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Decisione

14.2022.58

Approvazione della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti che posticipa la data di rimborso del prestito

22 giugno 2022Italiano9 min

i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.58

Lugano

22 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

quale

autorità superiore in materia di concordato

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa (approvazione di una deliberazione della comunione

degli obbligazionisti) promossa con istanza 18 maggio 2022 dalla

IS

1

(patrocinata

dall’PA 1, )

ritenuto

in fatto: A. La

IS 1 è una società anonima con sede a __________. Nel settembre del 2020, essa

ha emesso un prestito obbligazionario di € 7'000'000.– con un tasso d’interesse

annuo del 12%, da rimborsare il 7 aprile 2022.

B. Mediante

una duplica convocazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del

30 e 31 marzo 2022, la società ha convocato gli obbligazionisti a un’assemblea

volta a modificare la data di rimborso del prestito dal 7 aprile al 7 luglio

2022, con contestua­le modifica del pagamento degli ultimi interessi, fatta

salva la facoltà di rimborsare il prestito anche prima della nuova scadenza, a

discrezione della società. In occasione dell’assemblea, tenutasi il 19 aprile

2022, i presenti, che rappresentavano obbligazioni per € 5'850'000.– (pari all’83.57%

del prestito), hanno deliberato all’u­­nanimità le modifiche proposte. Poiché

la __________, detentrice di obbligazioni per € 2'000'000.–, aveva conferito il

potere di rappresentarla all’assemblea a un amministratore della società (__________),

per sopperire a eventuali vizi si è provveduto a raccoglierne il consenso

scritto giusta l’art. 1172 cpv. 2 CO, che è stato autenticato con atto di

constatazione del 17 maggio 2022.

C. Non

essendo stata raggiunta l’unanimità degli obbligazionisti rappresentanti la

totalità del capitale in circolazione, con istanza del 18 maggio 2022 la IS 1 ha

chiesto alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità superiore in materia

di concorda­to, di approvare la delibera dell’assemblea degli obbligazionisti

del 19 aprile 2022, le spese essendo da porre a carico della società.

D. Con

ordinanza del 23 maggio 2022, il presidente della Camera ha citato l’istante e

gli obbligazionisti all’udienza del 20 giugno 2022. La citazione è stata

pubblicata nel FUSC del 25 maggio 2022, con l’avvertenza agli obbligazionisti

ch’essi avrebbero potuto far valere per iscritto, oppure oralmente nel corso

dell’udienza, i loro motivi di opposizione. La società ha versato l’anticipo

delle spese processuali presumibili, di fr. 1'000.–, il 7 giugno 2022.

E. All’udienza

del 20 giugno 2022 si è presentata la sola istante, che ha confermato la sua

domanda. Il presidente della Camera ha comunicato di non aver ricevuto

opposizione scritte all’approvazio­­ne.

Considerando

in diritto: 1. Giusta

l’art. 1176 CO le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono

Fatti

i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore

competente in materia di concordato (cpv. 1). Il debitore deve sottoporle all’approvazione

di que­st’autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese

(cpv. 2). Il giorno dell’udienza dev’essere reso pubblicamente no­to, con l’avvertenza

agli obbligazionisti ch’essi possono far valere per iscritto, oppure anche

oralmente nel corso dell’udienza, i loro motivi di opposizione (cpv. 3).

1.1 Poiché

l’istante ha la sede nel Canton Ticino e si tratta di procedura in materia di

volontaria giurisdizione, la competenza per approvare le deliberazioni che

limitano i diritti degli obbligazionisti a norma dell’art. 1176 CO spetta a

questa Camera nella sua veste di autorità cantonale superiore competente in

materia di concordato (art. 19 CPC, 48 lett. e n. 1 LOG; Zufferey, in: Commentaire romand, Code

des obligations II, 2a ed. 2017, n. 6 ad art. 1176-1179 CO). La

procedura è sommaria (art. 248 lett. e CPC).

1.2 L’istanza

è stata presentata, il 18 maggio 2022, entro il termine di un mese dal giorno

in cui è stata adottata la deliberazione di cui è chiesta l’approvazione, il 19

aprile 2022. Il presupposto dell’art. 1176 cpv. 2 CO è pertanto adempiuto.

1.3 La

citazione all’udienza del 20 giugno 2022 è stata regolarmente pubblicata sull’unico

organo di pubblicazione prescritto dalle condizioni del prestito (punto 17/a),

ovvero il FUSC (cfr. art. 1 cpv. 1 e 7 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla

comunione degli obbligazionisti [OCO, RS 221.522]), e conteneva l’avvertenza

prevista dall’art. 1176 cpv. 3 CO. Che per un disguido la citazione non sia

apparsa sul Foglio ufficiale cantonale come stabilito nell’ordinanza del 23

maggio 2022 non porta pertanto a conseguenza.

1.4 L’istante

ha tempestivamente versato l’anticipo richiesto.

2. Giusta

l’art. 1177 CO l’approvazione può essere negata soltanto se furono violate le

disposizioni su la convocazione dell’assem­blea e sui requisiti delle

deliberazioni di quest’ultima (n. 1), se la deliberazione presa per rimediare

ad una situazione critica del debitore non si dimostra necessaria (n. 2), se

gli interessi comuni degli obbligazionisti non sono sufficientemente tutelati

(n. 3) o se la deliberazione è la conseguenza di manovre sleali (n. 4).

2.1 Secondo

l’art. 1170 CO l’assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in

circolazione è necessario per deliberare validamente in particolare la

sospensione del rimborso d’un prestito scaduto o scadente entro il termine di

cinque anni (n. 5). A questo scopo dev’essere regolarmente convocata un’assemblea,

cui va sottoposta la proposta di limitazione dei diritti degli obbligazionisti

(giusta l’art. 1170 CO) sulla base d’un conto di situazione il giorno dell’assemblea

o sulla base di un bilancio regolarmente allestito per una data non anteriore a

sei mesi e, qualora esista un ufficio di

revisione, accertato conforme dallo stesso (art. 1175 CO).

2.1.1 Nella

Considerandi

fattispecie l’istante ha dimostrato di aver regolarmente convocato l’assemblea

del 19 aprile 2022 mediante duplice pubblicazione sul FUSC ai sensi dell’art. 1

OCO almeno dieci giorni prima (o meglio il 30 e 31 marzo 2022, doc. B, inserto

A, accluso all’i­­stanza), così come tramite informativa CREST agli

obbligazionisti noti in conformità delle condizioni del prestito (“Instrument”, doc. B inserto D n. 16 e 17/a;

v. verbale assembleare, doc. B fol. 2).

2.1.2

L’istante

ha pure prodotto le condizioni del prestito (“Instrument”) modificate, ai punti

7.1

(dilazione della data di rimborso al 7 luglio 2022 e contestuale modifica

del pagamento degli interessi) e 7.3 (nuovo: facoltà di rimborso anticipato)

(doc. B, inserto E), l’elenco dei partecipanti a norma degli art. 4 e 6 cpv. 2

OCO (doc. B fol. 3 e inserto B), che attesta la partecipazione di detentori di

obbligazioni, tutti per procura, per € 5'850'000.– complessivi (pari al­l’83.57%

del prestito), il bilancio provvisorio al 31 marzo 2022 (doc. B fol. 4 e

inserto C), la cui conformità non dev’essere accertata dall’ufficio di

revisione, giacché, come risulta dal registro di commercio, dal 31 maggio 2016

la società non è soggetta alla revisione ordinaria e ha rinunciato a una

revisione limitata (cfr. art. 1175 CO), e le adesioni di tutti i presenti

a entrambe le trattande, debitamente autenticate secondo l’art. 3 cpv. 1 OCO

(doc. B fol. 6-7). Il quorum dei due terzi del capitale in circolazione fissato

dall’art. 1170 CO è pertanto raggiunto.

2.1.3

Tutte

le disposizioni su la convocazione dell’assemblea e sui requisiti delle

deliberazioni di quest’ultima (art. 1177 n. 1 CO) sono quindi state rispettate.

2.2

Dalle

spiegazioni dell’amministratore dell’istante all’assemblea del 19 aprile 2022 (doc.

B fol. 4-5) e dal bilancio provvisorio al 31 marzo 2022 (inserto C), che

evidenzia liquidità di soli fr. 3'400.– e altri attivi, per oltre fr. 7

milioni complessivi non immediatamente disponibili, si evince che la

deliberazione era necessaria per rimediare a una temporanea impossibilità per la

debitrice di rimborsare il prestito. Anche dal punto di vista dell’art. 1177 n.

2.

CO nulla osta alla sua approvazione.

2.3

Gli

interessi comuni degli obbligazionisti appaiono essere sufficientemente

tutelati (art. 1177 n. 3 CO). In particolare il principio d’uguaglianza di

trattamento (art. 1174 CO) è rispettato. Nessun obbligazionista si è del resto

opposto all’approvazione.

2.4

Non

vi sono evidenze che la deliberazione sia la conseguenza di manovre sleali

giusta l’art. 1177 n. 4 CO.

3.

Dato

che sono dati tutti i presupposti formali e materiali prescritti dagli art.

1176.

e (negativamente) 1177 CO, la deliberazione va approvata.

4.

La

decisione odierna va pubblicata sul FUSC (art. 7 cpv. 1 OCO) e andrà depositata

all’Ufficio del registro di commercio, unitamente a una copia autenticata del

verbale dell’assemblea del 19 aprile 2022, a cura dell’istante (art. 7 cpv. 2

OCO).

5.

Le

spese della procedura d’approvazione sono sopportate dal debitore (art. 1176

cpv. 4 CO).

6.

Ogni

obbligazionista che non ha aderito alla decisione può, nel termine di 30

giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro il decreto d’approvazione,

allorché detta decisione approvata viola la legge o non è adeguata alle

circostanze (art. 1178 cpv. 1 CO).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza è approvata la risoluzione adottata il 19

aprile 2022 dall’assemblea dei titolari delle

obbligazioni emesse dalla IS 1 per € 7'000'000.– complessivi con scadenza

iniziale del 7 aprile 2022 posticipata al 7 luglio 2022 (ISIN n. GB00BMY4SR48).

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 1'000.– complessivi relative

al presente giudizio, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.

3. È

ordinata la pubblicazione di questa decisione sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio.

4. Notificazione

all’ , in duplice copia autenticata, di cui una da trasmettere all’Ufficio

del registro di commercio.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 1, 74 cpv. 2 lett. d LTF e 1178 cpv. 1

CO). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2 LTF).