14.2022.56
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione firmato dall’escusso come coconduttore e "garante solidalmente responsabile" della società co-conduttrice. Nullità della pretesa fideiussione. Ripetibili
16 novembre 2022Italiano25 min
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 194'971.35
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.56
Lugano
16 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza 21 gennaio
2022 da
PA 1,
(rappresentato dall’PA 2, )
contro
RE 1,
(patrocinato dall’ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 19 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 maggio 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di locazione per esercizio pubblico del 20 giugno 2018
CO 1 ha, tra l’altro, concesso alla PI 1 “e/o” a RE 1 l’uso di un
ristorante-bar con camere, sito a __________, e del materiale ivi contenuto. Le
parti hanno annesso al contratto due inventari del materiale, uno del materiale
“grande” e l’altro del materiale “piccolo”,
e hanno annesso al contratto uno scritto, in cui RE 1 ha dichiarato di
firmare “in qualità di
amministratore unico della PI 1 ed anche a titolo personale in qualità di
garante solidalmente responsabile”. Le parti hanno
fissato la pigione in fr. 84'000.– annui,
da pagare con acconti mensili anticipati calcolati
in base ai ricavi dell’ente locato, ma di almeno fr. 4'000.– l’uno, e l’acconto delle spese accessorie in fr. 6'000.– all’anno,
pagabile in rate mensili anticipate con la pigione. Hanno precisato che, della
pigione annua, fr. 15'000.– sarebbero stati considerati pigione per l’uso
del grande inventario (recte: del materiale “grande”).
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2021 dalla sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 194'971.35
oltre agli interessi del 7% dal 1° agosto 2021, indicando quale causa del
credito la “[…] Differenza affitto novembre 2019,
affitto dicembre 2019, affitto gennaio 2020. Affitti aprile – dicembre 2020,
affitti (ridotti) gennaio – aprile 2021. Affitti maggio – novembre 2021.
Conguagli spese 2019 e 2020. Interessi di mora fino al 31.07.2020”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 gennaio
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 24 febbraio 2022. Le parti si sono poi riconfermate
nelle rispettive, antitetiche posizioni con replica, duplica e triplica spontanee,
rispettivamente del 3, 15 e 22 marzo 2022. Con disposizione ordinatoria del 25
marzo 2022, il Pretore aggiunto ha ammesso agli atti la triplica e l’allegato
conteggio affitti (doc. H), ne ha per contro espunto gli altri allegati (doc. da
I-M) e ha assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare
un’eventuale quadruplica. Il 28 marzo questi ha contestato l’ordinanza come le
cifre e i conteggi indicati dalla controparte.
D. Statuendo con decisione del 6 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a fr. 61'900.– oltre agl’interessi
del 7% dal 1° agosto 2021, ponendo le spese processuali di fr. 600.– per 7/10
a carico dell’istante e per i 3/10 restanti a carico del
convenuto, al quale l’istante è stato tenuto a versare un’indennità di
fr. 500.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2022 per ottenerne la
riforma, nel senso della reiezione dell’istanza e della condanna del convenuto
a pagare le spese processuali di fr. 600.– ripetibili per
fr. 1'500.–, protestate spese e ripetibili di seconda sede. Nelle sue
osservazioni del 9 giugno 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo,
pure lui con protesta di spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 10 maggio 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto venerdì 20 maggio. Presentato il giorno prima (data
del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame, sono quindi irricevibili, in quanto “nuove”, le allegazioni di
fatto proposte dalle parti in prima sede in modo inammissibile (v. sotto
consid. 5.1.2) dopo lo scambio (unico) degli allegati con memorie spontanee (replica, duplica e triplica) e riproposte in
questa sede.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che il contratto di
locazione è stato firmato da RE 1 sia quale amministratore unico della PI 1,
sia a “titolo personale in
qualità di garante solidalmente responsabile”, e
ritenuto che il suo impegno andava qualificato come garanzia ai sensi dell’art.
111.
CO – e non quale fideiussione (art. 492 segg. CO), come invece sostenuto da
lui – perché oltre a essere amministratore della PI 1, aveva anche provveduto a
pagare personalmente alcuni arretrati dovuti dalla società. Il primo giudice ha
tuttavia considerato che “in
assenza di altri riscontri e tenuto conto della garanzia e dei pagamenti
imputati ex art. 85 cpv. 1 CO sulle pigioni per gli anni 2019 e 2020 (doc. H)”, il contratto giustificasse il rigetto solo per le pigioni e gli acconti sulle spese accessorie,
parzialmente, del mese di novembre 2020 e, totalmente, dei mesi da dicembre
2020.
a novembre 2021, per complessivi fr. 61'900.–; ne ha invece escluso
l’estensione ai conguagli delle spese accessorie di
fr. 2'421.80
siccome sono stati allestiti
unilateralmente dal locatore.
Ha per contro concesso il
rigetto per gl’interessi di mora del 7% dal 1° agosto 2021, attenendosi a
quanto richiesto dall’istante, pur ritenendo ch’egli ne avrebbe avuto diritto
fin dal 1° maggio 2021.
4.
Nel reclamo RE 1 afferma che il Pretore aggiunto ha errato nel
ritenere il suo impegno una garanzia giusta l’art. 111 CO. Benché sia indicato
nel contratto come co-conduttore della PI 1, allega di non aver mai occupato
l’ente locato, come riconosce anche CO 1; del resto a registro di commercio la
società risulta essere attiva nel campo della gastronomia. Fa notare che se
fosse stato co-conduttore, non sarebbe stato necessario specificare
nell’allegato 1 che interveniva anche come garante solidalmente responsabile.
Vista tale contraddittorietà, il reclamante reputa determinante l’interpretazione
data dallo stesso escutente
nella replica secondo cui il suo obbligo “è identico a quello della
società a lui riconducibile”. RE 1 ne deduce di essersi impegnato nei confronti dell’escutente
quale fideiussore della società e non quale suo garante. Tale impegno è però
nullo per difetto sia della necessaria stipulazione mediante atto pubblico
(art. 493 cpv. 2 CO), sia del necessario consenso della moglie (art. 494 CO).
CO
1.
osserva che, come accade di regola nei contratti di locazione
stipulati con una società quale conduttrice, “RE 1 non si è mai qualificato quale fideiussore,
bensì ha assunto personalmente il debito di PI 1”. Al
di là dei termini utilizzati dalle parti, rileva poi che l’escusso “ha corrisposto personalmente alcuni affitti,
è azionista ed era amministratore unico di PI 1, ed inoltre ha sottoscritto il
contratto anche a titolo personale in qualità di garante solidalmente
responsabile’”, sicché non erano necessari né la
redazione del contratto per atto pubblico, né il consenso della moglie.
4.1
Ora, il contratto di locazione (doc. D) è stato firmato quale “conduttore” dalla PI
1.
“e/o” da RE 1 “rappresentato” da quest’ultimo, che allora era amministratore unico della società
(allegato 1). Il locatore poteva quindi far valere le proprie pretese contro la
società o contro RE 1 oppure contro entrambi. Trattasi dunque di un impegno
solidale (art. 144 cpv. 1 CO). Del resto, in
caso di locazione comune (co-conduzione) di locali la giurisprudenza
ritiene che la responsabilità dei co-conduttori è di principio solidale
(sentenza del Tribunale federale 4A_12/2012 del
10.
luglio 2012, consid. 2) anche se, a seconda delle circostanze,
un co-conduttore ha concluso il contratto senza voler in realtà occupare i
locali (sentenza del Tribunale federale 4A_484/2019 del 29 aprile 2020, consid.
4.2.2-4.2.3). Che il reclamante non abbia mai occupato i locali locati è
pertanto irrilevante, contrariamente a quanto egli pretende.
4.2
La
precisazione contenuta nell’allegato 1, secondo cui RE 1 avrebbe firmato il
contratto “in qualità di
amministratore unico della PI 1 ed anche a titolo personale in qualità di
garante solidalmente responsabile”, non è
necessariamente in contraddizione con l’impegno principale risultante dal
contratto stesso. A un esame sommario, la menzione del reclamante sul
contratto come co-conduttore induce a pensare che per “garante solidalmente
responsabile” le parti intendevano semplicemente “debitore solidale”. Già per questo motivo la sentenza
impugnata merita conferma.
4.3
RE
1.
ha d’altronde eccepito la nullità formale del suo impegno, da lui qualificato
come una fideiussione, solo con la duplica. Nella risposta all’istanza, egli
si era infatti limitato a contestare ogni obbligo personale in merito al
contratto di locazione facendo leva sulla pretesa contraddittorietà tra
la funzione di co-conduttore e di garante solidalmente responsabile. Sennonché
avrebbe potuto senza problemi – e quindi dovuto – sollevare tale eccezione
“immediatamente” con la risposta (art. 82 cpv. 2 LEF; sentenze della CEF
14.2019.112
dell’8 novembre 2019, RtiD 2020 II 936 n. 40c, consid. 7.2 e 14.2015.118 del 21 ottobre 2015, RtiD
2016.
I 733 n. 49c, consid. 6; v. pure sotto consid. 5.1.2.1). Il Pretore
aggiunto non avrebbe quindi dovuto entrare in materia sull’eccezione, in quanto
tardiva, come fatto valere dall’istante nella triplica spontanea. Il reclamo
risulta quindi infondato anche per questa seconda ragione.
4.4
Si volesse anche far astrazione di tale irricevibilità e anteporre la
clausola dell’allegato 1 all’intestazione del contratto, l’apprezzamento del
Pretore aggiunto, secondo cui è più verosimile che l’impegno di garanzia
assunto da RE 1 sia da qualificare come una garanzia indipendente giusta l’art.
111.
CO che non come una fideiussione, non risulterebbe errato.
4.4.1
Va
infatti ricordato che il giudice del
rigetto è tenuto a esaminare la pretesa nullità della fideiussione soltanto sotto il profilo della semplice verosimiglianza
giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (sentenze della
CEF 14.2022.9 del 24 agosto 2022 consid. 5, 14.2021.55 del
7.
ottobre 2021 consid. 5.2, già citate 14.2019.112 consid. 7.2 e 14.2015.118 consid. 6). La
sua disamina è quindi sommaria sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219
consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza
del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1).
4.4.2
Ebbene,
il reclamante non contesta di aver avuto un interesse proprio a firmare il
contratto personalmente nella misura in cui era amministratore della PI 1
(allegato 1) e aveva anche provveduto a pagare personalmente il 5 luglio 2021 fr.
50'000.– a copertura delle pigioni arretrate (secondo l’allegazione non
contestata del locatore a pag. 2 dell’istanza). Non nega neppure di esserne
stato azionista, come allegato da CO 1 nella
replica di prima sede (a pag. 1). Prima facie, l’intervento di RE 1 non pare così poter essere considerato un
atto altruista, proprio del fideiussore, intrapreso a favore di una persona vicina o da un suo parente per permettergli la conclusione di un
negozio, nell’ambito di un contesto sociale e al di fuori di una logica
economica (già citata 14.2021.55, consid. 6.1.5.1). Le
circostanze indiziano piuttosto una garanzia indipendente (art. 111 CO), che si
differenzia da quello accessorio del fideiussore per il fatto che il garante ha
appunto un interesse proprio e riconoscibile al negozio concluso tra il
debitore principale e il creditore, e non solo, come invece il fideiussore un
interesse a garantire l’esecuzione del debito principale (DTF 129 III
704.
consid. 2.1 e 706 consid. 2.3; già citate 14.2021.55, consid. 6.1.4, e
14.2019.112, consid. 7.4 e i rinvii). L’apprezzamento
(giustamente) sommario del Pretore aggiunto non dà quindi adito a critiche.
4.4.3
Che l’impegno di RE 1 appaia identico a quello della società (anche)
nella clausola dell’allegato 1 non esclude ancora,
contrariamente a quanto egli sostiene, la qualificazione adottata dal primo
giudice, poiché la garanzia ai sensi dell’art. 111 CO può anche assumere la
forma della garanzia detta simile alla fideiussione (“bürgschaftsähnliche
Garantie”), che si apparenta alla
fideiussione proprio per il fatto che il garante promette al creditore di
eseguire la stessa prestazione del terzo (debitore) in caso di suo inadempimento
(DTF 113 II 438 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 4A_279/2009 del 14 settembre 2009, consid. 3.1 e citata sentenza 14.2016.291
consid. 6.3; già citata 14.2019.112 consid.
7.4). Ne segue che la
sentenza impugnata resiste alla critica anche a prescindere dagli altri due
motivi di reiezione del reclamo. Ciò non osta la facoltà per il reclamante di
difendere la propria posizione nel merito senza limitazione di mezzi di prova
mediante un’azione di disconoscimento di debito (sopra consid. 2).
5.
Il
reclamante afferma inoltre di non riuscire “francamente” a capire come
il Pretore aggiunto sia arrivato a concedere il rigetto dell’opposizione per
fr. 61'900.–. Rileva che il precetto esecutivo indica quale credito posto
in esecuzione gli “affitti
scoperti, conguagli spese, e interessi di mora fino al 31 luglio 2021” per un totale di 23 mensilità e che il contratto di locazione
costituisce un valido titolo di rigetto solo per pigioni di fr. 4'000.– e
acconti sulle spese accessorie di fr. 500.–.
Di conseguenza – chiosa – moltiplicando fr. 4'500.– per 23, il credito
posto in esecuzione ammonta in realtà a fr. 103'500.–. Ora, il
locatore ha già incassato fr. 114'903.–, come da lui riconosciuto in
replica e come risulta dagli estratti bancari prodotti con la duplica (doc.
2-4), sicché l’istanza va respinta.
CO
1.
ribatte che “la somma indicata nel precetto esecutivo comprende gli affitti
scoperti oltre alle spese e interessi in base al contratto di locazione, mentre
l’importo di Fr. 84'321.80 (Doc. A/H) corrisponde all’importo scoperto al
22.3.2022
considerando la quota minima fissa della pigione mensile fissata dal
contratto di locazione medesimo (Fr. 4'500.– + Fr. 500.– mensili)
oltre i conguagli spese degli anni 2018, 2019 e 2020; il saldo considera pure
il versamento di Fr. 21'000.– effettuato da __________ assicurazioni in
data 27.12.2021 a seguito
della disdetta della polizza garanzia locazione”. Riferendosi
al conteggio da lui prodotto con la triplica, afferma inoltre che l’importo
posto in esecuzione tiene già conto di tutte le somme che RE 1 pretende di
porre in deduzione sulla base dei doc. 2-4. Aggiunge che neppure due ulteriori
pagamenti, da lui ricevuti, possono essere dedotti dall’importo dovutogli: in
effetti, essi non costituiscono pigioni o spese accessorie, bensì rimborsi di
una somma da lui prestata ad PI 2 ePI 3, tant’è che, a differenza dei pagamenti
per il corrispettivo della locazione, non recano la causale “affitto” e
provengono dal conto di PI 2. Tale circostanza – prosegue – è già stata evocata
in prima sede con la triplica e non è stata poi contestata dall’escusso, sicché
è da ritenersi ammessa. Per finire, osserva che ad ogni modo l’escusso stesso
ha riconosciuto l’esistenza di uno scoperto di fr. 103'500.– per pigioni e
spese accessorie. A suo avviso, dunque, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto
concedere il rigetto dell’opposizione addirittura per un importo maggiore,
dimodoché la decisione impugnata è senz’altro corretta.
5.1
Dal profilo processuale, RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di aver
ammesso agli atti un conteggio delle pigioni e delle spese accessorie dovute
dalla PI 1, allestito dall’escutente e da lui allegato alla triplica (doc. H).
Afferma che, già solo per il fatto che il conteggio non è firmato
dall’escutente, non è sostenibile la tesi del primo giudice, secondo cui esso
costituisce un complemento della triplica e non un documento. Secondo il
reclamante, esimendosi dal prendere in considerazione (tutti) i documenti agli
atti salvo il doc. H, il Pretore aggiunto ha accertato i fatti in modo “del tutto erroneo”,
nella misura in cui è giunto all’“insostenibile
conclusione […] che gli
scoperti oggetto della procedura esecutiva in esame sarebbero pari a CHF 61'900.–”.
Da
parte sua, CO 1 rimprovera al reclamante di aver contestato l’ammontare del
credito posto in esecuzione solo nella duplica, eccependo l’avvenuto pagamento
di alcune somme, e di aver fondato tale eccezione su documenti prodotti con
quella memoria (doc. 2-4) (sotto consid. 6).
5.1.1
Nella
procedura sommaria giusta gli art. 248 segg. CPC, l’istante deve addurre
tutti i fatti rilevanti e produrre tutti i mezzi di prova già con l’istanza di
rigetto. In effetti, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di
presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253
CPC) e, in linea di principio, non è tenuto a ordinare un secondo scambio di
allegati scritti né a convocare le parti a un’(ulteriore) udienza, e nemmeno
le parti lo possono esigere, e ciò per
precisa volontà del legislatore (DTF 146
III 241 consid. 3.1 e 144 III 116 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022
consid. 4.2.1con i rinvii).
Se,
eccezionalmente, il giudice ha ordinato un secondo scambio di scritti o ha
citato le parti a un’udienza, esse possono far valere fatti e documenti nuovi
senz’alcuna limitazione (cfr. art. 229 cpv. 2 CPC; DTF 146 III 241 consid.
3.1). Dopo la chiusura dello scambio (o degli scambi) di allegati ordinato(i)
dal giudice le parti possono ancora produrre nova solo alle condizioni
dell’art. 229 cpv. 1 CPC, ovvero se essi sono sorti dopo lo scambio degli
allegati oppure se sono sorti prima, ma non era possibile addurli nemmeno con
la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (DTF 146
III 240 consid. 3.1). Fuori da queste ipotesi, le parti non possono integrare o
migliorare il contenuto delle allegazioni iniziali con allegazioni successive
(sentenze del Tribunale federale 5A_84/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 3.1.1
e 3.2.1, e della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, consid. 6.1). Ciò vale in
particolare per gli allegati inoltrati spontaneamente dalle parti (già citata
14.2021.103
consid. 4.2.2).
Perché
un novum adempia i presupposti di cui all’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, deve
trovare la sua ragion di essere nel (contenuto del) precedente scritto della
controparte; sarebbe infatti irragionevole imporre a una parte di (immaginare
e) confutare preventivamente tutti i possibili argomenti avversari (citata
sentenza 5A_84/ 2021, consid. 3.2.1 e i rinvii). Sono così ricevibili i nova presentati
dall’istante con la replica soltanto se non era ragionevolmente esigibile
ch’egli li adducesse già con l’istanza, ma
solo le inaspettate allegazioni del convenuto hanno dato adito alla loro
adduzione. L’esistenza di questi presupposti dev’essere menzionata nella
replica (Staehelin, op. cit., n.
52a ad art. 84 con riferimenti).
5.1.2
Nel
caso in esame, il Pretore aggiunto non ha ordinato un secondo scambio di
scritti né ha citato le parti a un’udienza. Le allegazioni e i documenti nuovi
contenuti negli atti inoltrati spontaneamente dalle parti (dalla replica alla
triplica) sono quindi ammissibili solo se esse non avrebbero potuto addurli già
nel primo scambio di scritti (istanza e osservazioni).
5.1.2.1
Ebbene,
in replica CO 1 non ha detto nulla circa l’ammontare del credito posto in
esecuzione. Le allegazioni di RE 1 addotte in duplica (pag. 2-3) circa
l’ammontare del credito rivendicato (calcoli e importi da lui posti in
deduzione, così come la contestazione del tasso d’interesse applicato
dall’escutente) erano pertanto inammissibili, siccome sarebbero potute
senz’altro essere fatte valere già con le osservazioni e non trovavano la loro
ragione di essere nella replica. Del resto, la legge impone all’escusso di
sollevare le sue eccezioni “immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), ovvero
già con la prima comparsa (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022
consid. 7.2 con i riferimenti). Conseguentemente, e per il principio della
parità delle armi, erano inammissibili anche le allegazioni dell’escutente
addot-te con la triplica (pag. 2) circa i calcoli e le deduzioni fatte dall’escusso
nella duplica come pure il noto conteggio (doc. H). Stante il divieto dei nova, ciò vale a
fortiori in seconda sede (sopra consid. 1.2).
5.1.2.2
Di conseguenza, ai fini dell’odierno giudizio sono ininfluenti
l’asserito pagamento di fr. 114'903.– e le allegazioni dell’escusso sul
tasso d’interesse applicato dall’escutente. Allo stesso modo, non si deve
tenere conto di alcun fatto risultante dal conteggio accluso alla triplica
(doc. H), se non dell’asserito scoperto di fr. 84'321.80, che va considerata come una riduzione della pretesa
iniziale menzionata nell’istanza (fr. 194'971.35),
la quale non è limitata dal divieto dei nova, neppure in sede di
reclamo (sentenza della CEF 14.2018.52 del 10 ottobre 2018 (consid. 1.4/c/bb).
5.2
Dal
profilo materiale, secondo il punto 3.1 del contratto di locazione la pigione ammonta
a fr. 84'000.– all’anno, di cui fr. 15'000.– per l’uso del materiale
“grande”. L’allegato 1 ne precisa parzialmente le modalità di pagamento nel
senso che “fino a concorrenza
dell’affitto stabilito al punto 3.1” la parte conduttrice
è tenuta a versare acconti mensili anticipati, calcolati in base ai ricavi
dell’ente locato ma di almeno fr. 4'000.– l’uno. L’allegato 1 non
chiarisce invece le modalità di pagamento né la scadenza dell’eventuale
differenza tra la pigione annuale (di fr. 84'000.–) e i dodici acconti
mensili minimi di fr. 4'000.– l’uno (che sommati ascendono a
fr. 48'000.).
5.2.1
Il
Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione per fr. 61'900.– computando
apparentemente le pigioni minimi (di fr. 4'000.– mensili), gli acconti per le
spese accessorie (di fr. 500.– mensili) e gli ammortamenti di fr. 500.– mensili
per l’inventario del materiale “piccolo” (allegato 1 al contratto) per i 12
mesi da dicembre del 2020 al novembre del 2021 (fr. 60'000.– complessivi) oltre
a una parte del novembre 2020 (per fr. 1'900.–) senza spiegarne il calcolo, se
non con un generico rinvio all’imputazione della garanzia locativa (di fr.
21'000.–) e dei pagamenti alle pigioni del 2019 e del 2020 secondo il conteggio
prodotto con la triplica (doc. H).
5.2.2
Da
parte sua, il reclamante ritiene che il precetto esecutivo giustifichi al
massimo il rigetto per 23 mensilità (da novembre 2019 a gennaio 2020, e da
aprile 2020 a novembre 2021), ma solo per fr. 4'500.– al mese (pigione +
acconto spese accessorie), ossia per fr. 103'500.– complessivi, che pretende
però estinti in seguito a versamento per fr. 114'903.– totali.
5.2.3
In
sé, il contratto di locazione giustifica senz’altro il rigetto dell’op-posizione
per almeno fr. 99'000.– pari a 22 mensilità di fr. 4'500.– l’una, ossia per le pigioni
di fr. 4'000.– mensili (doc. D, allegato 1) e gli acconti per le spese
accessorie di fr. 500.– mensili (doc. D, ad 4) per i mesi indicati sul precetto
esecutivo, fatta eccezione della “differenza
affitto novembre 2019”, che non risulta quantificata né spiegata neppure nell’istanza.
Non
possono invece essere dedotti i pagamenti di fr. 114'903.–
allegati in sede di reclamo perché RE 1 non li ha eccepiti (né quindi resi
verosimili) “immediatamente” nelle sue osservazioni all’istanza come richiesto
dall’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.1.2.1 e 5.1.2.2) né si può tenere conto del versamento di fr. 50'000.– menzionato
nell’istanza (sopra consid. 4.4.2), poiché l’escusso non ha allegato né reso
verosimile che dovesse essere imputato alle somme poste in esecuzione, e non a
pigioni precedenti o ad altre pretese come il saldo delle pigioni annuali (di
fr. 84'000.–) dopo la deduzione degli acconti mensili effettivamente
versati oppure agli ammortamenti del
materiale “piccolo” (doc. D, allegato 1), fermo restando che l’istante non ha
mai ridotto la sua pretesa sotto fr. 84'321.80, pur tenuto conto del rimborso
della garanzia locativa, di tutti i pagamenti e delle sole pigioni minime (doc.
H accluso alla triplica). Ne segue che il rigetto andava concesso per almeno fr.
84'321.80 (v. sopra consid. 5.1.2.2), sicché la decisione impugnata, laddove lo
limita a fr. 61'900.–, non reca pregiudizio all’escusso, il cui reclamo va
pertanto respinto.
6.
Da
ultimo, RE 1 afferma che
“sulla
base di quanto risulta dal precetto esecutivo doc. A, nell’importo posto in
esecuzione sarebbero comprensivi interessi moratori al 7% fino al 31 luglio
2021.
Appare pertanto chiaro che [una] ulteriore concessione [di] interessi al 7% andava
semmai posta in relazione agli affitti e al conguaglio spese per il periodo 1.
agosto / 30 novembre 2021, considerata la data dello stesso atto esecutivo”.
La
censura del reclamante è di difficile comprensione. Egli pare dolersi della
violazione del divieto dell’anatocismo, secondo cui il creditore non può
pretendere interessi su interessi non pagati (art. 105 cpv. 3 CO), nella misura
in cui CO 1 ha chiesto la corresponsione di un interesse del 7% dal 1° agosto
2021.
anche sulla posta “interessi
di mora fino al 31.07.2020” indicata sul precetto
esecutivo (doc. A). La censura è però senza oggetto dal momento che l’importo
di fr. 61'900.– per il quale il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione non
include interessi di mora (v. sopra consid. 5.2.1), e così ne è anche della
somma di fr. 84'321.80 per cui egli avrebbe dovuto
accogliere l’istanza (si veda il conteggio accluso alla triplica, doc. H).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di “ripetibili” (si suppone giusta l’art.
95.
cpv. 3 lett. b CPC) formulata dall’istante va respinta, poiché non risulta
assistita da un rappresentante professionale nel senso dell’art. 68 CPC, anche
se l’istanza dovesse essere firmata da un fiduciario
(cfr. sentenza della CEF 14.2018.178 del 26 marzo 2019, RtiD 2019 II 782
n. 45c consid. 6.3, con la precisazione che nel frattempo il monopolio della
rappresentanza nelle cause sommarie della LEF attribuito ai fiduciari
commercialista ticinesi è stato tolto anche dalla legge, cfr. art. 3 lett. c e
6.
nLFid [RL 953.100]). Non ha neppure diritto a un’indennità d’inconvenienza in
assenza di motivazione della sua richiesta (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;
sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 836 n. 44c
consid. 7.2/c).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 61'900.–
(art. 51 cpv. 1 lett. a e 3 LTF), raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
ripetibili né indennità d’inconvenienza.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).