14.2022.78
Decisione di chiusura del fallimento. Reclamo. Ripartizione delle competenze tra giudice del fallimento e autorità di vigilanza
20 luglio 2022Italiano7 min
reclamo del 20 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo, la reinscrizione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.78
Lugano
20 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.2671 (chiusura del fallimento) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, relativa alla procedura di fallimento aperta nei
confronti della
RE
1
giudicando sul reclamo presentato
il 20 giugno 2022 da
PI
2,
contro la decisione emessa il 7 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 7 giugno 2022, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato la chiusura del
fallimento della PI 2, aperto dal 23 ottobre 2017 ad istanza della
stessa società.
Fatti
B. Contro
la sentenza appena citata RE 1, ex amministratrice e azionista unica della
fallita nonché creditrice nel fallimento, è insorta a questa Camera con un
reclamo del 20 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo, la reinscrizione
della società nel registro di commercio, l’annullamento dello stato di
riparto e degli attestati di carenza di beni e la retrocessione dell’incarto al
Pretore e di conseguenza all’Ufficio dei fallimenti per “accertamenti supplementari”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato brevi manu il 20 giugno
2022.
contro la sentenza pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del 10
giugno (pubblicazione n. KK06-__________), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel
reclamo RE 1 qualifica come manifestamente insufficiente l’accertamento dei
fatti che il Pretore doveva effettuare d’ufficio giusta l’art. 255 lett. a CPC,
nella misura in cui, secondo lei, egli l’ha deputato all’Ufficio dei fallimenti
“soprassedendo totalmente da atti istruttori
determinanti ai fini di un giudizio vincolante nei suoi effetti”.
Censura a tal uopo il mancato allestimento di una stima sul valore
economico-patrimoniale della società e la mancata assunzione dell’intera
documentazione contabile e societaria.
2.1
Secondo
l’art. 268 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia la chiusura della procedura di
fallimento quando l’ha ritiene esaurita sulla base del rapporto finale dell’amministrazione
del fallimento (cpv. 1). Egli deve verificare che l’insieme delle operazioni di
fallimento siano terminate, compresa la distribuzione dei dividendi, e che le
procedure giudiziarie e di ricorso all’autorità di vigilanza siano concluse, fatta salva l’eccezione dell’art. 95 RUF (Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8-9 ad art. 268
LEF).
2.2
Nel
caso in esame, la reclamante non indica quale operazione prevista dalla legge non
sarebbe stata eseguita. Si limita a lamentare la mancata assunzione della
documentazione contabile e societaria senza precisare quale norma del diritto
esecutivo svizzero sarebbe stata violata. Non basta al riguardo nemmeno l’allegazione
secondo cui l’Ufficio dei fallimenti avrebbe dovuto prendere tale documentazione in custodia “anche come semplice misura
cautelare”, anche
perché non menziona le conseguenze concrete della mancata assunzione. Dal profilo
dell’esigenza di motivazione (sopra consid. 1.2), la ricevibilità del reclamo
appare di conseguenza dubbia.
2.3
In
ogni caso, nel statuire sulla richiesta di chiusura della procedura
fallimentare il giudice del fallimento deve solo verificare che le principali
operazioni della liquidazione (grida ai creditori, deposito della graduatoria e
dell’inventario, eventuale tenuta delle assemblee dei creditori, realizzazione
degli attivi inventariati, deposito dello stato di ripartizione, versamento dei
dividendi e rilascio degli attestati di carenza di beni) siano state compiute.
Fatta eccezione delle decisioni sulla sospensione della procedura per mancanza
di attivo (art. 230 LEF), sulla determinazione del tipo (sommario od ordinario)
di liquidazione (art. 231 LEF), sulle contestazioni giudiziarie della graduatoria
(art. 250 LEF) e sulla chiusura del fallimento (art. 268 LEF), non gli spetta determinarsi
sulla conformità degli atti dell’ufficio dei fallimenti alla legge né sulla
loro opportunità. Tale compito incombe all’autorità di vigilanza ove venga tempestivamente
adita con un ricorso (art. 17 LEF). Il giudice del fallimento deve solo
sincerarsi che eventuali ricorsi siano stati liquidati prima della chiusura del
fallimento. Il Pretore non ha pertanto disatteso il proprio obbligo di
accertare d’ufficio i fatti (art. 255 lett. a CPC), giacché esso verte solo sui
fatti pertinenti ai fini del giudizio.
2.3.1
Ne
segue che, in concreto, il Pretore non era abilitato a verificare se l’ufficio
dei fallimenti avrebbe dovuto acquisire la documentazione contabile e
societaria della fallita. Poteva limitarsi a constatare che l’inventario è
stato regolarmente depositato e non è stato contestato per tempo, segnatamente
per ipotetici carenti accertamenti di attivi della fallita, che, a quanto pare
insinuare la reclamante, potrebbero risultare
dalla documentazione in questione. Pure su questo punto il reclamo è
infondato se non irricevibile.
2.3.2
Nella
sua veste di autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la Camera ha del
resto già avuto modo di rendere attenta la reclamante che la contestazione dell’inventario,
come la richiesta del suo completamento in base ad atti già esistenti al
momento del suo deposito, è a questo punto della procedura ampiamente tardiva,
il termine per farlo essendo scaduto già il 6 marzo 2020 (sentenza della CEF
15.2022.46
del 25 aprile 2022, pag. 3).
3.
Le richieste di reinscrizione della società
nel registro di commercio e di annullamento dello stato di riparto e degli
attestati di carenza di beni sono doppiamente irricevibili. Da una parte perché
non sono di competenza del giudice del fallimento bensì, la prima, dell’Ufficio
del registro di commercio, e le altre due dell’autorità di vigilanza, in quanto provvedimenti dell’Ufficio dei
fallimenti impugnabili con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (sopra
consid. 2.3). Dall’altra poiché non sono motivate.
4.
Stante
l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
5.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv.
1.
OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura
in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).