14.2022.55
Rigetto definitivo dell’opposizione. Mercede del curatore, ceduta al Comune che ne ha anticipato il pagamento. Oneri sociali. Interessi di mora. Preteso abuso di diritto
31 agosto 2022Italiano31 min
L. Anche contro la nuova sentenza RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2022 per ottenerne l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.55
Lugano
31 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promossa con istanza 1° marzo
2022 dal
CO 1, __________
contro
RE 1, __________ (__________)
giudicando sul reclamo del 13 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 29 aprile 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione n. __________ del 19 aprile 2019, l’Autorità regionale
di protezione (ARP) 15 ha riconosciuto alla curatrice del figlio di RE 1 e __________,
__________, un’indennità totale di fr. 1'745.–, ponendola a carico dei
genitori in ragione di ½ ciascuno oppure, provvisoriamente, a carico del Comune
di domicilio del figlio, ossia CO 1, qualora i genitori avessero dimostrato di
non poterla pagare.
B. Il
Comune CO 1 ha saldato la predetta indennità, poi, con “bolletta” del 29 agosto
2019, ha chiesto a RE 1 di versare fr. 953.25 (di cui fr. 865.– quale
“Mercede”, fr. 44.35 quale “Avs/ai/ipg”, fr. 9.50 quale “Ad”, fr. 5.65 quale “Lainf”, fr. 19.90 qua-le “Af”, fr. 1.35 quali “Spese amministrative
Avs/ai/ipg” e fr. 7.50
quali “Spese
diverse – altre spese e diversi”). In difetto di un
pagamento da parte sua, con “bolletta” del 17 marzo 2020 lo ha quindi diffidato
a pagare la somma appena menzionata (con le stesse specificazioni per ogni posta) oltre a una tassa di diffida di fr. 50.–.
Il padre ha persistito a non versare il dovuto.
C. Con
un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 25 giugno 2020 dalla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 953.25
oltre agli interessi del 2.5% dal 18 giugno 2020 (indicando quale causa del
credito la “Mercede curatori e tutori ARP
anno 2019”), di fr. 50.– (per la “Tassa diffida”) e di fr. 17.15 (per gli “Interessi sino al 17-06-2020”).
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 ottobre
2020 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Serravalle, la quale ha poi trasmesso l’incarto per
competenza territoriale a quella di Acquarossa. Statuendo con decisione del 7
dicembre 2020, il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità.
E. Con
un reclamo del 21 dicembre 2020 RE 1 è insorto contro la sentenza appena citata
a questa Camera, la quale con sentenza
14.2020.205 del 17 settembre 2021 l’ha parzialmente accolto, riformando la
decisione impugnata nel senso dell’accoglimento dell’istanza solo con
riguardo alla tassa di diffida di fr. 50.–.
F. Il
6 ottobre 2021, riferendosi alla predetta decisione di questa Camera, il Comune
di CO 1 ha invitato RE 1 a versare fr. 1'003.25,
avvisandolo che, in caso d’inadempimento, avrebbe avviato una nuova
procedura esecutiva. Egli ha pagato solo fr. 50.–.
G. Con un nuovo precetto esecutivo (n. __________)
emesso il 16 novembre 2021 sempre dalla sede di Acquarossa dell’UE, il Comune di
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 903.25 oltre
agli interessi del 2.5% dal 9 novembre 2021 (indicando quale causa del credito
la “Mercede curatori e tutori
ARP anno 2019 Fr. 953.25 ./. Fr. 50.00”), fr. 50.–
(per la “Tassa diffida”) e fr. 50.25 (per gli “Interessi sino al 08.11.2021”).
H. RE
1 avendo interposto opposizione anche al nuovo precetto esecutivo, con
istanza del 1° marzo 2022 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
sempre alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa. Nel termine
impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del
24 marzo 2022, cui è seguita l’11 aprile, entro il termine assegnatogli, la
replica scritta dell’istante.
Fatti
I. Statuendo con decisione del 29 aprile 2022, il Giudice di pace ha
“accolto” l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto per un capitale di fr. 953.25 oltre agli interessi del 2.5% dal
9 novembre 2021, agl’interessi aggiornati all’8 novembre 2021 di fr. 50.25
e alle spese esecutive di fr. 110.30 (73.30 + 37.–), ponendo a suo carico
le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 20.– a favore
dell’istante.
L. Anche contro la nuova sentenza RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2022 per ottenerne l’annullamento
(interessi sul capitale e spese giudiziarie ed
esecutive compresi) e la reiezione dell’istanza, protestata un’indennità
d’inconvenienza da quantificare dalla Camera. Ha postulato inoltre che sia
annullato il secondo precetto esecutivo e che sia fatto ordine al Comune di
ritirare ambedue i precetti esecutivi.
M. Il
27 maggio 2022 il reclamante ha chiesto a questa Camera, in particolare, di ammettere come ulteriore mezzo di
prova il suo scritto del medesimo giorno all’UE e i relativi allegati,
fra cui un avviso di pignoramento previsto per il 22 agosto 2022 e un’istanza
di annullamento dello stesso. Il 20 giugno 2022, egli ha chiesto alla Camera di
statuire sulla sua istanza prima del 22 agosto 2022.
N. Interpretato
lo scritto del 20 giugno 2022 (anche) come un’istanza di conferimento dell’effetto
sospensivo al reclamo, con decisione del 5 agosto 2022 il Presidente della
Camera l’ha respinta.
Il
15 agosto 2022 RE 1 ha chiesto la modifica del decreto appena citato, nel senso
di concedere l’effetto sospensivo al reclamo, e l’annullamento del pignoramento
del 22 agosto 2022.
O. Sempre
il 5 agosto 2022, il Presidente della Camera ha notificato il reclamo al Comune
di CO 1, assegnandogli un termine di dieci giorni per prendere posizione.
Il
18 agosto 2022 il Comune ha fatto pervenire le sue osservazioni, con cui ha
chiesto la reiezione del reclamo, protestate le spese giudiziarie.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG [RL 177.100]) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 13 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Sono
dunque senz’altro inammissibili tutti i documenti allegati allo scritto del 27
maggio 2022, di cui la Camera non terrà conto nella presente decisione.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri
immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF
139.
III 446, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima ricor-dato che nella sua precedente decisione
(14.2020.205) questa Camera aveva, da un canto, dichiarato la
risoluzione dell’ARP 15 del 19 aprile 2019 un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione, ma solo a favore della curatrice e non del Comune di
CO 1, e, d’altro canto, riconosciuto legittimo il rigetto dell’opposizione per
la sola tassa di diffida, di cui alla “bolletta” del 17 marzo 2020. Ciò premesso, considerato che l’istante aveva
prodotto nella nuova procedura l’atto con cui la curatrice gli aveva
ceduto il proprio credito, il primo giudice ha ritenuto ch’esso fosse diventato
legittimo creditore di RE 1. A tal
proposito, respingendo le obiezioni
dell’escusso, ha affermato che, per la sua validità, l’atto di cessione
del credito richiede solo la firma del cedente, sicché era irrilevante ch’esso fosse stato sottoscritto dal
cessionario (solo) il giorno dell’istanza; ha affermato inoltre che, “per le motivazioni
espresse nella replica
della parte istante dell’11 aprile 2022”, il Comune
non doveva (necessariamente) portare tale atto a conoscenza del debitore prima
d’esigere il pagamento.
Per
contro, il Giudice di pace ha dato atto all’escusso che l’istante non poteva
chiedere il rigetto dell’opposizione anche per la tassa di diffida, da lui già
pagata, sicché ha stabilito che “la
richiesta di rigetto dell’opposizione deve essere rettificata di conseguenza,
senza però che l’importo totale sia modificato”. Ha
di conseguenza accolto l’istanza,
rigettando l’opposizione interposta dall’escusso, per fr. 953.25
oltre agl’interessi del 2.5% dall’8 novembre 2021, gl’interessi già maturati
di fr. 50.25 e le spese esecutive di fr. 110.30, e respinto la
domanda riconvenzionale formulata dall’escusso.
4.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di
reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147
III 178 consid. 4.2.1). Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente
perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di
esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di
vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
4.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.
2021, n. 110 ad art. 80 LEF).
4.2
Come nella passata, anche nella presente
procedura di rigetto dell’opposizione il Comune di CO 1 fonda la sua
istanza su tre atti amministrativi: la risoluzione dell’ARP 15 del 19 aprile
2019.
(doc. D), la “bolletta” del 29 agosto 2019 (doc. B) e la diffida del 17
febbraio 2020 (doc. F).
4.3
Come
già statuito dalla Camera nella precedente causa (citata 14.2020.205, RtiD 2022
I 665 n. 38c, consid. 6.1), la risoluzione dell’ARP 15 – quale decisione
amministrativa esecutiva – costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) per l’indennità ivi
contemplata, ciò che del resto il reclamante non contesta. In mancanza di
coincidenza tra il creditore indicato nel titolo, ossia la curatrice, e il
creditore procedente, ovvero il Comune di CO 1, la Camera ha statuito che l’istanza
andava respinta, non avendo l’escutente prodotto alcun atto di cessione a suo
favore del credito indicato nel titolo.
4.3.1
Nella
nuova causa l’istante ha prodotto un atto di cessione del credito posto in
esecuzione (doc. C), relativo alla metà della mercede riconosciutale
dall’ARP 15 (“la quota parte
di ½ [sulla mercede] a
carico del papà”: cfr. doc. C). L’atto è stato firmato dalla cedente il 3 novembre 2021 e dal
cessionario il 1° marzo 2022. Stavolta c’è dunque identità tra creditore ed
escutente.
4.3.2
RE
1.
contesta nondimeno la “legittimazione
giuridica” del Comune, siccome, secondo la precedente
decisione di questa Camera, avrebbe dovuto “procurarsi e esibir[gli] la cessione del credito della curatrice,
prima di poter chiedere o pretendere/esigere da [lui] il pagamento della
mercede” e, a fortiori, porla in esecuzione.
Poiché ciò non è avvenuto, egli ritiene di aver correttamente pagato solo i fr. 50.–
della tassa di diffida, conformemente alla decisione della Camera. Se il CO 1
gli avesse esibito tempestivamente l’atto
di cessione del credito – aggiunge –, “si sarebbe trovata una soluzione al pagamento […], evitando inutili costi ulteriori (PE,
Notifica, Opposizione, Procedura di rigetto dell’opposizione, ecc)”.
4.3.2.1
Contrariamente
a quanto allega RE 1, la Camera non ha affermato che il CO 1 avrebbe dovuto
fornirgli l’atto di cessione del credito prima di poterne pretendere il
pagamento. In effetti, il
cessionario può far valere una decisione a favore del cedente quale titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità
di avente causa. Non
è necessario che la cessione risulti essa stessa da un titolo di rigetto
definitivo, poiché il diritto del cessionario di far valere il titolo di
rigetto deriva già dall’art. 170 CO (DTF 140 III 374 segg.
consid. 3; sentenza della CEF 14.2021.192 del 14 luglio 2022, consid. 6.2). Il
cessionario può però ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, solo se
prova, delle due, o che la cessione è avvenuta prima della notifica
del precetto esecutivo oppure che l’esecuzione è stata avviata (già) dal
cedente (e proseguita dal cessionario) (Staehelin,
op.
cit., n. 35 ad art. 80; nello stesso senso, ma con riguardo al rigetto
provvisorio: Staehelin, op. cit., n. 74-75 ad art. 82; Vock
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 11 ad art. 82 LEF). La validità dell’atto di cessione di
un credito non è vincolata alla notifica dell’atto al debitore (DTF 95 II 115
consid. 4; Probst in: Commentaire
romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 58 ad art. 164 CO;
Girsberger/Hermann in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 21 ad art. 164 CO) e
richiede solo la firma del cedente, non anche del cessionario (art. 13 cpv. 1
CO; sentenza del Tribunale federale 5A_408/2019 del 20 novembre
2019, consid. 2.3.1; Girsberger/Hermann, op. cit., n.
2.
ad art. 165; Probst, op. cit.,
n. 2 ad art. 165).
4.3.2.2
Ebbene,
nella fattispecie il Comune ha provato, con la produzione del documento C, di
essersi fatto cedere dalla curatrice il credito accertato nella risoluzione
dell’ARP 15, e ciò il 3 novembre 2021 (data in cui costei ha firmato la
cessione), quindi prima della notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 16
novembre 2021, doc. A). Secondo la giurisprudenza e la dottrina appena citate
il Comune era quindi legittimato a prevalersi della risoluzione dell’ARP 15. Che la cessione non fosse firmata dal Comune al
momento dell’avvio della (seconda) esecuzione e non sia stata comunicata in
precedenza all’escusso non è giuridicamente di rilievo (sopra consid. 4.3.2.1).
Non è dubbio che il Comune avesse accettato la cessione quando, proprio per questo motivo, ha inoltrato la nuova domanda d’esecuzione. La questione dell’opportunità
sfugge
invece all’esame della Camera, per tacere del fatto che RE 1 non ha
comunque pagato alcunché anche dopo essere venuto a conoscenza della cessione.
Da questo profilo, il reclamo è infondato.
4.3.3
Con
il precetto esecutivo (doc. A) e con l’istanza, il Comune ha chiesto il
pagamento di una mercede di fr. 953.25 per il 2019 (sotto deduzione del
pagamento di fr. 50.– effettuato dall’escusso il 21 ottobre 2021). La
cessione (doc. C) verte anche sulla stessa cifra. Sennonché la somma cui l’ARP
15.
ha obbligato l’escusso a versare alla
curatrice è di soli fr. 1'730.– (oltre a spese di fr. 15.–),
di cui soltanto la metà, pari a fr. 865.– (oltre a
spese di fr. 7.50, è a carico del padre (doc. D). La differenza con l’importo posto in esecuzione, di fr. 80.75, risulta riferirsi alla metà delle
trattenute sociali (AVS/AI/IPG fr. 44.35, AD fr. 9.50, LAINF fr. 5.65,
AF fr. 19.90, spese
amministrative AVS/AI/IPG fr. 1.35), come si evince dalla “bolletta” del 29 agosto 2019 (doc. D).
4.3.3.1
Orbene,
questi importi non sono indicati nel titolo di rigetto dell’opposizione,
ovvero la risoluzione n. 435/2019 dell’ARP 15 (doc. D),
che non menziona neppure genericamente l’obbligo per i genitori del pupillo di
versare in più di quanto statuito i relativi oneri sociali. Ne segue che la
decisione impugnata è manifestamente errata laddove il Giudice di pace ha
concesso il rigetto dell’opposizione per una mercede superiore a quella
stabilita nella risoluzione n. 435/2019.
4.3.3.2
Che
le trattenute in questione siano incluse nell’importo globale ceduto al Comune
non cambia nulla per la questione qui da risolvere, perché l’opposizione può
essere rigettata unicamente per l’importo accertato nel titolo di rigetto. Le
trattenute non sono comunque crediti della curatrice che
le derivano dalla risoluzione dell’ARP 15 e dunque non potendone disporre
costei non poteva neppure cederli al Comune (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet; sentenza del Tribunale federale
4A_314/2016, 4A_320/2016
del 17 novembre 2016, consid. 4.2.1; Probst, op. cit., n. 51 ad art. 164; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 17 ad
art. 164).
4.3.3.3
Nelle
osservazioni al reclamo, il Comune fa invero valere che le “decisioni” del 29
agosto 2019 – denominata “Mercede
curatori e tutori ARP 2019” – e del 17 febbraio 2020 –
intitolata “Diffida” – sono passate in giudicato e costituiscono dunque validi
titoli di rigetto per tutte le voci ivi indicate.
Così
argomentando, il resistente misconosce la precedente decisione della Camera, in
cui essa ha già sancito che la “bolletta” del 29 agosto 2019 (doc. B) non ha le caratteristiche di una decisione
amministrativa – né dunque di un titolo di rigetto definitivo – siccome non è
designata come tale nell’atto stesso e non indica i rimedi giuridici a
disposizione del destinatario, mentre la diffida (doc. F) ha sì la “veste” di
una decisione amministrativa, ma è assimilabile a un titolo di rigetto
definitivo solo per la tassa di diffida, non potendo per il resto supplire alla
mancanza di una precedente decisione di accertamento dell’obbligo di pagare le
altre poste menzionate, per cui funge appunto solo da diffida (citata 14.2020. 205, consid. 6.4 e 6.5).
4.3.3.4
Si
evincerà anche chiaramente dal secondo precetto esecutivo – come puntualizza il
Comune sempre nelle sue osservazioni – che il credito posto in esecuzione
comprende sia la mercede, sia gli oneri sociali, ciò che non è potuto certo
sfuggire all’escusso, ma a parte il fatto ch’egli vi ha interposto opposizione,
anche se fosse rimasto passivo il suo comportamento non potrebbe costituire un
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 LEF, ossia una
decisione esecutiva (sopra consid. 4.1).
4.3.3.5
Il
resistente allega anche “che,
a norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse)
della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è
tenuto al suo sostentamento” e, dall’altro canto, che
giusta l’art. 276 CC il mantenimento d’un minore, comprensivo anche delle spese
“delle misure prese a sua
tutela”, spetta ai genitori. Di conseguenza –
argomenta – poiché RE 1 è il padre del ragazzo, per cui è stata istituita la
curatela, egli deve pagare la metà dell’indennità riconosciuta alla curatrice,
ossia del costo “per le misure
prese a protezione del figlio”. A suo dire “è notorio (cfr. DTF 98 V 237 230, cons.
4c) che la mercede dei tutori e/o curatori deve essere sottoposta al prelievo
degli oneri sociali, in quanto […]
sono considerati lavoratori dipendenti e la loro remunerazione costituisce
salario determinante ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAVS. Conformemente all’art.
12.
LAVS è ritenuto datore di lavoro il Comune di domicilio del pupillo (cfr. Circolare
SEL/IAS n. 12-07/4 del 13 dicembre 2007 […])”.
Di conseguenza – prosegue – poiché il curatelato è domiciliato nel proprio
territorio, esso “sottostà
a tutti gli obblighi
che ha nei confronti degli altri salariati comunali, non da ultimi anche quelli
riguardanti i diritti assicurativi”.
Orbene,
la Camera non disconosce certo il contenuto degli art. 19 cpv. 1 LPMA (RL
213.100), 276 CC, 5 cpv. 1 e 12 LAVS (RS 831.10) né il fatto che tali norme
istituiscono obblighi di pagamento.
Tuttavia, nella procedura di rigetto dell’opposizione ciò che conta è solo l’esistenza
di un valido titolo di rigetto (sopra consid. 4). Non basta in sé
che una norma legale prescriva l’obbligo posto in esecuzione (DTF 113 III 9
consid. 1/b; sentenza del Tribunale federale, destinata alla pubblicazione,
5A_825/2021 del 31 marzo 2021, consid. 4.2.2-4.2.4; Staehelin, op. cit., n. 6 ad
art. 80), se lo stesso non è accertato concretamente in una decisione
giudiziaria o amministrativa (sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre
2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3, e 14.2021.104 del 7 febbraio 2022,
consid. 7.7).
Per
abbondanza, è comunque discutibile che un curatore sia da considerare un
salariato del Comune di domicilio del pupillo, come sostenuto dal resistente
sulla scorta della La Circolare SEL/IAS n. 12-07/4 del 13
dicembre 2007. Nella recente DTF 146 V 151 (consid.
6.3.2), pur senza risolvere definitivamente la questione, il Tribunale federale
ha infatti ritenuto superata la giurisprudenza codi-ficata nella DTF 98 V 230,
lasciando intendere che il curatore va considerato un indipendente.
4.3.3.6
Concludendo
sulla questione della mercede posta in esecuzione, la decisione impugnata va
riformata nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 872.50
(anziché fr. 953.25).
4.4
Quanto
agli interessi (moratori) di fr. 50.25, ossia gl’interessi già esigibili e
posti in esecuzione come voce a sé stante (sopra ad G), va ricordato che il rigetto definitivo dell’opposizione può essere concesso
di principio per gli interessi di mora maturati sul credito di diritto pubblico
posto in esecuzione qualora sia stata prodotta la documentazione necessaria a
determinare come gli stessi sono stati
calcolati, fermo restando che i crediti sui quali maturano devono essere
oggetto di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione regolarmente
prodotto dall’istante (sentenza della CEF 14.2022.17 dell’11 luglio
2022, consid. 5.3.2). Nella fattispecie, il rigetto potrebbe quindi essere
esteso al massimo agli interessi maturati su fr. 872.50 e non su fr. 953.25
come richiesto dal Comune (v. sopra consid. 4.3.3.6).
Il
vero problema è però un altro. L’istante ha infatti precisato solo la data
finale (8 novembre 2021) del lasso di tempo considerato, ma non la data
iniziale. Ora, salvo casi particolari, gl’interessi di mora decorrono
dalla costituzione in mora del debitore (art. 102 cpv. 1 e 104 cpv. 1 CO). Nel
caso in esame, l’istante non ha indicato quando è intervenuta l’interpellazione
dell’escusso o se erano date le condizioni per una messa in mora senza
preventiva interpellazione. In mancanza di menzione della data di decorrenza
degl’interessi, non è neppure possibile verificare se i documenti agli atti giustificano la richiesta dell’istante,
fermo restando che prima della cessione del credito (del 3 novembre
2021), la messa in mora non poteva essere fatta dal Comune (al riguardo sono
senza rilievo sia il primo precetto esecutivo, sia l’invito di pagamento del 6
ottobre 2021 [doc. 1]). Stante la manifesta carente motivazione della pretesa
per interessi scaduti, il reclamo va accolto pure su questo punto.
4.5
Per
quanto attiene agl’interessi in corso richiesti dal 9 novembre 2021, l’istante
non ha precisato a quale evento si riferisca quella data (verosimilmente all’invio
della domanda d’esecuzione). Ad ogni modo, in mancanza di prova di una
precedente costituzione del debitore in mora (giusta l’art. 102 cpv. 1 CO, v. Staehelin, op. cit., n. 134 ad
art. 80) o di un caso di messa in mora legale (ad es.
art. 104 cpv. 2 CO), gl’interessi di mora sono da reputare decorsi dal giorno (non
computato, cfr. art. 77 cpv. 1 n. 1 CO)
della notifi-cazione del precetto esecutivo (cfr. sentenze del Tribunale
federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.3 e della CEF 14.2017.137 del
15.
gennaio 2018, RtiD 2018 II 820 n. 40c, consid. 5.2/e; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 139 ad art. 80 LEF, e Veuillet, stessa opera, n. 62 ad art. 82
LEF), ossia dal 13 dicembre 2021 (doc. A a tergo). Il rigetto può
dunque essere esteso agli interessi al tasso rimasto incontestato del 2.5% su fr. 872.50
dal 13 dicembre 2021.
4.6
Quanto alla tassa di diffida, di fr. 50.–, è indubbio e
incontestato che dopo la precedente decisione di questa Camera RE 1 ha pagato fr. 50.–
al Comune (reclamo, fotocopia della ricevuta postale ad 4, pag. 5, e doc. E
accluso all’istanza, ultima riga della prima pagina). Dal contesto come dall’importo
versato risulta anche evidente che il pagamento è avvenuto a saldo della tassa
di diffida, unico credito per cui la Camera ha confermato il rigetto nella
precedente esecuzione (citata 14.2020.205 consid. 6.5). In assenza di un
accordo contrario delle parti, che incombe alla parte che se ne prevale di
dimostrare, un acconto s’imputa del resto anzitutto sugli interessi di mora e
le tasse di diffida (art. 85 CO per analogia; sentenza della CEF
14.2018.198-200 del 3 maggio 2019 consid. 5.2/a). L’imputazione sul capitale
scelta dal Comune nel secondo precetto esecutivo (doc. A), peraltro (perlomeno implicitamente) contestata
immediatamente dall’escusso con l’opposizione (poi con le osservazioni
all’istanza e il reclamo), non è valida,
tanto più che il Comune, per
finire, non ha contestato l’estinzione della tassa né in prima né in
seconda sede.
Anche
il Giudice di pace, nella motivazione, ha dato atto del pagamento
della tassa di diffida, salvo poi decidere in modo oscuro che “la richiesta di rigetto dell’opposizione deve
essere rettificata di conseguenza, senza però che l’importo totale sia
modificato”, e rigettare
l’opposizione anche per i fr. 50.– della tassa di diffida (compresi
nel capitale di fr. 953.25). Non occorreva invero – e non era nemmeno
possibile – rettificare l’istanza di rigetto, che già indicava la deduzione
del versamento di fr. 50.–, ma bisognava dedurre, nel dispositivo, i fr. 50.–
dall’importo per cui rigettare l’opposizione. Su questo punto, il reclamo
merita accoglimento.
4.7
RE
1.
critica pure a ragione la richiesta del Comune di rigettare l’opposizione
(anche) per le spese esecutive e il successivo accoglimento di tale richiesta
da parte del Giudice di pace. La determinazione e l’attribuzione delle
spese esecutive sono infatti decise dall’ufficio
d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.
68.
LEF; DTF 85 III 128; tra altre: sentenza della CEF 14.2020. 68 del 9
novembre 2020 consid. 7; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 67 ad art. 84 LEF),
in linea di massima in funzione dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130
III 522 consid. 2.2). Comunque sia, un rigetto dell’opposizione
(anche) per le spese esecutive non inficia la decisione, ma è solo superfluo
(DTF 144 III 367 consid. 3.6.2; sentenza della CEF 14.2014.241 dell’11
aprile 2016 consid. 5.1). Visto che la decisione impugnata deve in ogni caso
essere riformata, per chiarezza lo dev’essere anche per le spese esecutive, da
stralciare dall’importo per cui concedere il rigetto.
5.
Nella
parte in diritto del reclamo, RE 1 contesta la pretesa posta in esecuzione, che
ritiene “senza legittimazione
giuridica”, perché dopo la precedente decisione della
Camera il Comune gliene ha chiesto il pagamento, il 6 ottobre 2021, prima di averne
ottenuto la cessione, il precetto esecutivo, a suo dire pure esso “senza legittimazione giuridica”, poiché emesso mentre la cessione non era ancora stata firmata dal Comune, gl’importi richiesti, secondo
lui “errati, illegittimi e
abusivi”, in particolare per quanto attiene alle spese
di notifica del secondo precetto esecutivo, così come il comportamento del
Comune e del Giudice di pace, qualificato come abusivo, in quanto il primo
avrebbe fatto emettere il secondo precetto esecutivo in palese malafede e per
ritorsione nei suoi confronti, con il solo scopo di vendicarsi e di
danneggiarlo verso terzi, facendolo passare per un pessimo pagatore, indegno di
sufficiente fiducia e affidabilità finanziaria, mentre il primo giudice ha
sostenuto in modo incondizionato l’autorità comunale, “a scapito del diritto e del cittadino, vessato e
oppresso ingiustamente tramite procedure esecutive illegittime e, dolosamente
temerarie”. Conclude quindi che
sia annullato il secondo precetto esecutivo e che sia fatto ordine al Comune di
ritirare ambedue le esecuzioni.
5.1
Nella
procedura in esame, la Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria
superiore, è competente solo per esaminare le censure del reclamante relative
alla questione del rigetto dell’opposizione. Non le compete di principio
statuire su eventuali vizi della procedura di esecuzione, di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (sopra consid. 4).
Tutte le doglianze del reclamante riferite alle esecuzioni e ai precetti
esecutivi sono di conseguenza irricevibili. Non incombe né al giudice del
rigetto né all’autorità giudiziaria superiore esprimersi sull’importo del
credito posto in esecuzione, sugli interessi e sulle spese esecutive, se non
nella limitata misura del controllo dell’identità della pretesa posta in
esecuzione e del debito accertato nel titolo di rigetto (sopra consid. 4 e per
un’applicazione del principio consid. 4.3.3.1 e 4.4) e dell’esame delle
eccezioni dell’escusso giusta l’art. 81 LEF (sotto consid. 5.3). Spetta all’escusso
ricorrere contro la decisione invocata quale titolo di rigetto se ne contesta
la “legittimazione giuridica” e adire l’autorità di vigilanza con un ricorso (art. 17 LEF) ove
intenda criticare le spese esecutive stabilite dall’ufficio d’esecuzione
(sopra consid. 4.7). Ciò vale in particolare per le spese di notifica del
secondo precetto esecutivo, non senza precisare che se l’escusso non ritira la
raccomandata postale contenente il precetto esecutivo (in casu n. __________), l’ufficio
è tenuto a ricorrere all’ausilio di un funzionario comunale o di polizia (art.
64.
cpv. 2 LEF), il cui costo d’intervento va annoverato nelle spese esecutive
(art. 13 cpv. 1 OTLEF).
5.2
Il
giudice del rigetto appura invero d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente
perenta o nulla (sopra consid. 4), in particolare se è manifestamente abusiva
(art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi che può verificarsi solo in casi
eccezionali, segnatamente quando l’escutente persegue in modo evidente altri
fini che non l’incasso di un credito (sentenza del Tribunale federale
5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; tra altre: sentenza della CEF 15.2021.108 del 5 gennaio 2022, consid. 3.1), mentre è una
caratteristica del diritto svizzero che un precetto esecutivo può essere fatto
spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito
(sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b;
125.
III 149 consid. 2/a).
Nella
fattispecie, non è per nulla manifesto che il Comune abbia promosso le
esecuzioni contro il reclamante per scopi estranei all’esecuzione per debiti,
segnatamente “per ritorsione […], con
il solo scopo di vendicarsi e di danneggiarlo verso terzi”. Dagli atti si evince solo che il Comune sta provando a ricuperare
quanto ha pagato alla curatrice sulla scorta della risoluzione dell’ARP. Che
abbia commesso errori di procedura e chiesto il rimborso di trattenute sociali
non indicate in tale risoluzione non manifesta ancora in sé un palese abuso
dell’istituto, bensì, appunto, semplici errori giuridici. La censura non merita
pertanto ascolto.
5.3
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustivo (DTF 140 III 190
consid. 5.2.1). Il debitore può anche impedire il rigetto
eccependo un abuso di diritto
(particolarmente) manifesto per fatti successivi all’emanazione del
titolo di rigetto ove li dimostri con
documenti (sentenza della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022 consid. 5.1.2).
Nel
caso specifico, non si disconosce che il Comune non era giuridicamente
legittimato, il 6 ottobre 2021, a chiedere a RE 1 il rimborso di quanto pagato
alla curatrice, giacché non risultava ancora essersi fatto cedere la pretesa di
lei. Ha però regolarizzato la situazione alcuni giorni dopo prima di avviare la
nuova esecuzione, sicché non si verifica l’ipotesi eccezionale di un abuso di diritto (particolarmente) manifesto.
Onde evitare gl’inconvenienti che
pretende di aver subìto in ragione dell’iscrizione dell’esecuzione
nell’apposito registro (difficoltà di ottenimento di crediti e di un nuovo alloggio), il reclamante avrebbe del resto potuto, da tempo,
pagare quanto dovuto alla curatrice oppure, dopo essere venuto a conoscenza
della cessione, al Comune. Anche sotto questo profilo, la decisione impugnata resiste
alla critica.
5.4
Le
critiche all’operato del Giudice di pace sono già state esaminate e in gran
parte respinte. Non denotano da parte sua sudditanza all’autorità comunale, ma
semmai imperfetta conoscenza dell’istituto del rigetto dell’opposizione. Anche
al riguardo il reclamo si rivela inconsistente.
6.
In
conclusione, sia pure per motivi diversi da quelli allegati, il reclamo dev’essere
parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso di limitare
il rigetto definitivo dell’opposizione a fr. 872.50 (sopra
consid. 4.3.3, 4.4 e 4.6) oltre agli interessi del 2.5% a decorrere dal 13
dicembre 2021 (consid. 4.5).
7.
Con
l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di modifica o revoca della
decisione sull’effetto sospensivo diventa senza oggetto. Quando si presenterà
all’ufficio d’esecuzione per il pignoramento, dando seguito alla convocazione
del 30 agosto 2022, RE 1 porterà la decisione odierna per ottenere la
limitazione del pignoramento all’importo ivi stabilito (fr. 872.50 anziché
fr. 1'053.50).
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari ai 4⁄5 per il reclamante (872.50 ÷ [953.25
+ 50.25 + 50]). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, il
Comune essendosi limitato a chiedere nella replica in prima sede e nelle
osservazioni al reclamo la rifusione solo delle “spese giudiziarie”. Quanto
alla richiesta di “un’adeguata
indennità” contenuta nell’istanza, il Comune non l’ha
motivata, contrariamente a quanto esige l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. È del
resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie
attribuzioni ufficiali vi abbiano diritto (sentenza della CEF 14.2019. 133 del
2.
gennaio 2020 consid. 4).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'003.25
(fr. 953.25 + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1-2 della
decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione, sede
di Lugano, è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 872.50 oltre
agli interessi del 2.5% a decorrere dal 13 dicembre 2021.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.–, anticipate dall’istante, sono
poste a suo carico in ragione di 1/5 e per i restanti 4/5
a carico di RE 1. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 4⁄5 e per il restante 1⁄5 a carico del CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).