14.2022.72
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni fiscali su reclamo. Emanazione della sentenza di rigetto prima della scadenza del termine per le osservazioni. Richiesta di rateazione respinta
23 novembre 2022Italiano11 min
stesso ufficio, la Confederazione Svizzera ha escusso a sua volta la RE 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.72
Lugano
23
novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause 30.22 e 31.22 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanze 6 maggio 2022 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro le
decisioni emesse il 31 maggio 2022 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2022 dalla
sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'575.– oltre agli interessi del 2.5%
dal 13 febbraio 2022 (indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale 2017 + interessi 2.5% dal 31.03.2019”), fr. 213.55 (per “interessi aggiornati sino al
12.02.2022”) e fr. 50.– (per la “tassa
di diffida (31.12.2020)”).
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso pure esso il 24 feb-braio 2022 dallo
stesso ufficio, la Confederazione Svizzera ha escusso a sua volta la RE 1 per l’incasso
di fr. 4'250.– oltre agli interessi del 4% dal 13 febbraio 2022 (indicando
quale causa del credito l’“Imposta
federale diretta 2017 + interessi 3% dal 31.03.2019, Imposta cantonale 2017”) e fr. 243.– (per “Interessi
aggiornati sino al 12.02.2022”).
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze
separate del 6 maggio 2022 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone
Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Stabio. La convenuta non ha presentato osservazioni alle istanze nel
termine assegnatole.
D. Statuendo con decisioni distinte del 31 maggio 2022, il Giudice di pace
supplente ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico in ciascuna delle cause le
spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 35.– a favore
dell’istante.
E. Contro
le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa
Camera con un unico reclamo del 6 giugno 2022, in cui rimprovera al Giudice di
pace di non aver rispettato i termini assegnatile e di aver inviato una sola
raccomandata senza indicare esplicitamente che riguardava due
procedimenti diversi.
F. Stante
il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alle controparti per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 1° giugno 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 11 giugno, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 13 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del-l’art. 31
LEF). Presentato il 7 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
La
reclamante si duole che il Giudice di pace supplente ha emesso le decisioni
impugnate senza rispettare i termini assegnatole. Allega infatti di aver ritirato
il 23 maggio 2022 le ordinanze dell’11 maggio 2022 con cui le era stato
impartito un termine di dieci giorni per
presentare eventuali osservazioni alle istanze, contenute nella stessa busta. Ritiene
quindi che le sue osservazioni alle istanze, inviate il 31 maggio 2022,
erano tempestive.
2.1
Giacché
è dimostrato che la reclamante ha ritirato le ordinanze dell’11 maggio il 23
maggio 2022 (doc. C accluso al reclamo), è indubbio che le sue osservazioni,
del 31 maggio (doc. D e D1), sono state spedite, il 1° giugno 2022
(doc. E), entro il termine di dieci giorni assegnatole (doc. A e A1).
Nello statuire già il 31 maggio 2022 senza averne potuto tenere conto, il
Giudice di pace supplente ha violato il diritto di essere sentita della
convenuta (art. 253 CPC).
2.2
La
reclamante non deduce però conclusioni da tale violazione, limitandosi a
chiedere un “riscontro” alla scrivente Camera. Dal momento che le cause devono considerarsi
mature per il giudizio nella misura in cui vengono prese in considerazione le
osservazioni della convenuta del 31 maggio 2022, nulla osta a che la Camera
statuisca essa stessa sulle istanze (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
3.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in ese-cuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
4.
Alle
istanze, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno
allegato quali titoli di rigetto definitivo delle opposizioni la decisione dell’11
giugno 2020, con cui l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha
respinto il reclamo inoltrato dalla RE 1 contro la decisione di tassazione
relativa alle imposte cantonale e federale diretta per il 2017, di fr. 4'575.–
la prima e di fr. 4'250.– la seconda, così come il conteggio 1° maggio
2022.
relativo agl’interessi e alle spese.
5.
Nelle
sue osservazioni del 31 maggio 2022 la RE 1 ha spiegato di aver interposto
opposizione alle esecuzioni per le imposte del 2017 in quanto l’Ufficio
esazione e condoni le aveva comunicato che un’eventuale rateazione delle
imposte (del 2018) avrebbe potuto essere concessa unicamente dopo il recupero
delle quote scoperte delle imposte del 2017. Non essendole stato assegnato
alcun termine, la convenuta ha pianificato la sua attività in modo da
effettuare dapprima i pagamenti dovuti ai suoi fornitori e poi il versamento di
rate per le imposte del 2017 a partire dal 30 dicembre 2022. Ritiene che
iniziare a pagarle prima significherebbe ricevere altri precetti esecutivi per
l’IVA e le imposte comunali e, non riuscendo a farvi fronte, “chiudere per fallimento”.
6.
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative
svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF).
Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie
esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3
LIFD e 244 cpv. 3 LT).
6.1
La
decisione su reclamo dell’11 giugno 2020, il cui passaggio in giudicato
attestato sulla decisione stessa non è contestata dalla reclamante, costituisce
quindi senz’altro un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2
n. 2 LEF per le pretese di fr. 4'575.– e fr. 4'250.– poste in
esecuzione, così come per gl’interessi menzionati nei conteggi del 1° maggio
2022, i cui tassi sono fissati dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con
apposito decreto legislativo (RL 640.320; sentenza della CEF 14.2021.208 del 4
luglio 2022 consid. 5.3.1) e sul piano federale dal Consiglio federale con
apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1
dell’ordinanza [RS 642.124]; sentenza della CEF 14.2021.50 del 6 ottobre
2021, RtiD 2022 I 668 n. 39c, consid. 5.1).
6.2
In
mancanza della diffida del 31 dicembre 2020 agli atti, il rigetto non può
invece essere esteso alla tassa di diffida di fr. 50.– indicata sul
precetto esecutivo fatto emettere dallo Stato (sentenza della CEF 14.2017.63
del 6 settembre 2017 consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c). Sulle
spese esecutive, poi, decide l’ufficio d’esecuzione e non il giudice del
rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF
14.2002.77
del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione
dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1).
7.1
Nel
caso specifico, anche la reclamante ammette che l’Ufficio esazione e condoni
non le ha concesso alcuna rateazione delle imposte dedotte in esecuzione. Non
ha quindi dimostrato l’esistenza di una dilazione delle stesse.
7.2
Che
una società che non riesce più a pagare tutti i suoi creditori rischi di essere
dichiarata in fallimento rappresenta lo scopo stesso dell’istituto. Non
giustifica pertanto che il debitore possa essere validamente dispensato dal
pagare alcuni creditori, men che meno sotto l’angolo dell’art. 81 LEF.
8.
In
definitiva, nell’esito le decisioni impugnate meritano conferma, se non per
quanto attiene alla tassa di diffida (sopra consid. 5.2). In questa ridotta
misura, il reclamo va pertanto accolto limitatamente all’istanza dello Stato
del Cantone Ticino.
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante, pressoché integrale (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, le controparti, cui il
reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese
in questa sede.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'838.55
nella causa avviata dallo Stato del Cantone Ticino e di fr. 4'493.– in
quella promossa dalla Confederazione Svizzera, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui si riferisce alla
decisione sull’istanza dello Stato del Cantone Ticino (inc. 30.22), il reclamo
è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione
è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'788.55 oltre agli
interessi del 2.5% su fr. 4'575.– dal 13 febbraio 2022.
2. Nella misura in cui si riferisce alla decisione sull’istanza della
Confederazione Svizzera (inc. 31.22), il reclamo è respinto.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).