14.2022.84
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di affitto agricolo con remunerazioni accessorie esulanti dal fitto stabilito dalla Sezione dell’agricoltura. Eccezioni di novazione e di nullità
16 dicembre 2022Italiano15 min
di affitto del medesimo fondo vignato di fr. 50'000.– annui, composti dei fr. 41'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.84
Lugano
16 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 3 marzo 2022
da
RE 1
(patrocinato dall’avv. PATR2 1 e dall’MLaw PATR3
1, )
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 27 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 giugno 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 30 dicembre 2015 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 una
convenzione intitolata “Fitto azienda
vinicola”, con cui il padre ha concesso in gestione alla figlia, per
quindici anni con inizio dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2030, il
fondo vignato sito tra R__________ e R__________ denominato “C__________” (__________ RFD [recte:
__________] e n. __________ RFD). Al punto 4 della medesima, sotto il titolo “corrispettivo/ affitto”, le parti hanno
pattuito che CO 1 avrebbe versato al padre fr. 60'000.– all’anno, così
suddivisi:
– fr. 41'000.– “come previsto dalla Commissione”
– fr. 9'000.– “affitto non
agricolo di due locali nell’abitazione al map-
pale __________”
– fr. 10'000.– “come da comune accordo intrapreso dalle parti”.
Al
punto 10 è stato altresì previsto che RE 1, quale proprietario del fondo,
avrebbe ceduto in uso esclusivo alla gerente il marchio di sua proprietà “C__________” per tutta la durata del
contratto dietro versamento anticipato di fr. 3'000.– annui.
Fatti
B. Con
un ulteriore “contratto di
affitto agricolo” sottoscritto tra le parti il 27
gennaio 2017 e allestito con l’aiuto di un
consulente della Sezione dell’agricoltura, RE 1 e CO 1 hanno pattuito un canone
di affitto del medesimo fondo vignato di fr. 50'000.– annui, composti dei fr. 41'000.–
stabiliti dalla Commissione della Sezione dell’agricoltura e di fr. 9'000.–
per i “locali abitabili”. La
durata del contratto, anch’essa di quindici anni, è stata fatta iniziare con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016. Sotto la
voce “altre
condizioni speciali” in
coda al medesimo, le parti hanno convenuto al punto 7 che “eventuali spese supplementari” sarebbero
state a carico del fittavolo.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2022 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 13'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016 (indicando quale causa del
credito: “Contratto/convenzione
del 30.12.2015: CHF 10'000.00/ anno: come da comune accordo intrapreso dalle
parti [punto 4.];
CHF 3'000.00/anno: utilizzo del marchio "C__________" [punto 10.] Corrispettivo 2016”),
fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2017 (per “Corrispettivo 2017”),
fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2018 (per “Corrispettivo 2018”),
fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2019 (per “Corrispettivo 2019”),
fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2020 (per “Corrispettivo 2020”)
e fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2021 (per “Corrispettivo 2021”).
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 marzo 2022
RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 5 aprile 2022. Entro il termine assegnatogli, l’istante
ha ribadito la domanda con una replica del 10 maggio 2022, mentre la convenuta
ha confermato le sue conclusioni mediante duplica del 13 giugno 2022.
E. Statuendo con decisione del 15 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.–
e un’indennità di fr. 3'500.– a favore della convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2022 per ottenerne in
via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via
subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice affinché
emani un nuovo giudizio dopo avergli assegnato un termine per esprimersi sulla
duplica del 13 giugno 2022, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Stante
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a alla patrocinatrice di RE 1 il 17 giugno 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 27 giugno. Presentato quello stesso
giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare le
censure formali sollevate da RE 1. Egli si duole di una violazione del suo
diritto di essere sentito da un lato perché il Pretore aggiunto ha emesso la
sentenza impugnata il giorno successivo alla ricezione della duplica di
controparte, dall’altro poiché a suo dire la decisione non è sufficientemente
motivata, non essendo stato verificato se il documento su cui egli fonda la
propria pretesa costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
2.1
La prima critica è in sé fondata, giacché per garantire il diritto di essere sentito della
controparte, il giudice deve attendere di principio almeno dieci giorni dall’ultimo
atto presentato da una parte prima di emettere il giudizio, e ciò al fine di
lasciare un lasso di tempo sufficiente alla controparte per depositare
eventuali osservazioni spontanee (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1 e la già citata
sentenza della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5.1, con rinvii). Nel caso in esame, il Pretore aggiunto non ne
ha tenuto conto nella misura in cui ha emesso la sentenza impugnata il 15 giugno, ossia il giorno
dopo l’intimazione della duplica all’istante (act. IV a tergo dell’ultimo
foglio).
Non è tuttavia necessario rinviare
la causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome il reclamante ha postulato in via principale l’accoglimento
dell’istanza, la causa è matura per il giudizio e il reclamo verte su
una questione giuridica, ovvero l’interpretazione
normativa di una parte della documentazione già agli atti, sicché nulla
osta a statuire senza indugio nel merito del reclamo (art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC).
2.2
Per
quanto attiene alla contestazione d’insufficiente motivazione della decisione impugnata, si rileva
invece che, seppur in modo succinto, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza escludendo
che tra le “spese
supplementari” indicate nel
contratto di affitto agricolo possano ricadere, in quanto non avvallate dall’autorità
preposta, le pattuizioni riferite al pagamento di fr. 10'000.– e fr. 3'000.–
stabilite nella Convenzione del 30 dicembre 2015, come invece sostenuto da RE 1
nella replica. Per questo motivo, ancorché implicitamente il primo giudice ha
negato al contratto fatto valere dall’istante la qualità di titolo di rigetto
provvisorio. La censura è pertanto infondata.
3.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
4.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto rilevato che il contratto
di affitto agricolo prodotto dall’istante sottostà alla relativa legge federale
(LAAgr, RS 221.213.2), secondo cui il fitto dev’essere autorizzato dall’autorità
competente (art. 42 cpv. 1) pena la nullità del contratto laddove il fitto
ecceda la misura stabilita dall’autorità (art. 45). Ricordato che non è
consentito aggirare tali disposizioni stabilendo remunerazioni accessorie non
sufficientemente riferite a prestazioni
concrete, il primo giudice ha considerato nulla la clausola n. 7 del
(secondo) contratto di affitto agricolo – per cui “eventuali spese supplementari sono a carico del
fittavolo” – invocata dall’istante per giustificare le
remunerazioni accessorie poste in esecuzione, basate sulle pattuizioni
contenute nella precedente convenzione del 2015, che l’autorità preposta non ha
avvallato. Onde la reiezione dell’istanza.
5.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di non aver verificato se la
(prima) convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2015 costituisce un valido
titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i fr. 13'000.–
annui supplementari pattuiti. Per lui è pacifico che lo sia, giacché,
nonostante la sua denominazione come “fitto azienda vinicola”, la stessa non riguarda
solo il fitto dell’azienda – approvato dalla Sezione dell’agricoltura – ma
anche la sua gestione e prevede oltre al canone stabilito un importo annuo di complessivi
fr. 13'000.– relativo ad accordi che non soggiacciono alla LAAgr e non
possono pertanto essere considerati nulli.
6.
In sé, la prima convenzione costituisce
effettivamente un riconoscimento di debito, nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF,
per le rimunerazioni supplementari di fr. 13'000.– annui (punti 4, 3°
corrispettivo, e 10). In prima sede la convenuta ha però sollevato le eccezioni
di nullità del primo contratto e della sua novazione con il se-condo contratto, che sono da esaminare sotto il profilo dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
6.1
A
tenore della norma appena citata, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),
di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La
verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione
(sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1
e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in
fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un
certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del
22.
aprile 2020 consid. 3.3.1).
6.2
Nel caso in esame, in prima sede CO 1 ha eccepito
la nullità della convenzione del 2015, allegando che la medesima era stata
sottoposta a un consulente della Sezione dell’agricoltura, PINT1 1, e poi
sostituita – con l’aiuto di quest’ultimo – con il contratto del 27 gennaio
2017.
Per la convenuta il fitto autorizzato è quindi unicamente quello
stabilito nel secondo accordo, senza i corrispettivi di fr. 10'000.– e di fr. 3'000.– pattuiti nel primo, a suo dire
non accettato dalla Sezione dell’agricoltura, con effetto retroattivo al
1° gennaio 2016, anno in cui ella ha iniziato la propria attività.
6.3
Ricordata
la possibilità di accordare il rigetto dell’opposizione anche sulla scorta di
un riconoscimento di debito astratto – ossia che non menziona la causa dell’obbligo
riconosciuto – il reclamante sostiene che la convenuta non ha reso verosimile
la nullità della prima convenzione. A suo dire il fatto che le poste previste
dalla medesima non siano state riportate in modo identico nel secondo contratto
attesta piuttosto che le parti consideravano tali (ulteriori) accordi estranei
alla questione del fitto – soggetto ad autorizzazione – e in quanto tali devono
essere riconosciuti. Contesta poi di aver acconsentito in modo tacito all’annullamento
della prima convenzione.
6.3.1
Ora,
a un sommario esame le parti sembrano aver voluto sostituire il primo
contratto (doc. B) con il secondo (doc. 1) dal momento che non solo entrambi
vertono sullo stesso oggetto, ma il secondo ha effetto retroattivo alla data d’inizio
del primo, al quale pare quindi togliere ogni effetto. Del resto, sempre a un
esame di mera apparenza, non si spiega la necessità di concludere un nuovo con-tratto
– avente il medesimo oggetto del precedente – con l’assistenza di un
consulente della Sezione dell’agricoltura se non perché la convenzione del 2015 non poteva essere, e non è stata approvata
da tale autorità, proprio per le clausole sulle quali l’istante fonda le
pretese poste in esecuzione (mentre è stato mantenuto nel nuovo contratto l’affitto
non agricolo di fr. 9'000.– annui per i due locali nell’abitazione sita su
uno dei due fondi). Queste circostanze bastano a ritenere sovvertita la
presunzione dell’art. 116 cpv. 1 CO e di conseguenza verosimile l’estinzione
per novazione della convenzione del 2015.
6.3.2
Si
volesse anche, malgrado le apparenze, ritenere che le parti abbiano voluto
mantenere come accordo dissimulato le pattuizioni relative ai corrispettivi di fr. 10'000.–
e fr. 3'000.– contenute nella prima convenzione, a prima vista esse
apparirebbero comunque sia nulle, proprio perché non sono state approvate – o
perlomeno sottoposte – alla Sezione dell’agricoltura. Su questo punto non
risulta che il Pretore aggiunto abbia ecceduto il proprio potere d’apprezzamento (sopra consid. 6.1). Si potrebbe certo discutere se le
pattuizioni in questione soggiacciono o no alla LAAgr. La causa di rigetto dell’opposizione
non è però la sede preposta per un esame approfondito della questione. Al
riguardo rimane aperta al reclamante la via dell’azione ordinaria (art. 79 LEF;
sopra consid. 3).
6.3.3
Non
soccorre neppure in aiuto del reclamante la clausola n. 7 del nuovo contratto, secondo
cui “eventuali spese supplementari”
sono a carico del fittavolo. In sé, essa non può costituire il riconoscimento di un debito determinato – né
dunque un titolo di rigetto dell’opposizione – siccome le spese in
questione non sono quantificate né quantificabili e neppure certe
(“eventuali”). D’altronde,
la clausola n. 7 non rinvia alle pattuizioni contenute nei punti 4 e 10 della
prima convenzione, le quali non si riferiscono a (eventuali) “spese supplementari”, bensì a “corrispettivi” secondo un non meglio
precisato “comune accordo intrapreso dalle
parti” e per l’uso esclusivo del marchio “C__________” (sopra ad A). Ancora una volta, il mancato
chiaro rinvio alla convenzione del 2015 indizia
una rinuncia alle pattuizioni non riprese esplicitamente nel nuovo
contratto o perlomeno la volontà di evitare che la Sezione dell’agricoltura
non le autorizzasse.
6.4
In
definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica, sia per il motivo
indicato dal Pretore aggiunto (verosimile nullità delle clausole sulle quali l’istante
fonda la sua pretesa), sia perché la prima convenzione è stata sostituita dal contratto
di affitto agricolo del 2017, che non contempla i corrispettivi fatti valere
dal reclamante. Di conseguenza, il reclamo va respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 78'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).