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Decisione

14.2022.82

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

20 luglio 2022Italiano3 min

con scritto del 15 giugno 2022 RE 1 ha nuovamente trasmesso al Pretore il riconoscimento

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2022.82

Lugano

20 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.2374 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2022

da

RE 1 (GR)

contro

CO 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________05 emesso

Fatti

il 10 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 32'000.–

oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 19 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha respinto l’istanza presentata da RE 1 il 6 aprile 2022, ponendo a

carico dell’escutente le spese processuali di fr. 60.–;

che

con scritto del 15 giugno 2022 RE 1 ha nuovamente trasmesso al Pretore il riconoscimento

di debito accluso all’istan­­za, evidenziando con due frecce verdi il posto in

cui l’escusso ha apposto la propria firma, e ha scritto di rimanere in attesa

di una nuova decisione di accoglimento dell’istanza;

che

il Pretore ha trasmesso tale scritto a questa Camera come reclamo contro la

sentenza del 19 maggio 2022;

che,

in effetti, in linea di massima la modifica di una decisione già emessa può

essere ottenuta solo mediante un reclamo contro la decisione contestata;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

Considerandi

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo la notifica avvenuta a RE 1 già il 20

maggio 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.41.912373.00111210), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì

30.

maggio;

che

consegnato alla posta solo il 20 giugno 2022 (come risulta dal timbro postale

sulla busta d’invio), il reclamo di RE 1 è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio

(art. 60 CPC);

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che,

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico

del reclamante.

3. Notificazione a .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).