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Decisione

14.2022.63

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di affitto agricolo e di diritto di superficie. Canone annuo indicizzato. Eccezione di compensazione. Momento dell’estinzione delle pretese da compensare

23 settembre 2022Italiano18 min

(art. 124 cpv. 2 CO) dal credito di quest’ultimo scaduto per primo, stante l’assenza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.63

Lugano

23 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 21 febbraio

2022 dal

Patriziato CO 1,

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’11 maggio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 giugno 2021 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Biasca, il Patriziato CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'521.–

oltre agli interessi del 5% dal 19 luglio

2019 (indicando quale causa del credito la “Fattura canone contratto

diritto superficie 2019”),

fr. 1'521.– oltre agli interessi del 5% dal 20 luglio

2020 (per “Fattura canone

contratto diritto di superficie 2020”), fr. 160.– oltre agli interessi

del 5% dal 24 dicem­bre 2018 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________ F.

2018”), fr. 160.– oltre agli interessi del 5% dal 9 dicembre 2019 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________

F. 2019”), fr. 160.– oltre agli interessi del 5%

dal 28 dicembre 2020 (per “Fattura

canone affitto agricolo B__________ F. 2020”), fr. 260.–

oltre agli interessi del 5% dal 9 dicembre 2019 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________ __________

A 2019”), fr. 260.– oltre agli interessi del 5%

dal 28 dicembre 2020 (per “Fattura canone affitto

agricolo B__________ __________ A 2020”) e fr. 50.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° febbraio 2020 (per “Fattura canone affitto Alpi C__________ e C__________

2019”).

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 febbraio

2022 il Patriziato ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Riviera, limitando la propria pretesa a fr. 4'042.–

(anziché fr. 4'092.–). Nel termine impartito, la convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 26 marzo 2022. Su invito del primo

giudice, il 14 aprile 2022 il Patriziato ha presentato una replica con cui ha

ribadito il suo punto di vista e lo stesso ha fatto RE 1, entro il termine

impartitole, nella duplica del 9 maggio 2022.

C. Statuendo con decisione dell’11 maggio 2022, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta

dalla convenuta limitatamente a fr. 3'562.– (anziché fr. 4'042.–),

oltre agli interessi del 5% “da

calcolare secondo PE”, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2022 per ottenerne,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili, nonché il

riconoscimento di un’“indennità

per spese” a suo favore di fr. 200.–. In via

subordinata, la reclamante chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso

che vengano dedotti, dall’im­­porto riconosciuto dal Giudice di pace, gli

affitti che il Patriziato ha ammesso di dover restituire, con la conseguente

suddivisione tra le parti della tassa di giustizia di fr. 250.–. Nelle sue

osservazioni del 30 giugno 2022, il Patriziato ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 19 maggio 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 29 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 30

maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza

escludendo dalla pretesa del Patriziato i tre canoni d’affitto del sedime in

zona “B__________” a B__________ (a nord del magazzino patriziale) – giacché il contratto

agricolo del 6 maggio 2011 relativo a tale locazione non risulta essere stato

sottoscritto dall’escussa – e quello riferito agli A__________, dal momento che

il procedente ha lasciato intendere, nella sua replica, di avervi rinunciato.

Egli ha pertanto implicitamente ritenuto che il resto della documentazione

prodotta (ossia le due “tasse” annuali relative al diritto di superficie e

quelle aventi per oggetto l’affitto della particella __________ nord in zona B__________)

costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione, senza tuttavia determinarsi

sulle eccezioni sollevate dall’escussa.

4. Nel

reclamo RE 1 fa anzitutto nuovamente valere – rimproverando al primo giudice di

non averne tenuto conto – la compensazione degli affitti pretesi dal Patriziato

con un credito di fr. 15'560.– da lei vantato nei suoi confronti (sotto, consid.

6.1). Per quanto concerne i canoni per gli anni 2019 e 2020 della particella

denominata “B__________ nord”, la reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace non ha tenuto

in considerazione ch’essi sono stati “bloccati” a causa di una modifica di zona (consid.

6.2). Critica infine il Pretore per non aver capito che il Patriziato non solo

ha lasciato intendere di aver rinunciato

all’incasso di fr. 50.– relativo all’affitto 2019 dell’A__________, ma ha

pure riconosciuto un debito nei suoi confronti di fr. 350.– per affitti

già incassati, ma da lei non dovuti (consid. 6.3).

5. In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147 III 178 consid. 4.2.1). Va in particolare verificato d’ufficio l’identità tra l’im­­porto

posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (DTF 142 III 722

consid. 4.1). L’impegno di pagare una somma periodica

da adattare a un indice o a una tariffa ufficiale, quale l’in­­dice

svizzero dei prezzi al consumo, vale titolo di rigetto per l’im­porto

indicizzato se, al momento della firma, le basi del calcolo degli adattamenti

periodici sono chiaramente definite (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 82 LEF; Veuillet in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 51 ad art. 82 LEF).

5.1 Nella

fattispecie nessuno contesta – ed è pacifico – che il rogito n. __________ del

notaio avv. __________, con cui il 7 novembre 2001 il Patriziato ha concesso a RE

1 un diritto di superficie per la durata di cinquant’anni sulla particella n. __________

di __________ (foglio RFD __________), costituisce in sé un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per le pretese di fr. 1'521.–

ciascuna contenute nelle due fatture (“tasse”) relative agli anni 2019 e 2020. Il

punto 6 a pag. 3 del rogito stabilisce infatti un canone annuo del diritto di

superficie di complessivi fr. 1'444.–, da adeguarsi “ogni cinque anni in base all’indice nazionale

dei prezzi al consumo, ritenuto quale indice base quello del mese di dicembre

2001”. La clausola d’indicizzazione è sufficientemente

chiara perché si possa calcolare senza problemi l’aumento del canone per il

2019 e il 2020 sulla scorta delle tabelle edite dall’Ufficio federale di

statistica – da ritenersi notorie (sentenza della CEF 14.1999.59/72 del­l’8

giugno 2000 consid. 5.2) e facilmente consultabili sul sito della Confederazione (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html) – che risulta

essere di fr. 77.– per il periodo d’indicizzazione dal dicembre 2001 al

dicembre 2016, sicché il Patriziato era senz’altro legittimato a richiedere per

ciascun anno un canone di fr. 1'521.– oltre agli interessi del 5% (art.

104 cpv. 1 CO) dalla scadenza del rispettivo termine di pagamento.

5.2 Pure

il contratto di affitto agricolo concluso tra RE 1 e il Patriziato il 5 maggio

2011 relativo alla particella “__________

– parte nord” costituisce, poiché sottoscritto dall’escussa,

un valido riconoscimento di debito per i canoni d’affitto di fr. 260.– annui

pattuiti fatti valere dal Patriziato per il 2019 e il 2020.

5.3 Come

rilevato dal Giudice di pace, lo stesso non può invece dirsi per il contratto d’affitto

del 6 maggio 2011 allestito per la “parte verde” della medesima particella (in

zona __________ a nord del magazzino patriziale), in quanto lo stesso non reca

la firma manoscritta della debitrice (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO). Contrariamente

a quanto sostiene il Patriziato nelle proprie osservazioni al reclamo (e già fatto

valere in prima sede con la replica), il fatto che RE 1 abbia corrisposto i

canoni dal 2012 al 2017 “riconoscendone

di fatto la validità” non permette di attribuire al

contrat­to la qualità di titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,

mancando il presupposto essenziale – appunto la firma – richiesto per

ammetterne l’esistenza (sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016

consid. 5).

È

quindi senza rilievo la critica mossa dalla reclamante al primo giudice per

aver esaminato una questione sulla quale si era già pronunciato in precedenza (v.

decisione del 12 dicembre 2019 annessa alle osservazioni all’istanza). Del

resto, la forza di cosa giudicata materiale di una decisione di rigetto dell’opposizione

è limitata all’esecuzione in merito alla quale è pronunciata ed è riconosciuto

all’escutente che ha visto respinta la sua istanza la facoltà di chiedere di

nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, a condizione di

allegare fatti o documenti che non aveva fatto valere nella causa precedente (DTF

140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD

2016 II 651 n. 42c, consid. 7.3/b).

6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),

di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). L’esame

del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3).

6.1 Nel

caso specifico, la reclamante ripropone l’eccezione di compensazione già

sollevata in sede di osservazioni e di duplica spontanea dinanzi al Giudice di

pace, rimproverandogli di non averla esaminata.

6.1.1 Ora, se è vero che il potere cognitivo del

giudice del rigetto è limitato, nel senso ch’egli non può né deve sostituirsi

al giudice del merito, egli è comunque tenuto a esaminare le eccezioni, anche

sostanziali, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo della semplice

verosimiglianza (art. 82 cpv.

2 LEF), e non può, pena

ledere i principi della parità di trattamento e del diritto di essere sentito,

non esaminare anche le contro-argomentazioni dell’escutente, pur sempre valutandole con il metro della verosimiglianza (senten­za

della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018 consid. 7. 3/a). Un simile

esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che giustificherebbe l’annullamento

della sentenza impugnata e la retrocessione degli atti al primo giudice per

nuova decisione. Essendo tuttavia la causa matura per il giudizio e non avendo RE

1 postulato il rinvio dell’incarto al Giudice

di pace, la Camera può statuire essa stessa senza

indugio (art. 327 cpv.

3 lett. b CPC).

6.1.2 Ove l’escusso eccepisca l’estinzione

del credito posto in esecuzione per compensazione con una propria pretesa nei

confronti dell’escutente (art. 120 CO), gl’incombe di rendere verosimile non

solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di

giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una

prova documentale liquida non è necessaria (senten­ze del Tribunale federale

5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3, e della CEF 14.2015.193

del 28 gennaio 2016, consid. 6 e 14.2015.23 del 28 maggio 2015,

consid. 8; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

6.1.3 Nel

caso specifico RE 1 oppone in compensazione una sua pretesa di fr. 15'560.–

fondata su tre fatture da lei emesse nel 2020 nei confronti dell’istante,

relative a tre decisioni della Pretura del Distretto di Riviera “per una possessoria su due particelle

agricole a suo favore (gestione del terreno e raccolto del foraggio) che il

Patriziato non ha rispettato”, causandole una perdita

economica. A mente della reclamante il mancato pagamento delle fatture l’avrebbe

costretta a inoltrare tre istanze di conciliazione al Giudice di pace – attualmente

pendenti e di cui chiede il richiamo degli incarti – in cui sostiene di aver

già dedotto gl’importi degli affitti in oggetto.

Ora,

a prescindere dal fatto che il richiamo degli atti non è

di principio ammissibile in quanto incompatibile con il principio di celerità

della procedura sommaria, di natura strettamente documentale (v. sentenza della

CEF 14.2018.207 del 25 aprile 2019, consid. 5.3 con rinvii), in prima sede RE 1

non ha minimamente documentato la propria

eccezione, men che meno ha reso verosi­mile l’esistenza e l’esigibilità

del preteso credito vantato nei confronti del Patriziato. Al proposito, il

termine impartito il 9 marzo 2022 dal Giudice di pace del circolo della Riviera

al Patriziato (doc. A accluso alle osservazioni all’istanza) attesta unicamente

l’esi­­stenza di una (non meglio) precisata procedura avviata dalla reclamante,

mentre nessuno degli altri documenti prodotti sono suscettibili di

rendere verosimile una pretesa di risarcimento del danno economico da lei

subìto. Onde l’infondatezza del reclamo su questo punto.

6.2 La

reclamante ribadisce poi che gli affitti agricoli per il 2019 e il 2020 (di fr. 260.–

ciascuno) relativi alla particella denominata “B__________” sarebbero “bloccati” a causa di

una modifica di zona, la quale, se confermata nelle varie procedure

giudiziarie, comporterà un adeguamento dell’affitto e del tipo di gestio­ne del

terreno.

Orbene,

a parte il fatto che la sospensione del pagamento degli affitti non risulta

essere stata ordinata dal Patriziato in veste di locatore del fondo, ma è

frutto di una scelta della stessa affittuaria, è proprio quest’ultima ad

ammettere che l’eventuale modifica della zona (con l’eventuale cambiamento dell’affitto)

non è ancora stata confermata dalle autorità giudiziarie preposte. Ancora una

volta la reclamante non ha reso verosimili le circostanze sulle quali essa

fonda la sua contestazione alfine d’infirmare il titolo di rigetto.

6.3 Infine, RE 1 rileva a ragione che il Patriziato ha ammesso di avere un

debito di fr. 350.– nei suoi confronti per affitti da lei pagati benché non

dovuti. L’istante aveva riconosciuto tale circostanza già nella sua replica del

14 aprile 2022 (pag. 2 in fine) – ignorata però dal Giudice di pace – e l’ha

ribadita con le osservazioni al reclamo, ritenendo che l’importo può essere

considerato come “parziale

compenso del debito”. Il credito di fr. 350.–

vantato dalla reclamante per la restituzione dei canoni di affitto delle Alpi __________ e __________ per il 2018 e il 2019 pagati senza causa

dopo la fine del contratto d’affitto risulta pertanto verosimile e va

integralmente dedotto, per compensazione, dal credito posto in esecuzione.

Fatti

I

fr. 350.– andrebbero dedotti alla data del loro pagamento al Patriziato

(art. 124 cpv. 2 CO) dal credito di quest’ultimo scaduto per primo, stante l’assenza

di dichiarazione delle parti al riguardo (art. 87 cpv. 1 CO). Sennonché la

reclamante non ha allegato né reso verosimile la data di tale pagamento.

Occorre pertanto fondarsi sull’allegazione esternata dal Patriziato nella sua

replica, secondo cui gl’interessi decorrono dall’emissione della sentenza del 6

agosto 2020 (__________), con cui è stata accertata la fine del contratto d’affitto

al 31 dicembre 2017. In definitiva, in parziale accoglimen­to del reclamo la

decisione impugnata va riformata nel senso del

parziale accoglimento dell’istanza e del rigetto dell’opposizione in via

provvisoria limitatamente a fr. 3'212.– (ovvero fr. 3'562.– ./. fr. 350.–)

oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) su fr. 1'521.–

dal 19 luglio 2019 al 6 agosto 2020 (pari a

Considerandi

fr. 79.65), su fr. 1'171.– (ossia fr. 1'521.– ./. fr. 350.–)

dal 6 agosto 2020, su fr. 1'521.– dal 20 luglio 2020, su fr. 260.–

dal 9 dicembre 2019 e su fr. 260.– dal 28 dicembre 2020.

7.

Con

l’emanazione del giudizio odierno, l’istanza di concessione dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

8.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), per la reclamante dell’80% in prima

sede (fr. 3'212.– ÷ fr. 4'042.–)

e del 90% in seconda (fr. 3'212.– ÷ fr. 3'562.–). Non si giustifica di assegnare un’inden­nità per inconvenienza

al Patriziato, siccome non ha motivato la propria richiesta nel senso dell’art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2016.31 del 18 maggio 2016 consid.

6.

e i rinvii), né in prima né in seconda sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'562.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 3'291.65 oltre agli interessi di mora del 5% su fr. 1'171.–

dal 6 agosto 2020, su fr. 1'521.– dal 20 luglio 2020, su fr. 260.–

dal 9 dicembre 2019 e su fr. 260.– dal 28 dicembre 2020.

2. Le

spese processuali di fr. 250.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo

carico per

1⁄5

e per i restanti 4⁄5 a carico della convenuta.

Non si assegnano indennità”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 9⁄10 e per il restante 1⁄10 a carico della controparte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).