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Decisione

14.2022.57

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carenze motivazione. Limiti di cognizione del giudice del rigetto. Domanda di esenzione dalle spese processuali

28 settembre 2022Italiano9 min

Circolo della Melezza. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istan­­za

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.57

Lugano

28 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 2 marzo 2022

dalla

CO 1,

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 2 maggio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 dicembre 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Locarno, la CO 1, ossia l’organo __________, ha escus­so RE 1

per l’incasso di fr. 20.– oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre

2021, indicando quale causa del credito la “Fattura n. __________ per la procedura di

conciliazione n. __________ tra RE 1 e PINT1 1”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo 2022

la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo della Melezza. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istan­­za

con osservazioni scritte del 4 aprile 2022.

C. Statuendo con decisione del 2 maggio 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore

dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2022 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Con un successivo

scritto dell’8 giugno 2022, il reclamante ha presentato una richiesta di

esonero dall’anticipo delle spese processuali considerata “la particolarità del caso e della [propria] situazione economica”, a suo dire nota alla Camera. Stante il presumibile esi­to dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 10 maggio 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 20 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC). Ciò posto, i due scritti del 19 novembre 2019 trasmessi

dal Servizio reclami della S__________ AG a __________ (allegati 3 e 4) annessi

al gravame, nonché le allega-zioni di fatto fondate sui medesimi, sono

inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede. Non possono quindi

essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio.

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella

sentenza impugnata, il Giudice di pace ha constatato che la decisione del 7

maggio 2021 dell’organo __________ e quella del 13 settembre 2021 emessa dal

Tribunale amministrativo federale sono entrambe passate in giudicato, ritenendo

così implicitamente ch’esse costituiscono validi titoli di rigetto definitivo

dell’opposizione per le spese procedurali di fr. 20.– poste in esecuzione.

In merito al disappunto esternato dal­l’escusso con le proprie osservazioni, in

cui ha sostenuto di aver subìto un “grave torto” e un “ingiusto trattamento” da

parte dell’i­­stante, il primo giudice ha ricordato, da una parte, che con la

sua richiesta di avvio della procedura di conciliazione davanti all’CO 1, RE 1

si è assunto l’onere delle spese processuali legate alla medesima, e dall’altra

che nella causa sommaria di rigetto il compito del giudice è limitato all’esame

della validità del titolo di credito prodotto. Onde l’accoglimento dell’istanza.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 critica nuovamente il modo d’agire della CO 1, poiché a suo dire

essa non avrebbe fornito la prestazione dovuta e non avrebbe svolto il servizio

per cui è richiesta la tassa di fr. 20.–. Allega che l’istante non si è

attenuta, contrariamente a lui, alle disposizioni di legge previste per la

procedura di conciliazione da egli avviata – di cui riporta alcuni articoli all’inizio

del suo gravame – non garantendo così lo svolgimento corretto della medesima. Persiste

infine nel criticare il Tribunale amministrativo federale per la sua richiesta “dura e sproporzionata” di un anticipo delle spese processuali di fr. 500.– e per non aver

giudicato nel merito sul suo ricorso.

1.3.3

Sennonché,

così facendo, il reclamante non si confronta con la sentenza impugnata (v.

sopra consid. 1.3) con la quale il Giudice di pace, seppur in modo succinto, ha

rilevato che le decisioni prodotte dall’istante sono passate in giudicato e

ricordato che il suo compito è limitato all’esame della validità del titolo di

credito (oltre che delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF, che

tuttavia RE 1 non ha sollevato). Essendo le critiche del reclamante rivolte all’operato

della CO 1 e non alla motivazione della sentenza impugnata, il reclamo si

rivela insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e, come tale, irricevibile.

1.3.4

Comunque

sia, la decisione impugnata risulta corretta nel merito. Sia la decisione emessa

il 7 maggio 2021 dalla CO 1, con cui sono state poste a carico di RE 1 le spese

procedurali di conciliazione di fr. 20.–, sia la successiva decisione d’inammissibilità

del suo ricorso al Tribunale amministrativo federale in seguito al mancato anticipo

delle spese processuali, sono entrambe passate in giudicato e costituiscono

pertanto validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF. Rinunciando a versare l’anticipo al Tribunale

amministrativo federale, l’escusso ha infatti impedito all’unica autorità competente

di esaminare le sue censure nel merito e le lamentele rivolte allo svolgimento

della procedura di conciliazione.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il gravame non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3.

Per

quanto attiene alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata da RE 1 –

limitata all’esenzione dalle spese processuali

(art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) –, può essere lasciata aper­ta la

questione di sapere se egli sia

sprovvisto dei mezzi necessari a difendersi (giusta l’art. 117 lett. a CPC), perché

ad ogni modo il reclamo appariva fin dall’inizio privo di probabilità di successo (nel

senso dell’art. 117 lett. b CPC),

tanto da non essere stato notificato alla controparte. La richiesta andrebbe

quindi respinta, ma ancora una volta (v. sentenza della CEF 14.2022.29 del 6

maggio 2022, pag. 3) – l’ultima,

però – motivi di opportunità inducono a prescindere da ogni prelievo delle

spese processuali, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico.

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 20.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).