14.2022.75
Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito al ritiro dell’opposizione in corso di causa. Determinazione delle ripetibili
12 ottobre 2022Italiano10 min
i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.75
Lugano
12 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 28 aprile
2022 da
RE 1
(patrocinato dal MLaw PINT1 1, )
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 31 maggio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 febbraio 2022 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'050.–
oltre agli interessi del 5% dal 22 gennaio 2022, indicando quale causa del
credito le “Spese processuali
e ripetibili come da decisione del 21 gennaio 2022”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 aprile
2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est e protestato tasse, spese e ripetibili. Con una
dichiarazione dell’11 maggio 2022 trasmessa a quest’ultima, l’escusso ha
dichiarato di ritirare l’opposizione interposta al precetto esecutivo.
C. Con decreto del 31 maggio 2022, il Giudice di pace ha stralciato la causa
dai ruoli, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 40.–
senz’assegnare alcuna indennità per ripetibili a favore della parte istante.
D. Contro
il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2022 per ottenere l’assegnazione di un’indennità per ripetibili di fr. 350.–.
CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo entro il termine assegnatogli.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa
sicché non è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è
autoritativo e può formare oggetto di reclamo a norma dell’art. 110 CPC (DTF
139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti). In materia di rigetto
dell’opposizione il ricorso inoltrato a titolo indipendente unicamente contro i
dispositivi sulle spese va indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso (art. 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° giugno 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 11 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13
giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre
giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’opposizione
da parte dell’escusso, ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico di
quest’ultimo solo le spese processuali, ma nessuna indennità per ripetibili a
favore dell’istante.
3. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non avergli riconosciuto alcuna indennità
per ripetibili nonostante l’escusso, col suo comportamento processuale – ossia
interporre un’ “insensata
opposizione” al precetto esecutivo per poi ritirarla –
gli abbia causato inutili spese legali. Ricordato che l’art.
11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) stabilisce le
ripetibili tra il 15 e il 25% del valore litigioso se non supera fr. 20'000.–,
l’istante postula l’assegnazione a suo favore di
ripetibili di fr. 350.–.
4. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità
processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone
un grado minimo di complessità della causa (Bohnet,
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2018, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini,
in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la
rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette
ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi
Fatti
i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma,
però, non rientra quello della necessità del patrocinio (art. 95 cpv. 3 lett. b
CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero
rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118
cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità
per ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy,
op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. la sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019, consid. 6 e i rinvii).
4.1 Nel
caso in esame il Giudice di pace ha, senza motivazione, posto a carico dell’escusso
unicamente le spese processuali senza determinarsi sulla domanda d’indennità
per ripetibili formulata da RE 1 in calce all’istanza. L’incarto gli andrebbe
quindi retrocesso perché statuisca su tale questione. Nondimeno, essendo la causa matura per il giudizio e
non avendone la reclamante postulato il rinvio al primo giudice, la Camera può
statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
4.2 Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2 CPC). Come rilevato dal reclamante, giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar, per
le pratiche con un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.– le
ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, ma egli misconosce che,
secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar, nelle procedure speciali civili e di
esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo
calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono
determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del
lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar). Inoltre, se la causa non termina
con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio
Considerandi
giuridico, di desistenza o d’irricevibilità, le ripetibili possono essere
ridotte in misura adeguata (art. 13 cpv. 2 RTar).
4.3
Nella
fattispecie, tenuto conto del valore di causa di fr. 2'050.–, l’art. 11
cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar stabilisce l’indennità per ripetibili tra un
minimo di fr. 60.– (15% x 20% di fr. 2'050.–) e un massimo di fr. 360.–
(25% x 70% di fr. 2'050.–) arrotondati. La pretesa del reclamante di fr. 350.–
si situa quindi appena al di sotto del limite massimo della tariffa. Ora, il
lavoro del patrocinatore del reclamante – l’MLaw PINT1 1 – si è limitato alla
redazione di una breve istanza (tolti i paragrafi standard), che non
presentava difficoltà particolari. Ciò non giustifica di assegnare un’indennità
vicina al massimo della tariffa e del resto lo stesso reclamante ha chiesto l’assegnazione
di un’indennità che si situa nella parte bassa della tariffa, così come da lui
erratamente interpretata. Non avendo il reclamante quantificato la sua pretesa
in prima sede né prodotto una nota d’onorario ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPC,
si può presumere che un praticante
ragionevolmente sollecito, conciso e diligente non avrebbe dedicato a
una fattispecie analoga più di un paio d’ore, pur tenuto conto di un breve colloquio con il cliente. Tutto ciò premesso, un’indennità
di fr. 240.– in base alla tariffa oraria di fr. 120.–
applicabile ai praticanti (art. 12 Rtar) appare una partecipazione adeguata all’onorario
e ai costi sopportati nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1 e
5.
RTar), comprese le spese e l’IVA (art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 Rtar), non avendo
egli peraltro fatto valere esborsi straordinari né prodotto una nota di spese.
5.
In
definitiva il reclamo va parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata riformato nel senso dell’assegnazione a RE 1 di fr. 240.–
a titolo di ripetibili di prima sede.
6.
Premesso
che il valore litigioso in questa sede è di fr. 350.– (ossia l’indennità
richiesta dal reclamante), la
tassa del giudizio odierno, di fr. 80.–, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), così come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 350.–,
rimane abbondantemente sotto la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
“2. Le spese processuali di fr. 40.–,
già anticipate dall’istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà a
RE 1 fr. 240.– per ripetibili”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 25.– e per
i restanti fr. 55.– a carico d’CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 80.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).