14.2022.59
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto (proposta) di garanzia d’opera "astratta, a prima richiesta". Obbligo del contraente di rimborsare "a prima richiesta" quanto pagato dall’assicurazione
18 ottobre 2022Italiano18 min
uno scritto del 17 luglio 2018 l’assicurazione ha trasmesso alla proponente il riepilogo
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.59
Lugano
18 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 3 novembre 2021 dall’
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 maggio 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’8 giugno 2018 la RE 1 – società attiva in particolare nella
fornitura di arredamenti d’interno ha sottoscritto una proposta di
assicurazione dell’CO 1 (in seguito: “CO 1” o “l’assicurazione”) vertente sulla
concessione di una garanzia d’opera di tipo “astratta, a prima richiesta”
da rilasciare a favore dell’impresa generale PINT1 1 per fr. 70'781.30 in
relazione alla “fornitura e
posa arredamenti d’interno” presso uno stabile a __________.
La durata della garanzia è stata stabilita per il periodo dal 28 febbraio 2018 al
28 luglio 2023. Con la propria firma, la società proponente si è impegnata, “qualora [l’CO
1] dovesse intervenire in virtù dell’assicurazione,
a rimborsarle a prima richiesta l’importo integrale delle indennità versate,
compresi gli interessi e le spese”.
Fatti
B. Con
uno scritto del 17 luglio 2018 l’assicurazione ha trasmesso alla proponente il riepilogo
della polizza n. __________, le condizioni generali (CG) e la fattura del
premio unico di fr. 4'012.80. Il medesimo giorno l’CO 1 ha inviato all’PINT1
1 un primo certificato di garanzia, poi sostituito con un secondo del 10
agosto 2018. Il 25 settembre 2018 la RE 1 ha pagato il premio.
C. Dopo
aver notificato i difetti delle opere commissionate alla RE 1, il 17 marzo 2020
l’PINT1 1 ha esercitato presso l’assicurazione il diritto di riscatto della
garanzia per fr. 25'000.–. Con e-mail del 26 marzo 2020 l’CO 1 ha informato
la RE 1 della liberazione dell’importo richiesto
dalla beneficiaria. Il 1° aprile 2020 l’assicurazione ha chiesto alla RE
1 la restituzione di quanto pagato alla beneficiaria. Nonostante la concessione
di due proroghe del termine di pagamento e
della possibilità di procedere a un versamento rateale, di un richiamo e di un
sollecito, la RE 1 non ha provveduto al rimborso.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 25'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 25 aprile 2020
(indicando quale causa del credito: “Titolo del credito: Pol. __________
Regresso del sinistro __________”), fr. 500.– (per “bisherige Umtriebsspesen”) e fr. 20.– (per “bisherige Kosten”).
E. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3
novembre 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 novembre 2021.
F. Statuendo con decisione dell’11 maggio 2022, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla convenuta limitatamente a fr. 25'000.– oltre agli interessi del 5%
dal 25 aprile 2020, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–
senz’assegnare indennità.
G. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 23 maggio 2022 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 1° giugno 2022
il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2022, l’CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 12 maggio 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 22 maggio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 23 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è
dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’accordo concluso tra le
parti a beneficio della PINT1 1, unitamente alla garanzia emessa a favore di
quest’ultima e alle annesse condizioni generali, costituiscono un valido
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la restituzione dei
fr. 25'000.– versati alla beneficiaria, oltre agli interessi moratori
previsti contrattualmente. Per contro egli non ha esteso il rigetto alle
pretese relative alle spese di gestione di fr. 500.– e a quelle di diffida
di fr. 20.–, giacché le condizioni generali non forniscono alcuna
indicazione sulla quantificazione delle medesime. Il primo giudice ha ritenuto
che il pagamento del premio assicurativo – non contestato – e la comunicazione
dell’assicuratore alla proponente e alla beneficiaria della conferma della
garanzia bastavano a fugare i dubbi espressi dalla convenuta in merito all’esistenza
dell’accordo di garanzia. Ha rilevato che l’obbligo della convenuta di rimborsare
all’assicuratore quanto versato alla beneficiaria si evince dalla clausola
contenuta in calce a tale accordo, debitamente sottoscritto da un legittimo
rappresentante della convenuta.
4.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto (e nuovamente) al Pretore di non aver
rilevato che l’unico titolo di credito menzionato sul precetto esecutivo è la
polizza n. __________ – senz’alcun riferimento ai documenti di cui la
procedente si è in seguito avvalsa con l’istanza – la quale, poiché da essa non
sottoscritta, non può a suo dire costituire un valido riconoscimento di debito,
ciò che giustifica già la reiezione dell’istanza.
4.1
Secondo
l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione – e pertanto il precetto
esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) – deve menzionare il “titolo di credito”
(non il titolo di rigetto) o, in difetto di titolo, la “causa del credito”. Una
designazione succinta del credito è sufficiente purché il debitore possa, in
buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai rapporti tra le
parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1°
aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso alfine di poter
prendere posizione, e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara
da non poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti
(sentenza del Tribunale federale 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019, consid.
6.2.4.1; sentenze della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020, consid. 5.3, e 14.2019.14
del 18 giugno 2019, RtiD 2020 I 698 n. 35c, consid. 6.3/a/aa). Ne segue che non
è richiesta l’identità tra la causa del credito indicata nel precetto e il
titolo di rigetto dell’opposizione, giacché
quest’ultimo non dev’essere menzionato già nel precetto esecutivo. È
necessario invece che il credito dedotto in esecuzione sia identica alla
pretesa cui si riferisce il titolo di rigetto (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1;
v. anche sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022, consid. 5.2).
4.2
Che
in concreto il precetto esecutivo non menzioni il titolo di rigetto dell’opposizione
non ostava quindi l’accoglimento dell’istanza. Le indicazioni riportate su tale
atto (“Polizza” e “regresso del
sinistro __________”) erano senz’altro sufficienti a
permettere alla destinataria d’individualizzare l’oggetto e il credito cui si
riferiva l’esecuzione. Del resto, la reclamante non risulta aver ricorso contro
il precetto esecutivo e nelle osservazioni all’istanza non solo non ha
formulato la censura ora all’esame, ma ha pure dimostrato di aver perfettamente
capito l’oggetto del contendere. Il reclamo è al riguardo manifestamente
infondato.
5.
La
RE 1 allega in secondo luogo che neppure i restanti documenti agli atti possono
essere considerati un valido riconoscimento di debito. Osserva in particolare l’assenza
della propria firma sulla garanzia d’opera del 17 luglio 2018 e su quella
sostitutiva del 10 agosto 2018, mentre il documento sottoscritto l’8 giugno
2018.
costituisce a suo dire una “mera
proposta di garanzia”, cui essa era “vincolata durante 14 giorni”.
5.1
Ora,
la reclamante non spende alcuna parola sulla motivazione del Pretore, che ha
dedotto il perfezionamento dell’assicurazione dalla mancata contestazione del
pagamento del premio e dalla comunicazione alla proponente e alla beneficiaria
della conferma della garanzia (doc. E-G, sopra consid. 3). Insufficientemente
motivata, la censura è irricevibile.
5.2
Per
abbondanza, va rilevato che la proposta d’assicurazione dell’8 giugno 2018 (doc.
D) reca il timbro e la firma della RE 1. Costituisce pertanto, ai sensi dell’art.
82.
cpv. 1 LEF, un riconoscimento del suo impegno, “qualora [l’CO 1] fos-se dovuta intervenire in virtù dell’assicurazione,
a rimborsarle a prima richiesta l’importo integrale delle indennità versate,
compresi gli interessi e le spese” (doc. D, in fine).
Non è dubbio che quel che era effettivamente a quel momento una “mera” proposta, cui
la reclamante era “vincolata
durante 14 giorni”, è stata accettata dall’assicurazione,
dal momento che la proponente non contesta di aver pagato il premio convenuto e
ricevuto la conferma della garanzia. Che quest’ultima non sia firmata dall’escussa
non è di rilievo. Come il pagamento del premio sono fatti da reputare
accertati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Del resto, la proposta di
conclusione del contratto di assicurazione decade solo se lo stipulante – nella
fattispecie la RE 1 – la revoca entro quattordici giorni dal giorno della
richiesta (art. 2a cpv. 1 e cpv. 2 della legge federale sul contratto d’assicurazione
[LCA; RS 221.229.1]). Trattandosi di una condizione risolutiva, sarebbe
spettato alla reclamante rendere verosimile di aver revocato la proposta (art.
82.
cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2016.100 del 18 ottobre 2016
consid. 6.3/a; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 37 ad art. 82 LEF). Non l’ha fatto. Anche nel merito la censura manca di consistenza.
6.
In merito all’asserita violazione delle condizioni generali sollevata dall’escussa per avere l’istante liberato l’importo
a favore della PINT1 1 senza il suo coinvolgimento e senza verificare l’effettivo
inadempimento da parte sua, il Pretore ha evidenziato che la documentazione
agli atti permette di concludere che l’assicurazione si è comportata
conformemente ai termini descritti nell’attestato di garanzia rilasciato alla
beneficiaria e allestito secondo le indicazioni della convenuta, sicché il suo
agire non risulta – perlomeno a un esame di verosimiglianza – difforme da
quanto stabilito all’art. 4 CG. Egli ha in particolare posto l’accento sul
fatto che la beneficiaria, prima di rivolgersi all’assicurazione, ha segnalato
alla convenuta i difetti dell’opera con uno scritto del 6 dicembre 2019
fissandole un breve termine per provvederne alla rimozione e che ciononostante la RE 1 è rimasta silente sugli
eventuali accorgimenti da essa adottati dopo tale data, sollevando le
proprie obiezioni solo a partire dal mese di luglio 2020.
6.1
Al
proposito, la reclamante si duole che il Pretore ha completamente ignorato la rilevanza
dell’art. 4 lett. c CG, che menziona i presupposti per la liberazione della
garanzia, la quale a suo dire non poteva avvenire in maniera automatica. Lo
critica per aver “minimizzato” la sua censura secondo cui l’istante avrebbe – versato la somma
reclamata dalla beneficiaria senza prima informarla e invitarla a prendere
immediatamente le misure necessarie a eliminare la causa – violato la suddetta
disposizione. Osserva poi come l’CO 1 abbia
d’altronde ammesso, nell’istanza, di aver liberato la garanzia a
seguito della richiesta del 17 marzo 2020 pervenutale dall’PINT1 1 e di averne
dato comunicazione alla RE 1 per telefono e poi tramite e-mail del 26 marzo
2020, a versamento effettuato. Il mancato coinvolgimento diretto da parte sua l’avrebbe
privata della possibilità di prendere posizione, di contestare e di difendersi da
“eventuali” richieste ingiustificate della beneficiaria.
6.2
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),
di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La
verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione
(sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1
e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in
fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un
certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del
22.
aprile 2020 consid. 3.3.1).
6.3
Sottoscrivendo
la proposta d’assicurazione (doc. D), la reclamante si è impegnata nei
confronti dell’CO 1 a
rimborsarle a prima richiesta l’importo integrale delle indennità versate,
compresi gli interessi e le spese”. L’impegno non è
subordinato a particolari condizioni circa l’intervento dell’assicurazione,
anzi la dicitura “a prima
richiesta” significa notoriamente in ambito di
garanzie che la controparte del garante non può far valere eccezioni relative
al credito (principale) garantito. Nello
specifico, il contraente non pare quindi legittimato a far valere eccezioni concernenti il rapporto
principale (vale a dire l’impegno
dell’assicurazione di garantire a prima richiesta le pretese della
beneficiaria) per sottrarsi al suo obbligo di rimborso. Ad ogni modo, l’eccezione
d’inadempimento delle condizioni di liberazione
della garanzia secondo l’art. 4 CG non riguarda direttamente il titolo di
rigetto, ossia la proposta d’assicurazione contenente l’impegno di rimborso, bensì, appunto, il rapporto (principale)
di garanzia, segnatamente l’intervento dell’assicuratore in caso di sinistro.
Si tratta dunque di un’eccezione volta a infirmare il riconoscimento dell’obbligo
di rimborso ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Andava pertanto resa verosimile
dall’escussa (in questo senso per le eccezioni relative al debito principale
nel caso in cui il titolo di rigetto è una fideiussione: Staehelin, op. cit., n. 136 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 197 ad art. 82 LEF).
6.4
Non
è dunque calzante la doglianza della reclamante secondo cui il Pretore avrebbe
tenuto conto di elementi estrinseci al riconoscimento di debito ed espresso
apprezzamenti di merito che esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione.
La limitazione del potere di cognizione del
giudice del rigetto citata dalla reclamante riguarda infatti unicamente l’esame
del titolo di rigetto a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF (DTF 145 III 26
consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.183 del 31 maggio 2021 consid. 5.2). Non
concerne invece le eccezioni dell’escusso
(giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF), le quali possono anche riferirsi a questioni di
merito (come l’estinzione o la prescrizione del credito posto in esecuzione).
Il loro esame è però sommario, in fatto come in diritto (sopra consid. 6).
6.5
Non
si disconosce che l’art. 4 lett. c CG prescrive all’assicurazione d’informare
il contraente delle pretese avanzate dal beneficiario e d’invitarlo a
pretendere immediatamente le misure necessarie atte a eliminarne la causa (doc.
E). Come rilevato dal Pretore, la reclamante è stata informata dei difetti
dalla stessa beneficiaria, con scritto del 6 dicembre 2019 (doc. H, 4° foglio),
che le ha fissato un termine per rimediarvi avvertendola che altrimenti avrebbe
fatto intervenire un’impresa terza facendo capo alla garanzia. Siccome la
reclamante non ha dato seguito alla richiesta, l’assicurazione aveva il “diritto di effettuare il pagamento senza ulteriori
esami” (art. 4 lett. c i.f.
CG). Non è quindi vero che la reclamante è stata privata della possibilità di prendere posizione,
di contestare e di difendersi da “eventuali” richieste
ingiustificate della beneficiaria. Che abbia contestato l’esistenza dei difetti
nel luglio del 2020 dopo l’intervento dell’assicurazione (doc. 2-4) è a prima
vista tardivo. Perlomeno a un esame di verosimiglianza, l’operato dell’assicurazione
non risulta difforme da quanto stabilito all’art. 4 lett. c CG, se non alla
lettera quantomeno conformemente al suo senso. La reclamante non riesce a
dimostrare che la conclusione del primo giudice, a un giudizio sommario, sia
errata né che abbia reso verosimile un motivo per sottrarsi al rimborso dei fr. 25'000.–.
Il reclamo va pertanto respinto.
6.6
Ci
si potrebbe addirittura chiedere, per abbondanza, se l’art. 4 lett. c CG sia
davvero applicabile al contratto in esame, a fronte della chiara esclusione
delle eccezioni risultante dalla clausola “a prima richiesta” della proposta
(doc. D), delle polizze (doc. F e G) – “sans faire valoir d’exception ni d’objection
résultant dudit contrat, à première réquisition de votre part” – e dell’art. 4 lett. b CG (doc. E) – “se la Compagnia dovesse tuttavia intervenire, il
contraente rinuncia espressamente a
qualsiasi obiezione od opposizione contro di essa relativa ai motivi, all’ammontare
e alla validità delle pretese avanzate”. La questione andrà se del caso esaminata
nell’eventuale causa di disconoscimento di debito promossa dalla reclamante
(sopra consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà all’CO
1 fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).