Lexipedia

Decisione

14.2022.69

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti. Allegata mutazione delle condizioni psico-fisiche, economiche e finanziarie dell’escusso. Motivazione insufficiente del reclamo

19 agosto 2022Italiano5 min

indicando quale causa del credito i “contributi alimentari arretrati. Risoluzione no. 15851 – ARP 8 (sede

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.69

Lugano

19 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.1420 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 marzo 2022

da

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la

decisio­ne emessa il 20 maggio 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2022

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 23'126.– oltre agli interessi del 5% dal 17 febbraio 2022,

indicando quale causa del credito i “contributi alimentari arretrati. Risoluzione no. 15851 – ARP 8 (sede

di Lugano Est) del 30.01.2014”;

che statuendo con decisione del 20 maggio 2022 sull’istanza presentata

il 17 marzo 2022 da CO 1, il Pretore l’ha accolta e rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 4 giugno 2022 contestando “integralmente

quanto scritto e deciso dalla pretura”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la decisione impugnata essendo stata notificata a RE 1 il 28 maggio 2022, il

reclamo, presentato tre giorni prima della scadenza del termine d’impugnazione,

martedì 7 giugno (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che

la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

Considerandi

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella sentenza impugnata il Pretore ha precisato che la precaria condizione

finanziaria attuale lamentata dal convenuto in seguito a problemi di salute non

ostava all’accoglimento dell’istanza, tali difficoltà dovendo semmai essere

considerate in sede di pi-gnoramento oppure, sempreché questi si facesse parte

diligente, davanti alle autorità preposte a valutare un’eventuale modifica dell’assetto

dei contributi alimentari;

che

nel reclamo RE 1 non si confronta con tale motivazione, ma si limita ad

affermare che le sue condizioni psico-fisiche, economiche e finanziarie sono

cambiate dopo un tumore al cervello e a “ribadire”

quanto dichiarato durante un suo non meglio precisato interrogatorio presso la

Polizia cantonale;

che

come rilevato dal primo giudice, senza essere contraddetto dal reclamante,

problemi finanziari o di salute non costituiscono motivi che secondo la legge –

e segnatamente l’art. 81 LEF – l’au­torità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione;

che

delle difficoltà economiche dell’escusso si terrà conto in sede di

pignoramento, in cui gli verrà garantito il minimo esistenziale (art. 93 LEF;

sentenza della CEF 14.2016.148/231/232 del 29 novembre 2016, pag. 3);

che

in alternativa è ipotizzabile un’azione tesa alla modifica del­l’assetto dei

contributi alimentari, il quale rimane tuttavia immutato e vincolante per il

giudice del rigetto finché non è modificato, ciò che il reclamante non contesta;

che

insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'126.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).