14.2022.67
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo transattivo subordinato alla condizione risolutiva che l’escutente mantenga un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dell’escusso
12 ottobre 2022Italiano14 min
i restanti CHF 70'000.– (settantamila) in rate mensili consecutive di CHF 1'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.67
Lugano
12 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.1367 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 dicembre 2021 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo del 2 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 28 settembre 2015 CO 1 e RE 1, viste le precedenti vertenze di
natura professionale e personale sfociate in diversi procedimenti, hanno stipulato
un accordo transattivo a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa, il
quale prevedeva segnatamente quanto segue:
1. CO 1 si impegna a versare a RE 1 l’importo
una tantum ed omnicomprensivo di CHF 90'000.– (novantamila), come segue: CHF 20'000.–
(ventimila), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, mentre
Fatti
i restanti CHF 70'000.– (settantamila) in rate mensili consecutive di CHF 1'000.–
(mille) cadauna entro il giorno 25 di ogni mese – la prima volta entro il 25
luglio 2015 – sino a concorrenza dell’intero importo.
2. CO
1 si impegna a garantire a RE 1 il diritto di abitare vita natural durante nell’appartamento
di 2 locali e mezzo, al 4. Piano, interno n. 17, dello stabile denominato
Residenza __________ ad __________, proprietà della __________, __________, di
cui CO 1 è azionista unico. Il canone di locazione ammonta a CHF 1.– (uno) al
mese e il presente rapporto di locazione sarà annotato a registro fondiario […].
3. Le
parti si impegnano a mantenere, l’una nei confronti dell’altra (e dei
rispettivi famigliari), un atteggiamento corretto e rispettoso, astenendosi in
particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la
reputazione personale e/o professionale.
3.1 Nel
caso di comprovata violazione dell’obbligo di cui al punto 3 da parte di RE 1,
gli obblighi di cui ai punti 1 (versamento finanziario) e 2 (messa a
disposizione dell’appartamento) vengono immediatamente e definitivamente a
cadere. […].
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 90'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 28 settembre 2015, indicando quale causa del credito:
“Come convenzione del
28.09.2015”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 dicembre
2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona, previa concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 1° febbraio 2022, pure lui con beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. Statuendo con decisione del 12 maggio 2022, il Pretore ha respinto l’istanza
di rigetto, come pure la domanda d’assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio,
dichiarato priva d’oggetto l’analoga domanda del convenuto e posto a carico
dell’istante le spese processuali di fr. 280.– e un’indennità di fr. 1'450.–
a favore del convenuto.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, così come l’accoglimento della domanda di
gratuito patrocinio per la procedura di prima sede per fr. 3'500.–, così
come in seconda sede “nella
forma completa”, protestate spese e ripetibili. Stante
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23 maggio 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 2 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’accordo transattivo concluso
dalle parti costituisce di principio un valido titolo di rigetto per i fr. 90'000.–
posti in esecuzione, ma nondimeno ha respinto l’istanza, poiché ha ritenuto
verosimile l’eccezione sollevata dall’escusso, secondo cui l’obbligo di
pagamento previsto dalla convenzione sarebbe
caduco, siccome l’istante non ha rispettato la clausola risolutiva di
cui al punto 3, che subordinava il pagamento all’impegno delle parti a
mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso l’una nei confronti dell’altra,
posto che con decreto d’accusa del 18 settembre 2019, diventato definitivo dopo
il ritiro dell’opposizione, il Ministero pubblico ha dichiarato l’istante
colpevole d’ingiuria “per
avere, a __________ e __________, offeso l’onere di CO 1, e meglio, in data
20.08.2018, tramite pubblicazione di un commento su Facebook con i termini
fallito e parassita nonché in data 19.01.2019, con l’epiteto porco”. Il primo giudice ha altresì respinto la domanda d’assistenza
giudiziaria dell’istante, reputando che, a un esame sommario della vertenza, la
procedura appariva priva di possibilità di successo fin dall’inizio.
4.
Nel
reclamo RE 1 spiega anzitutto che aveva dato mandato fiduciario a CO 1 per la
gestione del proprio reddito e patrimonio e costui aveva, in breve tempo,
dilapidato completamente ogni suo avere, sicché ritiene normale che, oltre a
denunciarlo, abbia talvolta avuto nei suoi confronti un atteggiamento “sopra le righe”. D’altronde,
egli rileva che dopo la sottoscrizione dell’accordo transattivo del 2015 CO 1 non
ha mai versato un solo franco né ha mai fatto annotare a registro fondiario il
diritto d’abitazione, invocando in malafede la nullità dell’accordo e
prendendosi gioco di tutti, giudici compresi. Anzi, costui ha da subito
iniziato a provocarlo come risulta da un rapporto di polizia del 4 ottobre 2018
e dal comportamento della di lui madre oggetto del decreto d’accusa per
ingiuria emesso nei suoi confronti nell’ottobre 2018. Con il senno di poi il
reclamante sostiene che non è errato affermare che CO 1 ha sottoscritto l’accordo
proprio per potersene disfare, avvalendosi della clausola risolutiva, per mezzo
di successive provocazioni. A mente sua, tale malafede non può essere protetta.
4.1
Ora,
in prima sede RE 1 si è limitato ad affermare che CO 1 non ha mai versato la
somma esigibile di fr. 90'000.– pattuita nell’accordo. Salvo quest’ultima
allegazione fattuale ribadita nel reclamo, tutte le altre sono nuove e quindi
irricevibili (v. sopra consid. 1.2), così come lo sono i nuovi documenti
prodotti in seconda sede per dimostrare le provocazioni a suo dire lanciate da CO
1.
e dalla madre di quest’ultimo (doc. E e F). Non è quindi possibile tenerne
conto per l’odierno giudizio.
4.2
Non
è contestato – ed è evidente – che il primo punto dell’accordo transattivo
costituisce in sé un riconoscimento di debito per la somma di fr. 90'000.–
posta in esecuzione. Il punto 3.1 prevede però l’immediata e definitiva
decadenza di tale impegno “nel
caso di comprovata violazione dell’obbligo di cui al punto 3 da parte di RE 1”, ossia se non avesse mantenuto, nei confronti di CO 1 (e dei suoi
famigliari), “un atteggiamento
corretto e rispettoso, astenendosi in particolare da ogni e qualsiasi
iniziativa suscettibile di ledere la reputazione
personale e/o professionale”. Trattandosi di una condizione
risolutiva, spettava all’escusso renderne verosimile la realizzazione (art. 82
cpv. 2 LEF; sentenze della CEF 14.2016.100 del 18 ottobre 2016 consid. 6.3/a e
14.2001.38
del 20 agosto 2001 consid. 4; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 37 ad art. 82
LEF).
4.2.1
Nel
caso specifico, il Pretore ha considerato che l’escusso avesse reso verosimile
l’avvenimento della condizione risolutiva con la produzione del decreto
d’accusa del 18 settembre 2019.
4.2.2
Nell’invocare
il mancato adempimento degli obblighi posti a carico dell’escusso, il quale non ha ancora versato la somma esigibile di fr. 90'000.–
pattuita nell’accordo, il reclamante non riesce a dimostrare che la decisione
impugnata sia errata o fondata su fatti accertati in modo manifestamente
errato, ricordato che l’esame del giudice del rigetto è sommario sia in fatto
che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo
potere d’apprezzamento (sentenza 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’accordo
transattivo non gli permetteva infatti di liberarsi dall’impegno di
mantenere nei confronti di CO 1 e dei suoi famigliari “un atteggiamento corretto e rispettoso” qualora quest’ultimo non avesse provveduto a eseguire tempestivamente
i propri obblighi. Doveva affidarsi alla giustizia onde far eseguire gl’impegni
presi da CO 1. I motivi per cui, a sette anni dalla sottoscrizione dell’accordo,
il reclamante non ha ancora ottenuto quel che pretende spettargli non possono,
come già specificato (sopra consid. 4.1), essere presi in considerazione in
questa sede. Vale anche per la pretesa malafede della controparte, menzionata
nell’istanza sen-za motivazione. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il
reclamo si rivela infondato su questi punti.
5.
Il
reclamante evidenzia poi che il decreto d’accusa considerato dal Pretore è
stato emesso ben quattro anni dopo la sottoscrizione dell’accordo transattivo e per una sola ingiuria, ciò che
secondo lui non basta a inficiare la validità dell’accordo e attivare la
clausola risolutiva del punto 3, la quale è per di più imprecisa, siccome non esplicita quali sono i comportamenti atti a giustificarne
l’applicazione. A mente sua, il
giudice del rigetto, nel dare credito a tale argomento del debitore, si è
indebitamente sostituito al giudice del merito e ha rovesciato l’onere
probatorio: a fronte dell’accordo siglato tra le parti, chiaro e
incontestabile, spettava infatti a quest’ultimo avviare una procedura ordinaria
di disconoscimento di debito.
5.1
In
realtà, il Pretore non si è sostituito al giudice di merito, ma ha
semplicemente ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dal convenuto in virtù
dell’art. 82 cpv. 2 LEF. La limitazione del potere cognitivo del giudice del
rigetto riguarda solo l’esame del titolo – che non va esteso all’esistenza
materiale del credito posto in esecuzione (cfr. sopra consid. 2) – ma non
concerne le eccezioni, anche di merito, sollevate dall’escusso, che il giudice è
comunque tenuto a esaminare, pur in modo sommario e sotto il profilo della
semplice verosimiglianza, come stabilito dall’art. 82 cpv. 2 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020, consid. 6.2 con rinvii).
Se
ritiene l’eccezione verosimile, il giudice respinge l’istanza e incombe semmai
all’escutente promuovere azione ordinaria di accertamento della sua pretesa
(art. 79 LEF), mentre nel caso contrario il giudice accoglie l’istanza e all’escusso
spetta, occorrendo, presentare l’azione di disconoscimento di debito (art. 83
cpv. 2 LEF). Questa è la ripartizione dell’onere della “prova” stabilita dalla
legge. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata non presta il fianco
alla critica.
5.2
Non
si evince dai punti 3 e 3.1 dell’accordo transattivo che, come pare sostenere
il reclamante, la condizione risolutiva sia limitata nel tempo e non possa
essere considerata realizzata già in occasione della prima ingiuria. Per
esplicito volere delle parti, l’obbligo di mantenere “un atteggiamento corretto e rispettoso” vieta “ogni e qualsiasi” iniziativa suscettibile di
ledere la reputazione personale e/o professionale della controparte. Il
reclamante non spiega perché, a un esame sommario come quello a cui è tenuto il
giudice del rigetto (sopra consid. 4.2.2), la conclusione cui è giunto il
Pretore sarebbe insostenibile. La sua censura manca di consistenza.
5.3
Ci
si potrebbe forse interrogare, in generale, sulla definizione dei comportamenti atti a giustificare l’applicazione
della clausola di decadenza dell’accordo. Nel caso concreto, non è per contro
per nulla inverosimile che due ingiurie per le quali il reclamante è stato
condannato penalmente siano da considerare una violazione del dovere di mantenere “un atteggiamento corretto e rispettoso” nei confronti dell’escusso
e di evitare “ogni e qualsiasi
iniziativa suscettibile di leder[n]e la reputazione personale e/o professionale”. Sotto riserva, va da sé, di un giudizio diverso del giudice
eventualmente adito con un’azione di accertamento della pretesa posta in
esecuzione. Intanto, il reclamo non può ch’essere respinto.
6.
Stante quanto precede, non dà adito a critica la decisione del primo
giudice di respingere la domanda di gratuito patrocinio per il motivo che la
causa era già di primo acchito priva di possibilità di successo. Il reclamante
non discute infatti specificamente della questione delle possibilità di
successo.
7.
Anche
in sede di reclamo, la domanda di concessione del beneficio del gratuito patrocinio
nella forma completa dev’essere respinta
in virtù dell’art. 117 lett. b CPC perché il reclamo, fondato in parte
su allegazioni e documenti nuovi e in parte su errati presupposti circa il
ruolo del giudice del rigetto e la ripartizione dell’onere della “prova”,
appariva d’acchito sprovvisto di
possibilità di successo, tanto da non essere stato notificato alla
controparte. La tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), va posta a carico del reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte per osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. La
domanda di gratuito patrocinio è respinta. Le spese processuali di complessivi
fr. 400.– relative al presente giudizio sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).