14.2022.58
Approvazione della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti che posticipa la data di rimborso del prestito
22 giugno 2022Italiano9 min
i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.58
Lugano
22 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale
autorità superiore in materia di concordato
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa (approvazione di una deliberazione della comunione
degli obbligazionisti) promossa con istanza 18 maggio 2022 dalla
IS
1
(patrocinata
dall’PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. La
IS 1 è una società anonima con sede a __________. Nel settembre del 2020, essa
ha emesso un prestito obbligazionario di € 7'000'000.– con un tasso d’interesse
annuo del 12%, da rimborsare il 7 aprile 2022.
B. Mediante
una duplica convocazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del
30 e 31 marzo 2022, la società ha convocato gli obbligazionisti a un’assemblea
volta a modificare la data di rimborso del prestito dal 7 aprile al 7 luglio
2022, con contestuale modifica del pagamento degli ultimi interessi, fatta
salva la facoltà di rimborsare il prestito anche prima della nuova scadenza, a
discrezione della società. In occasione dell’assemblea, tenutasi il 19 aprile
2022, i presenti, che rappresentavano obbligazioni per € 5'850'000.– (pari all’83.57%
del prestito), hanno deliberato all’unanimità le modifiche proposte. Poiché
la __________, detentrice di obbligazioni per € 2'000'000.–, aveva conferito il
potere di rappresentarla all’assemblea a un amministratore della società (__________),
per sopperire a eventuali vizi si è provveduto a raccoglierne il consenso
scritto giusta l’art. 1172 cpv. 2 CO, che è stato autenticato con atto di
constatazione del 17 maggio 2022.
C. Non
essendo stata raggiunta l’unanimità degli obbligazionisti rappresentanti la
totalità del capitale in circolazione, con istanza del 18 maggio 2022 la IS 1 ha
chiesto alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità superiore in materia
di concordato, di approvare la delibera dell’assemblea degli obbligazionisti
del 19 aprile 2022, le spese essendo da porre a carico della società.
D. Con
ordinanza del 23 maggio 2022, il presidente della Camera ha citato l’istante e
gli obbligazionisti all’udienza del 20 giugno 2022. La citazione è stata
pubblicata nel FUSC del 25 maggio 2022, con l’avvertenza agli obbligazionisti
ch’essi avrebbero potuto far valere per iscritto, oppure oralmente nel corso
dell’udienza, i loro motivi di opposizione. La società ha versato l’anticipo
delle spese processuali presumibili, di fr. 1'000.–, il 7 giugno 2022.
E. All’udienza
del 20 giugno 2022 si è presentata la sola istante, che ha confermato la sua
domanda. Il presidente della Camera ha comunicato di non aver ricevuto
opposizione scritte all’approvazione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 1176 CO le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono
Fatti
i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore
competente in materia di concordato (cpv. 1). Il debitore deve sottoporle all’approvazione
di quest’autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese
(cpv. 2). Il giorno dell’udienza dev’essere reso pubblicamente noto, con l’avvertenza
agli obbligazionisti ch’essi possono far valere per iscritto, oppure anche
oralmente nel corso dell’udienza, i loro motivi di opposizione (cpv. 3).
1.1 Poiché
l’istante ha la sede nel Canton Ticino e si tratta di procedura in materia di
volontaria giurisdizione, la competenza per approvare le deliberazioni che
limitano i diritti degli obbligazionisti a norma dell’art. 1176 CO spetta a
questa Camera nella sua veste di autorità cantonale superiore competente in
materia di concordato (art. 19 CPC, 48 lett. e n. 1 LOG; Zufferey, in: Commentaire romand, Code
des obligations II, 2a ed. 2017, n. 6 ad art. 1176-1179 CO). La
procedura è sommaria (art. 248 lett. e CPC).
1.2 L’istanza
è stata presentata, il 18 maggio 2022, entro il termine di un mese dal giorno
in cui è stata adottata la deliberazione di cui è chiesta l’approvazione, il 19
aprile 2022. Il presupposto dell’art. 1176 cpv. 2 CO è pertanto adempiuto.
1.3 La
citazione all’udienza del 20 giugno 2022 è stata regolarmente pubblicata sull’unico
organo di pubblicazione prescritto dalle condizioni del prestito (punto 17/a),
ovvero il FUSC (cfr. art. 1 cpv. 1 e 7 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla
comunione degli obbligazionisti [OCO, RS 221.522]), e conteneva l’avvertenza
prevista dall’art. 1176 cpv. 3 CO. Che per un disguido la citazione non sia
apparsa sul Foglio ufficiale cantonale come stabilito nell’ordinanza del 23
maggio 2022 non porta pertanto a conseguenza.
1.4 L’istante
ha tempestivamente versato l’anticipo richiesto.
2. Giusta
l’art. 1177 CO l’approvazione può essere negata soltanto se furono violate le
disposizioni su la convocazione dell’assemblea e sui requisiti delle
deliberazioni di quest’ultima (n. 1), se la deliberazione presa per rimediare
ad una situazione critica del debitore non si dimostra necessaria (n. 2), se
gli interessi comuni degli obbligazionisti non sono sufficientemente tutelati
(n. 3) o se la deliberazione è la conseguenza di manovre sleali (n. 4).
2.1 Secondo
l’art. 1170 CO l’assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in
circolazione è necessario per deliberare validamente in particolare la
sospensione del rimborso d’un prestito scaduto o scadente entro il termine di
cinque anni (n. 5). A questo scopo dev’essere regolarmente convocata un’assemblea,
cui va sottoposta la proposta di limitazione dei diritti degli obbligazionisti
(giusta l’art. 1170 CO) sulla base d’un conto di situazione il giorno dell’assemblea
o sulla base di un bilancio regolarmente allestito per una data non anteriore a
sei mesi e, qualora esista un ufficio di
revisione, accertato conforme dallo stesso (art. 1175 CO).
2.1.1 Nella
Considerandi
fattispecie l’istante ha dimostrato di aver regolarmente convocato l’assemblea
del 19 aprile 2022 mediante duplice pubblicazione sul FUSC ai sensi dell’art. 1
OCO almeno dieci giorni prima (o meglio il 30 e 31 marzo 2022, doc. B, inserto
A, accluso all’istanza), così come tramite informativa CREST agli
obbligazionisti noti in conformità delle condizioni del prestito (“Instrument”, doc. B inserto D n. 16 e 17/a;
v. verbale assembleare, doc. B fol. 2).
2.1.2
L’istante
ha pure prodotto le condizioni del prestito (“Instrument”) modificate, ai punti
7.1
(dilazione della data di rimborso al 7 luglio 2022 e contestuale modifica
del pagamento degli interessi) e 7.3 (nuovo: facoltà di rimborso anticipato)
(doc. B, inserto E), l’elenco dei partecipanti a norma degli art. 4 e 6 cpv. 2
OCO (doc. B fol. 3 e inserto B), che attesta la partecipazione di detentori di
obbligazioni, tutti per procura, per € 5'850'000.– complessivi (pari all’83.57%
del prestito), il bilancio provvisorio al 31 marzo 2022 (doc. B fol. 4 e
inserto C), la cui conformità non dev’essere accertata dall’ufficio di
revisione, giacché, come risulta dal registro di commercio, dal 31 maggio 2016
la società non è soggetta alla revisione ordinaria e ha rinunciato a una
revisione limitata (cfr. art. 1175 CO), e le adesioni di tutti i presenti
a entrambe le trattande, debitamente autenticate secondo l’art. 3 cpv. 1 OCO
(doc. B fol. 6-7). Il quorum dei due terzi del capitale in circolazione fissato
dall’art. 1170 CO è pertanto raggiunto.
2.1.3
Tutte
le disposizioni su la convocazione dell’assemblea e sui requisiti delle
deliberazioni di quest’ultima (art. 1177 n. 1 CO) sono quindi state rispettate.
2.2
Dalle
spiegazioni dell’amministratore dell’istante all’assemblea del 19 aprile 2022 (doc.
B fol. 4-5) e dal bilancio provvisorio al 31 marzo 2022 (inserto C), che
evidenzia liquidità di soli fr. 3'400.– e altri attivi, per oltre fr. 7
milioni complessivi non immediatamente disponibili, si evince che la
deliberazione era necessaria per rimediare a una temporanea impossibilità per la
debitrice di rimborsare il prestito. Anche dal punto di vista dell’art. 1177 n.
2.
CO nulla osta alla sua approvazione.
2.3
Gli
interessi comuni degli obbligazionisti appaiono essere sufficientemente
tutelati (art. 1177 n. 3 CO). In particolare il principio d’uguaglianza di
trattamento (art. 1174 CO) è rispettato. Nessun obbligazionista si è del resto
opposto all’approvazione.
2.4
Non
vi sono evidenze che la deliberazione sia la conseguenza di manovre sleali
giusta l’art. 1177 n. 4 CO.
3.
Dato
che sono dati tutti i presupposti formali e materiali prescritti dagli art.
1176.
e (negativamente) 1177 CO, la deliberazione va approvata.
4.
La
decisione odierna va pubblicata sul FUSC (art. 7 cpv. 1 OCO) e andrà depositata
all’Ufficio del registro di commercio, unitamente a una copia autenticata del
verbale dell’assemblea del 19 aprile 2022, a cura dell’istante (art. 7 cpv. 2
OCO).
5.
Le
spese della procedura d’approvazione sono sopportate dal debitore (art. 1176
cpv. 4 CO).
6.
Ogni
obbligazionista che non ha aderito alla decisione può, nel termine di 30
giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro il decreto d’approvazione,
allorché detta decisione approvata viola la legge o non è adeguata alle
circostanze (art. 1178 cpv. 1 CO).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. L’istanza
è accolta e di conseguenza è approvata la risoluzione adottata il 19
aprile 2022 dall’assemblea dei titolari delle
obbligazioni emesse dalla IS 1 per € 7'000'000.– complessivi con scadenza
iniziale del 7 aprile 2022 posticipata al 7 luglio 2022 (ISIN n. GB00BMY4SR48).
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 1'000.– complessivi relative
al presente giudizio, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
3. È
ordinata la pubblicazione di questa decisione sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio.
4. Notificazione
all’ , in duplice copia autenticata, di cui una da trasmettere all’Ufficio
del registro di commercio.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 1, 74 cpv. 2 lett. d LTF e 1178 cpv. 1
CO). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2 LTF).