14.2022.80
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Intenzione di pagare dichiarata dall’escus¬so nelle osservazioni all’istanza. Stralcio per acquiescenza
21 novembre 2022Italiano7 min
Camera con un reclamo del 22 giugno 2022 perché il Giudice di pace desse seguito alla sua istanza. CO 1 non ha
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Incarto n.
14.2022.80
Lugano
21 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.23 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 19 maggio
2022 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 20 giugno 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2022 dalla
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'747.40 oltre agli
interessi del 5% dal 7 aprile 2022 (indicando che la causa del credito “concerne: __________. Contributi
arretrati dovuti per la
previdenza vecchiaia aziendale / LPP: 18.08.21 conteggio
contributi cassa pensione 12.2020 fr. 4'807.40, 06.04.22 interessi di mora
18.09.2021-06.04.2022 fr. 131.20 e spese di gestione d’esecuzione fr. 50.00”) e fr. 241.20 (“vedi punto 1”).
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo,
con istanza del 19 maggio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine
impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del
10 giugno 2022.
C. Statuendo con decisione del 20 giugno 2022, il Giudice di pace ha
stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza, ponendo a carico dell’istante
le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 22 giugno 2022 perché il Giudice di pace desse seguito alla sua istanza. CO 1 non ha
ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione del termine per formulare
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 21 giugno 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 1° luglio. Presentato il 23 giugno 2022 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che nelle sue osservazioni all’istanza
il convenuto aveva dichiarato di voler onorare il debito e ha considerato tale
affermazione come volontà di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Egli
ha quindi stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza.
3.
Nel
reclamo la RE 1, in buona sostanza, ribadisce che CO 1 non ha eseguito i
pagamenti dovuti e chiede quindi “al
giudice di pace di dare seguito alla richiesta di rigetto dell’opposizione”.
4.
Orbene, il pagamento della somma posta in esecuzione non è
assimilabile a un’acquiescenza (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre
2022, consid. 5) e pertanto men che meno una semplice intenzione di pagare
espressa dal convenuto nelle osservazioni all’istanza (“tengo a precisare che in ogni caso pagherò la somma […]”). Non costituisce neppure un ritiro
dell’opposizione in mancanza di una chiara manifestazione
di volontà in tal senso, né un’ acquiescenza all’istanza, nella misura in cui
la dichiarazione di CO 1 non contiene un riconoscimento scritto (e da lui firmato) della pretesa dell’istante destinato
al giudice (Gschwend/ Steck
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,
n. 12 e 28 ad art. 241 CPC Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 16 e 31 ad art. 241 CPC). La causa non
poteva quindi essere considerata senza oggetto e stralciata dal ruolo. Giuridicamente
errata, la decisione impugnata dev’essere annullata e, come richiesto dalla
reclamante, la causa rinviata al Giudice di pace affinché si determini sul merito dell’istanza.
Se prima
della nuova decisione CO 1 dovesse per avventura ritirare l’opposizione o dichiarare
per scritto di aderire all’istanza, il Giudice di pace stralcerà la causa in
quanto diventata senza oggetto (art. 242 CPC), rispettivamente per acquiescenza
(art. 241 CPC).
5.
Essendo
la necessità del rinvio
della causa al primo giudice dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde
dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio
inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato. Non
si pone invece problema d’indennità, non avendo la
reclamante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3
lett. c CPC).
6.
Al primo giudice va ricordato che in caso di reclamo egli deve
consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art.
327.
cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia
deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC) (sentenza della CEF 14.2018.18
del 27 giugno 2018, consid. 1.3). Eventuali documenti originali (come il
precetto esecutivo) possono essere restituiti solo dopo che ne è stata estratta
una fotocopia da riporre nell’incarto.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'988.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è
annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio sul merito
dell’istanza.
2. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva
un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 150.– versato dalla
reclamante le è restituito.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).