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Decisione

14.2022.64

Fallimento. Reclamo con proposta di versamento di parte del debito nei confronti dell’istante

18 luglio 2022Italiano5 min

questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2022.64

Lugano

18 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.1043 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 febbraio 2022 dall’

CO 1

contro

RE 1

(ora patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 27 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 18 maggio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 23 febbraio 2022 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'452.30 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 18 maggio 2022 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 18 maggio 2022 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento proponendo di versare da subito fr. 6'000.– all’istante a

saldo parziale della sua pretesa. Con ordinanza del 1° giugno 2022, il

presidente della Camera ha respinto l’istanza di effetto sospensivo contenuta

nel gravame. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 19 maggio 2022, il termine d’impu­gnazione

è scaduto domenica 29 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 30

maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra

che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della

domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.

173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la

pronuncia, ma prima della

scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato

estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato

depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore

(n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enu­­merazione

è esaustiva.

2.1

Nel

caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di

annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo

presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro

della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione

dei termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art.

173-173a LEF), ma si limita ad allegare che i ritardi di pagamento sono

stati dovuti alla sospensione dell’attività a causa di un focolaio d’infezioni

da Covid-19 che ha toccato il 90% del personale e la titolare della ditta. Non

si tratta però di un motivo che giustifica l’annullamento del fallimento

secondo la legge.

2.2

Anche

la proposta di versare da subito all’istante fr. 6'000.– e il saldo del

credito a rate non basta a ottenere l’annullamento del fallimento, solo il

pagamento o il deposito effettivo della somma dovuta essendo un motivo valido

secondo la legge (sopra consid. 2). Il reclamo va dunque respinto.

2.3

Come

già ricordato nell’ordinanza del 1° giugno 2022, i presupposti dell’art. 174

cpv. 2 LEF devono essere allegati e dimostrati entro la scadenza del termine di

reclamo contro la decisione impugnata (DTF 136 III 295 consid. 3.2), ovvero

entro il 30 maggio 2022 nella fattispecie (sopra consid. 1). Il complemento di

reclamo prospettato dal patrocinatore della reclamante nello scritto del 17

giugno 2022 sarebbe di conseguenza irricevibile. Nulla osta al­l’e­manazione

del giudizio odierno senza remore.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).