14.2022.63
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di affitto agricolo e di diritto di superficie. Canone annuo indicizzato. Eccezione di compensazione. Momento dell’estinzione delle pretese da compensare
23 settembre 2022Italiano18 min
(art. 124 cpv. 2 CO) dal credito di quest’ultimo scaduto per primo, stante l’assenza
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Incarto n.
14.2022.63
Lugano
23 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 21 febbraio
2022 dal
Patriziato CO 1,
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’11 maggio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 giugno 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Biasca, il Patriziato CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'521.–
oltre agli interessi del 5% dal 19 luglio
2019 (indicando quale causa del credito la “Fattura canone contratto
diritto superficie 2019”),
fr. 1'521.– oltre agli interessi del 5% dal 20 luglio
2020 (per “Fattura canone
contratto diritto di superficie 2020”), fr. 160.– oltre agli interessi
del 5% dal 24 dicembre 2018 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________ F.
2018”), fr. 160.– oltre agli interessi del 5% dal 9 dicembre 2019 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________
F. 2019”), fr. 160.– oltre agli interessi del 5%
dal 28 dicembre 2020 (per “Fattura
canone affitto agricolo B__________ F. 2020”), fr. 260.–
oltre agli interessi del 5% dal 9 dicembre 2019 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________ __________
A 2019”), fr. 260.– oltre agli interessi del 5%
dal 28 dicembre 2020 (per “Fattura canone affitto
agricolo B__________ __________ A 2020”) e fr. 50.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° febbraio 2020 (per “Fattura canone affitto Alpi C__________ e C__________
2019”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 febbraio
2022 il Patriziato ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Riviera, limitando la propria pretesa a fr. 4'042.–
(anziché fr. 4'092.–). Nel termine impartito, la convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 26 marzo 2022. Su invito del primo
giudice, il 14 aprile 2022 il Patriziato ha presentato una replica con cui ha
ribadito il suo punto di vista e lo stesso ha fatto RE 1, entro il termine
impartitole, nella duplica del 9 maggio 2022.
C. Statuendo con decisione dell’11 maggio 2022, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla convenuta limitatamente a fr. 3'562.– (anziché fr. 4'042.–),
oltre agli interessi del 5% “da
calcolare secondo PE”, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2022 per ottenerne,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili, nonché il
riconoscimento di un’“indennità
per spese” a suo favore di fr. 200.–. In via
subordinata, la reclamante chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso
che vengano dedotti, dall’importo riconosciuto dal Giudice di pace, gli
affitti che il Patriziato ha ammesso di dover restituire, con la conseguente
suddivisione tra le parti della tassa di giustizia di fr. 250.–. Nelle sue
osservazioni del 30 giugno 2022, il Patriziato ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 19 maggio 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 29 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 30
maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza
escludendo dalla pretesa del Patriziato i tre canoni d’affitto del sedime in
zona “B__________” a B__________ (a nord del magazzino patriziale) – giacché il contratto
agricolo del 6 maggio 2011 relativo a tale locazione non risulta essere stato
sottoscritto dall’escussa – e quello riferito agli A__________, dal momento che
il procedente ha lasciato intendere, nella sua replica, di avervi rinunciato.
Egli ha pertanto implicitamente ritenuto che il resto della documentazione
prodotta (ossia le due “tasse” annuali relative al diritto di superficie e
quelle aventi per oggetto l’affitto della particella __________ nord in zona B__________)
costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione, senza tuttavia determinarsi
sulle eccezioni sollevate dall’escussa.
4. Nel
reclamo RE 1 fa anzitutto nuovamente valere – rimproverando al primo giudice di
non averne tenuto conto – la compensazione degli affitti pretesi dal Patriziato
con un credito di fr. 15'560.– da lei vantato nei suoi confronti (sotto, consid.
6.1). Per quanto concerne i canoni per gli anni 2019 e 2020 della particella
denominata “B__________ nord”, la reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace non ha tenuto
in considerazione ch’essi sono stati “bloccati” a causa di una modifica di zona (consid.
6.2). Critica infine il Pretore per non aver capito che il Patriziato non solo
ha lasciato intendere di aver rinunciato
all’incasso di fr. 50.– relativo all’affitto 2019 dell’A__________, ma ha
pure riconosciuto un debito nei suoi confronti di fr. 350.– per affitti
già incassati, ma da lei non dovuti (consid. 6.3).
5. In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147 III 178 consid. 4.2.1). Va in particolare verificato d’ufficio l’identità tra l’importo
posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (DTF 142 III 722
consid. 4.1). L’impegno di pagare una somma periodica
da adattare a un indice o a una tariffa ufficiale, quale l’indice
svizzero dei prezzi al consumo, vale titolo di rigetto per l’importo
indicizzato se, al momento della firma, le basi del calcolo degli adattamenti
periodici sono chiaramente definite (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 82 LEF; Veuillet in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 51 ad art. 82 LEF).
5.1 Nella
fattispecie nessuno contesta – ed è pacifico – che il rogito n. __________ del
notaio avv. __________, con cui il 7 novembre 2001 il Patriziato ha concesso a RE
1 un diritto di superficie per la durata di cinquant’anni sulla particella n. __________
di __________ (foglio RFD __________), costituisce in sé un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per le pretese di fr. 1'521.–
ciascuna contenute nelle due fatture (“tasse”) relative agli anni 2019 e 2020. Il
punto 6 a pag. 3 del rogito stabilisce infatti un canone annuo del diritto di
superficie di complessivi fr. 1'444.–, da adeguarsi “ogni cinque anni in base all’indice nazionale
dei prezzi al consumo, ritenuto quale indice base quello del mese di dicembre
2001”. La clausola d’indicizzazione è sufficientemente
chiara perché si possa calcolare senza problemi l’aumento del canone per il
2019 e il 2020 sulla scorta delle tabelle edite dall’Ufficio federale di
statistica – da ritenersi notorie (sentenza della CEF 14.1999.59/72 dell’8
giugno 2000 consid. 5.2) e facilmente consultabili sul sito della Confederazione (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html) – che risulta
essere di fr. 77.– per il periodo d’indicizzazione dal dicembre 2001 al
dicembre 2016, sicché il Patriziato era senz’altro legittimato a richiedere per
ciascun anno un canone di fr. 1'521.– oltre agli interessi del 5% (art.
104 cpv. 1 CO) dalla scadenza del rispettivo termine di pagamento.
5.2 Pure
il contratto di affitto agricolo concluso tra RE 1 e il Patriziato il 5 maggio
2011 relativo alla particella “__________
– parte nord” costituisce, poiché sottoscritto dall’escussa,
un valido riconoscimento di debito per i canoni d’affitto di fr. 260.– annui
pattuiti fatti valere dal Patriziato per il 2019 e il 2020.
5.3 Come
rilevato dal Giudice di pace, lo stesso non può invece dirsi per il contratto d’affitto
del 6 maggio 2011 allestito per la “parte verde” della medesima particella (in
zona __________ a nord del magazzino patriziale), in quanto lo stesso non reca
la firma manoscritta della debitrice (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO). Contrariamente
a quanto sostiene il Patriziato nelle proprie osservazioni al reclamo (e già fatto
valere in prima sede con la replica), il fatto che RE 1 abbia corrisposto i
canoni dal 2012 al 2017 “riconoscendone
di fatto la validità” non permette di attribuire al
contratto la qualità di titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,
mancando il presupposto essenziale – appunto la firma – richiesto per
ammetterne l’esistenza (sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016
consid. 5).
È
quindi senza rilievo la critica mossa dalla reclamante al primo giudice per
aver esaminato una questione sulla quale si era già pronunciato in precedenza (v.
decisione del 12 dicembre 2019 annessa alle osservazioni all’istanza). Del
resto, la forza di cosa giudicata materiale di una decisione di rigetto dell’opposizione
è limitata all’esecuzione in merito alla quale è pronunciata ed è riconosciuto
all’escutente che ha visto respinta la sua istanza la facoltà di chiedere di
nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, a condizione di
allegare fatti o documenti che non aveva fatto valere nella causa precedente (DTF
140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD
2016 II 651 n. 42c, consid. 7.3/b).
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),
di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). L’esame
del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3).
6.1 Nel
caso specifico, la reclamante ripropone l’eccezione di compensazione già
sollevata in sede di osservazioni e di duplica spontanea dinanzi al Giudice di
pace, rimproverandogli di non averla esaminata.
6.1.1 Ora, se è vero che il potere cognitivo del
giudice del rigetto è limitato, nel senso ch’egli non può né deve sostituirsi
al giudice del merito, egli è comunque tenuto a esaminare le eccezioni, anche
sostanziali, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo della semplice
verosimiglianza (art. 82 cpv.
2 LEF), e non può, pena
ledere i principi della parità di trattamento e del diritto di essere sentito,
non esaminare anche le contro-argomentazioni dell’escutente, pur sempre valutandole con il metro della verosimiglianza (sentenza
della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018 consid. 7. 3/a). Un simile
esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che giustificherebbe l’annullamento
della sentenza impugnata e la retrocessione degli atti al primo giudice per
nuova decisione. Essendo tuttavia la causa matura per il giudizio e non avendo RE
1 postulato il rinvio dell’incarto al Giudice
di pace, la Camera può statuire essa stessa senza
indugio (art. 327 cpv.
3 lett. b CPC).
6.1.2 Ove l’escusso eccepisca l’estinzione
del credito posto in esecuzione per compensazione con una propria pretesa nei
confronti dell’escutente (art. 120 CO), gl’incombe di rendere verosimile non
solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una
prova documentale liquida non è necessaria (sentenze del Tribunale federale
5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3, e della CEF 14.2015.193
del 28 gennaio 2016, consid. 6 e 14.2015.23 del 28 maggio 2015,
consid. 8; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).
6.1.3 Nel
caso specifico RE 1 oppone in compensazione una sua pretesa di fr. 15'560.–
fondata su tre fatture da lei emesse nel 2020 nei confronti dell’istante,
relative a tre decisioni della Pretura del Distretto di Riviera “per una possessoria su due particelle
agricole a suo favore (gestione del terreno e raccolto del foraggio) che il
Patriziato non ha rispettato”, causandole una perdita
economica. A mente della reclamante il mancato pagamento delle fatture l’avrebbe
costretta a inoltrare tre istanze di conciliazione al Giudice di pace – attualmente
pendenti e di cui chiede il richiamo degli incarti – in cui sostiene di aver
già dedotto gl’importi degli affitti in oggetto.
Ora,
a prescindere dal fatto che il richiamo degli atti non è
di principio ammissibile in quanto incompatibile con il principio di celerità
della procedura sommaria, di natura strettamente documentale (v. sentenza della
CEF 14.2018.207 del 25 aprile 2019, consid. 5.3 con rinvii), in prima sede RE 1
non ha minimamente documentato la propria
eccezione, men che meno ha reso verosimile l’esistenza e l’esigibilità
del preteso credito vantato nei confronti del Patriziato. Al proposito, il
termine impartito il 9 marzo 2022 dal Giudice di pace del circolo della Riviera
al Patriziato (doc. A accluso alle osservazioni all’istanza) attesta unicamente
l’esistenza di una (non meglio) precisata procedura avviata dalla reclamante,
mentre nessuno degli altri documenti prodotti sono suscettibili di
rendere verosimile una pretesa di risarcimento del danno economico da lei
subìto. Onde l’infondatezza del reclamo su questo punto.
6.2 La
reclamante ribadisce poi che gli affitti agricoli per il 2019 e il 2020 (di fr. 260.–
ciascuno) relativi alla particella denominata “B__________” sarebbero “bloccati” a causa di
una modifica di zona, la quale, se confermata nelle varie procedure
giudiziarie, comporterà un adeguamento dell’affitto e del tipo di gestione del
terreno.
Orbene,
a parte il fatto che la sospensione del pagamento degli affitti non risulta
essere stata ordinata dal Patriziato in veste di locatore del fondo, ma è
frutto di una scelta della stessa affittuaria, è proprio quest’ultima ad
ammettere che l’eventuale modifica della zona (con l’eventuale cambiamento dell’affitto)
non è ancora stata confermata dalle autorità giudiziarie preposte. Ancora una
volta la reclamante non ha reso verosimili le circostanze sulle quali essa
fonda la sua contestazione alfine d’infirmare il titolo di rigetto.
6.3 Infine, RE 1 rileva a ragione che il Patriziato ha ammesso di avere un
debito di fr. 350.– nei suoi confronti per affitti da lei pagati benché non
dovuti. L’istante aveva riconosciuto tale circostanza già nella sua replica del
14 aprile 2022 (pag. 2 in fine) – ignorata però dal Giudice di pace – e l’ha
ribadita con le osservazioni al reclamo, ritenendo che l’importo può essere
considerato come “parziale
compenso del debito”. Il credito di fr. 350.–
vantato dalla reclamante per la restituzione dei canoni di affitto delle Alpi __________ e __________ per il 2018 e il 2019 pagati senza causa
dopo la fine del contratto d’affitto risulta pertanto verosimile e va
integralmente dedotto, per compensazione, dal credito posto in esecuzione.
Fatti
I
fr. 350.– andrebbero dedotti alla data del loro pagamento al Patriziato
(art. 124 cpv. 2 CO) dal credito di quest’ultimo scaduto per primo, stante l’assenza
di dichiarazione delle parti al riguardo (art. 87 cpv. 1 CO). Sennonché la
reclamante non ha allegato né reso verosimile la data di tale pagamento.
Occorre pertanto fondarsi sull’allegazione esternata dal Patriziato nella sua
replica, secondo cui gl’interessi decorrono dall’emissione della sentenza del 6
agosto 2020 (__________), con cui è stata accertata la fine del contratto d’affitto
al 31 dicembre 2017. In definitiva, in parziale accoglimento del reclamo la
decisione impugnata va riformata nel senso del
parziale accoglimento dell’istanza e del rigetto dell’opposizione in via
provvisoria limitatamente a fr. 3'212.– (ovvero fr. 3'562.– ./. fr. 350.–)
oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) su fr. 1'521.–
dal 19 luglio 2019 al 6 agosto 2020 (pari a
Considerandi
fr. 79.65), su fr. 1'171.– (ossia fr. 1'521.– ./. fr. 350.–)
dal 6 agosto 2020, su fr. 1'521.– dal 20 luglio 2020, su fr. 260.–
dal 9 dicembre 2019 e su fr. 260.– dal 28 dicembre 2020.
7.
Con
l’emanazione del giudizio odierno, l’istanza di concessione dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
8.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), per la reclamante dell’80% in prima
sede (fr. 3'212.– ÷ fr. 4'042.–)
e del 90% in seconda (fr. 3'212.– ÷ fr. 3'562.–). Non si giustifica di assegnare un’indennità per inconvenienza
al Patriziato, siccome non ha motivato la propria richiesta nel senso dell’art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2016.31 del 18 maggio 2016 consid.
6.
e i rinvii), né in prima né in seconda sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'562.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 3'291.65 oltre agli interessi di mora del 5% su fr. 1'171.–
dal 6 agosto 2020, su fr. 1'521.– dal 20 luglio 2020, su fr. 260.–
dal 9 dicembre 2019 e su fr. 260.– dal 28 dicembre 2020.
2. Le
spese processuali di fr. 250.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo
carico per
1⁄5
e per i restanti 4⁄5 a carico della convenuta.
Non si assegnano indennità”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 9⁄10 e per il restante 1⁄10 a carico della controparte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).