14.2022.79
Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata produzione di un titolo di rigetto in prima sede. Interpello
20 ottobre 2022Italiano8 min
creditore la possibilità di ripresentare una nuova istanza, anche nella medesima
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.79
Lugano
20 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.2652 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 maggio 2022
dalla
RE 1
contro
CO 1
(ora patrocinato dall’ PA 1 )
giudicando sul reclamo del 20 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 10 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 gennaio 2022 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 2'631'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022,
indicando quale causa del credito la “Cessione formale Crediti __________ del 25.10.2021”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio
2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. L’istanza non è stata notificata alla controparte per
osservazioni.
C. Statuendo con decisione del 10 giugno 2022, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 60.– senz’assegnare
indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 giugno 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 giugno 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 24 giugno. Presentato il 20 giugno 2022 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante aveva prodotto
solamente il precetto esecutivo, sicché ha respinto l’istanza in mancanza di
spiegazioni e di produzione di un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Il
primo giudice ha d’altronde precisato di non poter sanare i difetti rilevati visti
Fatti
i principi che regolano la procedura di rigetto, tra cui la massima dispositiva
e il principio allegatorio. Egli ha infine ricordato che sussiste per il
creditore la possibilità di ripresentare una nuova istanza, anche nella medesima
esecuzione, producendo questa volta tutti i documenti idonei a giustificare le
proprie pretese.
4. Nel
reclamo la RE 1 rileva in buona sostanza che la decisione impugnata non è
comprensibile in alcuni suoi passi, ma riconosce che al giudice mancavano
elementi per poter accogliere l’istanza. Essa non condivide però l’esito del
giudizio, siccome riguardo ai documenti o alle spiegazioni mancanti il primo
giudice “aveva di sicuro la
facoltà di farne richiesta”. A mente sua, nessuno impediva
al Pretore di sanare i difetti rilevati. La reclamante produce infine nuovi
documenti a sostegno dell’istanza, tra cui l’“accordo quadro cessione crediti” (doc. 1).
4.1
Sennonché la reclamante disconosce che secondo
il principio attitatorio (art. 55 CPC), applicabile anche nelle procedure
sommarie (art. 255 CPC
a
contrario), le parti hanno l’onere
(e la responsabilità) di addurre nel processo i fatti rilevanti e i relativi
mezzi di prova (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013
consid. 3.2, sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 6.1 lett.
c con rinvii). In parole più semplici incombeva alla RE 1 spiegare spontaneamente
i fatti alla base della propria pretesa e produrre, già in prima sede, la documentazione
a sostegno della propria istanza e segnatamente quella che riteneva essere un
valido titolo di rigetto dell’opposizione.
4.2 Contrariamente a quanto allega la reclamante,
il Pretore non aveva la facoltà di chiederle gli elementi mancanti. Di
principio, il giudice non può infatti favorire una parte rispetto all’altra. Gli
è consentito d’interpellare una parte, giusta l’art. 56 CPC, solo se le sue allegazioni non sono chiare, sono contraddittorie
Considerandi
o imprecise oppure manifestamente incomplete, dandole l’opportunità di rimediarvi. L’istituto dell’interpello non deve tuttavia
servire a sanare negligenze processuali, ivi comprese quelle relative ai mezzi
di prova prodotti (sentenze del Tribunale federale 4A_487/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 4.2.2 con i rinvii; già citata
14.2019.117
consid. 6.1/a con rinvii). Non autorizza quindi il giudice – senza disattendere
il proprio dovere d’imparzialità – a suggerire alla parte gli argomenti da
allegare o di sollecitare un complemento delle prove da essa già addotte
(sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 aprile 2019 consid. 5.2). L’obbligo d’imparzialità
e di neutralità gli vieta di rendere le parti attente su fatti ch’esse non
hanno considerato, né di aiutarle a impostare meglio la causa o suggerire loro
quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (DTF 142 III 465 consid. 4.3).
L’interpello entra in considerazione unicamente in caso di mancanza manifesta della parte (sentenza del
Tribunale federale 4A_301/2013
del 6 gennaio 2014 consid. 6.2), come quello in cui l’istante dimentica
inavvertitamente di produrre il precetto esecutivo o il titolo di rigetto sebbene
sia indicato nell’istanza come annesso (citata 14.2019.117 consid. 6.1/b con
rinvii).
Ne
segue che il Pretore non poteva chiedere alla RE 1, senza favorirla indebitamente rispetto all’escusso, le
spiegazioni e i documenti mancanti che gli avrebbero permesso di accogliere
l’istanza. La sua non appare infatti una svista manifesta, bensì una
negligenza processuale, giacché non risulta dagli atti che abbia voluto
produrre un titolo di rigetto con l’istanza.
4.3
Infine, la nuova documentazione prodotta per
la prima volta con il reclamo (doc. 1, 2 e 4) è irricevibile (v. sopra consid.
1.2). Non è possibile tenerne conto per l’odierno giudizio. La RE 1 avrebbe
fatto meglio a leggere attentamente la sentenza pretorile e a ripresentare una
nuova istanza di rigetto dell’opposizione, anche nella medesima esecuzione, con
acclusi i documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 653 n.
42c consid. 7.3/b). Produrre nuova documentazione dinanzi alla scrivente Camera
è del tutto inutile. Il reclamo non può ch’essere respinto.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'631'000.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).