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Decisione

14.2022.59

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto (proposta) di garanzia d’opera "astratta, a prima richiesta". Obbligo del contraente di rimborsare "a prima richiesta" quanto pagato dall’assicurazione

18 ottobre 2022Italiano18 min

uno scritto del 17 luglio 2018 l’assicurazione ha trasmesso alla proponente il riepilogo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.59

Lugano

18 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 3 novembre 2021 dall’

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, )

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 23 maggio 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa l’11 maggio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. L’8 giugno 2018 la RE 1 – società attiva in particolare nella

fornitura di arredamenti d’interno ha sottoscritto una proposta di

assicurazione dell’CO 1 (in seguito: “CO 1” o “l’assicurazione”) vertente sulla

concessione di una garanzia d’opera di tipo “astratta, a prima richiesta”

da rilasciare a favore dell’impresa generale PINT1 1 per fr. 70'781.30 in

relazione alla “fornitura e

posa arredamenti d’interno” presso uno stabile a __________.

La durata della garanzia è stata stabilita per il periodo dal 28 febbraio 2018 al

28 luglio 2023. Con la propria firma, la società proponente si è impegnata, “qualora [l’CO

1] dovesse intervenire in virtù dell’assicurazione,

a rimborsarle a prima richiesta l’importo integrale delle indennità versate,

compresi gli interessi e le spese”.

Fatti

B. Con

uno scritto del 17 luglio 2018 l’assicurazione ha trasmesso alla proponente il riepilogo

della polizza n. __________, le condizioni generali (CG) e la fattura del

premio unico di fr. 4'012.80. Il medesimo giorno l’CO 1 ha inviato all’PINT1

1 un primo certificato di garanzia, poi sostituito con un secon­do del 10

agosto 2018. Il 25 settembre 2018 la RE 1 ha pagato il premio.

C. Dopo

aver notificato i difetti delle opere commissionate alla RE 1, il 17 marzo 2020

l’PINT1 1 ha esercitato presso l’assicurazione il diritto di riscatto della

garanzia per fr. 25'000.–. Con e-mail del 26 marzo 2020 l’CO 1 ha informato

la RE 1 della liberazione dell’importo richiesto

dalla beneficiaria. Il 1° aprile 2020 l’assicurazione ha chie­sto alla RE

1 la restituzione di quanto pagato alla beneficiaria. Nonostante la concessione

di due proroghe del termine di pagamento e

della possibilità di procedere a un versamento rateale, di un richiamo e di un

sollecito, la RE 1 non ha provveduto al rimborso.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’CO 1 ha escus­so la RE 1 per l’incasso di fr. 25'000.– oltre

agli interessi del 5% dal 25 aprile 2020

(indicando quale causa del cre­dito: “Titolo del credito: Pol. __________

Regresso del sinistro __________”), fr. 500.– (per “bisherige Umtriebsspesen”) e fr. 20.– (per “bisherige Kosten”).

E. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3

novembre 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 novembre 2021.

F. Statuendo con decisione dell’11 maggio 2022, il Pretore ha parzialmente

accol­to l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­zione interposta

dalla convenuta limitatamente a fr. 25'000.– oltre agli interessi del 5%

dal 25 aprile 2020, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–

senz’assegnare indennità.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 23 maggio 2022 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 1° giugno 2022

il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo

presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2022, l’CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 12 maggio 2022, il termine

d’impugnazione è scaduto domenica 22 maggio, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 23 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è

dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’accordo concluso tra le

parti a beneficio della PINT1 1, unitamente alla garanzia emessa a favore di

quest’ultima e alle annes­se condizioni generali, costituiscono un valido

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la restituzione dei

fr. 25'000.– versati alla beneficiaria, oltre agli interessi moratori

previsti contrattualmente. Per contro egli non ha esteso il rigetto alle

pretese relative alle spese di gestione di fr. 500.– e a quelle di diffida

di fr. 20.–, giacché le condizioni generali non forniscono alcuna

indicazione sulla quantificazione delle medesime. Il primo giudice ha ritenuto

che il pagamento del premio assicurativo – non contestato – e la comunicazione

dell’assicuratore alla proponente e alla beneficiaria della conferma della

garanzia bastavano a fugare i dubbi espressi dalla convenuta in merito all’esistenza

del­l’accordo di garanzia. Ha rilevato che l’obbligo della convenuta di rimborsare

all’assicuratore quanto versato alla beneficiaria si evin­ce dalla clausola

contenuta in calce a tale accordo, debitamente sottoscritto da un legittimo

rappresentante della convenuta.

4.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto (e nuovamente) al Pretore di non aver

rilevato che l’unico titolo di credito menzionato sul precetto esecutivo è la

polizza n. __________ – senz’alcun riferimento ai documenti di cui la

procedente si è in seguito avvalsa con l’istanza – la quale, poiché da essa non

sottoscritta, non può a suo dire costituire un valido riconoscimento di debito,

ciò che giustifica già la reiezione dell’istanza.

4.1

Secondo

l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione – e pertanto il precetto

esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) – deve menzionare il “titolo di credito”

(non il titolo di rigetto) o, in difetto di titolo, la “causa del credito”. Una

designazione succinta del credito è sufficiente purché il debitore possa, in

buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai rapporti tra le

parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1°

aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso alfine di poter

prendere posizione, e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara

da non poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti

(sentenza del Tribunale federale 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019, consid.

6.2.4.1; sentenze della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020, consid. 5.3, e 14.2019.14

del 18 giugno 2019, RtiD 2020 I 698 n. 35c, consid. 6.3/a/aa). Ne segue che non

è richiesta l’identità tra la causa del credito indicata nel precetto e il

titolo di rigetto dell’opposizione, giacché

quest’ul­­timo non dev’essere menzionato già nel precetto esecutivo. È

necessario invece che il credito dedotto in esecuzione sia identica alla

pretesa cui si riferisce il titolo di rigetto (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1;

v. anche sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022, consid. 5.2).

4.2

Che

in concreto il precetto esecutivo non menzioni il titolo di rigetto dell’opposizione

non ostava quindi l’accoglimento dell’istanza. Le indicazioni riportate su tale

atto (“Polizza” e “regresso del

sinistro __________”) erano senz’altro sufficienti a

permettere alla destinataria d’individualizzare l’oggetto e il credito cui si

riferiva l’esecuzione. Del resto, la reclamante non risulta aver ricorso contro

il precetto esecutivo e nelle osservazioni all’istanza non solo non ha

formulato la censura ora all’esame, ma ha pure dimostrato di aver perfettamente

capito l’oggetto del contendere. Il reclamo è al riguardo manifestamente

infondato.

5.

La

RE 1 allega in secondo luogo che neppure i restanti documenti agli atti possono

essere considerati un valido riconoscimento di debito. Osserva in particolare l’assenza

della propria firma sulla garanzia d’opera del 17 luglio 2018 e su quella

sostitutiva del 10 agosto 2018, mentre il documento sottoscritto l’8 giugno

2018.

costituisce a suo dire una “mera

proposta di garanzia”, cui essa era “vincolata durante 14 giorni”.

5.1

Ora,

la reclamante non spende alcuna parola sulla motivazione del Pretore, che ha

dedotto il perfezionamento dell’assicurazione dalla mancata contestazione del

pagamento del premio e dalla comunicazione alla proponente e alla beneficiaria

della conferma della garanzia (doc. E-G, sopra consid. 3). Insufficientemente

motivata, la censura è irricevibile.

5.2

Per

abbondanza, va rilevato che la proposta d’assicurazione dell’8 giugno 2018 (doc.

D) reca il timbro e la firma della RE 1. Costituisce pertanto, ai sensi dell’art.

82.

cpv. 1 LEF, un riconoscimento del suo impegno, “qualora [l’CO 1] fos­-se dovuta intervenire in virtù dell’assicurazione,

a rimborsarle a prima richiesta l’importo integrale delle indennità versate,

compresi gli interessi e le spese” (doc. D, in fine).

Non è dubbio che quel che era effettivamente a quel momento una “mera” proposta, cui

la reclamante era “vincolata

durante 14 giorni”, è stata accettata dall’as­sicurazione,

dal momento che la proponente non contesta di aver pagato il premio convenuto e

ricevuto la conferma della garanzia. Che quest’ultima non sia firmata dall’escussa

non è di rilievo. Co­me il pagamento del premio sono fatti da reputare

accertati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Del resto, la proposta di

conclusione del contratto di assicurazione decade solo se lo stipulante – nella

fattispecie la RE 1 – la revoca entro quattordici giorni dal giorno della

richiesta (art. 2a cpv. 1 e cpv. 2 della legge federale sul contratto d’assicurazione

[LCA; RS 221.229.1]). Trattandosi di una condizione risolutiva, sarebbe

spettato alla reclamante rendere verosimile di aver revocato la proposta (art.

82.

cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2016.100 del 18 ottobre 2016

consid. 6.3/a; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 37 ad art. 82 LEF). Non l’ha fatto. Anche nel merito la censura manca di consistenza.

6.

In merito all’asserita violazione delle condizioni generali sollevata dall’escussa per avere l’istante liberato l’importo

a favore della PINT1 1 senza il suo coinvolgimento e senza verificare l’ef­­fettivo

inadempimento da parte sua, il Pretore ha evidenziato che la documentazione

agli atti permette di concludere che l’assicura­­zione si è comportata

conformemente ai termini descritti nell’atte­­stato di garanzia rilasciato alla

beneficiaria e allestito secondo le indicazioni della convenuta, sicché il suo

agire non risulta – perlomeno a un esame di verosimiglianza – difforme da

quanto stabilito all’art. 4 CG. Egli ha in particolare posto l’accento sul

fatto che la beneficiaria, prima di rivolgersi all’assicurazione, ha segnalato

alla convenuta i difetti dell’opera con uno scritto del 6 dicembre 2019

fissandole un breve termine per provvederne alla rimozione e che ciononostante la RE 1 è rimasta silente sugli

even­tuali accorgimenti da essa adottati dopo tale data, sollevando le

proprie obiezioni solo a partire dal mese di luglio 2020.

6.1

Al

proposito, la reclamante si duole che il Pretore ha completamente ignorato la rilevanza

dell’art. 4 lett. c CG, che menziona i presupposti per la liberazione della

garanzia, la quale a suo dire non poteva avvenire in maniera automatica. Lo

critica per aver “minimizzato” la sua censura secondo cui l’istante avrebbe – versato la somma

reclamata dalla beneficiaria senza prima informarla e invitarla a prendere

immediatamente le misure necessarie a eliminare la causa – violato la suddetta

disposizione. Osserva poi come l’CO 1 abbia

d’altronde ammesso, nell’istan­­za, di aver liberato la garanzia a

seguito della richiesta del 17 mar­zo 2020 pervenutale dall’PINT1 1 e di averne

dato comunicazione alla RE 1 per telefono e poi tramite e-mail del 26 marzo

2020, a versamento effettuato. Il mancato coinvolgimento diretto da parte sua l’avrebbe

privata della possibilità di prendere posizione, di contestare e di difendersi da

“eventuali” richieste ingiustificate della beneficiaria.

6.2

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),

di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La

verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione

(sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1

e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in

fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un

certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del

22.

aprile 2020 consid. 3.3.1).

6.3

Sottoscrivendo

la proposta d’assicurazione (doc. D), la reclaman­te si è impegnata nei

confronti dell’CO 1 a

rimborsarle a prima richiesta l’importo integrale delle indennità versate,

compresi gli interessi e le spese”. L’impegno non è

subordinato a particolari condizioni circa l’intervento dell’assicurazione,

anzi la dicitura “a prima

richiesta” significa notoriamente in ambito di

garanzie che la controparte del garante non può far valere eccezioni relative

al credito (principale) garantito. Nello

specifico, il contraente non pare quindi legittimato a far valere eccezioni concernenti il rapporto

principale (vale a dire l’impegno

dell’assicurazione di garantire a prima richiesta le pretese della

beneficiaria) per sottrarsi al suo obbligo di rimborso. Ad ogni modo, l’eccezione

d’inadempimento delle condizioni di liberazione

della garanzia secondo l’art. 4 CG non riguarda direttamente il titolo di

rigetto, ossia la proposta d’assicurazione contenente l’impegno di rimborso, bensì, appunto, il rapporto (prin­cipale)

di garanzia, segnatamente l’intervento dell’assicuratore in caso di sinistro.

Si tratta dunque di un’eccezione volta a infirmare il riconoscimento dell’obbligo

di rimborso ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Andava pertanto resa verosimile

dall’escussa (in questo senso per le eccezioni relative al debito principale

nel caso in cui il titolo di rigetto è una fideiussione: Staehelin, op. cit., n. 136 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’oppo­­sition, 2017, n. 197 ad art. 82 LEF).

6.4

Non

è dunque calzante la doglianza della reclamante secondo cui il Pretore avrebbe

tenuto conto di elementi estrinseci al riconoscimento di debito ed espresso

apprezzamenti di merito che esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione.

La limitazione del potere di cognizione del

giudice del rigetto citata dalla reclamante ri­guarda infatti unicamente l’esame

del titolo di rigetto a norma del­l’art. 82 cpv. 1 LEF (DTF 145 III 26

consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.183 del 31 maggio 2021 consid. 5.2). Non

concerne invece le eccezioni dell’escusso

(giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF), le quali possono anche riferirsi a questioni di

merito (come l’estinzione o la prescrizione del credito posto in esecuzione).

Il loro esame è però sommario, in fatto come in diritto (sopra consid. 6).

6.5

Non

si disconosce che l’art. 4 lett. c CG prescrive all’assicurazione d’informare

il contraente delle pretese avanzate dal beneficiario e d’invitarlo a

pretendere immediatamente le misure necessarie atte a eliminarne la causa (doc.

E). Come rilevato dal Pretore, la reclamante è stata informata dei difetti

dalla stessa beneficiaria, con scritto del 6 dicembre 2019 (doc. H, 4° foglio),

che le ha fissato un termine per rimediarvi avvertendola che altrimenti avrebbe

fatto intervenire un’impresa terza facendo capo alla garanzia. Siccome la

reclamante non ha dato seguito alla richiesta, l’assicurazione aveva il “diritto di effettuare il pagamento senza ulteriori

esami” (art. 4 lett. c i.f.

CG). Non è quindi vero che la reclamante è stata privata della possibilità di prendere posizione,

di contestare e di difendersi da “eventuali” richieste

ingiustificate della beneficiaria. Che abbia contestato l’esistenza dei difetti

nel luglio del 2020 dopo l’inter­­vento dell’assicurazione (doc. 2-4) è a prima

vista tardivo. Perlomeno a un esame di verosimiglianza, l’operato dell’assicurazione

non risulta difforme da quanto stabilito all’art. 4 lett. c CG, se non alla

lettera quantomeno conformemente al suo senso. La reclamante non riesce a

dimostrare che la conclusione del primo giudice, a un giudizio sommario, sia

errata né che abbia reso verosimile un motivo per sottrarsi al rimborso dei fr. 25'000.–.

Il reclamo va pertanto respinto.

6.6

Ci

si potrebbe addirittura chiedere, per abbondanza, se l’art. 4 lett. c CG sia

davvero applicabile al contratto in esame, a fronte della chiara esclusione

delle eccezioni risultante dalla clausola “a prima richiesta” della proposta

(doc. D), delle polizze (doc. F e G) – “sans faire valoir d’exception ni d’objection

résultant dudit contrat, à première réquisition de votre part” – e dell’art. 4 lett. b CG (doc. E) – “se la Compagnia dovesse tuttavia intervenire, il

contraente rinuncia espressamente a

qualsiasi obiezione od opposizione contro di essa relativa ai motivi, all’ammontare

e alla validità delle pretese avanzate”. La questione andrà se del caso esaminata

nell’eventuale causa di disconoscimento di debito promossa dalla reclamante

(sopra consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà all’CO

1 fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).