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Decisione

14.2022.80

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Intenzione di pagare dichiarata dall’escus¬so nelle osservazioni all’istanza. Stralcio per acquiescenza

21 novembre 2022Italiano7 min

Camera con un reclamo del 22 giugno 2022 perché il Giudice di pace desse seguito alla sua istanza. CO 1 non ha

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.80

Lugano

21 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.23 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 19 maggio

2022 dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 22 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 20 giugno 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2022 dalla

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'747.40 oltre agli

interessi del 5% dal 7 aprile 2022 (indicando che la causa del credito “concerne: __________. Con­tributi

arretrati dovuti per la

previdenza vecchiaia aziendale / LPP: 18.08.21 conteggio

contributi cassa pensione 12.2020 fr. 4'807.40, 06.04.22 interessi di mora

18.09.2021-06.04.2022 fr. 131.20 e spese di gestione d’esecuzione fr. 50.00”) e fr. 241.20 (“vedi punto 1”).

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo,

con istanza del 19 maggio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine

impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del

10 giugno 2022.

C. Statuendo con decisione del 20 giugno 2022, il Giudice di pace ha

stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza, ponendo a carico dell’istante

le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 22 giugno 2022 perché il Giudice di pace desse seguito alla sua istanza. CO 1 non ha

ritirato la raccomandata contenente l’assegna­­zione del termine per formulare

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 21 giugno 2022, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 1° luglio. Presentato il 23 giugno 2022 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che nelle sue osservazioni all’istanza

il convenuto aveva dichiarato di voler onorare il debito e ha considerato tale

affermazione come volontà di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Egli

ha quindi stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza.

3.

Nel

reclamo la RE 1, in buona sostanza, ribadisce che CO 1 non ha eseguito i

pagamenti dovuti e chiede quindi “al

giudice di pace di dare seguito alla richiesta di rigetto dell’opposizione”.

4.

Orbene, il pagamento della somma posta in esecuzione non è

assimilabile a un’acquiescenza (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre

2022, consid. 5) e pertanto men che meno una semplice intenzione di pagare

espressa dal convenuto nelle osservazioni all’istanza (“tengo a precisare che in ogni caso pagherò la som­ma […]”). Non costituisce neppure un ritiro

dell’opposizione in man­canza di una chiara manifestazione

di volontà in tal senso, né un’ acquiescenza all’istanza, nella misura in cui

la dichiarazione di CO 1 non contiene un riconoscimento scritto (e da lui firmato) della pretesa dell’istante destinato

al giudice (Gschwend/ Steck

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,

n. 12 e 28 ad art. 241 CPC Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a

ed. 2017, n. 16 e 31 ad art. 241 CPC). La causa non

poteva quindi essere considerata senza oggetto e stralciata dal ruolo. Giuridicamente

errata, la decisione impugnata dev’essere annullata e, co­me richiesto dalla

reclamante, la causa rinviata al Giudice di pace affinché si determini sul merito dell’istanza.

Se prima

della nuova decisione CO 1 dovesse per avventura ritirare l’opposizione o dichiarare

per scritto di aderire all’istanza, il Giudice di pace stralcerà la causa in

quanto diventata senza oggetto (art. 242 CPC), rispettivamente per acquiescenza

(art. 241 CPC).

5.

Essendo

la necessità del rinvio

della causa al primo giudice dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde

dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio

inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato. Non

si pone invece problema d’indennità, non aven­do la

reclamante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

6.

Al primo giudice va ricordato che in caso di reclamo egli deve

consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art.

327.

cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia

deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC) (sentenza della CEF 14.2018.18

del 27 giugno 2018, consid. 1.3). Eventuali documenti originali (come il

precetto esecutivo) possono essere restituiti solo dopo che ne è stata estratta

una fotocopia da riporre nell’incarto.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'988.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è

annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio sul merito

dell’istanza.

2. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva

un’eventuale com­pensazione, l’anticipo di fr. 150.– versato dalla

reclamante le è restituito.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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