14.2022.77
Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento del credito posto in esecuzione. Principio e quantificazione delle ripetibili di prima sede non assegnate dal primo giudice senza motivazione
24 ottobre 2022Italiano12 min
dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 1'200.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.77
Lugano
20 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.14 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 6 aprile
2022 dalla
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinata dall’ PA 2 )
giudicando sul reclamo del 14 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 giugno 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. In una causa concernente un contratto di locazione, con sentenza del
10 novembre 2021 (SE.2020.6) il Pretore del Distretto di Locarno-Città ha
accolto la petizione della RE 1 nei confronti dell’CO 1 e ha posto a carico di
quest’ultima le spese processuali di complessivi fr. 400.– e ripetibili
di fr. 800.– in favore dell’attrice.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 marzo 2022 dalla sede di Locarno
dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 1'200.–
oltre agli interessi del 5% dal 10 gennaio 2022, indicando quale causa del
credito le “Spese processuali
e ripetibili secondo sentenza 10.11.2021 Pretura Locarno-Città”.
C. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 aprile
2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo della Verzasca. Il giorno prima della scadenza del termine per
formulare osservazioni all’istanza, ossia il 4 maggio 2022, le parti hanno
comunicato che l’escutente aveva pagato i fr. 1'200.– quello stesso giorno.
Entro il termine assegnatole dal primo giudice
per comunicare in quale misura volesse mantenere la domanda, con
scritto del 6 maggio 2022 l’istante ha comunicato di mantenerla per gli
interessi di mora di fr. 20.– (pari al 5% su fr. 1'200.– per quattro
mesi) e per le spese esecutive di fr. 110.30; essa ha pure ricordato che
rimaneva da decidere la condanna della convenuta alle spese processuali e l’assegnazione
di “adeguate ripetibili” in suo favore. L’CO 1 non ha preso posizione su tale scritto.
D. Statuendo con decisione del 12 giugno 2022, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza per gli interessi di mora di fr. 19.– (dal 10 gennaio al 4 maggio 2022), ponendo a carico della
convenuta le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare
ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 14 giugno 2022 per ottenere l’assegnazione di ripetibili di fr. 240.–. Nelle sue
osservazioni del 23 giugno 2022, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo. Mediante replica spontanea del 4 luglio e duplica spontanea del 7
luglio 2022 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti
posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è
impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la
via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a
tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art.
309.
lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il
reclamo va inoltrato alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e
4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 13 giugno 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 23 giugno. Presentato già il 14 giugno 2022
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace, stante l’avvenuto pagamento della somma
posta in esecuzione, ha accolto l’istanza che la RE 1 aveva limitato agli
interessi di mora sulla somma dovuta, ponendo le spese processuali a carico
della convenuta senza statuire sulla richiesta di ripetibili formulata dall’istante.
3.
Nel
reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice non le ha assegnato indennità per
ripetibili senz’alcuna motivazione, ledendone il diritto di essere sentita. Essa
osserva che giusta l’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) le ripetibili
ammontano tra il 15 e il 25% del valore litigioso di fr. 1'200.–, sicché
le andavano riconosciuti a tale titolo tra fr. 180.– e fr. 300.–. Tenuto
conto che la sua istanza si basava su una sentenza passata in giudicato, la
reclamante ritiene l’opposizione dell’escussa “puramente ostruzionistica” e
postula la concessione di almeno l’indennità mediana di fr. 240.–.
4.
Va
dato atto alla reclamante che il Giudice di pace non le ha assegnato ripetibili
senza motivare la propria decisione al riguardo. Egli ha quindi leso il suo diritto
di essere sentita (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.). Una siffatta violazione
implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere
dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto
modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso
potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciu-to quel
diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale
5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio
per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3, vedi sentenza della CEF
14.2020.14
del 30 giugno 2020 consid. 5.1).
Nel
caso specifico, non è quindi necessario rinviare la causa al primo giudice per
sanare la violazione, siccome la reclamante non ha formulato alcuna richiesta
in tal senso, anzi ha postulato la riforma del giudizio impugnato. La
cognizione della Camera non può d’altronde ritenersi limitata (giusta l’art.
320.
lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2) sui fatti rilevanti per il giudizio,
giacché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento. La causa è
infine matura per il giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul
reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre
2022, consid. 5).
5.
Ora, il pagamento del credito posto in esecuzione
è intervenuto nelle mani dell’escutente il 4 maggio 2022 dopo l’inoltro dell’istanza
del 6 aprile 2022, la quale è diventata senza oggetto ed è stata quindi
stralciata (art. 242 CPC). Non si tratta di acquiescenza ai sensi dell’art. 241 cpv. 1 CPC, come menzionato dalla reclamante, da una parte perché l’escussa non ha
formalmente riconosciuto la pretesa dell’istante e dall’altra poiché le parti
non hanno sottoscritto alcun verbale come preteso dalla suddetta norma (sentenza della CEF 14.2020.144 del 19
maggio 2021 consid. 6). Di conseguenza le spese giudiziarie
vanno ripartite secondo equità giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. Nel caso
in esame esse sono da porre a carico dell’escussa, siccome il suo tardivo pagamento, successivo alla litispendenza,
ha causato spese inutili e sia l’avvio della causa sia il suo (parziale)
stralcio le sono imputabili (sentenza della CEF 14.2022.49 del 28 settembre
2022.
consid. 3 e segg.). Ciò vale anche per l’assegnazione delle spese ripetibili,
giacché sono incluse nelle spese giudiziarie (art. 95 cpv. 1 CPC).
5.1
Con
le osservazioni al reclamo l’CO 1 rileva invero che il credito oggetto dell’esecuzione
concerneva già un’indennità per ripetibili e sottolinea ad ogni modo di aver
comunicato immediatamente, con due e-mail del
1° e 21 febbraio 2022, che avrebbe fatto fronte al pagamento, com’è poi
effettivamente avvenuto, sicché, a suo parere, l’inoltro dell’istanza di
rigetto era del tutto inutile, di modo che non si giustifica di assegnare
ripetibili all’istante. Nella sua replica spontanea, la reclamante ribatte di
aver sollecitato invano il pagamento già da dicembre del 2021 e puntualizza che
l’inadempienza dell’escussa ha reso
necessario sia l’avvio dell’esecuzione a marzo 2022 sia l’inoltro dell’istanza
di rigetto. In duplica (pure spontanea) l’escussa ribadisce l’inutilità della procedura
e dell’assistenza di un legale, trattandosi di un caso di rigetto definitivo.
5.2
Orbene,
l’allegazione secondo cui l’CO 1 avrebbe da subito promesso di pagare è nuova e
quindi inammissibile. Lo stesso dicasi delle e-mail del 1° febbraio e del 21
febbraio 2022 che sono state prodotte per la prima volta con le osservazioni al
reclamo. Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia (v. sopra
consid. 1.2). D’altronde, la possibilità per ogni parte con capacità
processuale di farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC) non
presuppone un grado minimo di complessità della
causa, anche se verte su una domanda di rigetto definitivo dell’opposizione.
Del fattore della
difficoltà si tiene conto nell’ambito della commisurazione dell’indennità per
ripetibili (sentenza della CEF 14.2020.89 del 26 gennaio 2021 consid. 4). Il
comportamento della controparte, fosse anche “puramente ostruzionistic[o]”,
non è un criterio di rilievo al riguardo finché, ciò che la reclamante non
allega, non influisce sul volume di lavoro da retribuire. Non importa infine l’oggetto del
credito posto in esecuzione. Anche per incassare una pretesa per ripetibili accertata
nella decisione di merito invocata come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
l’escutente può, in base all’art. 68 CPC, far capo a un patrocinatore.
5.3
Dal
profilo quantitativo, la reclamante chiede l’assegnazione di un’ indennità di fr. 240.–,
pari al valore medio stabilito dal RTar per un valore litigioso di fr. 1'200.–.
5.3.1
Giusta l’art.
11.
cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a
fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso,
fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure
speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il
20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le
ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,
l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello
svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta
sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario
dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del
caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità
competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
5.3.2
Nel caso specifico, tenuto del valore di causa, pari a fr. 1'200.–, l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento
stabilisce l’indennità per ripetibili tra un minimo di fr. 36.–
(15% x 20% di fr. 1'200.–) e un massimo di fr. 210.– (25% x 70% di fr. 1'200.–) arrotondati. La reclamante ha infatti omesso di
considerare la riduzione (tra
il 20% e il 70%) stabilita dall’art. 11 cpv. 2 lett. b
RTar per procedure di esecuzione e fallimenti. Pur tenuto conto della relativa
semplicità della causa
e del conseguente dispendio di tempo
contenuto che richiedeva al legale dell’escutente, l’indennità massima di fr. 210.– prescritta dal RTar appare una partecipazione adeguata all’onorario
dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente (art. 10 cpv.
1.
RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar),
non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una
nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC (già citata 14.2020.89 consid. 4.3 e segg.). Equivale di
fatto a 45 minuti di lavoro in base
alla tariffa oraria di fr. 280.– dell’art. 12 RTar.
6.
Premesso che il
valore litigioso in questa sede è di fr. 240.– (ossia l’indennità
richiesta dal reclamante), la tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la
reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 240.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono così
riformati:
“2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste
a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 210.– per
ripetibili.
3. omissis”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 10.–
mentre i restanti fr. 70.– sono posti a carico della CO 1, che rifonderà alla
RE 1 fr. 160.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).