14.2022.81
Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di compensazione. Limiti all’adduzione di fatti e mezzi di prova nuovi in prima sede
18 novembre 2022Italiano13 min
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 280'086.65
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.81
Lugano
18 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.12 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 7 gennaio 2022 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ __________ PA 2
__________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 22 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza di divorzio del 25 giugno 2021 il Pretore del distretto
di Lugano ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta
dai coniugi che in esito alla liquidazione del regime dei beni obbligava RE 1 a
versare a CO 1 fr. 2'250'000.– in tre rate, l’ultima delle quali, di fr. 750'000.–,
entro il 30 novembre 2021.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 dicembre 2021 dalla sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 280'086.65
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2021, indicando quale causa del
credito il “Saldo della terza
ed ultima rata, di cui al punto 3.– primo punto del dispositivo della sentenza
25 giugno 2021 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 6. __________ (inc.
no. DM.2019.229)”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 gennaio
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 27 gennaio 2022. Mediante replica e duplica
spontanee del 9 e 21 febbraio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Sempre
spontaneamente il 2 marzo 2022 CO 1 ha presentato una “triplica”, di cui RE 1 ha
chiesto lo stralcio con scritto del 7 marzo 2022.
D. Statuendo con decisione del 10 giugno 2022, il Pretore ha ammesso il
nuovo mezzo di prova prodotto con la “triplica” da CO 1 (doc. D) estromettendo
invece i nuovi documenti prodotti da RE 1 con la duplica (doc. 8 – 10). Ha quindi
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a fr. 280'086.65
oltre agli interessi del 5% dal 27 dicembre 2021 (anziché dal 1° dicembre 2021), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità
di fr. 3'000.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Egli chiede altresì
l’estromissione dagli atti del nuovo documento prodotto con la “triplica” e l’ammissione
dei nuovi documenti da lui prodotti con la duplica.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 giugno 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 23 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la sentenza di divorzio,
passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto per la pretesa
posta in esecuzione. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata
dal convenuto, il quale si avvaleva nei confronti della moglie di un credito di
fr. 280'086.65 cedutogli dall’PI 1, relativo ai prestiti che la società le
avrebbe concesso nel corso degli anni diversi per complessivi fr. 230'645.–
e a fr. 50'000.– indebitamente prelevati dalla moglie il 22 gennaio 2018
da un conto intestato alla società. Il primo giudice ha considerato al riguardo
inammissibili i nuovi documenti acclusi alla duplica spontanea, nella misura in
cui l’escusso avrebbe già potuto allegarli alle osservazioni all’istanza,
mentre ha reputato ammissibile giusta l’art. 229 CPC il documento annesso alla
“triplica”, ossia un atto di duplica in un’altra procedura, giacché è stato presentato
in risposta a una nuova tesi esposta dal convenuto nella duplica spontanea.
Precisato ciò, il primo giudice ha ritenuto che i documenti ammissibili non
fossero sufficienti ad accogliere l’eccezione di compensazione, non trattandosi
di titoli esecutivi. In particolare ha spiegato che le decisioni fiscali accluse
alle osservazioni all’istanza, oltre a non
essere munite dell’attestazione di passato in giudicato, comprovano
unicamente l’esistenza, in quel momento, di un debito dei coniugi e della
società nei confronti dello Stato, ma non l’esistenza di un debito dell’istante
nei confronti della società e, a seguito della cessione, nei confronti del
convenuto. D’altronde, ha continuato il Pretore, non vi è neppure identità tra
il credito compensato e quello compensante, siccome il primo è un credito derivante
dalla liquidazione del regime dei beni, mentre il secondo è una pretesa fondata
su un contratto di mutuo ceduto da un terzo, ossia la società. Egli ha rilevato
che sorge altresì qualche dubbio sulla validità della cessione di credito,
poiché RE 1 non solo è gerente con diritto di firma individuale dell’PI 1, ma
ne è anche indirettamente socio attraverso la socia PI 2, di cui egli è
amministratore unico.
4.
Nel
reclamo RE 1 si duole del mancato accoglimento della propria eccezione di
compensazione, premettendo che la dottrina è particolarmente divisa sulla
questione di sapere se l’art. 229 CPC è applicabile in procedura sommaria.
Afferma che il primo giudice, ad ogni modo, ha “clamorosamente” violato tale
disposizione, così come il suo diritto di essere sentito, nel dichiarare
inammissibili i documenti prodotti con la duplica spontanea. Per il reclamante,
la moglie, in qualità di socia e gerente dell’PI 1, era perfettamente consapevole
del suo debito nei confronti della stessa e, comunque sia, i documenti annessi
alla duplica spontanea confermavano semplicemente la valenza di quelli già
allegati alle osservazioni. Contesta altresì l’ammissibilità del documento allegato
alla “triplica”, che oltre ad essere irrilevante andava semmai prodotto con la
replica. A suo giudizio la sentenza viola anche il diritto alla parità e all’equità
di trattamento.
Orbene,
la giurisprudenza e la dottrina dominante ammettono ora senza ambiguità l’applicazione
dell’art. 229 CPC nella procedura sommaria. Le parti possono in particolare
produrre nuovi documenti nell’ambito di una replica spontanea o di una duplica
spontanea alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 243 consid. 3.1
e i rinvii; sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid. 4.2.2 e 14.2021.84
del 22 novembre 2021 consid. 5.1). RE 1 non spiega il motivo per cui ritiene adempiuti i
presupposti di tale disposizione. La questione è invero senza importanza perché,
come si vedrà in seguito, anche volen-do ammettere la ricevibilità dei
documenti in questione l’esito del reclamo non cambierebbe (v. sotto consid. 5
segg.). Non è poi necessario pronunciarsi sull’ammissibilità della
documentazione prodotta con la “triplica”, poiché il reclamante stesso la
qualifica come irrilevante ed effettivamente non ha avuto alcun influsso sull’esito
del giudizio impugnato.
5.
Ciò
posto, occorre esaminare se le decisioni di tassazione e il prelevamento dei fr. 50'000.–
fossero come tali sufficienti a giustificare l’accoglimento dell’eccezione di
compensazione a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF. A tal proposito il reclamante definisce
“del tutto fuori luogo” le considerazioni del Pretore relative alla mancanza d’identità tra
credito compensato e quello compensante, a suo dire “clamorosamente” contraria all’art.
120.
CO, e ai dubbi sulla validità della cessione di credito. RE 1 rileva infine
che la sentenza impugnata accerta in modo “manifestamente erroneo e nuovamente lesivo dell’art. 9 Cst” che le notifiche di tassazione comproverebbero unicamente “l’esistenza
in quel momento di un debito dei coniugi e delle società nei confronti dello
Stato”.
5.1
La
ricevibilità delle censure è dubbia perché il reclamante si limita a sollevare
per lo più delle critiche generali senza davvero spiegare in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (v. sopra consid. 1.2).
5.2
Ad
ogni modo secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su
una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità
amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è
stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è
intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l’estinzione,
la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile.
A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF),
non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La
presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo
(art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del
contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione
dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale
5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).
Quale
estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni
altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere am-messa solo se il credito compensante
risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato
riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191
del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.
6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF). È controverso se basta all’escutente
contestare giudizialmente il credito compensante per opporsi con successo alla
compensazione fondata su un titolo di rigetto provvisorio (così: DTF 136 III
627.
consid. 4.2.3; sentenze della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid.
7.
e 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, consid. 6.2/a) oppure se deve rendere
verosimili eccezioni che lo infirmano giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (in tal
senso: Staehelin, op. cit., loc.
cit. e i rinvii).
5.3
Nel
caso in esame, le decisioni di tassazione prodotte dall’escusso (doc. 4-5), pur
ammettendo siano definitive, non attestano che la moglie è debitrice nei
confronti della società. Come rilevato dal Pretore le stesse potrebbero
costituire un titolo di rigetto a favore dello Stato per la riscossione dell’imposta,
ma non accertano materialmente le pretese tra la società e la moglie,
competenza riservata al giudice civile. Le dichiarazioni fiscali allegate alle
decisioni di tassazione non sono neppure parificabili a un riconoscimento di
debito senza riserva della moglie ai sensi della giurisprudenza sull’art.
81.
LEF (sopra consid. 5.2), perché hanno uno scopo meramente fiscale, che di
principio esclude che possano configurare un riconoscimento di debito nei
confronti dei mutuanti ivi indicati (sentenza
della CEF 14.2000.50 del 3 novembre 2000 consid. 2.6).
D’altronde
nulla indica che la moglie abbia riconosciuto il prestito menzionato nelle
dichiarazioni fiscali della società per il 2017 (doc. 4) e dei coniugi per il
2016.
(doc. 5) (dall’ultima pagina della quale risulta del resto che è stata
inoltrata dal marito dopo la separazione legale dei coniugi avvenuta il 14
dicembre 2017). In ogni caso le dichiarazioni non sono firmate da CO 1,
condizione imprescindibile perché possano valere almeno come titoli di rigetto
provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 5.2 e sentenza
della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5). Che la moglie fosse a
quell’epoca socia e gerente della società non è determinante ai fini del
giudizio odierno, poiché un’eventuale riconoscimento del debito per atti
concludenti non può costituire un titolo di rigetto provvisorio in mancanza
della firma autografa del debitore
(sentenza della CEF 14.2017.208 del 22 maggio 2018 consid. 6.4/c).
5.4
Anche
l’estratto del conto postale del 14 marzo 2018 dal quale si evince il
prelevamento di fr. 50'000.– da un conto intestato alla società (doc. 6)
non contiene alcun riconoscimento di debito né è firmato da CO 1, sicché non
configura un titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, per
tacere dell’assenza d’indicazioni sull’identità della persona che ha
prelevato la somma e sulla destinazione della stessa. La decisione impugnata
resiste quindi alla critica. In queste condizioni è inutile esaminare le
censure del reclamante relative alla compensabilità dei crediti in questione e
alla validità della cessione dei crediti societari.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 280'086.65,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).