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Decisione

14.2022.81

Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di compensazione. Limiti all’adduzione di fatti e mezzi di prova nuovi in prima sede

18 novembre 2022Italiano13 min

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 280'086.65

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.81

Lugano

18 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.12 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 7 gennaio 2022 da

CO 1

(patrocinata dall’__________ __________ PA 2

__________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 22 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza di divorzio del 25 giugno 2021 il Pretore del distretto

di Lugano ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta

dai coniugi che in esito alla liquidazione del regime dei beni obbligava RE 1 a

versare a CO 1 fr. 2'250'000.– in tre rate, l’ultima delle quali, di fr. 750'000.–,

entro il 30 novembre 2021.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 dicembre 2021 dalla sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 280'086.65

oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2021, indicando quale causa del

credito il “Saldo della terza

ed ultima rata, di cui al punto 3.– primo punto del dispositivo della sentenza

25 giugno 2021 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 6. __________ (inc.

no. DM.2019.229)”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 gennaio

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza

con osservazioni scritte del 27 gennaio 2022. Mediante replica e duplica

spontanee del 9 e 21 febbraio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Sempre

spontaneamente il 2 marzo 2022 CO 1 ha presentato una “triplica”, di cui RE 1 ha

chiesto lo stralcio con scritto del 7 marzo 2022.

D. Statuendo con decisione del 10 giugno 2022, il Pretore ha ammesso il

nuovo mezzo di prova prodotto con la “triplica” da CO 1 (doc. D) estromettendo

invece i nuovi documenti prodotti da RE 1 con la duplica (doc. 8 – 10). Ha quin­di

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’oppo­­sizione

interposta dal convenuto limitatamente a fr. 280'086.65

oltre agli interessi del 5% dal 27 dicembre 2021 (anziché dal 1° dicembre 2021), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità

di fr. 3'000.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Egli chiede altresì

l’estromissione dagli atti del nuovo documento prodotto con la “triplica” e l’ammissione

dei nuovi documenti da lui prodotti con la duplica.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 giugno 2022, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 23 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la sentenza di divorzio,

passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto per la pretesa

posta in esecuzione. Egli ha d’altronde respin­to l’eccezione di compensazione sollevata

dal convenuto, il quale si avvaleva nei confronti della moglie di un credito di

fr. 280'086.65 cedutogli dall’PI 1, relativo ai prestiti che la società le

avrebbe concesso nel corso degli anni diversi per complessivi fr. 230'645.–

e a fr. 50'000.– indebitamente prelevati dalla moglie il 22 gennaio 2018

da un conto intestato alla società. Il primo giudice ha considerato al riguardo

inammissibili i nuovi documenti acclusi alla duplica spontanea, nella misura in

cui l’escusso avreb­be già potuto allegarli alle osservazioni all’istanza,

mentre ha reputato ammissibile giusta l’art. 229 CPC il documento annesso alla

“triplica”, ossia un atto di duplica in un’altra procedura, giacché è stato presentato

in risposta a una nuova tesi esposta dal convenuto nella duplica spontanea.

Precisato ciò, il primo giudice ha ritenuto che i documenti ammissibili non

fossero sufficienti ad accogliere l’eccezione di compensazione, non trattandosi

di titoli esecutivi. In particolare ha spiegato che le decisioni fiscali accluse

alle osservazioni all’istanza, oltre a non

essere munite dell’attesta­zione di passato in giudicato, comprovano

unicamente l’esistenza, in quel momento, di un debito dei coniugi e della

società nei confronti dello Stato, ma non l’esistenza di un debito dell’istante

nei confronti della società e, a seguito della cessione, nei confronti del

convenuto. D’altronde, ha continuato il Pretore, non vi è neppure identità tra

il credito compensato e quello compensante, siccome il primo è un credito derivante

dalla liquidazione del regime dei beni, mentre il secondo è una pretesa fondata

su un contratto di mutuo ceduto da un terzo, ossia la società. Egli ha rilevato

che sorge altresì qualche dubbio sulla validità della cessione di credi­to,

poiché RE 1 non solo è gerente con diritto di firma individuale dell’PI 1, ma

ne è anche indirettamente socio attraverso la socia PI 2, di cui egli è

amministratore unico.

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole del mancato accoglimento della propria eccezione di

compensazione, premettendo che la dottrina è particolarmente divisa sulla

questione di sapere se l’art. 229 CPC è applicabile in procedura sommaria.

Afferma che il primo giudice, ad ogni modo, ha “clamorosamente” violato tale

disposizione, così come il suo diritto di essere sentito, nel dichiarare

inammissibili i documenti prodotti con la duplica spontanea. Per il reclamante,

la moglie, in qualità di socia e gerente del­l’PI 1, era perfettamente consapevole

del suo debito nei confronti della stessa e, comunque sia, i documenti annessi

alla duplica spontanea confermavano semplicemente la valenza di quelli già

allegati alle osservazioni. Contesta altresì l’ammissi­bilità del documento allegato

alla “triplica”, che oltre ad essere irrilevante andava semmai prodotto con la

replica. A suo giudizio la sentenza viola anche il diritto alla parità e all’equità

di trattamento.

Orbene,

la giurisprudenza e la dottrina dominante ammettono ora senza ambiguità l’applicazione

dell’art. 229 CPC nella procedura sommaria. Le parti possono in particolare

produrre nuovi documenti nell’ambito di una replica spontanea o di una duplica

spontanea alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 243 consid. 3.1

e i rinvii; sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid. 4.2.2 e 14.2021.84

del 22 novembre 2021 consid. 5.1). RE 1 non spiega il motivo per cui ritiene adempiuti i

presupposti di tale disposizione. La questione è invero senza importanza perché,

come si vedrà in seguito, anche volen-do ammettere la ricevibilità dei

documenti in questione l’esito del reclamo non cambierebbe (v. sotto consid. 5

segg.). Non è poi necessario pronunciarsi sull’ammissibilità della

documentazione prodotta con la “triplica”, poiché il reclamante stesso la

qualifica come irrilevante ed effettivamente non ha avuto alcun influsso sul­l’esito

del giudizio impugnato.

5.

Ciò

posto, occorre esaminare se le decisioni di tassazione e il prelevamento dei fr. 50'000.–

fossero come tali sufficienti a giustifica­re l’accoglimento dell’eccezione di

compensazione a norma del­l’art. 81 cpv. 1 LEF. A tal proposito il reclamante definisce

“del tutto fuori luogo” le considerazioni del Pretore relative alla mancanza d’iden­tità tra

credito compensato e quello compensante, a suo dire “clamorosamente” contraria all’art.

120.

CO, e ai dubbi sulla validità della cessione di credito. RE 1 rileva infine

che la sentenza impugnata accerta in modo “manifestamente erroneo e nuovamente lesivo dell’art. 9 Cst” che le notifiche di tassazione comproverebbero unicamente “l’esistenza

in quel momento di un debito dei coniugi e delle società nei confronti dello

Stato”.

5.1

La

ricevibilità delle censure è dubbia perché il reclamante si limita a sollevare

per lo più delle critiche generali senza davvero spiegare in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (v. sopra consid. 1.2).

5.2

Ad

ogni modo secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su

una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità

amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che

l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è

stato estinto o il termine per il pagamen­to è stato prorogato ovvero che è

intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l’estinzione,

la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile.

A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF),

non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La

presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo

(art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del

contrario, da addure con documenti co­me nell’azione in annullamento o sospensione

dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale

5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).

Quale

estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamen­to, ma pure ogni

altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere am-messa solo se il credito compensante

risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato

riconosciuto sen­za riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191

del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.

6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF). È controverso se basta all’escutente

contestare giudizialmente il credito compensante per opporsi con successo alla

compensazione fondata su un titolo di rigetto provvisorio (così: DTF 136 III

627.

consid. 4.2.3; sentenze della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid.

7.

e 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, consid. 6.2/a) oppure se deve rendere

verosimili eccezioni che lo infirmano giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (in tal

senso: Staehelin, op. cit., loc.

cit. e i rinvii).

5.3

Nel

caso in esame, le decisioni di tassazione prodotte dall’escus­­so (doc. 4-5), pur

ammettendo siano definitive, non attestano che la moglie è debitrice nei

confronti della società. Come rilevato dal Pretore le stesse potrebbero

costituire un titolo di rigetto a favore dello Stato per la riscossione dell’imposta,

ma non accertano materialmente le pretese tra la società e la moglie,

competenza riservata al giudice civile. Le dichiarazioni fiscali allegate alle

decisioni di tassazione non sono neppure parificabili a un riconoscimento di

debito senza riserva della moglie ai sensi della giurisprudenza sul­l’art.

81.

LEF (sopra consid. 5.2), perché hanno uno scopo meramente fiscale, che di

principio esclude che possano configurare un riconoscimento di debito nei

confronti dei mutuanti ivi indicati (sentenza

della CEF 14.2000.50 del 3 novembre 2000 consid. 2.6).

D’altronde

nulla indica che la moglie abbia riconosciuto il prestito menzionato nelle

dichiarazioni fiscali della società per il 2017 (doc. 4) e dei coniugi per il

2016.

(doc. 5) (dall’ultima pagina della quale risulta del resto che è stata

inoltrata dal marito dopo la separazione legale dei coniugi avvenuta il 14

dicembre 2017). In ogni caso le dichiarazioni non sono firmate da CO 1,

condizione imprescindibile perché possano valere almeno come titoli di rigetto

provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 5.2 e sentenza

della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 con­sid. 5). Che la moglie fosse a

quell’epoca socia e gerente della società non è determinante ai fini del

giudizio odierno, poiché un’eventuale riconoscimento del debito per atti

concludenti non può costituire un titolo di rigetto provvisorio in mancanza

della firma autografa del debitore

(sentenza della CEF 14.2017.208 del 22 maggio 2018 consid. 6.4/c).

5.4

Anche

l’estratto del conto postale del 14 marzo 2018 dal quale si evince il

prelevamento di fr. 50'000.– da un conto intestato alla società (doc. 6)

non contiene alcun riconoscimento di debito né è firmato da CO 1, sicché non

configura un titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, per

tacere dell’assen­­za d’indicazioni sull’identità della persona che ha

prelevato la somma e sulla destinazione della stessa. La decisione impugnata

resiste quindi alla critica. In queste condizioni è inutile esaminare le

censure del reclamante relative alla compensabilità dei crediti in questione e

alla validità della cessione dei crediti societari.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 280'086.65,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).