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Decisione

14.2022.78

Decisione di chiusura del fallimento. Reclamo. Ripartizione delle competenze tra giudice del fallimento e autorità di vigilanza

20 luglio 2022Italiano7 min

reclamo del 20 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo, la reinscrizione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.78

Lugano

20 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.2671 (chiusura del fallimento) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, relativa alla procedura di fallimento aperta nei

confronti della

RE

1

giudicando sul reclamo presentato

il 20 giugno 2022 da

PI

2,

contro la decisione emessa il 7 giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con

decisione del 7 giugno 2022, il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 5, ha pronunciato la chiusura del

fallimento della PI 2, aperto dal 23 ottobre 2017 ad istanza della

stessa società.

Fatti

B. Contro

la sentenza appena citata RE 1, ex amministratrice e azionista unica della

fallita nonché creditrice nel fallimento, è insorta a questa Camera con un

reclamo del 20 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo, la reinscrizione

della società nel registro di commercio, l’an­nullamento dello stato di

riparto e degli attestati di carenza di beni e la retrocessione dell’incarto al

Pretore e di conseguenza all’Ufficio dei fallimenti per “accertamenti supplementari”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato brevi manu il 20 giugno

2022.

contro la sentenza pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del 10

giugno (pubblicazione n. KK06-__________), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendo­no dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’appli­­cazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel

reclamo RE 1 qualifica come manifestamente insufficiente l’accertamento dei

fatti che il Pretore doveva effettuare d’ufficio giusta l’art. 255 lett. a CPC,

nella misura in cui, secondo lei, egli l’ha deputato all’Ufficio dei fallimenti

“soprassedendo totalmente da atti istruttori

determinanti ai fini di un giudizio vincolante nei suoi effetti”.

Censura a tal uopo il mancato allestimento di una sti­ma sul valore

economico-patrimoniale della società e la mancata assunzione dell’intera

documentazione contabile e societaria.

2.1

Secondo

l’art. 268 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia la chiusura della procedura di

fallimento quando l’ha ritiene esaurita sulla ba­se del rapporto finale dell’amministrazione

del fallimento (cpv. 1). Egli deve verificare che l’insieme delle operazioni di

fallimento sia­no terminate, compresa la distribuzione dei dividendi, e che le

procedure giudiziarie e di ricorso all’autorità di vigilanza siano concluse, fatta salva l’eccezione dell’art. 95 RUF (Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8-9 ad art. 268

LEF).

2.2

Nel

caso in esame, la reclamante non indica quale operazione prevista dalla legge non

sarebbe stata eseguita. Si limita a lamentare la mancata assunzione della

documentazione contabile e societaria senza precisare quale norma del diritto

esecutivo svizzero sarebbe stata violata. Non basta al riguardo nemmeno l’allegazio­­ne

secondo cui l’Ufficio dei fallimenti avrebbe dovuto prendere tale documentazione in custodia “anche come semplice misura

cautela­re”, anche

perché non menziona le conseguenze concrete della mancata assunzione. Dal profilo

dell’esigenza di motivazione (sopra consid. 1.2), la ricevibilità del reclamo

appare di conseguenza dubbia.

2.3

In

ogni caso, nel statuire sulla richiesta di chiusura della procedura

fallimentare il giudice del fallimento deve solo verificare che le principali

operazioni della liquidazione (grida ai creditori, deposito della graduatoria e

dell’inventario, eventuale tenuta delle assemblee dei creditori, realizzazione

degli attivi inventariati, deposito dello stato di ripartizione, versamento dei

dividendi e rilascio degli attestati di carenza di beni) siano state compiute.

Fatta eccezione delle decisioni sulla sospensione della procedura per mancanza

di attivo (art. 230 LEF), sulla determinazione del tipo (sommario od ordinario)

di liquidazione (art. 231 LEF), sulle contestazioni giudiziarie della graduatoria

(art. 250 LEF) e sulla chiusura del fallimento (art. 268 LEF), non gli spetta determinarsi

sulla conformità degli atti dell’ufficio dei fallimenti alla legge né sulla

loro opportunità. Tale compito incombe all’autorità di vigilanza ove venga tempestivamente

adita con un ricorso (art. 17 LEF). Il giudice del fallimento deve solo

sincerarsi che eventuali ricorsi siano stati liquidati prima della chiusura del

fallimento. Il Pretore non ha pertanto disatteso il proprio obbligo di

accertare d’ufficio i fatti (art. 255 lett. a CPC), giacché esso verte solo sui

fatti pertinenti ai fini del giudizio.

2.3.1

Ne

segue che, in concreto, il Pretore non era abilitato a verificare se l’ufficio

dei fallimenti avrebbe dovuto acquisire la documentazione contabile e

societaria della fallita. Poteva limitarsi a constatare che l’inventario è

stato regolarmente depositato e non è stato contestato per tempo, segnatamente

per ipotetici carenti accertamenti di attivi della fallita, che, a quanto pare

insinuare la reclamante, potrebbero risultare

dalla documentazione in questione. Pu­re su questo punto il reclamo è

infondato se non irricevibile.

2.3.2

Nella

sua veste di autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la Camera ha del

resto già avuto modo di rendere attenta la reclamante che la contestazione dell’inventario,

come la richiesta del suo completamento in base ad atti già esistenti al

momento del suo deposito, è a questo punto della procedura ampiamente tardiva,

il termine per farlo essendo scaduto già il 6 marzo 2020 (sentenza della CEF

15.2022.46

del 25 aprile 2022, pag. 3).

3.

Le richieste di reinscrizione della società

nel registro di commercio e di annullamento dello stato di riparto e degli

attestati di carenza di beni sono doppiamente irricevibili. Da una parte perché

non so­no di competenza del giudice del fallimento bensì, la prima, del­l’Ufficio

del registro di commercio, e le altre due dell’autorità di vigilanza, in quanto provvedimenti dell’Ufficio dei

fallimenti impugna­bili con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (sopra

consid. 2.3). Dall’altra poiché non sono motivate.

4.

Stante

l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.

5.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv.

1.

OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).