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Decisione

14.2022.56

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione firmato dall’escusso come coconduttore e "garante solidalmente responsabile" della società co-conduttrice. Nullità della pretesa fideiussione. Ripetibili

16 novembre 2022Italiano25 min

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 194'971.35

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.56

Lugano

16 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza 21 gennaio

2022 da

PA 1,

(rappresentato dall’PA 2, )

contro

RE 1,

(patrocinato dall’ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 19 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 6 maggio 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di locazione per esercizio pubblico del 20 giugno 2018

CO 1 ha, tra l’altro, concesso alla PI 1 “e/o” a RE 1 l’uso di un

ristorante-bar con camere, sito a __________, e del materiale ivi contenuto. Le

parti hanno annesso al contratto due inventari del materiale, uno del materiale

“grande” e l’altro del materiale “piccolo”,

e hanno annesso al contratto uno scrit­to, in cui RE 1 ha dichiarato di

firmare “in qualità di

amministratore unico della PI 1 ed anche a titolo personale in qualità di

garante solidalmente responsabile”. Le parti hanno

fissato la pigione in fr. 84'000.– annui,

da pagare con acconti mensili anticipati calcolati

in base ai ricavi dell’ente locato, ma di almeno fr. 4'000.– l’uno, e l’acconto delle spese accessorie in fr. 6'000.– all’anno,

pagabile in rate mensili anticipate con la pigione. Hanno precisato che, della

pigione annua, fr. 15'000.– sarebbero stati considerati pigione per l’uso

del grande inventario (recte: del materiale “gran­de”).

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2021 dalla sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 194'971.35

oltre agli interessi del 7% dal 1° agosto 2021, indicando quale causa del

credito la “[…] Differenza affitto novembre 2019,

affitto dicembre 2019, affitto gennaio 2020. Affitti aprile – dicembre 2020,

affitti (ridotti) gennaio – aprile 2021. Affitti maggio – novembre 2021.

Conguagli spese 2019 e 2020. Interessi di mora fino al 31.07.2020”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 gennaio

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno Cit­tà. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 24 febbraio 2022. Le parti si sono poi riconfermate

nelle rispettive, antitetiche posizioni con replica, dupli­ca e triplica spontanee,

rispettivamente del 3, 15 e 22 marzo 2022. Con disposizione ordinatoria del 25

marzo 2022, il Pretore aggiun­to ha ammesso agli atti la triplica e l’allegato

conteggio affitti (doc. H), ne ha per contro espunto gli altri allegati (doc. da

I-M) e ha assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare

un’eventuale quadruplica. Il 28 marzo questi ha contestato l’ordinanza come le

cifre e i conteggi indicati dalla controparte.

D. Statuendo con decisione del 6 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­posizione

interposta dal convenuto limitatamente a fr. 61'900.– oltre agl’interessi

del 7% dal 1° agosto 2021, ponendo le spese processuali di fr. 600.– per 7/10

a carico dell’istante e per i 3/10 restanti a carico del

convenuto, al quale l’istante è stato tenuto a versare un’indennità di

fr. 500.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2022 per ottenerne la

riforma, nel senso della reiezione dell’istanza e della condanna del convenuto

a pagare le spese processuali di fr. 600.– ripetibili per

fr. 1'500.–, protestate spese e ripetibili di seconda sede. Nelle sue

osservazioni del 9 giugno 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo,

pure lui con protesta di spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 10 maggio 2022, il termine

d’im­pugnazione è scaduto venerdì 20 maggio. Presentato il giorno prima (data

del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame, sono quindi irricevibili, in quanto “nuove”, le allegazioni di

fatto proposte dalle parti in prima sede in modo inammissibile (v. sotto

consid. 5.1.2) dopo lo scambio (unico) degli allegati con memorie spontanee (replica, duplica e triplica) e riproposte in

questa sede.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che il contratto di

locazione è stato firmato da RE 1 sia quale amministratore unico della PI 1,

sia a “titolo personale in

qualità di garante solidalmente responsabile”, e

ritenuto che il suo impegno andava qualificato come garanzia ai sensi dell’art.

111.

CO – e non quale fideiussione (art. 492 segg. CO), come invece sostenuto da

lui – perché oltre a essere amministratore della PI 1, aveva anche provveduto a

pagare personalmente alcuni arretrati dovuti dalla società. Il primo giudice ha

tuttavia considerato che “in

assenza di altri riscontri e tenuto conto della garanzia e dei pagamenti

imputati ex art. 85 cpv. 1 CO sulle pigioni per gli anni 2019 e 2020 (doc. H)”, il contratto giustificasse il rigetto solo per le pigioni e gli acconti sulle spese accessorie,

parzialmente, del mese di novembre 2020 e, totalmente, dei mesi da dicembre

2020.

a novembre 2021, per complessivi fr. 61'900.–; ne ha invece escluso

l’estensione ai conguagli delle spese accessorie di

fr. 2'421.80

siccome sono stati allestiti

unilateralmente dal locatore.

Ha per contro concesso il

rigetto per gl’interessi di mora del 7% dal 1° agosto 2021, attenendosi a

quanto richiesto dall’istante, pur ritenendo ch’egli ne avrebbe avuto diritto

fin dal 1° maggio 2021.

4.

Nel reclamo RE 1 afferma che il Pretore aggiunto ha errato nel

ritenere il suo impegno una garanzia giusta l’art. 111 CO. Benché sia indicato

nel contratto come co-conduttore della PI 1, allega di non aver mai occupato

l’ente locato, come riconosce anche CO 1; del resto a registro di commercio la

società risulta essere attiva nel campo della gastronomia. Fa notare che se

fosse stato co-conduttore, non sarebbe stato necessario specificare

nell’allegato 1 che interveniva anche come garante solidalmente responsabile.

Vista tale contraddittorietà, il reclamante reputa determinante l’interpretazione

data dallo stesso escutente

nella replica secondo cui il suo obbligo “è identico a quello della

società a lui riconducibile”. RE 1 ne deduce di essersi impegnato nei confronti dell’escutente

quale fideiussore della società e non quale suo garante. Tale impegno è però

nullo per difetto sia della necessaria stipulazione mediante atto pubblico

(art. 493 cpv. 2 CO), sia del necessario consenso della moglie (art. 494 CO).

CO

1.

osserva che, come accade di regola nei contratti di locazione

stipulati con una società quale conduttrice, “RE 1 non si è mai qualificato quale fideiussore,

bensì ha assunto personalmente il debito di PI 1”. Al

di là dei termini utilizzati dalle parti, rileva poi che l’escusso “ha corrisposto personalmente alcuni affitti,

è azionista ed era amministratore unico di PI 1, ed inoltre ha sottoscritto il

contratto anche a titolo personale in qualità di garante solidalmente

responsabile’”, sicché non erano necessari né la

redazione del contratto per atto pubblico, né il consenso della moglie.

4.1

Ora, il contratto di locazione (doc. D) è stato firmato quale “conduttore” dalla PI

1.

“e/o” da RE 1 “rappresentato” da quest’ultimo, che allora era amministratore unico della società

(allegato 1). Il locatore poteva quindi far valere le proprie pretese contro la

società o contro RE 1 oppure contro entrambi. Trattasi dunque di un impegno

solidale (art. 144 cpv. 1 CO). Del resto, in

caso di locazione comune (co-conduzione) di locali la giurisprudenza

ritiene che la responsabilità dei co-conduttori è di principio solidale

(sentenza del Tribunale federale 4A_12/2012 del

10.

luglio 2012, consid. 2) anche se, a seconda delle circostanze,

un co-conduttore ha concluso il contratto senza voler in realtà occupare i

locali (sentenza del Tribunale federale 4A_484/2019 del 29 aprile 2020, consid.

4.2.2-4.2.3). Che il reclamante non abbia mai occupato i locali locati è

pertanto irrilevante, contrariamente a quanto egli pretende.

4.2

La

precisazione contenuta nell’allegato 1, secondo cui RE 1 avrebbe firmato il

contratto “in qualità di

amministratore unico della PI 1 ed anche a titolo personale in qualità di

garante solidalmente responsabile”, non è

necessariamente in contraddizione con l’impegno principale risultante dal

contratto stesso. A un esa­me sommario, la menzione del reclamante sul

contratto come co-conduttore induce a pensare che per “garante solidalmente

responsabile” le parti intendevano semplicemente “debitore solida­le”. Già per questo motivo la sentenza

impugnata merita conferma.

4.3

RE

1.

ha d’altronde eccepito la nullità formale del suo impegno, da lui qualificato

come una fideiussione, solo con la dupli­ca. Nella risposta all’istanza, egli

si era infatti limitato a contestare ogni obbligo personale in merito al

contratto di locazione facendo leva sulla pretesa contraddittorietà tra

la funzione di co-conduttore e di garante solidalmente responsabile. Sennonché

avrebbe potuto senza problemi – e quindi dovuto – sollevare tale eccezione

“immediatamente” con la risposta (art. 82 cpv. 2 LEF; sentenze della CEF

14.2019.112

dell’8 novembre 2019, RtiD 2020 II 936 n. 40c, consid. 7.2 e 14.2015.118 del 21 ottobre 2015, RtiD

2016.

I 733 n. 49c, consid. 6; v. pure sotto consid. 5.1.2.1). Il Pretore

aggiunto non avrebbe quindi dovuto entrare in materia sull’eccezione, in quanto

tardiva, come fatto valere dall’istante nella triplica spontanea. Il reclamo

risulta quindi infondato anche per questa seconda ragione.

4.4

Si volesse anche far astrazione di tale irricevibilità e anteporre la

clausola dell’allegato 1 all’intestazione del contratto, l’apprezzamento del

Pretore aggiunto, secondo cui è più verosimile che l’impegno di garanzia

assunto da RE 1 sia da qualificare come una garanzia indipendente giusta l’art.

111.

CO che non come una fideiussione, non risulterebbe errato.

4.4.1

Va

infatti ricordato che il giudice del

rigetto è tenuto a esaminare la pretesa nullità della fideiussione soltanto sotto il profilo della semplice verosimiglianza

giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (sentenze del­la

CEF 14.2022.9 del 24 agosto 2022 consid. 5, 14.2021.55 del

7.

ottobre 2021 consid. 5.2, già citate 14.2019.112 consid. 7.2 e 14.2015.118 consid. 6). La

sua disamina è quindi sommaria sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219

consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza

del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1).

4.4.2

Ebbene,

il reclamante non contesta di aver avuto un interesse proprio a firmare il

contratto personalmente nella misura in cui era amministratore della PI 1

(allegato 1) e aveva anche provveduto a pagare personalmente il 5 luglio 2021 fr.

50'000.– a copertura delle pigioni arretrate (secondo l’allegazione non

contestata del locatore a pag. 2 dell’istanza). Non nega neppure di esserne

stato azionista, come allegato da CO 1 nella

repli­ca di prima sede (a pag. 1). Prima facie, l’intervento di RE 1 non pare così poter essere considerato un

atto altruista, proprio del fideiussore, intrapreso a favore di una persona vicina o da un suo parente per permettergli la conclusione di un

negozio, nell’ambito di un contesto sociale e al di fuori di una logica

economica (già citata 14.2021.55, consid. 6.1.5.1). Le

circostanze indiziano piuttosto una garanzia indipendente (art. 111 CO), che si

differenzia da quello accessorio del fideiussore per il fatto che il garante ha

appunto un interesse proprio e riconoscibile al negozio concluso tra il

debitore principale e il creditore, e non solo, come invece il fideiussore un

interesse a garantire l’esecuzione del debito principale (DTF 129 III

704.

consid. 2.1 e 706 consid. 2.3; già citate 14.2021.55, consid. 6.1.4, e

14.2019.112, consid. 7.4 e i rinvii). L’apprezzamento

(giustamente) sommario del Pretore aggiunto non dà quindi adito a critiche.

4.4.3

Che l’impegno di RE 1 appaia identico a quello della società (anche)

nella clausola dell’allegato 1 non esclude ancora,

contrariamente a quanto egli sostiene, la qualificazione adottata dal primo

giudice, poiché la garanzia ai sensi dell’art. 111 CO può anche assumere la

forma della garanzia detta simile alla fideiussione (“bürgschaftsähnliche

Garantie”), che si apparenta alla

fide­iussione proprio per il fatto che il garante promette al creditore di

eseguire la stessa prestazione del terzo (debitore) in caso di suo inadempimento

(DTF 113 II 438 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 4A_279/2009 del 14 settembre 2009, consid. 3.1 e citata sentenza 14.2016.291

consid. 6.3; già citata 14.2019.112 consid.

7.4). Ne segue che la

sentenza impugnata resiste alla critica anche a prescindere dagli altri due

motivi di reiezione del reclamo. Ciò non osta la facoltà per il reclamante di

difendere la propria posizione nel merito senza limitazione di mezzi di prova

me­diante un’azione di disconoscimento di debito (sopra consid. 2).

5.

Il

reclamante afferma inoltre di non riuscire “francamente” a capire come

il Pretore aggiunto sia arrivato a concedere il rigetto dell’opposizione per

fr. 61'900.–. Rileva che il precetto esecutivo indica quale credito posto

in esecuzione gli “affitti

scoperti, conguagli spese, e interessi di mora fino al 31 luglio 2021” per un totale di 23 mensilità e che il contratto di locazione

costituisce un valido titolo di rigetto solo per pigioni di fr. 4'000.– e

acconti sulle spese accessorie di fr. 500.–.

Di conseguenza – chiosa – moltiplicando fr. 4'500.– per 23, il credito

posto in esecuzione ammonta in realtà a fr. 103'500.–. Ora, il

locatore ha già incassato fr. 114'903.–, co­me da lui riconosciuto in

replica e come risulta dagli estratti bancari prodotti con la duplica (doc.

2-4), sicché l’istanza va respinta.

CO

1.

ribatte che “la somma indicata nel precetto esecutivo comprende gli affitti

scoperti oltre alle spese e interessi in base al contratto di locazione, mentre

l’importo di Fr. 84'321.80 (Doc. A/H) corrisponde all’importo scoperto al

22.3.2022

considerando la quota minima fissa della pigione mensile fissata dal

contratto di locazione medesimo (Fr. 4'500.– + Fr. 500.– mensili)

oltre i conguagli spese degli anni 2018, 2019 e 2020; il saldo considera pure

il versamento di Fr. 21'000.– effettuato da __________ assicurazioni in

data 27.12.2021 a seguito

della disdetta della polizza garanzia locazione”. Riferendosi

al conteggio da lui prodotto con la triplica, afferma inoltre che l’importo

posto in esecuzione tiene già conto di tutte le somme che RE 1 pretende di

porre in deduzione sulla base dei doc. 2-4. Aggiunge che neppure due ulteriori

pagamenti, da lui ricevuti, possono essere dedotti dall’importo dovutogli: in

effetti, essi non costituiscono pigioni o spese accessorie, bensì rimborsi di

una somma da lui prestata ad PI 2 ePI 3, tant’è che, a differenza dei pagamenti

per il corrispettivo della locazione, non recano la causale “affitto” e

provengono dal conto di PI 2. Tale circostanza – prosegue – è già stata evocata

in prima sede con la triplica e non è stata poi contestata dall’escusso, sicché

è da ritenersi ammessa. Per finire, osserva che ad ogni modo l’escusso stesso

ha riconosciuto l’esistenza di uno scoperto di fr. 103'500.– per pigioni e

spese accessorie. A suo avviso, dunque, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto

concedere il rigetto dell’opposizione addirittura per un impor­to maggiore,

dimodoché la decisione impugnata è senz’altro corretta.

5.1

Dal profilo processuale, RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di aver

ammesso agli atti un conteggio delle pigioni e delle spese accessorie dovute

dalla PI 1, allestito dall’escutente e da lui allegato alla triplica (doc. H).

Afferma che, già solo per il fatto che il conteggio non è firmato

dall’escutente, non è sostenibile la tesi del primo giudice, secondo cui esso

costituisce un complemento della triplica e non un documento. Secondo il

reclaman­te, esimendosi dal prendere in considerazione (tutti) i documenti agli

atti salvo il doc. H, il Pretore aggiunto ha accertato i fatti in modo “del tutto erroneo”,

nella misura in cui è giunto all’“insostenibile

conclusione […] che gli

scoperti oggetto della procedura esecutiva in esame sarebbero pari a CHF 61'900.–”.

Da

parte sua, CO 1 rimprovera al reclamante di aver contestato l’ammontare del

credito posto in esecuzione solo nella duplica, eccependo l’avvenuto pagamento

di alcune somme, e di aver fondato tale eccezione su documenti prodotti con

quella memoria (doc. 2-4) (sotto consid. 6).

5.1.1

Nella

procedura sommaria giusta gli art. 248 segg. CPC, l’istante deve addurre

tutti i fatti rilevanti e produrre tutti i mezzi di prova già con l’istanza di

rigetto. In effetti, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di

presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253

CPC) e, in linea di principio, non è tenuto a ordinare un secondo scambio di

allegati scritti né a convocare le parti a un’(ulteriore) udien­za, e nemmeno

le parti lo possono esigere, e ciò per

precisa volontà del legislatore (DTF 146

III 241 consid. 3.1 e 144 III 116 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022

consid. 4.2.1con i rinvii).

Se,

eccezionalmente, il giudice ha ordinato un secondo scambio di scritti o ha

citato le parti a un’udienza, esse possono far valere fatti e documenti nuovi

senz’alcuna limitazione (cfr. art. 229 cpv. 2 CPC; DTF 146 III 241 consid.

3.1). Dopo la chiusura dello scambio (o degli scambi) di allegati ordinato(i)

dal giudice le parti possono ancora produrre nova solo alle condizioni

dell’art. 229 cpv. 1 CPC, ovvero se essi sono sorti dopo lo scambio degli

allegati oppure se sono sorti prima, ma non era possibile addurli nemmeno con

la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (DTF 146

III 240 consid. 3.1). Fuori da queste ipotesi, le parti non possono integrare o

migliorare il contenuto delle allegazioni iniziali con allegazioni successive

(sentenze del Tribunale federale 5A_84/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 3.1.1

e 3.2.1, e della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, consid. 6.1). Ciò vale in

particolare per gli allegati inoltrati spontaneamente dalle parti (già citata

14.2021.103

consid. 4.2.2).

Perché

un novum adempia i presupposti di cui all’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, deve

trovare la sua ragion di essere nel (contenuto del) precedente scritto della

controparte; sarebbe infatti irragionevole imporre a una parte di (immaginare

e) confutare preventivamente tutti i possibili argomenti avversari (citata

sentenza 5A_84/ 2021, consid. 3.2.1 e i rinvii). Sono così ricevibili i nova presentati

dall’istante con la replica soltanto se non era ragionevolmente esigibile

ch’egli li adducesse già con l’istanza, ma

solo le inaspettate allegazioni del convenuto hanno dato adito alla loro

adduzione. L’esistenza di questi presupposti dev’essere menzionata nella

replica (Staehelin, op. cit., n.

52a ad art. 84 con riferimenti).

5.1.2

Nel

caso in esame, il Pretore aggiunto non ha ordinato un secondo scambio di

scritti né ha citato le parti a un’udienza. Le allegazioni e i documenti nuovi

contenuti negli atti inoltrati spontaneamente dalle parti (dalla replica alla

triplica) sono quindi ammissibili solo se esse non avrebbero potuto addurli già

nel primo scambio di scritti (istanza e osservazioni).

5.1.2.1

Ebbene,

in replica CO 1 non ha detto nulla circa l’ammontare del credito posto in

esecuzione. Le allegazioni di RE 1 addotte in duplica (pag. 2-3) circa

l’ammontare del credito rivendicato (calcoli e importi da lui posti in

deduzione, così come la contestazione del tasso d’interesse applicato

dall’escutente) erano pertanto inammissibili, siccome sarebbero potute

senz’altro essere fatte valere già con le osservazioni e non trovavano la loro

ragione di essere nella replica. Del resto, la legge impone all’e­scusso di

sollevare le sue eccezioni “immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), ovvero

già con la prima comparsa (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022

consid. 7.2 con i riferimenti). Conseguentemente, e per il principio della

parità delle ar­mi, erano inammissibili anche le allegazioni dell’escutente

addot-te con la triplica (pag. 2) circa i calcoli e le deduzioni fatte dal­l’escusso

nella duplica come pure il noto conteggio (doc. H). Stan­te il divieto dei nova, ciò vale a

fortiori in seconda sede (sopra consid. 1.2).

5.1.2.2

Di conseguenza, ai fini dell’odierno giudizio sono ininfluenti

l’asserito pagamento di fr. 114'903.– e le allegazioni dell’escusso sul

tasso d’interesse applicato dall’escutente. Allo stesso modo, non si deve

tenere conto di alcun fatto risultante dal conteggio accluso alla triplica

(doc. H), se non dell’asserito scoperto di fr. 84'321.80, che va considerata come una riduzione della pretesa

iniziale menzionata nell’istanza (fr. 194'971.35),

la quale non è limitata dal divieto dei nova, neppure in sede di

reclamo (sentenza della CEF 14.2018.52 del 10 ottobre 2018 (consid. 1.4/c/bb).

5.2

Dal

profilo materiale, secondo il punto 3.1 del contratto di locazione la pigione ammonta

a fr. 84'000.– all’anno, di cui fr. 15'000.– per l’uso del materiale

“grande”. L’allegato 1 ne precisa parzialmente le modalità di pagamento nel

senso che “fino a concorrenza

dell’affitto stabilito al punto 3.1” la parte conduttrice

è tenuta a versare acconti mensili anticipati, calcolati in base ai ricavi

dell’ente locato ma di almeno fr. 4'000.– l’uno. L’allegato 1 non

chiarisce invece le modalità di pagamento né la scadenza dell’eventuale

differenza tra la pigione annuale (di fr. 84'000.–) e i dodici acconti

mensili minimi di fr. 4'000.– l’uno (che sommati ascendono a

fr. 48'000.).

5.2.1

Il

Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione per fr. 61'900.– computando

apparentemente le pigioni minimi (di fr. 4'000.– mensili), gli acconti per le

spese accessorie (di fr. 500.– mensili) e gli ammortamenti di fr. 500.– mensili

per l’inventario del materiale “piccolo” (allegato 1 al contratto) per i 12

mesi da dicembre del 2020 al novembre del 2021 (fr. 60'000.– complessivi) oltre

a una parte del novembre 2020 (per fr. 1'900.–) senza spiegarne il calcolo, se

non con un generico rinvio all’imputazione della garanzia locativa (di fr.

21'000.–) e dei pagamenti alle pigioni del 2019 e del 2020 secondo il conteggio

prodotto con la triplica (doc. H).

5.2.2

Da

parte sua, il reclamante ritiene che il precetto esecutivo giustifichi al

massimo il rigetto per 23 mensilità (da novembre 2019 a gennaio 2020, e da

aprile 2020 a novembre 2021), ma solo per fr. 4'500.– al mese (pigione +

acconto spese accessorie), ossia per fr. 103'500.– complessivi, che pretende

però estinti in seguito a versamento per fr. 114'903.– totali.

5.2.3

In

sé, il contratto di locazione giustifica senz’altro il rigetto dell’op-posizione

per almeno fr. 99'000.– pari a 22 mensilità di fr. 4'500.– l’una, ossia per le pigioni

di fr. 4'000.– mensili (doc. D, allegato 1) e gli acconti per le spese

accessorie di fr. 500.– mensili (doc. D, ad 4) per i mesi indicati sul precetto

esecutivo, fatta eccezione della “differenza

affitto novembre 2019”, che non risulta quantificata né spiegata neppure nell’istanza.

Non

possono invece essere dedotti i pagamenti di fr. 114'903.–

allegati in sede di reclamo perché RE 1 non li ha eccepiti (né quindi resi

verosimili) “immediatamente” nelle sue osservazioni all’istanza come richiesto

dall’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.1.2.1 e 5.1.2.2) né si può tenere conto del versamento di fr. 50'000.– menzionato

nell’istanza (sopra consid. 4.4.2), poiché l’e­scusso non ha allegato né reso

verosimile che dovesse essere imputato alle somme poste in esecuzione, e non a

pigioni precedenti o ad altre pretese come il saldo delle pigioni annuali (di

fr. 84'000.–) dopo la deduzione degli acconti mensili effettivamen­te

versati oppure agli ammortamenti del

materiale “piccolo” (doc. D, allegato 1), fermo restando che l’istante non ha

mai ridotto la sua pretesa sotto fr. 84'321.80, pur tenuto conto del rimborso

della garanzia locativa, di tutti i pagamenti e delle sole pigioni minime (doc.

H accluso alla triplica). Ne segue che il rigetto andava concesso per almeno fr.

84'321.80 (v. sopra consid. 5.1.2.2), sicché la decisione impugnata, laddove lo

limita a fr. 61'900.–, non reca pregiudizio all’escusso, il cui reclamo va

pertanto respinto.

6.

Da

ultimo, RE 1 afferma che

“sulla

base di quanto risulta dal precetto esecutivo doc. A, nell’importo posto in

esecuzione sarebbero comprensivi interessi moratori al 7% fino al 31 luglio

2021.

Appare pertanto chiaro che [una] ulteriore concessione [di] interessi al 7% andava

semmai posta in relazione agli affitti e al conguaglio spese per il periodo 1.

agosto / 30 novembre 2021, considerata la data dello stesso atto esecutivo”.

La

censura del reclamante è di difficile comprensione. Egli pare dolersi della

violazione del divieto dell’anatocismo, secondo cui il creditore non può

pretendere interessi su interessi non pagati (art. 105 cpv. 3 CO), nella misura

in cui CO 1 ha chiesto la corresponsione di un interesse del 7% dal 1° agosto

2021.

anche sulla posta “interessi

di mora fino al 31.07.2020” indicata sul precetto

esecutivo (doc. A). La censura è però senza oggetto dal momento che l’importo

di fr. 61'900.– per il quale il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione non

include interessi di mora (v. sopra consid. 5.2.1), e così ne è anche della

somma di fr. 84'321.80 per cui egli avrebbe dovuto

accogliere l’istanza (si veda il conteggio accluso alla triplica, doc. H).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di “ripetibili” (si suppone giusta l’art.

95.

cpv. 3 lett. b CPC) formulata dall’istante va respinta, poiché non risulta

assistita da un rappresentante professionale nel senso del­l’art. 68 CPC, anche

se l’istanza dovesse essere firmata da un fiduciario

(cfr. sentenza della CEF 14.2018.178 del 26 marzo 2019, RtiD 2019 II 782

n. 45c consid. 6.3, con la precisazione che nel frattempo il monopolio della

rappresentanza nelle cause sommarie della LEF attribuito ai fiduciari

commercialista ticinesi è stato tolto anche dalla legge, cfr. art. 3 lett. c e

6.

nLFid [RL 953.100]). Non ha neppure diritto a un’indennità d’inconvenienza in

assenza di motivazione della sua richiesta (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;

sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 836 n. 44c

consid. 7.2/c).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 61'900.–

(art. 51 cpv. 1 lett. a e 3 LTF), raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

ripetibili né indennità d’inconvenienza.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).