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Decisione

14.2022.72

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni fiscali su reclamo. Emanazione della sentenza di rigetto prima della scadenza del termine per le osservazioni. Richiesta di rateazione respinta

23 novembre 2022Italiano11 min

stesso ufficio, la Confederazione Svizzera ha escusso a sua volta la RE 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.72

Lugano

23

novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause 30.22 e 31.22 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanze 6 maggio 2022 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro le

decisioni emesse il 31 maggio 2022 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2022 dalla

sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha

escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'575.– oltre agli interessi del 2.5%

dal 13 febbraio 2022 (indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale 2017 + interessi 2.5% dal 31.03.2019”), fr. 213.55 (per “interessi aggiornati sino al

12.02.2022”) e fr. 50.– (per la “tassa

di diffida (31.12.2020)”).

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso pure esso il 24 feb-braio 2022 dallo

stesso ufficio, la Confederazione Svizzera ha escusso a sua volta la RE 1 per l’incasso

di fr. 4'250.– oltre agli interessi del 4% dal 13 febbraio 2022 (indicando

quale causa del credito l’“Imposta

federale diretta 2017 + interessi 3% dal 31.03.2019, Imposta cantonale 2017”) e fr. 243.– (per “Interessi

aggiornati sino al 12.02.2022”).

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze

separate del 6 maggio 2022 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone

Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Stabio. La convenuta non ha presentato osservazioni alle istanze nel

termine assegnatole.

D. Statuendo con decisioni distinte del 31 maggio 2022, il Giudice di pace

supplente ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico in ciascuna delle cause le

spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 35.– a favore

dell’istante.

E. Contro

le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa

Camera con un unico reclamo del 6 giugno 2022, in cui rimprovera al Giudice di

pace di non aver rispettato i termini assegna­tile e di aver inviato una sola

raccomandata senza indicare espli­citamente che riguardava due

procedimenti diversi.

F. Stante

il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato

alle controparti per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 1° giugno 2022, il

termine d’impugna­zione è scaduto sabato 11 giugno, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 13 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del-l’art. 31

LEF). Presentato il 7 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

La

reclamante si duole che il Giudice di pace supplente ha emes­so le decisioni

impugnate senza rispettare i termini assegnatole. Allega infatti di aver ritirato

il 23 maggio 2022 le ordinanze dell’11 maggio 2022 con cui le era stato

impartito un termine di dieci giorni per

presentare eventuali osservazioni alle istanze, contenute nella stessa busta. Ritiene

quindi che le sue osservazioni alle istanze, inviate il 31 maggio 2022,

erano tempestive.

2.1

Giacché

è dimostrato che la reclamante ha ritirato le ordinanze dell’11 maggio il 23

maggio 2022 (doc. C accluso al reclamo), è indubbio che le sue osservazioni,

del 31 maggio (doc. D e D1), sono state spedite, il 1° giugno 2022

(doc. E), entro il termine di dieci giorni assegnatole (doc. A e A1).

Nello statuire già il 31 maggio 2022 senza averne potuto tenere conto, il

Giudice di pace supplente ha violato il diritto di essere sentita della

convenuta (art. 253 CPC).

2.2

La

reclamante non deduce però conclusioni da tale violazione, limitandosi a

chiedere un “riscontro” alla scrivente Camera. Dal momento che le cause devono considerarsi

mature per il giudizio nella misura in cui vengono prese in considerazione le

osservazioni della convenuta del 31 maggio 2022, nulla osta a che la Camera

statuisca essa stessa sulle istanze (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

3.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in ese-cuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

4.

Alle

istanze, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno

allegato quali titoli di rigetto definitivo delle opposizioni la decisione dell’11

giugno 2020, con cui l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha

respinto il reclamo inoltrato dalla RE 1 contro la decisione di tassazione

relativa alle imposte cantonale e federale diretta per il 2017, di fr. 4'575.–

la prima e di fr. 4'250.– la seconda, così come il conteggio 1° maggio

2022.

relativo agl’interessi e alle spese.

5.

Nelle

sue osservazioni del 31 maggio 2022 la RE 1 ha spiegato di aver interposto

opposizione alle esecuzioni per le imposte del 2017 in quanto l’Ufficio

esazione e condoni le aveva comunicato che un’eventuale rateazione delle

imposte (del 2018) avrebbe potuto essere concessa unicamente dopo il recupero

delle quote scoperte delle imposte del 2017. Non essendole stato assegnato

alcun termine, la convenuta ha pianificato la sua attività in modo da

effettuare dapprima i pagamenti dovuti ai suoi fornitori e poi il versamento di

rate per le imposte del 2017 a partire dal 30 dicembre 2022. Ritiene che

iniziare a pagarle prima significherebbe ricevere altri precetti esecutivi per

l’IVA e le imposte comunali e, non riuscendo a farvi fronte, “chiudere per fallimento”.

6.

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative

svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF).

Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie

esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3

LIFD e 244 cpv. 3 LT).

6.1

La

decisione su reclamo dell’11 giugno 2020, il cui passaggio in giudicato

attestato sulla decisione stessa non è contestata dalla reclamante, costituisce

quindi senz’altro un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF per le pretese di fr. 4'575.– e fr. 4'250.– poste in

esecuzione, così come per gl’inte­ressi menzionati nei conteggi del 1° maggio

2022, i cui tassi sono fissati dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con

apposito decreto legislativo (RL 640.320; sentenza della CEF 14.2021.208 del 4

luglio 2022 consid. 5.3.1) e sul piano federale dal Consiglio federale con

apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1

dell’or­dinanza [RS 642.124]; sentenza della CEF 14.2021.50 del 6 ottobre

2021, RtiD 2022 I 668 n. 39c, consid. 5.1).

6.2

In

mancanza della diffida del 31 dicembre 2020 agli atti, il rigetto non può

invece essere esteso alla tassa di diffida di fr. 50.– indicata sul

precetto esecutivo fatto emettere dallo Stato (sentenza della CEF 14.2017.63

del 6 settembre 2017 consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c). Sulle

spese esecutive, poi, decide l’ufficio d’esecuzione e non il giudice del

rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF

14.2002.77

del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione

dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1).

7.1

Nel

caso specifico, anche la reclamante ammette che l’Ufficio esazione e condoni

non le ha concesso alcuna rateazione delle imposte dedotte in esecuzione. Non

ha quindi dimostrato l’esistenza di una dilazione delle stesse.

7.2

Che

una società che non riesce più a pagare tutti i suoi creditori rischi di essere

dichiarata in fallimento rappresenta lo scopo stes­so dell’istituto. Non

giustifica pertanto che il debitore possa essere validamente dispensato dal

pagare alcuni creditori, men che me­no sotto l’angolo dell’art. 81 LEF.

8.

In

definitiva, nell’esito le decisioni impugnate meritano conferma, se non per

quanto attiene alla tassa di diffida (sopra consid. 5.2). In questa ridotta

misura, il reclamo va pertanto accolto limitatamente all’istanza dello Stato

del Cantone Ticino.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante, pressoché integrale (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, le controparti, cui il

reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese

in questa sede.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'838.55

nella causa avviata dallo Stato del Cantone Ticino e di fr. 4'493.– in

quella promossa dalla Confederazione Svizzera, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui si riferisce alla

decisione sull’istanza dello Stato del Cantone Ticino (inc. 30.22), il reclamo

è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'788.55 oltre agli

interessi del 2.5% su fr. 4'575.– dal 13 febbraio 2022.

2. Nella misura in cui si riferisce alla decisione sull’istanza della

Confederazione Svizzera (inc. 31.22), il reclamo è respinto.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).