14.2022.68
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazioni fiscali d’ufficio. Assenza di ricorso e d’istanza di revisione. Giustificazioni. Reclamo insufficientemente motivato
19 agosto 2022Italiano7 min
Camera con un reclamo del 1° giugno 2022 per ottenere la revisione della decisione di tassazione perché sia “adeguata alla [sua] reale situazione
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Incarto n.
14.2022.68
Lugano
19 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.231 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 marzo
2022 da
Kanton Bern, Berna
CO 2, __________
(rappresentati dalla
Steuerverwaltung des Kantons Bern, Thun)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° giugno 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 maggio 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2021
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Cantone Berna e il Comune d’CO 2 hanno
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'820.10 oltre agli interessi del 3%
dal 4 agosto 2021 (indicando quale causa del credito le imposte e le tasse del
Fatti
2019 [“Steuern und Abgaben
2019 gemäss Rechnung vom 02.02.2021”]), fr. 147.75
(per gl’interessi di mora non ancora fatturati [“Noch nicht fakturierter
Verzugszins”]) e fr. 360.–
(per multe, costi e tasse [“Busse, Kosten, Gebühren/Verz.z”]);
che statuendo con decisione del 19 maggio 2022 sull’istanza 15 marzo
2022 del Cantone e del Comune, il Pretore aggiunto l’ha parzialmente accolta e
ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta
limitatamente a fr. 12'267.85 oltre agli interessi del 3% dal 4 agosto
2021 su fr. 11'820.10 (ossia per tutti gli importi posti in esecuzione
tranne la tassa di diffida di fr. 60.–), ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 50.– a favore degl’istanti;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 1° giugno 2022 per ottenere la revisione della decisione di tassazione perché sia “adeguata alla [sua] reale situazione
finanziaria dell’epoca” e l’annullamento del precetto
esecutivo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato giovedì 2 giugno 2022 (data del timbro postale) l’ultimo giorno del
termine d’impugnazione (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), il
reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri-mo grado, ma
Considerandi
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato di non essere
competente per pronunciarsi sulla richiesta di revisione delle decisioni di
tassazione né per stabilire se lo scritto 22 luglio 2021 dell’escussa all’autorità
fiscale bernese fosse da considerare quale istanza di revisione, sottolineando
ad ogni modo che il solo deposito di un’istanza di revisione non avrebbe
impedito il rigetto definitivo dell’opposizione, perché la convenuta non ha
dimostrato con documenti di aver ottenuto l’effetto sospensivo, che il diritto
bernese non conferisce ex lege al
rimedio straordinario della revisione;
che
nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto e in
particolare non allega (e ancora meno dimostra) di aver chiesto la revisione
della decisione fiscale bernese e di averne ottenuto la sospensione;
ch’ella
si limita a ribadire la propria opposizione alla decisione di tassazione da lei
giudicata “sproporzionata e fin dannosa per
la [sua] vita anche professionale”, spiegando di non aver presentato
in tempo la dichiarazione dei redditi per il 2019 a causa del lockdown vigente nel
2020.
come misure di contrasto al coronavirus e in ragione di difficoltà di
lingua e di salute (depressione);
che
il primo giudice ha però giustamente rilevato che non gli compete decidere se
lo scritto 22 luglio 2021, indirizzato all’Inkassostelle della Region
Oberland (all’attenzione della funzionaria __________), in cui RE 1 ha
descritto la sua difficile situazione personale ribadita nelle osservazioni all’istanza
di rigetto e nel reclamo in esame, giustifica la revisione delle decisioni di
tassazione;
che
spettava invece a lei ricorrere contro la decisione di tassazione o chiederne
la revisione, anche dopo la notifica del precetto esecutivo, producendo con il
ricorso o l’istanza di revisione le prove dei motivi che l’avrebbero impedita
di agire per tempo;
che
il lockdown non ha del resto toccato le comunicazioni telefoniche e postali,
sicché pare inverosimile ch’esso abbia impedito la reclamante, come da lei
allegato senza riscontri concreti, di conferire al fiduciario da lei
interpellato dopo la notifica del precetto esecutivo la dichiarazione dei
redditi allegata alle sue osservazioni all’istanza di rigetto e al reclamo;
che
insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che
sono pure inammissibili le domanda di revisione delle decisioni fiscali e di
annullamento del precetto esecutivo, siccome il Pretore aggiunto, come la
scrivente Camera, sono competenti soltanto per statuire sull’istanza di
rigetto dell’opposizione;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'267.85, non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– Thun.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).