14.2022.8
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Capacità processuale della società anonima istante. Legittimazione della persona fisica che firma l’istanza per la società istante
2 agosto 2022Italiano10 min
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 ottobre 2021
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.8
Lugano
2 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.236/2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 27 ottobre
2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’11 gennaio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 (in
seguito: “CO 1”) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.–,
indicando quale causa del credito: “Iscrizione chat certificata”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 ottobre 2021
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 22 novembre 2021. Mediante replica spontanea del 2
dicembre 2021 la CO 1 ha ribadito il suo punto di vista e lo stesso ha fatto RE
1 entro il termine impartitole nella duplica del 9 dicembre 2021.
C. Statuendo con decisione dell’11 gennaio 2022, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2022 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 24 gennaio 2022
il Presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione. Entro il termine assegnatole dalla Camera per presentare
osservazioni al reclamo, in particolare sull’eccezione di carenza capacità
processuale sollevato dalla reclamante, il 9 febbraio 2022 la CO 1 ha prodotto
una procura a favore di della socia e dipendente RA 1. Con scritti del 18 febbraio
2022 e del 22 febbraio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni
contrastanti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 12 gennaio 2022, il termine d’impugnazione
è giunto a scadenza sabato 22 gennaio, sicché è stato riportato a lunedì 24
gennaio, essendo il 23 gennaio una domenica. Presentato tre giorni prima (data
del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha in particolare respinto l’eccezione
della convenuta relativa all’incapacità processuale dell’istante, che ha
ritenuto data “alla luce di
quanto affermato in sede di replica da quest’ultima”.
3.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che l’istanza di rigetto andava dichiarata irricevibile per
difetto di capacità processuale della CO 1. Evidenzia che in calce all’istanza
figura il timbro della società con una firma senza indicazione del nome del
firmatario, ciò che non permette di stabilirne la capacità processuale. Rimprovera
d’altronde al primo giudice di essersi fondato per ammetterla su una semplice –
e insufficiente – allegazione di parte nella replica spontanea, secondo cui “siamo in diritto di firma in quanto l’amministratore,
o i soci della CO 1, sottoscrivono la stessa [l’istanza di rigetto]”.
4.
Il
giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC),
tra cui rientra la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la
capacità della parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio
rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC), nel caso della persona giuridica
tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente
rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto
civile (DTF 141 III 81 seg. consid. 1.3). Quando si applica la massima attitatoria,
il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i presupposti
processuali (DTF 144 III 555 consid. 4.1.3), se non emergono dagli atti (DTF
141.
III 294 consid. 6.2), ma incombe all’attore o all’istante, perlomeno se il
presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli elementi che
permettono di concluderne al rispetto (Bohnet
in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 4 ad art. 60 CPC). In particolare, ogni persona
abilitata a rappresentare la società in giudizio deve legittimarsi producendo o
un estratto dal registro di commercio, oppure l’autorizzazione rilasciatale per
agire e transare nella causa concreta con cui ha adito il tribunale (art. 68
cpv. 3 CPC per analogia; citata DTF 141 III 82 consid. 1.3).
Per quanto attiene alla fattispecie, a fronte della contestazione
della convenuta, la firmataria dell’istanza avrebbe quindi dovuto indicare la
propria identità e legittimarsi con un estratto dal
registro di commercio oppure un’autorizzazione ad hoc. Come rilevato dalla reclamante, l’allegazione contenuta nella replica
spontanea era al riguardo insufficiente a ritenere data la capacità processuale
della CO 1. Su questo punto la decisione del primo giudice è giuridicamente
errata.
5.
Dietro
richiesta della scrivente Camera, la CO 1 ha invero prodotto una procura del 21
giugno 2021 a favore di tale RA 1, la quale, a suo dire, in qualità di socia e
dipendente, sarebbe autorizzata a firmare i contratti e a prendere contatto
con enti pubblici e privati a nome della società. RE 1 ha tut-tavia osservato
che i documenti agli atti non permettono di stabilire che le “firme apposte” siano
riconducibili a RA 1 o ad altre persone legittimate in seno alla società e
rilevato che nei tre documenti prodotti in sede di reclamo le tre firme sono
tutte diverse l’una dall’altra. Ella ritiene ad ogni modo irricevibile la
procura prodotta per la prima volta in seconda sede.
5.1
In
realtà, la procura prodotta dalla CO 1 è ricevibile. In effetti,
la
capacità processuale è una questione di ricevibilità che il giudice deve
verificare d’ufficio in ogni stadio della procedura (art. 60 CPC e sopra
consid. 4). Non vi si applicano né il principio dispositivo (art. 58 cpv. 2
CPC) né la limitazione dei mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC). L’intervento d’ufficio
del giudice, d’altronde, non viola il principio di uguaglianza, siccome l’obbligo
di verifica della legittimazione vale per tutte le parti. Del resto, l’istanza
non potrebbe essere dichiarata irricevibile senza preventiva fissazione all’istante
di un breve termine per sanarla (art. 132 cpv. 1 CPC). È ciò che ha fatto la
Camera, con l’obiettivo di prescindere, per economia di procedura, da un rinvio
della causa al giudice di pace a tale scopo (cfr. sentenza della CEF 14.2014.88/89
del 16 ottobre 2014 consid. 5.4).
5.2
Si pone tuttavia la questione di sapere se, come sostiene RE 1, la firma apposta
sull’istanza di rigetto è proprio quella di RA 1, quantunque la CO 1 non abbia fornito alcun elemento oggettivo a
sostegno di tale allegazione.
5.2.1
In
effetti, solo vizi formali della procura (o la sua mancanza) possono essere
sanati non solo entro un termine fissato a tal fine dal giudice (art. 132 cpv.
1.
CPC), bensì anche mediante ratifica – persino per atti concludenti (v. sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000,
consid. 4 in fine)
– a posteriori degli atti già intrapresi ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO
(sentenza del Tribunale federale 5D_142/2017 del 24 aprile 2018, consid. 3.1 e
3.2; sentenze della CEF 14.2020.45 del 31 agosto 2020 consid. e 14.2017.40 del
12.
luglio 2017 consid. 5.2), addirittura solo in seconda sede (sopra consid. 4). La possibilità di sanatoria secondo l’art. 132 CPC è invece esclusa
nel caso in cui al rappresentante faccia difetto il potere di rappresentanza, e
sia lui che la parte rappresentata ne siano consapevoli, o quando la parte
introduca consapevolmente un atto giudiziario viziato da carenze formali al
fine di ottenere di fatto una proroga
(sentenze 5A_460/2017 dell’8 ago-sto 2017 consid. 3.3.2, 5A_822/2014 del
4.
maggio 2015 consid. 2.3 e 5A_461/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1).
5.2.2
Nel
caso specifico, nulla negli atti indica che la firma sull’istanza sia di RA 1.
Non è quindi possibile verificare che chi ha sottoscritto l’istanza fosse
legittimato a rappresentare la CO 1, prova che le incombeva portare (sopra
consid. 4). D’altronde, la procura “limitata” prodotta dalla resistente con le osservazioni
al reclamo non contempla la redazione e sottoscrizione di atti giudiziari, ma
solo di “contratti di
iscrizione al servizio Chat/Agenzia matrimoniale con la clientela” e la facoltà di “prendere
contatto e interloquire, richiedendo informazioni, con qualsiasi terzo, segnatamente
enti pubblici e privati”. Infine, la procura “limitata” del 21
giugno 2021 è stata firmata da una persona, __________, che a quel momento non
era abilitata a rappresentare la CO 1, siccome è stata iscritta nel registro di
commercio come amministratore unico della società solo successivamente, ovvero
il 5 luglio 2021. Non avendo l’istante dimostrato la propria capacità
processuale, segnatamente la legittimazione della persona che ha firmato
l’istanza, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata nel senso
di dichiararla irricevibile.
5.3
Nulla
impedisce alla CO 1 di ripresentare, anche nella medesima esecuzione, una nuova
istanza di rigetto che adempia i requisiti di ricevibilità, non avendo le
decisioni di non entrata in materia per motivi processuali (cfr. art. 60
CPC) autorità di cosa giudicata materiale (già citata sentenza della CEF
14.2014.88/89 consid. 6.1).
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell’istante, che
rifonderà alla convenuta fr. 50.– per ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà
a RE 1 fr. 250.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).