14.2022.74
Fallimento. Deposito dopo la pronuncia sul conto del Tribunale d’appello di una somma sufficiente a estinguere l’esecuzione dell’istante. Solvibilità
3 agosto 2022Italiano9 min
con decisione del 25 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
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Incarto n.
14.2022.74
Lugano
3 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.1719 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° aprile 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 25 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 1° aprile 2022 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 42'215.87 oltre a
interessi e spese.
B. Il
16 maggio 2022, il Pretore ha stralciato dal ruolo la procedura SO.2022.1715
aperta per errore in doppio per l’istanza appena menzionata.
C. All’udienza
di discussione del 25 maggio 2022 nessuno è comparso.
D. Statuendo
con decisione del 25 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 27 maggio 2022 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, facendo di aver depositato presso la Camera fr. 45'500.– a
norma dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF. Il 13 giugno 2022 il presidente della
Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito alla messa a sua disposizione
della somma necessaria all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 maggio 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto venerdì 10 giugno. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
L’allegato
spontaneo del 15 luglio 2022 è invece tardivo. La facoltà di produrre fatti
nuovi nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF dopo la pronuncia del fallimento
(sotto consid. 2.1) cessa infatti con la scadenza del termine di reclamo (DTF
136.
III 295 consid. 3.2).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depo-sitato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha depositato sul conto del Tribunale
d’appello il 9 giugno 2022 una somma di fr. 45'500.– (doc. 13 accluso al
reclamo) sufficiente a estinguere il credito posto in esecuzione dall’istante, di
fr. 42'009.27 iniziali (doc. 12), saliti il 13 giugno 2022 a fr. 44'192.– come
verificato d’ufficio dalla Camera (art. 255 lett. a CPC), per
cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (all’8 giugno 2022)
prodotto dalla reclamante (doc. 12) si evince che nei suoi confronti erano pendenti
11.
esecuzioni per poco più di fr. 100'000.– complessivi, fatta eccezione di
quella promossa dall’istante. La reclamante ha tuttavia reso verosimile di aver
estinto quella di fr. 31'686.10 iniziali avviata da __________ (doc. 15 e 16). Invece,
il numero di riferimento indicato sull’estratto della PostFinance del 1° marzo
2022.
(doc. 17) non corrisponde al numero (__________) dell’esecuzione avviata
dalla Divisione dell’IVA per iniziali fr. 9'462.85, ma la stessa risulta
sospesa da opposizione dal marzo del 2020, sicché non pare compromettere la
solvibilità della reclamante, ciò che vale altresì per le esecuzioni n. __________
e __________ della __________ di fr. 160.95 e fr. 5'769.05, pure esse sospese
da opposizioni e – trattandosi della seconda – probabilmente estinta in seguito
alla disdetta del contratto d’assicurazione (doc. 18).
Le
rimanenti esecuzioni in corso, che ammontano in totale a poco più di fr. 50'000.–,
erano a dire della reclamante coperte dalla liquidità della società di fr.
9'068.28 (doc. 9) e da un credito Covid-19 di fr. 45'000.– (doc. 10). Non è
tuttavia chiaro se il credito è stato utilizzato per depositare presso questa
Camera la somma necessaria a garantire la pretesa dell’istante. Fatto sta che
la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che le esecuzioni in
questione sono tuttora estinte, tranne due recenti (n. __________ e __________)
per poco più di fr. 3'000.– complessivi. Dall’estratto, d’altronde, non
risultano attestati di carenza di beni a carico della reclamante.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
2.4
L’importo
di fr. 45'500.– depositato sul conto di questo tribunale a disposizione
dell’istante (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) dev’essere girato sul conto
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché provveda ad estinguere il credito
dell’istante risultante dall’esecuzione n. __________ (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 e sentenze della CEF
14.2015.26
del 25 marzo 2015 consid. 2.3 e 14.2021.161 del 10 novembre 2021
consid. 2.4), compresa la tassa di giustizia di fr. 80.– per la decisione
di fallimento, che fa parte delle spese esecutive giusta l’art. 68 LEF (DTF 133
III 687). L’Ufficio restituirà poi alla
reclamante l’eventuale eccedenza.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui tardivo deposito ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 25 maggio 2022 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
4. È ordinato il
trasferimento della somma di fr. 45'500.– depositata dalla reclamante dal conto
del Tribunale d’appello a quello dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, perché
esso proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel considerando
2.4.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).