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Decisione

14.2022.61

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo contro la retrocessione delle raccomandate contenenti le decisioni di rigetto prima della scadenza del termine di ritiro indicato sul relativo avviso

8 settembre 2022Italiano4 min

avvisata del loro deposito presso l’ufficio di Gravesano il 6 aprile 2022 e ch’esse

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.61

Lugano

8 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause SO.2022.72, SO.2022.73 e

SO.2022.74 (rigetto definitivo dell’op­­posizione) della Giudicatura di pace

del Circolo di Taverne promosse con istanze rispettivamente del 24 gennaio, 31

gennaio e 11 febbraio 2022 da

RE 1

RE 2,

contro

Comune CO 3

(rappresentato dal proprio

Municipio, )

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dal Tribunale federale

svizzero, Losanna)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione

delle finanze, Bellinzona)

giudicando sul reclamo del 21 aprile 2022 presentato da RE 1 contro le

tre raccomandate spedite dal Giudice di pace il 5 aprile 2022;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che la reclamante chiede anzitutto “alla Camera civile dei reclami di verificare se gli atti procedurali 98.__________,

98.__________ e 98.__________ corrispondono alla Giu­-dicatura di pace

del circolo di Taverne, invitando a compiegarli in tempi utili senza cagionare

ritardi, illiceità procedurali e costituzionali nell’evasione”;

che

per accertare la propria competenza (giusta l’art. 48 lett. e n. 1 della

legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]), la Camera ha verificato che le raccomandate citate dal­la reclamante

contenevano le sentenze emesse dalla Giudice di pace del circolo di Taverne il

Fatti

5 aprile 2022 nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzione per debiti

avviate da RE 1 e dal marito RE 2 chiedenti la sospensione di tre esecuzioni

(n. __________, __________ e __________) dirette contro quest’ultimo;

che

dal tracciamento delle tre raccomandate si evince che la destinataria è stata

avvisata del loro deposito presso l’ufficio di Gravesano il 6 aprile 2022 e ch’esse

sono state rinviate al mittente otto giorni dopo, il 14 aprile 2022;

che

sull’invito di ritiro prodotto dalla reclamante (allegato 1), la Posta ha

indicato per errore quale ultima data di ritiro il 17 aprile (che era una

domenica) anziché il 13 aprile;

che

l’errore non è imputabile alla Giudice di pace;

che

la notifica di un atto non è poi una decisione impugnabile con un reclamo;

che

la reclamante ha peraltro correttamente segnalato alla Giudicatura di pace di

non aver potuto ritirare le note raccomandate con e-mail del 20 aprile 2022

Considerandi

(allegato 3), ma non ha atteso la risposta prima d’inoltrare, il 21 aprile, il

reclamo in esame;

che

un reclamo sarebbe stato possibile solo contro la decisione del Giudice di

pace, fosse essa negativa (rifiuto di consegnarle le tre decisioni), nel qual caso RE 1 avreb­be potuto interporre

reclamo contro le decisioni entro dieci giorni dalla comunicazione;

che

prematuro, il reclamo in esame è di conseguenza irricevibile;

ch’esso

è d’altronde senza oggetto per quanto riguarda l’esecu­­zione n. __________, che si è estinta con il suo ritiro dopo

il pagamen­to dell’importo posto in esecuzione;

che

le ulteriori domande formulate dalla reclamante sfuggono alla competenza della

scrivente Camera;

che

le spese processuali sarebbero da porre a carico della parte soccombente (art.

106.

cpv. 1 CPC), in concreto quindi della reclamante, ma, stante le peculiarità

della fattispecie, si può, eccezionalmente, prescindere dal riscuoterle, così

come dal notificare il reclamo e il giudizio odierno alle controparti;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'379.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).