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Decisione

14.2022.8

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Capacità processuale della società anonima istante. Legittimazione della persona fisica che firma l’istanza per la società istante

2 agosto 2022Italiano10 min

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 ottobre 2021

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.8

Lugano

2 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.236/2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 27 ottobre

2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’11 gennaio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2021 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 (in

seguito: “CO 1”) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.–,

indicando quale causa del credito: “Iscrizione chat certificata”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 ottobre 2021

la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 22 novembre 2021. Mediante replica spontanea del 2

dicembre 2021 la CO 1 ha ribadito il suo punto di vista e lo stesso ha fatto RE

1 entro il termine impartitole nella duplica del 9 dicembre 2021.

C. Statuendo con decisione dell’11 gennaio 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2022 per ottener­ne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 24 gennaio 2022

il Presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata

con l’impugnazione. Entro il termine assegnatole dalla Camera per presentare

osservazioni al reclamo, in particolare sull’eccezione di carenza capacità

processuale sollevato dalla reclamante, il 9 febbraio 2022 la CO 1 ha prodotto

una procura a favore di della socia e dipendente RA 1. Con scritti del 18 febbraio

2022 e del 22 febbraio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni

contrastanti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 12 gennaio 2022, il termine d’impugna­­zione

è giunto a scadenza sabato 22 gennaio, sicché è stato riportato a lunedì 24

gennaio, essendo il 23 gennaio una domenica. Presentato tre giorni prima (data

del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha in particolare respinto l’eccezione

della convenuta relativa all’incapacità processuale dell’istante, che ha

ritenuto data “alla luce di

quanto affermato in sede di replica da quest’ultima”.

3.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che l’istanza di rigetto andava dichiarata irricevibile per

difetto di capacità processuale della CO 1. Evidenzia che in calce all’istanza

figura il timbro della società con una firma senza indicazione del nome del

firmatario, ciò che non permette di stabilirne la capacità processuale. Rimprovera

d’altronde al primo giudice di essersi fondato per ammetterla su una semplice –

e insufficiente – allegazione di parte nella replica spontanea, secondo cui “siamo in diritto di firma in quanto l’amministratore,

o i soci della CO 1, sottoscrivono la stessa [l’istanza di rigetto]”.

4.

Il

giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC),

tra cui rientra la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la

capacità della parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio

rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC), nel caso della persona giuridica

tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente

rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto

civile (DTF 141 III 81 seg. consid. 1.3). Quando si applica la massima attitatoria,

il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i presupposti

processuali (DTF 144 III 555 consid. 4.1.3), se non emergono dagli atti (DTF

141.

III 294 consid. 6.2), ma incombe all’attore o all’istante, perlomeno se il

presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli elementi che

permettono di concluderne al rispetto (Bohnet

in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 4 ad art. 60 CPC). In particolare, ogni persona

abilitata a rappresentare la società in giudizio deve legittimarsi producendo o

un estratto dal registro di commercio, oppure l’autorizzazione rilasciatale per

agire e transare nella causa concreta con cui ha adito il tribunale (art. 68

cpv. 3 CPC per analogia; citata DTF 141 III 82 consid. 1.3).

Per quanto attiene alla fattispecie, a fronte della contestazione

della convenuta, la firmataria dell’istanza avrebbe quindi dovuto indicare la

propria identità e legittimarsi con un estratto dal

registro di commercio oppure un’autorizzazione ad hoc. Come rilevato dalla reclamante, l’allegazione contenuta nella replica

spontanea era al riguardo insufficiente a ritenere data la capacità processuale

della CO 1. Su questo punto la decisione del primo giudice è giuridicamente

errata.

5.

Dietro

richiesta della scrivente Camera, la CO 1 ha invero prodotto una procura del 21

giugno 2021 a favore di tale RA 1, la quale, a suo dire, in qualità di socia e

dipendente, sareb­be autorizzata a firmare i contratti e a prendere contatto

con enti pubblici e privati a nome della società. RE 1 ha tut-tavia osservato

che i documenti agli atti non permettono di stabilire che le “firme apposte” siano

riconducibili a RA 1 o ad altre persone legittimate in seno alla società e

rilevato che nei tre documenti prodotti in sede di reclamo le tre firme sono

tutte diverse l’una dall’altra. Ella ritiene ad ogni modo irricevibile la

procura prodotta per la prima volta in seconda sede.

5.1

In

realtà, la procura prodotta dalla CO 1 è ricevibile. In effetti,

la

capacità processuale è una questione di ricevibilità che il giudice deve

verificare d’ufficio in ogni stadio della procedura (art. 60 CPC e sopra

consid. 4). Non vi si applicano né il principio dispositivo (art. 58 cpv. 2

CPC) né la limitazione dei mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC). L’intervento d’ufficio

del giudice, d’altronde, non viola il principio di uguaglianza, siccome l’obbligo

di verifica della legittimazione vale per tutte le parti. Del resto, l’istanza

non potrebbe essere dichiarata irricevibile senza preventiva fissazione all’istante

di un breve termine per sanarla (art. 132 cpv. 1 CPC). È ciò che ha fatto la

Camera, con l’obiettivo di prescindere, per economia di procedura, da un rinvio

della causa al giudice di pace a tale scopo (cfr. sentenza della CEF 14.2014.88/89

del 16 ottobre 2014 consid. 5.4).

5.2

Si pone tuttavia la questione di sapere se, come sostiene RE 1, la firma apposta

sull’istanza di rigetto è proprio quella di RA 1, quantunque la CO 1 non abbia fornito alcun elemento oggettivo a

sostegno di tale allegazione.

5.2.1

In

effetti, solo vizi formali della procura (o la sua mancanza) possono essere

sanati non solo entro un termine fissato a tal fine dal giudice (art. 132 cpv.

1.

CPC), bensì anche mediante ratifica – persino per atti concludenti (v. sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000,

consid. 4 in fine)

– a posteriori degli atti già intrapresi ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO

(sentenza del Tribunale federale 5D_142/2017 del 24 aprile 2018, consid. 3.1 e

3.2; sentenze della CEF 14.2020.45 del 31 agosto 2020 consid. e 14.2017.40 del

12.

luglio 2017 consid. 5.2), addirittura solo in seconda sede (sopra consid. 4). La possibilità di sanatoria secondo l’art. 132 CPC è invece esclusa

nel caso in cui al rappresentante faccia difetto il potere di rappresentanza, e

sia lui che la parte rappresentata ne siano consapevoli, o quando la parte

introduca consapevolmente un atto giudiziario viziato da carenze formali al

fine di ottenere di fatto una proroga

(sentenze 5A_460/2017 dell’8 ago-sto 2017 consid. 3.3.2, 5A_822/2014 del

4.

maggio 2015 consid. 2.3 e 5A_461/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1).

5.2.2

Nel

caso specifico, nulla negli atti indica che la firma sull’istanza sia di RA 1.

Non è quindi possibile verificare che chi ha sottoscritto l’istanza fosse

legittimato a rappresentare la CO 1, prova che le incombeva portare (sopra

consid. 4). D’altronde, la procura “limitata” prodotta dalla resistente con le osservazioni

al reclamo non contempla la redazione e sottoscrizione di atti giudiziari, ma

solo di “contratti di

iscrizione al servizio Chat/Agenzia matrimoniale con la clientela” e la facoltà di “prendere

contatto e interloquire, richiedendo informazioni, con qualsiasi terzo, segnatamente

enti pubblici e privati”. Infine, la procura “limitata” del 21

giugno 2021 è stata firmata da una persona, __________, che a quel momento non

era abilitata a rappresentare la CO 1, siccome è stata iscritta nel registro di

commercio come amministratore unico della società solo successivamente, ovvero

il 5 luglio 2021. Non avendo l’i­stante dimostrato la propria capacità

processuale, segnatamente la legittimazione della persona che ha firmato

l’istanza, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata nel senso

di dichiararla irricevibile.

5.3

Nulla

impedisce alla CO 1 di ripresentare, anche nella medesima esecuzione, una nuova

istanza di rigetto che adempia i requisiti di ricevibilità, non avendo le

decisioni di non entrata in materia per motivi processuali (cfr. art. 60

CPC) autorità di cosa giudicata materiale (già citata sentenza della CEF

14.2014.88/89 consid. 6.1).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell’istante, che

rifonderà alla convenuta fr. 50.– per ripetibili.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà

a RE 1 fr. 250.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).