Lexipedia

Decisione

14.2022.68

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazioni fiscali d’ufficio. Assenza di ricorso e d’istanza di revisione. Giustificazioni. Reclamo insufficientemente motivato

19 agosto 2022Italiano7 min

Camera con un reclamo del 1° giugno 2022 per ottenere la revisione della decisione di tassazione perché sia “adeguata alla [sua] reale situazione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.68

Lugano

19 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.231 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 marzo

2022 da

Kanton Bern, Berna

CO 2, __________

(rappresentati dalla

Steuerverwaltung des Kantons Bern, Thun)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 1° giugno 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 19 maggio 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2021

dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Cantone Berna e il Comune d’CO 2 hanno

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'820.10 oltre agli interessi del 3%

dal 4 agosto 2021 (indicando quale causa del credito le imposte e le tasse del

Fatti

2019 [“Steuern und Abgaben

2019 gemäss Rechnung vom 02.02.2021”]), fr. 147.75

(per gl’interessi di mora non ancora fatturati [“Noch nicht fakturierter

Verzugszins”]) e fr. 360.–

(per multe, costi e tasse [“Bus­se, Kosten, Gebühren/Verz.z”]);

che statuendo con decisione del 19 maggio 2022 sull’istanza 15 marzo

2022 del Cantone e del Comune, il Pretore aggiunto l’ha parzialmente accolta e

ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta

limitatamente a fr. 12'267.85 oltre agli interessi del 3% dal 4 agosto

2021 su fr. 11'820.10 (ossia per tutti gli importi posti in esecuzione

tranne la tassa di diffida di fr. 60.–), ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 350.– e un’inden­­nità di fr. 50.– a favore degl’istanti;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 1° giugno 2022 per ottenere la revisione della decisione di tassazione perché sia “adeguata alla [sua] reale situazione

finanziaria dell’epoca” e l’annullamento del precetto

esecutivo;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato giovedì 2 giugno 2022 (data del timbro postale) l’ultimo giorno del

termine d’impugnazione (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), il

reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­-mo grado, ma

Considerandi

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato di non essere

competente per pronunciarsi sulla richiesta di revisio­ne delle decisioni di

tassazione né per stabilire se lo scritto 22 luglio 2021 dell’escussa all’autorità

fiscale bernese fosse da considerare quale istanza di revisione, sottolineando

ad ogni modo che il solo deposito di un’istanza di revisione non avrebbe

impedito il rigetto definitivo dell’opposizione, perché la convenuta non ha

dimostrato con documenti di aver ottenuto l’effetto sospensivo, che il diritto

bernese non conferisce ex lege al

rimedio straordinario della revisione;

che

nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto e in

particolare non allega (e ancora meno dimostra) di aver chiesto la revisione

della decisione fiscale bernese e di averne ottenuto la sospensione;

ch’ella

si limita a ribadire la propria opposizione alla decisione di tassazione da lei

giudicata “sproporzionata e fin dannosa per

la [sua] vita anche professionale”, spiegando di non aver presentato

in tempo la dichiarazione dei redditi per il 2019 a causa del lockdown vigente nel

2020.

come misure di contrasto al coronavirus e in ragione di difficoltà di

lingua e di salute (depressione);

che

il primo giudice ha però giustamente rilevato che non gli compete decidere se

lo scritto 22 luglio 2021, indirizzato all’Inkasso­­stelle della Region

Oberland (all’attenzione della funzionaria __________), in cui RE 1 ha

descritto la sua difficile situazione personale ribadita nelle osservazioni all’istanza

di rigetto e nel reclamo in esame, giustifica la revisione delle decisioni di

tassazione;

che

spettava invece a lei ricorrere contro la decisione di tassazio­ne o chiederne

la revisione, anche dopo la notifica del precetto esecutivo, producendo con il

ricorso o l’istanza di revisione le pro­ve dei motivi che l’avrebbero impedita

di agire per tempo;

che

il lockdown non ha del resto toccato le comunicazioni telefoniche e postali,

sicché pare inverosimile ch’esso abbia impedito la reclamante, come da lei

allegato senza riscontri concreti, di conferire al fiduciario da lei

interpellato dopo la notifica del precetto esecutivo la dichiarazione dei

redditi allegata alle sue osservazio­ni all’istanza di rigetto e al reclamo;

che

insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;

che

sono pure inammissibili le domanda di revisione delle decisio­ni fiscali e di

annullamento del precetto esecutivo, siccome il Pretore aggiunto, come la

scrivente Camera, sono competenti soltan­to per statuire sull’istanza di

rigetto dell’opposizione;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'267.85, non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Thun.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 1 LTF).