14.2022.73
Fallimento. Questione della pretesa nullità del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento, già decisa dall’autorità di vigilanza nella procedura di differimento del fallimento
28 giugno 2022Italiano6 min
nuova udienza di discussione dinanzi al Pretore del 30 marzo 2022, si è presentata
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.73
Lugano
28 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa
SO.2021.3662 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 19 agosto 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1, __________
(rappresentata dal suo amministratore unico,
RA 1)
giudicando sul reclamo del 9 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 2 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 19 agosto 2021 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'050.75 oltre a
interessi e spese.
B. Con
decisione del 27 ottobre 2021, il Pretore ha decretato il fallimento della
convenuta dal 28 ottobre 2021 alle ore 10:00.
C. In
accoglimento del reclamo presentato dalla convenuta l’8 novembre 2021, questa
Camera ha annullato il fallimento con sen-tenza 14.2021.178 del 10 dicembre
2021 e rinviato la causa al Pretore per nuovo giudizio, previa reiterata
citazione delle parti.
D. Alla
nuova udienza di discussione dinanzi al Pretore del 30 marzo 2022, si è presentata
la sola convenuta, che si è opposta all’istanza in base agli argomenti
anticipati con scritto del 7 marzo 2022.
E. Con
decisione del 4 aprile 2022, il Pretore ha differito la decisione di fallimento
giusta l’art. 173 cpv. 2 LEF e ha sottoposto all’autorità di vigilanza – la
scrivente Camera – la questione dell’eventuale nullità del precetto esecutivo e
della comminatoria di fallimento emessi nell’esecuzione alla base dell’istanza
di fallimento.
F. Mediante
sentenza 15.2022.45 del 27 aprile 2022, questa Camera ha accertato che il
precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento non sono nulli. Il 18 maggio
2022 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto
dalla RE 1 contro la sentenza cantonale (decisione 5A_335/2022).
G. Statuendo
con decisione del 2 giugno 2022 il Pretore ha nuovamente dichiarato il
fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di
fr. 920.– per le spese esecutive.
H. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 giugno 2022 per ottenere l’annullamento del fallimento e l’assegnazione di spese e
ripetibili a carico del Cantone Ticino. Stante il prevedibile esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 giugno 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 17 giugno. Presentato già il 9 giugno 2022 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra
che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della
domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.
173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende verosimile la
sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame, la reclamante ribadisce che sia il precetto esecutivo fatto
spiccare dall’istante, sia la successiva comminatoria di fallimento sono nulli,
e che i magistrati cantonali avrebbero potuto accertarlo interpellando la
polizia cantonale o la Procura pubblica ticinese o zurighese, a conferma che al
momento della pretesa notifica del precetto esecutivo il suo amministratore
unico era detenuto nel carcere Limattal di Dietikon. Produce anche una
dichiarazione della Posta secondo cui “nessuno ha
firmato la presa in consegna dell’atto esecutivo [si presume la comminatoria di
fallimento] numero __________”.
2.2
Orbene,
l’assenza di nullità degli atti esecutivi in questione è già stata accertata da questa Camera con sentenza del 27 aprile 2022, passata in giudicato dopo che il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile il ricorso interposto
dalla convenuta (v. sopra ad F). Non è dunque possibile riesaminare la
questione. Fondato su quest’unico motivo, il reclamo va di conseguenza
respinto.
2.3
Per
mera abbondanza, va ricordato che l’assenza di
firma della persona che ha preso in consegna la comminatoria di fallimento sull’atto
stesso o su una ricevuta non è di rilievo, perché è richiesta e prevista solo
la firma dell’agente notificatore nella rubrica “visto di notificazione”
della comminatoria di fallimento, come avvenuto in concreto (v. doc. E accluso
al reclamo; sentenza 14.2021.178 citata sopra ad C, consid. 2). E l’eventuale
vizio di notifica del precetto esecutivo è stato sanato dal mancato inoltro di
un ricorso entro il termine di 10 giorni previsto dall’art. 17 cpv. 2 LEF a
contare dalla comunicazione della comminatoria di fallimento.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d’indennità,
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo
incorso in spese in questa procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).