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Decisione

14.2022.83

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Fattura per lavori supplementari non compresi nel prezzo a corpo. Pagamenti di acconti

18 novembre 2022Italiano11 min

di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determi-nato o agevolmente determinabile

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.83

Lugano

18 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.382 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 marzo 2022 dall’

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 24 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 13 giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 26 aprile 2018 l’CO 1, come imprenditore, e RE 1, come

committente, hanno firmato un contratto d’appalto generale per l’edificazione

di una casa familiare “chiavi

in mano” sul fondo di proprietà di quest’ultimo per un

prezzo a corpo di fr. 685'000.–. Il contratto prevedeva un interesse di mora

del 10% “valido anche per le

altre fatture”. Il 23 maggio 2019 l’CO 1 ha emesso una

fattura di fr. 37'695.– (IVA inclusa), con tabella annessa, relativa a “opere supplementari”.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 marzo 2022 dalla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 37'695.–

oltre agli interessi del 10% dal 7 giugno 2019 (indicando quale causa del

credito: “Fattura in sospeso

del 23.05.2019”), fr. 3'769.50 oltre agli

interessi del 10% dal 7 giugno 2019 (per “Interesse di mora secondo contratto d’appalto”) e fr. 200.– (per “Spese

di esecuzio­ne”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 marzo

2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 12 aprile 2022. Con replica spontanea del 25 aprile 2022 l’istante

ha ridimensionato la domanda di causa a fr. 33'703.– e con duplica

spontanea del 4 maggio 2022 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista.

D. Statuendo con decisione del 13 giugno 2022, il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza per fr. 25'195.– (anziché fr. 37'695.–, dedotti fr. 12'500.–

già pagati) oltre agli interessi del 10% dal 7 giugno 2019

e per spese esecutive di fr. 103.30 e in tale misura rigettato

in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo le spese processuali di fr. 240.– a

suo carico per fr. 180.– e un’indennità di fr. 10.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Il 1° luglio 2022 il Presidente della Camera ha concesso l’effetto

sospensivo al reclamo. Entro il termine impartitole per presentare osservazioni

l’CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 14 giugno 2022, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto venerdì 24 giugno. Presentato quello stes­so giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la fattura di fr. 37'695.–

concerneva lavori non inclusi nella somma forfettaria di fr. 685'000.–

pattuita nel contratto d’appalto generale. Orbene, egli ha constatato che, fatto salvo il contratto, nessun

altro documento prodotto dall’istante risulta sottoscritto dall’escusso,

ciò che vale in particolare per la fattura e la tabella annessa di cui l’istante

chiede il pagamento, sicché manca un valido riconoscimento di debito per la

somma posta in esecuzione. Il primo giudice ha al-tresì precisato che nemmeno

il fatto che l’escusso abbia pagato acconti mensili di fr. 500.– per

complessivi fr. 12'500.– dopo aver avuto conoscenza della fattura è

determinante, siccome, in assenza di firma del debitore, un riconoscimento di

debito tacito è inefficace dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò nonostante

egli ha ritenuto che, considerati nel loro insieme, il contratto di appalto,

che elenca i lavori non inclusi nel forfait, la fattura che “si rifà” al

contratto per i lavori esclusi e la tabella, che ne indica il prezzo netto,

tenuto anche conto della chat del 16 maggio 2019 e del successivo pagamento di

acconti, costituiscano un valido riconoscimento di debito per fr. 37'695.–

e, dedotti gli acconti già versati, ha accordato il rigetto per fr. 25'195.–. Considerandole

non sufficientemente verosimili, ha d’altronde respinto le eccezioni del con­venuto,

secondo cui la fattura non gli sarebbe mai stata spedita, i lavori fatturati sarebbero

compresi nel prezzo di fr. 685'000.– già pagato e i lavori non

sarebbero stati eseguiti a regola d’arte. Il Pretore non ha invece esteso il

rigetto dell’opposizione agli interessi di mora di fr. 3'769.50 stante il

divieto dell’anatocismo, bensì alle spese esecutive di fr. 103.30 (anziché

Fatti

i fr. 200.– richiesti dall’istante).

4. Nel

reclamo RE 1 si duole che il Pretore abbia implicitamente ritenuto – a torto –

che la pretesa dell’CO 1 potesse basarsi sul contratto d’appalto. Egli

ribadisce di non aver avuto la possibilità di pagare più dell’ipoteca erogata

dalla banca (ossia più di fr. 685'000.–) e di non aver mai acconsentito ai

lavori supplementari. D’altronde, come anche rilevato dal Pretore medesimo, una

semplice fattura da lui non sottoscritta e un parziale pagamento non

costituiscono un valido riconoscimento di debito. A mente sua, firmando il

contratto d’appalto egli non ha riconosciuto anche l’importo posto in

esecuzione, non previsto e non definito nello stesso. Rileva di aver solo

peccato d’inesperien­za lasciandosi convincere a pagarlo in parte.

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento può essere

dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati

dall’escusso, a condizio­ne però che il documento in cui egli si riconosce

debitore dell’e­­scutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e

direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano

di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determi-nato o agevolmente determinabile

nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1;

sentenza della CEF 14.2020.112 del 24 febbraio 2021 consid. 5, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

5.1 Come

risulta chiaro sia al Pretore che al reclamante, semplici fatture, ove non

siano sottoscritte dal debitore, non possono da sole rappresentare secondo la

legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii). A

dipendenza delle circostanze, tuttavia, anche una fattura non firmata può

giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione nella misura in cui

espliciti il calcolo delle prestazioni a carico dell’escusso in base a quanto

Considerandi

da lui riconosciuto e sottoscritto in un contratto an­ch’esso accluso all’istanza

e consenta così di verificare senza eccessiva difficoltà l’importo posto in

esecuzione (sentenze della CEF 14.2019.213 del 31 marzo 2020, consid. 5.2 e

14.2018.33

del 12 luglio 2018 consid. 5.3), purché i fattori del calcolo

esposto nella fattura risultano dal contratto firmato o che quest’ultimo rinvii

esplicitamente alla fattura (sopra consid. 5).

5.2

Nel caso di specie

il contratto d’appalto (doc. C) prevede un

prez­zo a corpo di fr. 685'000.–, mentre la fattura di fr. 37'695.– (doc.

B) concerne “opere

supplementari” che il Pretore ha accertato essere

escluse dal prezzo a corpo. Nel contratto d’appalto, unico documento agli atti sottoscritto

dall’escusso, non c’è alcuna indicazione sul prezzo di quelle opere

supplementari né alcun rinvio alla fattura di fr. 37'695.–. Firmando il

contratto, RE 1 non ha riconosciuto – e non poteva neppure riconoscere – di

dover pagare all’istante fr. 35'000.– (oltre all’IVA) per i (futuri) lavori

supplementari elencati nella tabella acclusa alla fattura. L’aver pagato

acconti dopo aver avuto conoscenza della fattura potrà forse costituire un

riconoscimento tacito dell’obbligo di pagarla, ma in difetto di una sua firma

manoscritta non può rappresentare un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF (per un caso analogo: sentenza della CEF 14.2017.70 del

23.

agosto 2017 consid. 6.3). L’istante non ha quindi diritto alla via agevolata

del rigetto dell’opposizione provvisorio in procedura sommaria, ma ciò non le

preclude la via della procedura ordinaria (art. 79 LEF; sopra consid. 2;

sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1). Giuridicamente

errata, la decisione impugnata va riformata nel senso della reiezione

dell’istanza.

6.

Il

reclamo merita altresì accoglimento per le spese esecutive di fr. 103.30. La

decisione al riguardo spetta infatti esclusivamente all’ufficio d’esecuzione (cfr. art.

68.

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2020.68 del 9 novembre 2020,

consid. 7 con rinvii).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2021 consid. 6 con

rinvii).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'298.30

(25'195 + 103.30) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 240.– sono poste a carico dell’istante,

che rifonderà al convenuto un’indennità di fr. 800.–”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del­l’CO 1, che gli rifonderà

fr. 1'200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).