14.2022.57
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carenze motivazione. Limiti di cognizione del giudice del rigetto. Domanda di esenzione dalle spese processuali
28 settembre 2022Italiano9 min
Circolo della Melezza. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
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Incarto n.
14.2022.57
Lugano
28 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 2 marzo 2022
dalla
CO 1,
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 maggio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 dicembre 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Locarno, la CO 1, ossia l’organo __________, ha escusso RE 1
per l’incasso di fr. 20.– oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre
2021, indicando quale causa del credito la “Fattura n. __________ per la procedura di
conciliazione n. __________ tra RE 1 e PINT1 1”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo 2022
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo della Melezza. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 4 aprile 2022.
C. Statuendo con decisione del 2 maggio 2022, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore
dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2022 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Con un successivo
scritto dell’8 giugno 2022, il reclamante ha presentato una richiesta di
esonero dall’anticipo delle spese processuali considerata “la particolarità del caso e della [propria] situazione economica”, a suo dire nota alla Camera. Stante il presumibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 10 maggio 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 20 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). Ciò posto, i due scritti del 19 novembre 2019 trasmessi
dal Servizio reclami della S__________ AG a __________ (allegati 3 e 4) annessi
al gravame, nonché le allega-zioni di fatto fondate sui medesimi, sono
inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede. Non possono quindi
essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio.
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_
290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella
sentenza impugnata, il Giudice di pace ha constatato che la decisione del 7
maggio 2021 dell’organo __________ e quella del 13 settembre 2021 emessa dal
Tribunale amministrativo federale sono entrambe passate in giudicato, ritenendo
così implicitamente ch’esse costituiscono validi titoli di rigetto definitivo
dell’opposizione per le spese procedurali di fr. 20.– poste in esecuzione.
In merito al disappunto esternato dall’escusso con le proprie osservazioni, in
cui ha sostenuto di aver subìto un “grave torto” e un “ingiusto trattamento” da
parte dell’istante, il primo giudice ha ricordato, da una parte, che con la
sua richiesta di avvio della procedura di conciliazione davanti all’CO 1, RE 1
si è assunto l’onere delle spese processuali legate alla medesima, e dall’altra
che nella causa sommaria di rigetto il compito del giudice è limitato all’esame
della validità del titolo di credito prodotto. Onde l’accoglimento dell’istanza.
1.3.2
Nel
reclamo RE 1 critica nuovamente il modo d’agire della CO 1, poiché a suo dire
essa non avrebbe fornito la prestazione dovuta e non avrebbe svolto il servizio
per cui è richiesta la tassa di fr. 20.–. Allega che l’istante non si è
attenuta, contrariamente a lui, alle disposizioni di legge previste per la
procedura di conciliazione da egli avviata – di cui riporta alcuni articoli all’inizio
del suo gravame – non garantendo così lo svolgimento corretto della medesima. Persiste
infine nel criticare il Tribunale amministrativo federale per la sua richiesta “dura e sproporzionata” di un anticipo delle spese processuali di fr. 500.– e per non aver
giudicato nel merito sul suo ricorso.
1.3.3
Sennonché,
così facendo, il reclamante non si confronta con la sentenza impugnata (v.
sopra consid. 1.3) con la quale il Giudice di pace, seppur in modo succinto, ha
rilevato che le decisioni prodotte dall’istante sono passate in giudicato e
ricordato che il suo compito è limitato all’esame della validità del titolo di
credito (oltre che delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF, che
tuttavia RE 1 non ha sollevato). Essendo le critiche del reclamante rivolte all’operato
della CO 1 e non alla motivazione della sentenza impugnata, il reclamo si
rivela insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e, come tale, irricevibile.
1.3.4
Comunque
sia, la decisione impugnata risulta corretta nel merito. Sia la decisione emessa
il 7 maggio 2021 dalla CO 1, con cui sono state poste a carico di RE 1 le spese
procedurali di conciliazione di fr. 20.–, sia la successiva decisione d’inammissibilità
del suo ricorso al Tribunale amministrativo federale in seguito al mancato anticipo
delle spese processuali, sono entrambe passate in giudicato e costituiscono
pertanto validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF. Rinunciando a versare l’anticipo al Tribunale
amministrativo federale, l’escusso ha infatti impedito all’unica autorità competente
di esaminare le sue censure nel merito e le lamentele rivolte allo svolgimento
della procedura di conciliazione.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il gravame non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
3.
Per
quanto attiene alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata da RE 1 –
limitata all’esenzione dalle spese processuali
(art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) –, può essere lasciata aperta la
questione di sapere se egli sia
sprovvisto dei mezzi necessari a difendersi (giusta l’art. 117 lett. a CPC), perché
ad ogni modo il reclamo appariva fin dall’inizio privo di probabilità di successo (nel
senso dell’art. 117 lett. b CPC),
tanto da non essere stato notificato alla controparte. La richiesta andrebbe
quindi respinta, ma ancora una volta (v. sentenza della CEF 14.2022.29 del 6
maggio 2022, pag. 3) – l’ultima,
però – motivi di opportunità inducono a prescindere da ogni prelievo delle
spese processuali, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico.
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 20.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).