 e 4.4) e dell’esame delle

eccezioni dell’escusso giusta l’art. 81 LEF (sotto consid. 5.3). Spetta all’escusso

ricorrere contro la decisione invocata quale titolo di rigetto se ne contesta

la “legittimazione giuridica” e adire l’autorità di vigilanza con un ricorso (art. 17 LEF) ove

intenda criticare le spese esecutive stabilite dall’ufficio d’ese­cuzione

(sopra consid. 4.7). Ciò vale in particolare per le spese di notifica del

secondo precetto esecutivo, non senza precisare che se l’escusso non ritira la

raccomandata postale contenente il precetto esecutivo (in casu n. __________), l’ufficio

è tenuto a ricorrere all’ausilio di un funzionario comunale o di polizia (art.

64.

cpv. 2 LEF), il cui costo d’intervento va annoverato nelle spese esecutive

(art. 13 cpv. 1 OTLEF).

5.2

Il

giudice del rigetto appura invero d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente

perenta o nulla (sopra consid. 4), in particolare se è manifestamente abusiva

(art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi che può verificarsi solo in casi

eccezionali, segnatamente quando l’escutente persegue in modo evidente altri

fini che non l’incasso di un credito (sentenza del Tribunale federale

5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; tra altre: sentenza della CEF 15.2021.108 del 5 gennaio 2022, consid. 3.1), mentre è una

caratteristica del diritto svizzero che un precetto esecutivo può essere fatto

spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito

(sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b;

125.

III 149 consid. 2/a).

Nella

fattispecie, non è per nulla manifesto che il Comune abbia promosso le

esecuzioni contro il reclamante per scopi estranei al­l’esecuzione per debiti,

segnatamente “per ritorsione […], con

il so­lo scopo di vendicarsi e di danneggiarlo verso terzi”. Dagli atti si evince solo che il Comune sta provando a ricuperare

quanto ha pagato alla curatrice sulla scorta della risoluzione dell’ARP. Che

abbia commesso errori di procedura e chiesto il rimborso di trattenute sociali

non indicate in tale risoluzione non manifesta ancora in sé un palese abuso

dell’istituto, bensì, appunto, semplici errori giuridici. La censura non merita

pertanto ascolto.

5.3

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustivo (DTF 140 III 190

consid. 5.2.1). Il debitore può anche impedire il rigetto

eccependo un abuso di diritto

(particolarmente) manifesto per fatti successivi all’emanazione del

titolo di rigetto ove li dimostri con

documenti (sentenza della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022 consid. 5.1.2).

Nel

caso specifico, non si disconosce che il Comune non era giuridicamente

legittimato, il 6 ottobre 2021, a chiedere a RE 1 il rimborso di quanto pagato

alla curatrice, giacché non risultava ancora essersi fatto cedere la pretesa di

lei. Ha però regolarizzato la situazione alcuni giorni dopo prima di avviare la

nuova esecuzione, sicché non si verifica l’ipotesi eccezionale di un abuso di diritto (particolarmente) manifesto.

Onde evitare gl’in­convenienti che

pretende di aver subìto in ragione dell’iscrizione dell’esecuzione

nell’apposito registro (difficoltà di ottenimento di cre­diti e di un nuovo alloggio), il reclamante avrebbe del resto potuto, da tempo,

pagare quanto dovuto alla curatrice oppure, dopo essere venuto a conoscenza

della cessione, al Comune. Anche sotto questo profilo, la decisione impugnata resiste

alla critica.

5.4

Le

critiche all’operato del Giudice di pace sono già state esaminate e in gran

parte respinte. Non denotano da parte sua sudditanza all’autorità comunale, ma

semmai imperfetta conoscenza dell’istituto del rigetto dell’opposizione. Anche

al riguardo il recla­mo si rivela inconsistente.

6.

In

conclusione, sia pure per motivi diversi da quelli allegati, il reclamo dev’essere

parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso di limitare

il rigetto definitivo dell’opposizione a fr. 872.50 (sopra

consid. 4.3.3, 4.4 e 4.6) oltre agli interessi del 2.5% a decorrere dal 13

dicembre 2021 (consid. 4.5).

7.

Con

l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di modifica o revoca della

decisione sull’effetto sospensivo diventa senza oggetto. Quando si presenterà

all’ufficio d’esecuzione per il pignoramento, dando seguito alla convocazione

del 30 agosto 2022, RE 1 porterà la decisione odierna per ottenere la

limitazione del pignoramento all’importo ivi stabilito (fr. 872.50 anziché

fr. 1'053.50).

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari ai 4⁄5 per il reclamante (872.50 ÷ [953.25

+ 50.25 + 50]). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, il

Comune essendosi limitato a chiedere nella replica in prima sede e nelle

osservazioni al reclamo la rifusione solo delle “spese giudiziarie”. Quanto

alla richiesta di “un’adeguata

indennità” contenuta nell’istanza, il Comune non l’ha

motivata, contrariamente a quanto esige l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. È del

resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie

attribuzioni ufficiali vi abbiano diritto (sentenza della CEF 14.2019. 133 del

2.

gennaio 2020 consid. 4).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'003.25

(fr. 953.25 + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1-2 della

decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione, sede

di Lugano, è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 872.50 oltre

agli interessi del 2.5% a decorrere dal 13 dicembre 2021.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.–, anticipate dall’istante, sono

poste a suo carico in ragione di 1/5 e per i restanti 4/5

a carico di RE 1. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 4⁄5 e per il restante 1⁄5 a carico del CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).