14.2022.82
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo
20 luglio 2022Italiano3 min
con scritto del 15 giugno 2022 RE 1 ha nuovamente trasmesso al Pretore il riconoscimento
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2022.82
Lugano
20 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.2374 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2022
da
RE 1 (GR)
contro
CO 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________05 emesso
Fatti
il 10 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 32'000.–
oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 19 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha respinto l’istanza presentata da RE 1 il 6 aprile 2022, ponendo a
carico dell’escutente le spese processuali di fr. 60.–;
che
con scritto del 15 giugno 2022 RE 1 ha nuovamente trasmesso al Pretore il riconoscimento
di debito accluso all’istanza, evidenziando con due frecce verdi il posto in
cui l’escusso ha apposto la propria firma, e ha scritto di rimanere in attesa
di una nuova decisione di accoglimento dell’istanza;
che
il Pretore ha trasmesso tale scritto a questa Camera come reclamo contro la
sentenza del 19 maggio 2022;
che,
in effetti, in linea di massima la modifica di una decisione già emessa può
essere ottenuta solo mediante un reclamo contro la decisione contestata;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
Considerandi
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta a RE 1 già il 20
maggio 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.41.912373.00111210), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì
30.
maggio;
che
consegnato alla posta solo il 20 giugno 2022 (come risulta dal timbro postale
sulla busta d’invio), il reclamo di RE 1 è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio
(art. 60 CPC);
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che,
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico
del reclamante.
3. Notificazione a .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).