14.2022.71
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Vendita dell’immobile. Identità tra creditore ed escutente. Eccezione d’inadempimento non riproposta in seconda sede. Spese e ripetibili
12 ottobre 2022Italiano16 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha
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Incarto n.
14.2022.71
Lugano
12 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa 315/2021 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa
con istanza 5 ottobre 2021 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 31 maggio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di locazione del 7 novembre 2019, PA 1, membro del
consiglio d’amministrazione della RE 1 con diritto
di firma individuale, ha locato alla CO 1 (in seguito: “CO 1”) un locale
ad uso commerciale adibito a deposito magazzino presso la Residenza __________ __________
a partire dal 1° gennaio 2020 per una pigione mensile di fr. 500.–. Con
lettere del 15 aprile e 4 maggio 2021 la RE 1 ha sollecitato invano il
pagamento delle pigioni da gennaio 2021 in poi.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha
escusso la CO 1 per l’incasso delle sette mensilità di fr. 500.–
relative ai mesi da gennaio a luglio 2021, oltre agli interessi del 5% dal 1° di
ogni singolo mese di riferimento, indicando quale causa del credito il “Contratto di locazione del 7.11.2019 – deposito
– magazzino in via __________ a __________.
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 ottobre
2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 27 ottobre 2021. Entro il termine assegnatole, l’istante
ha presentato una replica del 15 novembre 2021, mentre la convenuta non ha inoltrato
alcuna duplica nel termine impartitole.
D. Statuendo con decisione del 31 maggio 2022, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 120.–.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 7 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Entro il termine assegnatole la CO 1 non ha presentato
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 1° giugno 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto venerdì 11 giugno. Presentato il 7 giugno 2022 (data
del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che l’eccezione d’inadempimento
contrattuale invocata dalla conduttrice escussa, che affermava di non aver
potuto usufruire del magazzino poiché l’inquilino precedente non l’aveva mai svuotato,
esulasse dalla sua competenza trattandosi di una questione di merito. Egli ha
rilevato, ad ogni modo, che il contratto di locazione non costituisce un valido
titolo di rigetto, siccome il creditore indicato nel titolo, ossia PA 1, non è identico all’escutente menzionato nel precetto
esecutivo e nell’istanza di rigetto, ovvero la RE 1. Si tratta infatti di due
soggetti giuridici differenti – a prescindere dal fatto che il primo è membro
del consiglio d’amministrazione della seconda – e l’istante non ha prodotto
alcun documento che attestasse la cessione dell’immobile alla RE 1 e il suo
subentro nei diritti derivanti dal contratto di locazione. Motivo per cui il
Giudice di pace ha respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene invece l’identità tra creditore ed escutente, rimproverando al primo giudice di
aver ignorato ch’essa aveva affermato nella replica di essere
proprietaria dell’ente locato. Posto che il fondo era di proprietà di PA 1 al
momento della conclusione del contratto, a mente della reclamante l’identità è
data ex lege in virtù dell’art. 261 cpv. 1 CO, secondo cui se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal
locatore o gli è tolta nell’ambito di un procedimento di esecuzione o
fallimento, la locazione passa all’acquirente con la proprietà della cosa. D’altronde,
essa continua, ciò si evinceva anche dagli atti prodotti in prima sede, ossia dall’istanza
di modifica di regolamento per l’uso e l’amministrazione della proprietà per
piani, che verte sulla cessione-assegnazione dell’uso riservato di parti comuni
dal precedente proprietario alla nuova, così come dal fatto che la conduttrice
non ha mai contestato le lettere di richiamo per le pigioni arretrate né la
lettera di conferma di ricezione della disdetta della locazione, tutte redatte su
carta intestata della RE 1, per tacere del fatto che la CO 1 ha pagato la
pigione del mese di dicembre 2020 proprio su un conto intestato alla RE 1. Per
questi motivi, essa chiede l’accoglimento dell’istanza.
5.
Il
giudice verifica, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato
sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo,
tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in
esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).
5.1
Nel
caso di specie, parte locatrice ed escutente sono sì persone diverse e la RE 1
non ha indicato nell’istanza l’avvenuto trapasso di proprietà (e pertanto il
trasferimento della locazione giusta l’art. 261 cpv. 1 CO) dall’una all’altra.
L’istante non aveva invero motivo di precisarlo dal momento che l’inquilina non
aveva contestato la sua legittimazione nella corrispondenza relativa alla disdetta. Ad ogni modo, nella replica l’istante
ha precisato di essere proprietaria dell’ente locato (con riferimento ai doc.
N e O) e non “fiduciaria” del suo
amministratore unico (avv. PA 1), come invece ripetutamente indicato dalla
convenuta nelle osservazioni all’istanza. Formulata nel termine assegnato
dal Giudice di pace, pur nuova l’allegazione è ammissibile (DTF 146 III 243 consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 52 ad art. 84
LEF). Non avendo l’escussa ritenuto necessario contestarla presentando una
duplica entro la scadenza impartitale, la qualità di proprietaria dell’istante deve
reputarsi appurata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), mentre la sua
legittimazione come parte locatrice si deduce dalla legge (art. 261 cpv. 1 CO),
che il giudice applica d’ufficio (art. 57 CPC). In queste circostanze, il Giudice
di pace non poteva respingere l’istanza per mancanza d’identità tra creditrice
ed escutente. Su questo punto il giudizio è giuridicamente errato e il reclamo risulta
al riguardo fondato.
5.2
In
caso di accoglimento del reclamo, l’autorità giudiziaria superiore può
annullare la decisione impugnata e rinviare la causa alla giurisdizione
inferiore, oppure statuire essa stessa se la causa è matura per il giudizio
(art. 327 cpv. 3 CPC). Il reclamo ha di principio effetto cassatorio. Se la
causa è matura per il giudizio entra però in considerazione la riforma della
decisione impugnata. Visto il carattere comunque eccezionale della facoltà
riformativa, essa non dovrebbe essere più ampia di quella prevista per l’appello.
Anche quando è matura per il giudizio, la causa deve pertanto essere rinviata
alla giurisdizione inferiore qualora non sia stata giudicata una parte
essenziale dell’azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC per analogia; sentenza
della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 5.1).
5.2.1
Nella
fattispecie, il primo giudice ha ritenuto a torto che l’eccezione d’inadempimento
sollevata dalla convenuta esulasse dalla sua competenza. Il giudice del rigetto
dell’opposizione deve infatti statuire su tutte le eccezioni, anche di merito,
fatte valere dall’escusso, pur in modo sommario sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF). Qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non
palesemente insostenibile e tempestivo il mancato o difettoso adempimento
delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto
bilaterale, incombe tuttavia al procedente, in virtù degli art. 82 CO e 82 cpv.
1.
LEF, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso
della propria pretesa (cosiddetta “Basler
Praxis, v. sentenza della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022, consid.
4.1.1
con rinvii). Anche in tale ipotesi spetta al giudice del rigetto
verificare se l’escusso ha contestato il (corretto) adempimento della prestazione
dell’escutente in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente
insostenibile e tempestivo, e in caso di riposta affermativa se l’escutente ha
dimostrato (non solo reso verosimile) di avere adempiuto correttamente i propri
obblighi.
5.2.2
In prima sede, la CO 1 ha contestato che l’istante
avesse consegnato i locali dati in locazione in stato idoneo all’uso
cui sono destinati (cfr. art. 256 cpv. 1 CO), allegando ch’essi non erano
stati sgomberati dalle cose depositate dal precedente conduttore. Si tratta di
un’eccezione d’inadempimento giusta l’art. 82 CO (cfr. sentenza della CEF
14.2016.35
del 29 febbraio 2016 consid. 5.2; la norma non è invece applicabile ai
difetti dell’ente locato: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017,
RtiD 2018 II 825 n. 42c, consid. 5.5/a). La convenuta non l’ha
però ribadita in questa sede, in cui non ha presentato osservazioni al reclamo
entro il termine assegnatole.
5.2.3
La
scrivente Camera ha lasciato aperta la questione di sapere se il fatto che l’escusso
non ripresenti nelle osservazioni al reclamo un’eccezione di compensazione
sollevata in prima sede potesse essere
considerata come una rinuncia tacita anche nell’ipotesi della riforma
della decisione giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (sentenza della CEF 14.2012.87
del 8 agosto 2012 consid. 7.2/a). Non è invece dubbio che una simile rinuncia
non può essere presunta ove l’escusso non presenti alcuna risposta al reclamo.
La legge non prescrive infatti alcun obbligo di risposta (per l’appello: DTF
144.
III 396 consid. 4.1.1), ma soltanto una facoltà (art. 253 CPC). L’autorità
giudiziaria superiore non è in linea di massima vincolata dagli argomenti o
dalle spiegazioni del ricorrente e non può quindi dedurre dal silenzio della
controparte alcuna conseguenza processuale negativa (DTF 144 III 396 consid.
4.1.2). Semplicemente la procedura di ricorso continua il suo corso senza
l’atto processuale omesso (cfr. art. 147 cpv. 2 CPC). L’eccezione citata dal
Tribunale federale circa l’ammissione tacita dei fatti nuovi ammissibili
contenuti nell’appello qualora la parte contro la quale esso è diretto sia stata avvertita delle conseguenze in caso
di contumacia non vale di principio nella procedura di reclamo stante il
divieto dei nova dell’art. 326 cpv. 1 CPC (vale però in materia di opposizione al
sequestro – art. 278 cpv. 3 LEF – o di fallimento limitatamente ai nova del convenuto
consentiti dall’art. 174 cpv. 2 LEF). L’omissione di presentare una risposta al
reclamo può invece avere conseguenze per
quanto attiene alle spese e ripetibili, la cui assegnazione è di principio
disciplinata dal principio della causalità dell’art. 106 CPC (v. sotto consid.
6).
5.2.4
Fatte salve carenze manifeste,
l’autorità di ricorso limita però il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo e nella (eventuale)
risposta (sopra consid. 1.2), ma in caso di contestazione o discussione di una
questione di diritto o di fatto, essa ha piena cognizione al riguardo e, in
particolare, non deve considerare esclusivamente gli argomenti a favore di una
parte (DTF 144 III 398 consid.
4.1.4
e 399 consid. 4.3.2.1). Nel caso concreto, l’eccezione d’inadempimento sollevata dall’escussa in prima sede non
è tema del reclamo e non è stata riproposta dalla stessa in sede di ricorso.
Salta tuttavia all’occhio che il Giudice di pace – a torto (sopra con-sid.
5.2.1) – non ha statuito al riguardo, ciò che costituisce una carenza manifesta
che la Camera dovrebbe rilevare d’ufficio. In assenza di una decisione o di una
motivazione, non può infatti essere rimproverato all’escussa di non aver
presentato un reclamo proprio o una risposta a quello dell’escutente. Statuire
sull’eccezione in questione presupporrebbe però l’esame di questioni di fatto,
segnatamente in merito agli oggetti depositati nei locali affittati, per le
quali la cognizione della Camera è limitata (art. 320 lett. b CPC). Una riforma della decisione impugnata risulta pertanto esclusa.
5.2.5
In definitiva, pur essendo
matura per il giudizio, la causa deve nondimeno essere rinviata al primo giudice per nuova decisione, poiché il primo giudice non ha giudicato una parte essenziale dell’azione, ovvero l’eccezione d’inadempimento
(sopra consid. 5.2).
6.
Per
il principio della causalità ancorato nell’art. 106 CPC, le spese giudiziarie
vanno per principio poste a carico della parte soccombente, anche se non ha
presentato osservazioni se la procedura di
ricorso giunge all’annullamento o alla riforma di una decisione che questa
parte ha sollecitato e ottenuto davanti all’autorità precedente (cfr. DTF
128.
II 94, consid. 2/b; 123 V 157 consid.
3/c; 123 V 159 consid. 4/b; sentenze 4A_94/2019 del 17 giugno 2019 consid. 6 e 4D_69/2017 dell’8 marzo 2018 consid.
6; implicitamente contra: DTF 139 III 38 consid. 5). Per evitare, o perlomeno limitare, le spese inutili
dell’emanazione di una sentenza di merito, il convenuto nella procedura
di ricorso deve se del caso aderire al reclamo. Da tale principio si può
derogare in presenza di circostanze speciali che facciano apparire iniqua una
ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), in
particolare quando la procedura di ricorso giunge solo a rettificare un errore
che la parte convenuta in seconda istanza non ha in alcun modo provocato,
qualora tale parte non si sia opposta alla rettifica (citata 4D_69/2017, consid. 6). Se il ricorso è
stato accolto a causa di un errore di procedura particolarmente grave commesso
dall’autorità precedente ("Justizpanne"), di cui la parte
soccombente non ha colpa e al cui emendamento non si oppone, le spese, ma non
le ripetibili, sono poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC; già citata
14.2017.197
consid. 6.1).
Nel
caso in esame, l’errore del Giudice di pace non può definirsi particolarmente
grave. Le spese e le ripetibili vanno pertanto ripartite tra le parti. Siccome
la sentenza impugnata poggia su un motivo evocato d’ufficio dal primo giudice
(la questione dell’identità tra creditore ed escutente), che la convenuta non
ha fatto suo né in prima – ove non ha messo in discussione la questione dell’identità
– né in seconda sede, in cui non è comparsa,
essa non può essere considerata soccombente. Le spese giudiziarie di questa
sede vanno pertanto poste a carico della reclamante (che del resto
risulta soccombente sulla richiesta di riforma della sentenza impugnata). Non si pone invece problema di ripetibili dal
momento che l’escussa non è intervenuta in questa sede. Le spese e
ripetibili di prima sede verranno nuovamente fissate con la nuova decisione.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è
annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi 5.2.1 e 5.2.2.
2. Le
spese processuali di fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a
carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).