14.2022.69
Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti. Allegata mutazione delle condizioni psico-fisiche, economiche e finanziarie dell’escusso. Motivazione insufficiente del reclamo
19 agosto 2022Italiano5 min
indicando quale causa del credito i “contributi alimentari arretrati. Risoluzione no. 15851 – ARP 8 (sede
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Incarto n.
14.2022.69
Lugano
19 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.1420 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 marzo 2022
da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2022
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 23'126.– oltre agli interessi del 5% dal 17 febbraio 2022,
indicando quale causa del credito i “contributi alimentari arretrati. Risoluzione no. 15851 – ARP 8 (sede
di Lugano Est) del 30.01.2014”;
che statuendo con decisione del 20 maggio 2022 sull’istanza presentata
il 17 marzo 2022 da CO 1, il Pretore l’ha accolta e rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 4 giugno 2022 contestando “integralmente
quanto scritto e deciso dalla pretura”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la decisione impugnata essendo stata notificata a RE 1 il 28 maggio 2022, il
reclamo, presentato tre giorni prima della scadenza del termine d’impugnazione,
martedì 7 giugno (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che
la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
Considerandi
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella sentenza impugnata il Pretore ha precisato che la precaria condizione
finanziaria attuale lamentata dal convenuto in seguito a problemi di salute non
ostava all’accoglimento dell’istanza, tali difficoltà dovendo semmai essere
considerate in sede di pi-gnoramento oppure, sempreché questi si facesse parte
diligente, davanti alle autorità preposte a valutare un’eventuale modifica dell’assetto
dei contributi alimentari;
che
nel reclamo RE 1 non si confronta con tale motivazione, ma si limita ad
affermare che le sue condizioni psico-fisiche, economiche e finanziarie sono
cambiate dopo un tumore al cervello e a “ribadire”
quanto dichiarato durante un suo non meglio precisato interrogatorio presso la
Polizia cantonale;
che
come rilevato dal primo giudice, senza essere contraddetto dal reclamante,
problemi finanziari o di salute non costituiscono motivi che secondo la legge –
e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che
delle difficoltà economiche dell’escusso si terrà conto in sede di
pignoramento, in cui gli verrà garantito il minimo esistenziale (art. 93 LEF;
sentenza della CEF 14.2016.148/231/232 del 29 novembre 2016, pag. 3);
che
in alternativa è ipotizzabile un’azione tesa alla modifica dell’assetto dei
contributi alimentari, il quale rimane tuttavia immutato e vincolante per il
giudice del rigetto finché non è modificato, ciò che il reclamante non contesta;
che
insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'126.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).