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Decisione

14.2022.77

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento del credito posto in esecuzione. Principio e quantificazione delle ripetibili di prima sede non assegnate dal primo giudice senza motivazione

24 ottobre 2022Italiano12 min

dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 1'200.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.77

Lugano

20 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.14 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 6 aprile

2022 dalla

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1 )

contro

CO 1

(patrocinata dall’ PA 2 )

giudicando sul reclamo del 14 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 12 giugno 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. In una causa concernente un contratto di locazione, con sentenza del

10 novembre 2021 (SE.2020.6) il Pretore del Distretto di Locarno-Città ha

accolto la petizione della RE 1 nei confronti dell’CO 1 e ha posto a carico di

que­st’ultima le spese processuali di complessivi fr. 400.– e ripetibili

di fr. 800.– in favore dell’attrice.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 marzo 2022 dalla sede di Locarno

dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 1'200.–

oltre agli interessi del 5% dal 10 gennaio 2022, indicando quale causa del

credito le “Spese processuali

e ripetibili secondo sentenza 10.11.2021 Pretura Locarno-Città”.

C. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 aprile

2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo della Verzasca. Il giorno prima della scadenza del termine per

formulare osservazioni all’istanza, ossia il 4 maggio 2022, le parti hanno

comunicato che l’escutente aveva pagato i fr. 1'200.– quello stesso giorno.

Entro il termine assegnatole dal primo giudice

per comunicare in quale misura volesse mantenere la doman­da, con

scritto del 6 maggio 2022 l’istante ha comunicato di mantenerla per gli

interessi di mora di fr. 20.– (pari al 5% su fr. 1'200.– per quattro

mesi) e per le spese esecutive di fr. 110.30; essa ha pure ricordato che

rimaneva da decidere la condanna della convenuta alle spese processuali e l’assegnazione

di “adeguate ripetibili” in suo favore. L’CO 1 non ha preso posizione su tale scritto.

D. Statuendo con decisione del 12 giugno 2022, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza per gli interessi di mora di fr. 19.– (dal 10 gennaio al 4 maggio 2022), ponendo a carico della

convenuta le spese pro­cessuali di fr. 100.– senz’assegnare

ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 14 giugno 2022 per ottenere l’assegnazione di ripetibili di fr. 240.–. Nelle sue

osservazioni del 23 giugno 2022, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo. Mediante replica spontanea del 4 luglio e duplica spontanea del 7

luglio 2022 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti

posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è

impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la

via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a

tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art.

309.

lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il

reclamo va inoltrato alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e

4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 13 giugno 2022, il termine

d’impugnazione è scaduto giovedì 23 giugno. Presentato già il 14 giugno 2022

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace, stante l’avvenuto pagamento della somma

posta in esecuzione, ha accolto l’istanza che la RE 1 aveva limitato agli

interessi di mora sulla somma dovuta, ponendo le spese processuali a carico

della convenuta senza statuire sulla richiesta di ripetibili formulata dall’istante.

3.

Nel

reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice non le ha assegnato indennità per

ripetibili senz’al­cuna motivazione, ledendone il diritto di essere sentita. Essa

osserva che giusta l’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) le ripetibili

ammontano tra il 15 e il 25% del valore litigioso di fr. 1'200.–, sicché

le andavano riconosciuti a tale titolo tra fr. 180.– e fr. 300.–. Tenuto

conto che la sua istanza si basava su una sentenza passata in giudicato, la

reclamante ritiene l’opposizione dell’escussa “puramente ostruzionistica” e

postula la concessione di almeno l’indennità mediana di fr. 240.–.

4.

Va

dato atto alla reclamante che il Giudice di pace non le ha assegnato ripetibili

senza motivare la propria decisione al riguardo. Egli ha quindi leso il suo diritto

di essere sentita (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.). Una siffatta violazione

implica di principio l’annulla­mento della decisione impugnata, a prescindere

dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto

modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stes­so

potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciu­-to quel

diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale

5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio

per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3, vedi sentenza della CEF

14.2020.14

del 30 giugno 2020 consid. 5.1).

Nel

caso specifico, non è quindi necessario rinviare la causa al primo giudice per

sanare la violazione, siccome la reclamante non ha formulato alcuna richiesta

in tal senso, anzi ha postulato la riforma del giudizio impugnato. La

cognizione della Camera non può d’altronde ritenersi limitata (giusta l’art.

320.

lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2) sui fatti rilevanti per il giudizio,

giacché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento. La causa è

infine matura per il giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul

reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre

2022, consid. 5).

5.

Ora, il pagamento del credito posto in esecuzione

è intervenuto nelle mani dell’escutente il 4 maggio 2022 dopo l’inoltro dell’istan­za

del 6 aprile 2022, la quale è diventata senza oggetto ed è stata quindi

stralciata (art. 242 CPC). Non si tratta di acquiescenza ai sensi dell’art. 241 cpv. 1 CPC, come menzionato dalla reclamante, da una parte perché l’escussa non ha

formalmente riconosciuto la pretesa dell’istante e dall’altra poiché le parti

non hanno sottoscritto alcun verbale come preteso dalla suddetta norma (sentenza della CEF 14.2020.144 del 19

maggio 2021 consid. 6). Di conseguenza le spese giudiziarie

vanno ripartite secondo equità giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. Nel caso

in esame esse sono da porre a carico dell’escussa, siccome il suo tardivo pagamento, successivo alla litispendenza,

ha causato spese inutili e sia l’avvio della causa sia il suo (parziale)

stralcio le sono imputabili (sentenza del­la CEF 14.2022.49 del 28 settembre

2022.

consid. 3 e segg.). Ciò vale anche per l’assegnazione delle spese ripetibili,

giacché sono incluse nelle spese giudiziarie (art. 95 cpv. 1 CPC).

5.1

Con

le osservazioni al reclamo l’CO 1 rileva invero che il credito oggetto dell’esecuzione

concerneva già un’indennità per ripetibili e sottolinea ad ogni modo di aver

comunicato immediatamente, con due e-mail del

1° e 21 febbraio 2022, che avrebbe fatto fronte al pagamento, com’è poi

effettivamente avvenuto, sicché, a suo parere, l’inoltro dell’istanza di

rigetto era del tutto inutile, di modo che non si giustifica di assegnare

ripetibili all’istante. Nella sua replica spontanea, la reclamante ribatte di

aver sollecitato invano il pagamento già da dicembre del 2021 e puntualizza che

l’inadempienza dell’escussa ha reso

necessario sia l’avvio dell’ese­­cuzione a marzo 2022 sia l’inoltro dell’istanza

di rigetto. In duplica (pure spontanea) l’escussa ribadisce l’inutilità della procedura

e dell’assistenza di un legale, trattandosi di un caso di rigetto definitivo.

5.2

Orbene,

l’allegazione secondo cui l’CO 1 avrebbe da subito promesso di pagare è nuova e

quindi inammissibile. Lo stesso dicasi delle e-mail del 1° febbraio e del 21

febbraio 2022 che sono state prodotte per la prima volta con le osservazioni al

reclamo. Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia (v. sopra

consid. 1.2). D’altronde, la possibilità per ogni parte con capacità

processuale di farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC) non

presuppone un grado minimo di complessità del­la

causa, anche se verte su una domanda di rigetto definitivo del­l’opposizione.

Del fattore della

difficoltà si tiene conto nell’ambito della commisurazione dell’indennità per

ripetibili (sentenza della CEF 14.2020.89 del 26 gennaio 2021 consid. 4). Il

comportamento della controparte, fosse anche “puramente ostruzionistic[o]”,

non è un criterio di rilievo al riguardo finché, ciò che la reclamante non

allega, non influisce sul volume di lavoro da retribuire. Non importa infine l’oggetto del

credito posto in esecuzione. Anche per incassare una pretesa per ripetibili accertata

nella decisione di merito invocata come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

l’escutente può, in base all’art. 68 CPC, far capo a un patrocinatore.

5.3

Dal

profilo quantitativo, la reclamante chiede l’assegnazione di un’ indennità di fr. 240.–,

pari al valore medio stabilito dal RTar per un valore litigioso di fr. 1'200.–.

5.3.1

Giusta l’art.

11.

cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a

fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso,

fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure

speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il

20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le

ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,

l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello

svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario

dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del

caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità

competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

5.3.2

Nel caso specifico, tenuto del valore di causa, pari a fr. 1'200.–, l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento

stabilisce l’indennità per ripetibili tra un minimo di fr. 36.–

(15% x 20% di fr. 1'200.–) e un massimo di fr. 210.– (25% x 70% di fr. 1'200.–) arrotondati. La reclamante ha infatti omesso di

considerare la riduzione (tra

il 20% e il 70%) stabilita dall’art. 11 cpv. 2 lett. b

RTar per procedure di esecuzione e fallimenti. Pur tenuto conto della relativa

semplicità della causa

e del conseguente dispendio di tem­po

contenuto che richiedeva al legale dell’escutente, l’indennità massima di fr. 210.– prescritta dal RTar appare una partecipazione adeguata all’onorario

dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interes­­se del cliente (art. 10 cpv.

1.

RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar),

non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una

nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC (già citata 14.2020.89 consid. 4.3 e segg.). Equivale di

fatto a 45 minuti di lavoro in base

alla tariffa oraria di fr. 280.– dell’art. 12 RTar.

6.

Premesso che il

valore litigioso in questa sede è di fr. 240.– (ossia l’indennità

richiesta dal reclamante), la tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la

reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 240.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono così

riformati:

“2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste

a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 210.– per

ripetibili.

3. omissis”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 10.–

mentre i restanti fr. 70.– sono posti a carico della CO 1, che rifonderà alla

RE 1 fr. 160.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).