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Decisione

14.2022.76

Fallimento. Assenza di prova del pagamento del credito dell’istante

24 giugno 2022Italiano6 min

con decisione del 1° giugno 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.76

Lugano

24 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.1316 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 marzo 2022 dalla

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 13 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 1° giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 9 marzo 2022 la CO 1

ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'770.– oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 4 maggio 2022 le parti hanno chiesto al Pretore di

riaggiornare l’udienza al 1° giugno 2022, alla quale è comparsa la sola

istante, che ha confermato la domanda.

C. Statuendo

con decisione del 1° giugno 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

17 giugno 2022, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo contenuta nel reclamo. Stante il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’8 giugno 2022, il termine d’impugna­zione è scaduto sabato 18 giugno, per

cui la scadenza è stata ri­portata a lunedì 20 giugno (art. 142 cpv. 3

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 13 giugno 2022 (data del

timbro posta­le), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante asserisce di avere estinto il credito vantato dall’istante

già prima della pronuncia del fallimento, ciò che risulterebbe dall’estratto

del registro delle esecuzioni rilasciato dall’Ufficio esecuzioni il 10 giugno

2022, in cui l’esecuzione in questione non compare (doc. C. accluso al

reclamo). Come già rilevato nell’ordinanza del 17 giugno 2022, invero l’esecuzione

promossa dall’istante non figura nell’estratto non perché è stata estinta prima

del fallimento, bensì perché è cessata di diritto con la pronuncia del fallimento

(art. 206 cpv. 1 LEF e DTF 124 III 123). La Camera ha accertato infatti d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC) che all’Ufficio d’esecuzione non è giunta la somma di fr. 12'824.–

di cui all’ordine di pagamento del 30 maggio 2022 accluso al reclamo (quale doc.

D). Non risulta d’altronde che la reclamante abbia depositato la somma dovuta

presso questa Camera a disposizione dell’istante né che la domanda di

fallimento sia stata ritirata. Nemmeno essa ha reso verosimile la propria

solvibilità. Non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 174 cpv. 1 o 2 LEF,

il reclamo va respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).