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Decisione

14.2022.75

Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito al ritiro dell’opposizione in corso di causa. Determinazione delle ripetibili

12 ottobre 2022Italiano10 min

i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta nor­ma,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.75

Lugano

12 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 28 aprile

2022 da

RE 1

(patrocinato dal MLaw PINT1 1, )

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 10 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 31 maggio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 febbraio 2022 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'050.–

oltre agli interessi del 5% dal 22 gennaio 2022, indicando quale causa del

credito le “Spese processuali

e ripetibili come da decisione del 21 gennaio 2022”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 aprile

2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est e protestato tasse, spese e ripetibili. Con una

dichiarazione dell’11 maggio 2022 trasmessa a quest’ultima, l’escusso ha

dichiarato di ritirare l’opposizione interposta al precetto esecutivo.

C. Con decreto del 31 maggio 2022, il Giudice di pace ha stralciato la causa

dai ruoli, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 40.–

senz’assegnare alcuna indennità per ripetibili a favore della parte istante.

D. Contro

il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2022 per ottenere l’assegnazione di un’indennità per ripetibili di fr. 350.–.

CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo entro il termine assegnatogli.

Considerando

in diritto: 1. Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa

sicché non è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è

autoritativo e può formare oggetto di reclamo a norma dell’art. 110 CPC (DTF

139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti). In materia di rigetto

dell’opposizione il ricorso inoltrato a titolo indipendente unicamente contro i

dispositivi sulle spese va indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso (art. 48 lett. e n. 4a LOG).

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° giugno 2022, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto sabato 11 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace, a seguito dell’avve­­nuto ritiro dell’opposizione

da parte dell’escusso, ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico di

quest’ultimo solo le spese processuali, ma nessuna indennità per ripetibili a

favore dell’istante.

3. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non avergli riconosciuto alcuna indennità

per ripetibili nonostante l’e­­scusso, col suo comportamento processuale – ossia

interporre un’ “insensata

opposizione” al precetto esecutivo per poi ritirarla –

gli abbia causato inutili spese legali. Ricordato che l’art.

11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) stabilisce le

ripetibili tra il 15 e il 25% del valore litigioso se non supera fr. 20'000.–,

l’istante postula l’assegnazione a suo favore di

ripetibili di fr. 350.–.

4. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità

processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppo­ne

un grado minimo di complessità della causa (Bohnet,

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2018, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini,

in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la

rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette

ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi

Fatti

i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta nor­ma,

però, non rientra quello della necessità del patrocinio (art. 95 cpv. 3 lett. b

CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero

rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118

cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità

per ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy,

op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. la sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019, consid. 6 e i rinvii).

4.1 Nel

caso in esame il Giudice di pace ha, senza motivazione, posto a carico dell’escusso

unicamente le spese processuali senza determinarsi sulla domanda d’indennità

per ripetibili formulata da RE 1 in calce all’istanza. L’incarto gli andrebbe

quindi retrocesso perché statuisca su tale questione. Nondimeno, essendo la causa matura per il giudizio e

non avendone la reclamante postulato il rinvio al primo giudice, la Camera può

statuire essa stes­sa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

4.2 Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2 CPC). Come rilevato dal reclamante, giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar, per

le pratiche con un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.– le

ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, ma egli misconosce che,

secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar, nelle procedure speciali civili e di

esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo

calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono

determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del

lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’ono­­rario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar). Inoltre, se la causa non termina

con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio

Considerandi

giuridico, di desistenza o d’irricevibilità, le ripetibili possono essere

ridotte in misura adeguata (art. 13 cpv. 2 RTar).

4.3

Nella

fattispecie, tenuto conto del valore di causa di fr. 2'050.–, l’art. 11

cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar stabilisce l’indennità per ripetibili tra un

minimo di fr. 60.– (15% x 20% di fr. 2'050.–) e un massimo di fr. 360.–

(25% x 70% di fr. 2'050.–) arrotondati. La pretesa del reclamante di fr. 350.–

si situa quindi appena al di sotto del limite massimo della tariffa. Ora, il

lavoro del patrocinatore del reclamante – l’MLaw PINT1 1 – si è limitato alla

redazio­ne di una breve istanza (tolti i paragrafi standard), che non

presentava difficoltà particolari. Ciò non giustifica di assegnare un’in­­dennità

vicina al massimo della tariffa e del resto lo stesso reclamante ha chiesto l’assegnazione

di un’indennità che si situa nella parte bassa della tariffa, così come da lui

erratamente interpretata. Non avendo il reclamante quantificato la sua pretesa

in prima sede né prodotto una nota d’onorario ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPC,

si può presumere che un praticante

ragionevolmente sollecito, conciso e diligente non avrebbe dedicato a

una fattispecie analoga più di un paio d’ore, pur tenuto conto di un breve colloquio con il cliente. Tutto ciò premesso, un’indennità

di fr. 240.– in base alla tariffa oraria di fr. 120.–

applicabile ai praticanti (art. 12 Rtar) appare una partecipazione adeguata all’onorario

e ai costi sopportati nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1 e

5.

RTar), comprese le spese e l’IVA (art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 Rtar), non avendo

egli peraltro fatto valere esborsi straordinari né prodotto una nota di spese.

5.

In

definitiva il reclamo va parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della

decisione impugnata riformato nel senso dell’assegnazione a RE 1 di fr. 240.–

a titolo di ripetibili di prima sede.

6.

Premesso

che il valore litigioso in questa sede è di fr. 350.– (ossia l’indennità

richiesta dal reclamante), la

tassa del giudizio odierno, di fr. 80.–, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), così come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 350.–,

rimane abbondantemente sotto la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

“2. Le spese processuali di fr. 40.–,

già anticipate dall’istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà a

RE 1 fr. 240.– per ripetibili”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 25.– e per

i restanti fr. 55.– a carico d’CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 80.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).