14.2022.64
Fallimento. Reclamo con proposta di versamento di parte del debito nei confronti dell’istante
18 luglio 2022Italiano5 min
questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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RE 1
Incarto n.
14.2022.64
Lugano
18 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.1043 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 febbraio 2022 dall’
CO 1
contro
RE 1
(ora patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 23 febbraio 2022 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'452.30 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 18 maggio 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 18 maggio 2022 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento proponendo di versare da subito fr. 6'000.– all’istante a
saldo parziale della sua pretesa. Con ordinanza del 1° giugno 2022, il
presidente della Camera ha respinto l’istanza di effetto sospensivo contenuta
nel gravame. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 19 maggio 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 29 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 30
maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre
giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra
che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della
domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.
173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la
pronuncia, ma prima della
scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato
estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato
depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore
(n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione
è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di
annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo
presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro
della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione
dei termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art.
173-173a LEF), ma si limita ad allegare che i ritardi di pagamento sono
stati dovuti alla sospensione dell’attività a causa di un focolaio d’infezioni
da Covid-19 che ha toccato il 90% del personale e la titolare della ditta. Non
si tratta però di un motivo che giustifica l’annullamento del fallimento
secondo la legge.
2.2
Anche
la proposta di versare da subito all’istante fr. 6'000.– e il saldo del
credito a rate non basta a ottenere l’annullamento del fallimento, solo il
pagamento o il deposito effettivo della somma dovuta essendo un motivo valido
secondo la legge (sopra consid. 2). Il reclamo va dunque respinto.
2.3
Come
già ricordato nell’ordinanza del 1° giugno 2022, i presupposti dell’art. 174
cpv. 2 LEF devono essere allegati e dimostrati entro la scadenza del termine di
reclamo contro la decisione impugnata (DTF 136 III 295 consid. 3.2), ovvero
entro il 30 maggio 2022 nella fattispecie (sopra consid. 1). Il complemento di
reclamo prospettato dal patrocinatore della reclamante nello scritto del 17
giugno 2022 sarebbe di conseguenza irricevibile. Nulla osta all’emanazione
del giudizio odierno senza remore.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).