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Decisione

14.2022.79

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata produzione di un titolo di rigetto in prima sede. Interpello

20 ottobre 2022Italiano8 min

creditore la possibilità di ripresentare una nuova istanza, anche nella medesima

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.79

Lugano

20 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.2652 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 maggio 2022

dalla

RE 1

contro

CO 1

(ora patrocinato dall’ PA 1 )

giudicando sul reclamo del 20 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 10 giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 gennaio 2022 dal­la

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 2'631'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022,

indicando quale causa del credito la “Cessione formale Crediti __________ del 25.10.2021”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio

2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. L’istanza non è stata notificata alla controparte per

osservazio­ni.

C. Statuendo con decisione del 10 giugno 2022, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 60.– senz’assegnare

indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 giugno 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.

Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 giugno 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 24 giugno. Presentato il 20 giugno 2022 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante aveva prodotto

solamente il precetto esecutivo, sicché ha respinto l’istanza in mancanza di

spiegazioni e di produzione di un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Il

primo giudice ha d’altronde precisato di non poter sanare i difetti rilevati visti

Fatti

i principi che regolano la procedura di rigetto, tra cui la massima dispositiva

e il principio allegatorio. Egli ha infine ricordato che sussiste per il

creditore la possibilità di ripresentare una nuova istanza, anche nella medesima

esecuzione, producendo questa volta tutti i documenti idonei a giustificare le

proprie pretese.

4. Nel

reclamo la RE 1 rileva in buona sostanza che la decisione impugnata non è

comprensibile in alcuni suoi passi, ma riconosce che al giudice mancavano

elementi per poter accogliere l’istanza. Essa non condivide però l’esito del

giudizio, siccome riguardo ai documenti o alle spiegazioni mancanti il primo

giudice “aveva di sicuro la

facoltà di farne richiesta”. A mente sua, nessuno impediva

al Pretore di sanare i difetti rilevati. La reclamante produce infine nuovi

documenti a sostegno dell’istanza, tra cui l’“accordo quadro cessione crediti” (doc. 1).

4.1

Sennonché la reclamante disconosce che secondo

il principio attitatorio (art. 55 CPC), applicabile anche nelle procedure

sommarie (art. 255 CPC

a

contrario), le parti hanno l’onere

(e la responsabilità) di addurre nel processo i fatti rilevanti e i relativi

mezzi di prova (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013

consid. 3.2, sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 6.1 lett.

c con rinvii). In parole più semplici incombeva alla RE 1 spiegare spontaneamente

i fatti alla base della propria pretesa e produrre, già in prima sede, la documentazione

a sostegno della propria istanza e segnatamente quella che riteneva essere un

valido titolo di rigetto dell’opposizione.

4.2 Contrariamente a quanto allega la reclamante,

il Pretore non ave­va la facoltà di chiederle gli elementi mancanti. Di

principio, il giudice non può infatti favorire una parte rispetto all’altra. Gli

è consentito d’interpellare una parte, giusta l’art. 56 CPC, solo se le sue allegazioni non sono chiare, sono contraddittorie

Considerandi

o imprecise oppure manifestamente incomplete, dandole l’opportunità di rimediar­vi. L’istituto dell’interpello non deve tuttavia

servire a sanare negligenze processuali, ivi comprese quelle relative ai mezzi

di pro­va prodotti (sentenze del Tribunale federale 4A_487/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 4.2.2 con i rinvii; già citata

14.2019.117

consid. 6.1/a con rinvii). Non autorizza quindi il giudice – senza disattendere

il proprio dovere d’imparzialità – a suggerire alla parte gli argomenti da

allegare o di sollecitare un complemento delle prove da essa già addotte

(sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 apri­le 2019 consid. 5.2). L’obbligo d’imparzialità

e di neutralità gli vieta di rendere le parti attente su fatti ch’esse non

hanno considerato, né di aiutarle a impostare meglio la causa o suggerire loro

quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (DTF 142 III 465 consid. 4.3).

L’interpello entra in considerazione unicamente in caso di mancanza manifesta della parte (sentenza del

Tribunale federale 4A_301/2013

del 6 gennaio 2014 consid. 6.2), come quello in cui l’istante dimentica

inavvertitamente di produrre il precetto esecutivo o il titolo di rigetto sebbene

sia indicato nell’istanza come annesso (citata 14.2019.117 consid. 6.1/b con

rinvii).

Ne

segue che il Pretore non poteva chiedere alla RE 1, senza favorirla indebitamente rispetto all’escusso, le

spiegazioni e i docu­menti mancanti che gli avrebbero permesso di accogliere

l’istan­­za. La sua non appare infatti una svista manifesta, bensì una

negligenza processuale, giacché non risulta dagli atti che abbia voluto

produrre un titolo di rigetto con l’istanza.

4.3

Infine, la nuova documentazione prodotta per

la prima volta con il reclamo (doc. 1, 2 e 4) è irricevibile (v. sopra consid.

1.2). Non è possibile tenerne conto per l’odierno giudizio. La RE 1 avrebbe

fatto meglio a leggere attentamente la sentenza pretorile e a ripresentare una

nuova istanza di rigetto dell’opposizione, anche nella medesima esecuzione, con

acclusi i documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 653 n.

42c consid. 7.3/b). Produrre nuova documentazione dinanzi alla scrivente Camera

è del tutto inutile. Il reclamo non può ch’essere respinto.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'631'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).