14.2022.61
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo contro la retrocessione delle raccomandate contenenti le decisioni di rigetto prima della scadenza del termine di ritiro indicato sul relativo avviso
8 settembre 2022Italiano4 min
avvisata del loro deposito presso l’ufficio di Gravesano il 6 aprile 2022 e ch’esse
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.61
Lugano
8 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nelle cause SO.2022.72, SO.2022.73 e
SO.2022.74 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace
del Circolo di Taverne promosse con istanze rispettivamente del 24 gennaio, 31
gennaio e 11 febbraio 2022 da
RE 1
RE 2,
contro
Comune CO 3
(rappresentato dal proprio
Municipio, )
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dal Tribunale federale
svizzero, Losanna)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione
delle finanze, Bellinzona)
giudicando sul reclamo del 21 aprile 2022 presentato da RE 1 contro le
tre raccomandate spedite dal Giudice di pace il 5 aprile 2022;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che la reclamante chiede anzitutto “alla Camera civile dei reclami di verificare se gli atti procedurali 98.__________,
98.__________ e 98.__________ corrispondono alla Giu-dicatura di pace
del circolo di Taverne, invitando a compiegarli in tempi utili senza cagionare
ritardi, illiceità procedurali e costituzionali nell’evasione”;
che
per accertare la propria competenza (giusta l’art. 48 lett. e n. 1 della
legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]), la Camera ha verificato che le raccomandate citate dalla reclamante
contenevano le sentenze emesse dalla Giudice di pace del circolo di Taverne il
Fatti
5 aprile 2022 nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzione per debiti
avviate da RE 1 e dal marito RE 2 chiedenti la sospensione di tre esecuzioni
(n. __________, __________ e __________) dirette contro quest’ultimo;
che
dal tracciamento delle tre raccomandate si evince che la destinataria è stata
avvisata del loro deposito presso l’ufficio di Gravesano il 6 aprile 2022 e ch’esse
sono state rinviate al mittente otto giorni dopo, il 14 aprile 2022;
che
sull’invito di ritiro prodotto dalla reclamante (allegato 1), la Posta ha
indicato per errore quale ultima data di ritiro il 17 aprile (che era una
domenica) anziché il 13 aprile;
che
l’errore non è imputabile alla Giudice di pace;
che
la notifica di un atto non è poi una decisione impugnabile con un reclamo;
che
la reclamante ha peraltro correttamente segnalato alla Giudicatura di pace di
non aver potuto ritirare le note raccomandate con e-mail del 20 aprile 2022
Considerandi
(allegato 3), ma non ha atteso la risposta prima d’inoltrare, il 21 aprile, il
reclamo in esame;
che
un reclamo sarebbe stato possibile solo contro la decisione del Giudice di
pace, fosse essa negativa (rifiuto di consegnarle le tre decisioni), nel qual caso RE 1 avrebbe potuto interporre
reclamo contro le decisioni entro dieci giorni dalla comunicazione;
che
prematuro, il reclamo in esame è di conseguenza irricevibile;
ch’esso
è d’altronde senza oggetto per quanto riguarda l’esecuzione n. __________, che si è estinta con il suo ritiro dopo
il pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che
le ulteriori domande formulate dalla reclamante sfuggono alla competenza della
scrivente Camera;
che
le spese processuali sarebbero da porre a carico della parte soccombente (art.
106.
cpv. 1 CPC), in concreto quindi della reclamante, ma, stante le peculiarità
della fattispecie, si può, eccezionalmente, prescindere dal riscuoterle, così
come dal notificare il reclamo e il giudizio odierno alle controparti;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'379.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).