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Decisione

14.2022.62

Rigetto definitivo dell’opposizione. Attestati di carenza beni per premi dell’assicurazione malattia obbligatoria e per partecipazioni ai costi

25 ottobre 2022Italiano14 min

Circolo di Locarno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.62

Lugano

25 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.70 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con

istanza 10 marzo 2022 dalla

CO 1

(rappresentata dal proprio Servizio incassi)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 maggio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________95 emesso il 4 gennaio 2022 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'187.55

(indicando quale causa del credito: “LAMal Attestato di carenza di beni __________ del 11.05.2016 Premi

08/2014 – 03/2015 (incluse le spese) / LAMal Attestato di carenza di beni __________

del 06.01.2016 Partecipazione ai costi 05/2014 – 11/2014 (incluse le spese) /

LAMal Attestato di carenza di beni __________ del 11.05.2016 Partecipazione ai

costi 05/2014 – 01/2015 (incluse le spese)”) e fr. 73.30

(per “Spese d’esecuzione

(incluse le spese)”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 marzo

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Locarno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 26 aprile 2022.

C. Statuendo con decisione del 17 maggio 2022, il Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza per fr. 4'187.55 (ma non per le spese di fr. 73.30)

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 290.– senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (TCA) con un reclamo del 21 maggio

2022, trasmesso per competenza a questa Camera con decisione 25 maggio 2021 del

giudice delegato del TCA, per ottenerne l’annullamento e l’assegnazione

delle spese all’istante. Nelle sue osservazioni dell’11 luglio 2022, CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 18 maggio 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 28 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 30

maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 21

maggio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo. Invece il complemento al reclamo del 20 giugno 2022 intitolato “richiesta di conciliazione” è irricevibile. È pure inammissibile lo scritto dell’11 luglio 2022,

che non può essere considerato come una replica spontanea poiché inoltrata il

medesimo giorno delle osservazioni al reclamo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha stabilito che gli attestati di

carenza di beni (ACB) costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio e che

le eccezioni sollevate dalla convenuta non sono atte a infirmarli. D’altronde, a

suo giudizio la decisione di stralcio di cui si è avvalsa RE 1 riguarda una

precedente esecuzione (n. __________), in cui l’istanza di rigetto era stata

ritirata dall’CO 1, e nulla le impediva d’inoltrarne

una nuova, ossia quel­la oggetto del presente procedimento, anche per la medesima pretesa. Inoltre, il primo giudice ha

respinto l’eccezione d’incompeten­za territoriale della Giudicatura di

pace del circolo di __________, poiché l’istanza di rigetto è poi stata

trasmessa a quella corretta, ossia quella di Locarno. Egli ha infine respinto

pure la domanda di congiunzione della procedura con quella dinanzi al TCA vista

“la diversità della materia e

delle autorità giudicanti”, oltre al fatto che non ne

è stata comprovata la litispendenza.

4.

Nel

reclamo RE 1 si avvale nuovamente della decisione di stralcio affermando che,

contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, promuovere una nuova

esecuzione è possibile solo in presenza di nuovi elementi, che difettano nel

caso di specie. D’altronde, ella continua, vista l’assenza di tali nova l’atti­­tudine

dell’istante risulta essere contraddittoria, posto che la decisione di stralcio

è stata emessa proprio a causa del ritiro della sua domanda di rigetto nell’esecuzione

precedente, basata sugli stes­si identici ACB fatti valere nel presente

procedimento. RE 1 contesta altresì la trasmissione dell’istanza alla Giudicatura

di pace di Locarno come anche il fatto di non aver comprovato la pendenza del

procedimento dinanzi al TCA.

Nelle

sue osservazioni CO 1 conclude per la reiezione del reclamo, evidenziando in

particolare di essere in diritto d’introdurre una nuova esecuzione per la

medesima pretesa.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze

manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Nel

caso di specie CO 1 procede per l’incasso di “premi assicurativi

LAMal” e di “partecipazione ai

costi” come risulta dal

precetto esecutivo (sopra ad A e doc. A) e dalle

osservazioni al reclamo. Sono notoriamente pretese di diritto pubblico. Ora, tranne

che non abbia alcun potere sovrano relativamente all’accertamento

della propria pretesa, ma debba adire un tribunale amministrativo cantonale per

farla valere, l’autorità amministrativa (o il delegatario del potere pubblico) escutente può unicamente postulare (o secondo l’art. 79 LEF decidere) il rigetto definitivo dell’opposizione sulla scor­ta della decisione (amministrativa) di accertamento del

credito da essa emessa (DTF 147 III 361 consid. 3.3.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e 2C_3 50/2017

del 7 dicembre 2017 consid. 5.1, e della

CEF 14.2022.17 dell’11 luglio 2022 consid. 5.5 e 14.2018.112 del 18 ottobre 2018, pag. 3, e i

rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 46 ad art. 82

LEF). Il Giudice di pace

avrebbe quindi dovuto chiedersi se CO 1 poteva agire come un semplice soggetto

di diritto privato sulla scorta degli attestati di carenza di beni oppure se

non avrebbe dovuto piuttosto statuire sulla pretesa contestata dall’assicurata con una decisione poi suscettibile

di autorizzarla a chiedere o

concedere il rigetto definitivo dell’opposizione. Si tratta di una mancanza manifesta che va

rilevata d’ufficio in que-sta sede. La causa gli andrebbe

quindi retrocessa perché statuisca su tale

questione. Nondimeno, essendo la stessa matura per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa

senza indugio (art. 327 cpv.

3.

lett. b CPC).

5.2

Ebbene,

le casse malati sono abilitate a emettere decisioni in merito ai premi dell’assicurazione

obbligatoria in caso di opposizione dell’assicurato (art. 49

cpv. 1 e 52 LPGA [RS 830.1]). Per

far rigettare un’opposizione interposta dall’assicurato a un’esecuzione vol­ta all’incasso dei premi, esse devono quindi

imperativamente emet­tere una

decisione sui premi contestati, che servirà da titolo per il rigetto definitivo

dell’opposizione. Un rigetto provvisorio dell’oppo­sizione in base al contratto

d’assicurazione o di un accordo scritto con l’assicurato è escluso (cfr. sentenze del Tribunale federale

5A_ 473/2016 del 15 novembre 2016,

consid. 3.1, BlSchK 2017, 119, e 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1).

La

giurisprudenza anteriore (DTF 109 V 49, consid. 3/a), che

ammetteva la possibilità per le casse di assicurazione malattia di procedere

all’incasso dei premi dell’assicurazione obbligatoria senza emanare una

decisione formale, risulta superata dalle modifiche legislative intervenute

nel frattempo, e più precisamente dalla modifica dell’art. 80 cpv. 1 LAMal (RS

832.10), cui si è in parte sostituito l’art. 49 cpv. 1 LPGA (RS 830.1), entrato

in vigore il 1° gennaio 2003, il quale non esige più un’esplicita domanda dell’assicurato

perché l’assicuratore debba emanare una decisione sui premi (tranne se l’assicuratore

si è in precedenza validamente determinato in procedura semplificata: art. 51

cpv. 2 LPG), bastando un semplice “disaccordo con l’interessato”, non

subordinato ad alcun requisito di forma,

sicché può anche risultare tacitamente dalle circostanze (Défago Gaudin in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 15 ad art. 49 LPGA), in particolare dal fatto che l’assicurato ha interposto opposizione all’esecuzione

volta all’incasso dei premi e partecipazioni ai costi (sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio

2012, consid. 4.4, massimato in RtiD 2012 II 895 n. 56c). In caso di

opposizione al precetto esecutivo (o di domanda dell’assicurato giusta l’art.

51.

cpv. 2 LPGA), l’assicuratore malattia è dunque tenuto a emettere una decisione,

pena un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 133 V 188 segg.; Genner in: Basler Kommentar, ATSG, 2020,

n. 13 ad art. 49 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, n. 39 ad art. 49 LPGA; Défago Gaudin, op.

cit., n. 18 ad art. 49). Non è (più) abilitato a procedere all’incasso sulla

scorta del contratto d’assicu­razione (quel che è sfuggito alla Camera nella

citata 14.2011.190, consid. 4.1 così come a Staehelin,

op. cit., n. 46 e 162 ad art. 82). Un’azione di disconoscimento di debito

(giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF) direttamente al Tribunale cantonale delle

assicurazioni – come ipotizzato nella menzionata DTF 109 V 49 – sarebbe del

resto improponibile, giacché la competenza decisionale spetta in prima battuta

allo stesso assicuratore malattia.

5.3

Nel caso in esame, CO 1 chiede il rigetto provvisorio dell’opposi­zione in base a tre ACB (doc. B-D). Secondo quanto

appena espo­sto, si tratta di una via che le è preclusa.

Poteva solo chiedere (o decidere) il rigetto

definitivo dell’opposizione sulla scorta di una pro­pria decisione sulla contestazione dell’assicurato (art. 49 cpv. 1 LPGA).

Non è dato di sapere se l’escutente lo abbia fatto nelle precedenti esecuzioni

sfociate nei noti ACB. Ad ogni modo, CO 1 non ha prodotto alcuna decisione,

sicché la sua istanza andava respinta stante il carattere documentale della

procedura di rigetto (sopra consid. 2).

5.4

In

effetti, pur essendo un pubblico documento facente prova dei fatti che attesta

finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l’ACB

non costituisce una decisione – a parte per le spese esecutive (DTF 147 III 364

consid. 3.5.3) – né quindi un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art.

80.

LEF, bensì solo un titolo di rigetto provvisorio per i crediti di diritto

privato e per quelli di diritto pubblico, per il cui accertamento l’ente

pubblico non gode di un potere decisionale, ma deve far capo alla via dell’azione

di diritto amministrativo (sopra, consid. 5.1; riguar­da in particolare le

controversie relative alla responsabilità degli enti pubblici e dai suoi

agenti, alle prestazioni pecuniarie derivanti da servizi degli agenti pubblici,

o alla restituzione di prestazioni pagate in eccesso e quelle opponenti due

collettività pubbliche: Veuillet in: Abbet/Veuillet

(ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 70 ad art. 82 LEF).

5.5

Nelle

osservazioni al reclamo, CO 1 insiste per la conferma del rigetto provvisorio dell’opposizione nonostante l’indicazione con­tenuta

nell’assegnazione del termine di risposta del 4 luglio 2022. Non è quindi il

caso di concedere il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente alle

spese esecutive stabilite negli ACB.

Le

rimane ad ogni modo salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto definitivo dell’opposizione,

anche nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile

2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c, consid. 7.3/b), a patto di

produrre decisioni esecutive relative ai premi e alle partecipazioni ai costi

posti in esecuzione e gli ACB per la rifusione delle spese esecutive.

5.6

Il

reclamo va pertanto integralmente accolto. Diventa così superfluo statuire

sulle censure sollevate dalla reclamante. Non è comunque inutile ricordare che le

decisioni in materia di rigetto del­l’opposizione

non acquisiscono regiudicata materiale sulla

questio­ne dell’esistenza della pretesa litigiosa (DTF 136

III 587 consid. 2.3) – giacché il loro oggetto è il titolo e non il credito

stesso (sopra consid. 2) –, che passano in giudicato formalmente solo nell’ese­cuzione

in corso e che l’istanza può persino essere ripresentata nella stessa

esecuzione se è fondata su nuovi documenti e nuove allegazioni omessi nella

precedente istanza (sopra consid. 5.5).

5.7

Diventano

anche senza oggetto la “richiesta

di conciliazione” e di assunzione dello scritto 6

dicembre 2021 del Giudice di pace, formulata dalla reclamante il 20 giugno

2022, come pure la domanda dell’11 luglio 2022, intesa a che CO 1 “sia chiamata a rispondere formalmente”.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema d’indennità

non avendone RE 1 fatto richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) né in

prima, né in seconda sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'187.55, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 290.–

sono poste a carico del­l’istante”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono

poste a carico dell’CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).