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Decisione

14.2022.74

Fallimento. Deposito dopo la pronuncia sul conto del Tribunale d’appello di una somma sufficiente a estinguere l’esecuzione dell’istante. Solvibilità

3 agosto 2022Italiano9 min

con decisione del 25 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.74

Lugano

3 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.1719 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° apri­le 2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 10 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 25 maggio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 1° aprile 2022 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 42'215.87 oltre a

interessi e spese.

B. Il

16 maggio 2022, il Pretore ha stralciato dal ruolo la procedura SO.2022.1715

aperta per errore in doppio per l’istanza appena menzionata.

C. All’udienza

di discussione del 25 maggio 2022 nessuno è comparso.

D. Statuendo

con decisione del 25 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 27 maggio 2022 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, facendo di aver depositato presso la Camera fr. 45'500.– a

norma dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF. Il 13 giugno 2022 il presidente della

Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo.

Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito alla messa a sua disposizione

della somma necessaria all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 maggio 2022, il termine

d’impugnazione è scaduto venerdì 10 giugno. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

L’allegato

spontaneo del 15 luglio 2022 è invece tardivo. La facoltà di produrre fatti

nuovi nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF dopo la pronuncia del fallimento

(sotto consid. 2.1) cessa infatti con la scadenza del termine di reclamo (DTF

136.

III 295 consid. 3.2).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depo-sitato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre

sem­plici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha depositato sul conto del Tribunale

d’appello il 9 giugno 2022 una somma di fr. 45'500.– (doc. 13 accluso al

reclamo) sufficiente a estinguere il credito posto in esecuzione dall’istante, di

fr. 42'009.27 iniziali (doc. 12), saliti il 13 giugno 2022 a fr. 44'192.– come

verificato d’ufficio dalla Camera (art. 255 lett. a CPC), per

cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (all’8 giugno 2022)

prodotto dalla reclamante (doc. 12) si evince che nei suoi confronti erano pendenti

11.

esecuzioni per poco più di fr. 100'000.– complessivi, fatta eccezione di

quella promossa dall’istante. La reclamante ha tuttavia reso verosimile di aver

estinto quella di fr. 31'686.10 iniziali avviata da __________ (doc. 15 e 16). Invece,

il numero di riferimento indicato sull’estratto della PostFinance del 1° marzo

2022.

(doc. 17) non corrisponde al numero (__________) dell’esecuzione avviata

dalla Divisione dell’IVA per iniziali fr. 9'462.85, ma la stes­sa risulta

sospesa da opposizione dal marzo del 2020, sicché non pare compromettere la

solvibilità della reclamante, ciò che vale altresì per le esecuzioni n. __________

e __________ della __________ di fr. 160.95 e fr. 5'769.05, pure esse sospese

da opposizioni e – trattandosi della seconda – probabilmente estinta in seguito

alla disdetta del contratto d’assicurazione (doc. 18).

Le

rimanenti esecuzioni in corso, che ammontano in totale a poco più di fr. 50'000.–,

erano a dire della reclamante coperte dalla liquidità della società di fr.

9'068.28 (doc. 9) e da un credito Covid-19 di fr. 45'000.– (doc. 10). Non è

tuttavia chiaro se il credito è stato utilizzato per depositare presso questa

Camera la somma necessaria a garantire la pretesa dell’istante. Fatto sta che

la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che le esecuzioni in

questione sono tuttora estinte, tranne due recenti (n. __________ e __________)

per poco più di fr. 3'000.– complessivi. Dall’estratto, d’altronde, non

risultano attestati di carenza di beni a carico della reclamante.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

2.4

L’importo

di fr. 45'500.– depositato sul conto di questo tribunale a disposizione

dell’istante (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) dev’essere girato sul conto

dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché provveda ad estinguere il credito

dell’istante risultante dall’esecuzione n. __________ (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 e sentenze della CEF

14.2015.26

del 25 marzo 2015 consid. 2.3 e 14.2021.161 del 10 novembre 2021

consid. 2.4), compresa la tassa di giustizia di fr. 80.– per la decisione

di fallimento, che fa parte delle spese esecutive giusta l’art. 68 LEF (DTF 133

III 687). L’Ufficio restituirà poi alla

reclamante l’eventuale eccedenza.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui tardivo deposito ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 25 maggio 2022 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

4. È ordinato il

trasferimento della somma di fr. 45'500.– depositata dalla reclamante dal conto

del Tribunale d’appello a quello dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, perché

esso proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel considerando

2.4.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).