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Decisione

14.2022.84

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di affitto agricolo con remunerazioni accessorie esulanti dal fitto stabilito dalla Sezione dell’agricoltura. Eccezioni di novazione e di nullità

16 dicembre 2022Italiano15 min

di affitto del medesimo fondo vignato di fr. 50'000.– annui, composti dei fr. 41'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.84

Lugano

16 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 3 marzo 2022

da

RE 1

(patrocinato dall’avv. PATR2 1 e dall’MLaw PATR3

1, )

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 27 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 giugno 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Il 30 dicembre 2015 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 una

convenzione intitolata “Fitto azienda

vinicola”, con cui il padre ha concesso in gestione alla figlia, per

quindici anni con inizio dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2030, il

fondo vignato sito tra R__________ e R__________ denominato “C__________” (__________ RFD [recte:

__________] e n. __________ RFD). Al punto 4 della medesima, sotto il titolo “corrispettivo/ affitto”, le parti hanno

pattui­to che CO 1 avrebbe versato al padre fr. 60'000.– all’an­­no, così

suddivisi:

– fr. 41'000.– “come previsto dalla Commissione”

– fr. 9'000.– “affitto non

agricolo di due locali nell’abitazione al map-

pale __________”

– fr. 10'000.– “come da comune accordo intrapreso dalle parti”.

Al

punto 10 è stato altresì previsto che RE 1, quale proprietario del fondo,

avrebbe ceduto in uso esclusivo alla gerente il marchio di sua proprietà “C__________” per tutta la durata del

contratto dietro versamento anticipato di fr. 3'000.– annui.

Fatti

B. Con

un ulteriore “contratto di

affitto agricolo” sottoscritto tra le parti il 27

gennaio 2017 e allestito con l’aiuto di un

consulente della Sezione dell’agricoltura, RE 1 e CO 1 hanno pattuito un canone

di affitto del medesimo fondo vignato di fr. 50'000.– annui, composti dei fr. 41'000.–

stabiliti dalla Commissione della Sezione dell’agricoltura e di fr. 9'000.–

per i “locali abitabili”. La

durata del contratto, anch’essa di quindici anni, è stata fatta iniziare con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016. Sotto la

voce “altre

condizioni speciali” in

coda al medesimo, le parti hanno convenuto al punto 7 che “eventuali spese supplementari” sarebbero

state a carico del fittavolo.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2022 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 13'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016 (indicando quale causa del

credito: “Contratto/convenzione

del 30.12.2015: CHF 10'000.00/ anno: come da comune accordo intrapreso dalle

parti [punto 4.];

CHF 3'000.00/anno: utilizzo del marchio "C__________" [punto 10.] Corrispettivo 2016”),

fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2017 (per “Corrispettivo 2017”),

fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2018 (per “Corrispettivo 2018”),

fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2019 (per “Corrispettivo 2019”),

fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2020 (per “Corrispettivo 2020”)

e fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2021 (per “Corrispettivo 2021”).

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 marzo 2022

RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 5 aprile 2022. Entro il termine assegnatogli, l’istante

ha ribadito la domanda con una replica del 10 maggio 2022, mentre la convenuta

ha confermato le sue conclusioni mediante duplica del 13 giugno 2022.

E. Statuendo con decisione del 15 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.–

e un’indennità di fr. 3'500.– a favore della convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2022 per ottenerne in

via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via

subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice affinché

emani un nuovo giudizio dopo avergli assegnato un termine per esprimersi sulla

duplica del 13 giugno 2022, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Stante

il prevedibile esito dell’o­­dierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a alla patrocinatrice di RE 1 il 17 giugno 2022, il

termine d’impugnazione è scaduto lunedì 27 giugno. Presentato quello stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare le

censure formali sollevate da RE 1. Egli si duole di una violazione del suo

diritto di essere sentito da un lato perché il Pretore aggiunto ha emesso la

sentenza impugnata il giorno successivo alla ricezione della duplica di

controparte, dall’altro poiché a suo dire la decisione non è sufficientemente

motivata, non essendo stato verificato se il documento su cui egli fonda la

propria pretesa costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’oppo­­sizione.

2.1

La prima critica è in sé fondata, giacché per garantire il diritto di essere sentito della

controparte, il giudice deve attendere di principio almeno dieci giorni dall’ultimo

atto presentato da una parte prima di emettere il giudizio, e ciò al fine di

lasciare un lasso di tempo sufficiente alla controparte per depositare

eventuali osservazioni spontanee (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1 e la già citata

sentenza della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5.1, con rinvii). Nel caso in esame, il Pretore aggiunto non ne

ha tenuto conto nella misura in cui ha emesso la sentenza impugnata il 15 giugno, ossia il giorno

dopo l’intimazione della duplica all’istante (act. IV a tergo dell’ultimo

foglio).

Non è tuttavia necessario rinvia­re

la causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome il reclamante ha postulato in via principale l’accoglimento

dell’istan­­za, la causa è matura per il giudizio e il reclamo verte su

una questione giuridica, ovvero l’interpretazione

normativa di una parte del­la documentazione già agli atti, sicché nulla

osta a statuire senza indugio nel merito del reclamo (art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC).

2.2

Per

quanto attiene alla contestazione d’insufficiente motivazione della decisione impugnata, si rileva

invece che, seppur in modo succinto, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza escludendo

che tra le “spese

supplementari” indicate nel

contratto di affitto agricolo possano ricadere, in quanto non avvallate dall’autorità

preposta, le pattuizioni riferite al pagamento di fr. 10'000.– e fr. 3'000.–

stabilite nella Convenzione del 30 dicembre 2015, come invece sostenuto da RE 1

nella replica. Per questo motivo, ancorché implicitamente il primo giudice ha

negato al contratto fatto valere dall’istante la qualità di titolo di rigetto

provvisorio. La censura è pertanto infondata.

3.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

4.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto rilevato che il contratto

di affitto agricolo prodotto dall’istante sottostà alla relativa legge federale

(LAAgr, RS 221.213.2), secondo cui il fitto dev’essere autorizzato dall’autorità

competente (art. 42 cpv. 1) pena la nullità del contratto laddove il fitto

ecceda la misura stabilita dall’autorità (art. 45). Ricordato che non è

consentito aggirare tali disposizioni stabilendo remunerazioni accessorie non

sufficientemente riferite a prestazioni

concrete, il primo giudice ha considerato nulla la clausola n. 7 del

(secondo) contratto di affitto agricolo – per cui “eventuali spese supplementari sono a carico del

fittavolo” – invocata dall’istante per giustificare le

remunerazioni accessorie poste in esecuzione, basate sulle pattuizioni

contenute nella precedente convenzione del 2015, che l’autorità preposta non ha

avvallato. Onde la reiezione dell’istanza.

5.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di non aver verificato se la

(prima) convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2015 costituisce un valido

titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i fr. 13'000.–

annui supplementari pattuiti. Per lui è pacifico che lo sia, giacché,

nonostante la sua denominazione come “fitto azienda vinicola”, la stessa non riguar­da

solo il fitto dell’azienda – approvato dalla Sezione dell’agricol­­tura – ma

anche la sua gestione e prevede oltre al canone stabilito un importo annuo di complessivi

fr. 13'000.– relativo ad accordi che non soggiacciono alla LAAgr e non

possono pertanto essere considerati nulli.

6.

In sé, la prima convenzione costituisce

effettivamente un riconoscimento di debito, nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF,

per le rimunerazioni supplementari di fr. 13'000.– annui (punti 4, 3°

corrispettivo, e 10). In prima sede la convenuta ha però sollevato le eccezioni

di nullità del primo contratto e della sua novazione con il se-condo contratto, che sono da esaminare sotto il profilo dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

6.1

A

tenore della norma appena citata, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),

di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La

verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione

(sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1

e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in

fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un

certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del

22.

aprile 2020 consid. 3.3.1).

6.2

Nel caso in esame, in prima sede CO 1 ha eccepito

la nullità della convenzione del 2015, allegando che la medesima era stata

sottoposta a un consulente della Sezione dell’agricoltura, PINT1 1, e poi

sostituita – con l’aiuto di quest’ultimo – con il contratto del 27 gennaio

2017.

Per la convenuta il fitto autorizzato è quindi unicamente quello

stabilito nel secondo accordo, senza i corrispettivi di fr. 10'000.– e di fr. 3'000.– pattuiti nel primo, a suo dire

non accettato dalla Sezione dell’agricoltura, con effetto retroattivo al

1° gennaio 2016, anno in cui ella ha iniziato la propria attività.

6.3

Ricordata

la possibilità di accordare il rigetto dell’opposizione anche sulla scorta di

un riconoscimento di debito astratto – ossia che non menziona la causa dell’obbligo

riconosciuto – il reclamante sostiene che la convenuta non ha reso verosimile

la nullità della prima convenzione. A suo dire il fatto che le poste previste

dalla medesima non siano state riportate in modo identico nel secondo contratto

attesta piuttosto che le parti consideravano tali (ulteriori) accordi estranei

alla questione del fitto – soggetto ad autorizzazione – e in quanto tali devono

essere riconosciuti. Contesta poi di aver acconsentito in modo tacito all’annullamento

della prima convenzione.

6.3.1

Ora,

a un sommario esame le parti sembrano aver voluto sostitui­re il primo

contratto (doc. B) con il secondo (doc. 1) dal momento che non solo entrambi

vertono sullo stesso oggetto, ma il secondo ha effetto retroattivo alla data d’inizio

del primo, al quale pare quin­di togliere ogni effetto. Del resto, sempre a un

esame di mera apparenza, non si spiega la necessità di concludere un nuovo con-tratto

– avente il medesimo oggetto del precedente – con l’assi­­stenza di un

consulente della Sezione dell’agricoltura se non perché la convenzione del 2015 non poteva essere, e non è stata ap­provata

da tale autorità, proprio per le clausole sulle quali l’istante fonda le

pretese poste in esecuzione (mentre è stato mantenuto nel nuovo contratto l’affitto

non agricolo di fr. 9'000.– annui per i due locali nell’abitazione sita su

uno dei due fondi). Queste circostanze bastano a ritenere sovvertita la

presunzione dell’art. 116 cpv. 1 CO e di conseguenza verosimile l’estinzione

per novazione della convenzione del 2015.

6.3.2

Si

volesse anche, malgrado le apparenze, ritenere che le parti abbiano voluto

mantenere come accordo dissimulato le pattuizioni relative ai corrispettivi di fr. 10'000.–

e fr. 3'000.– contenute nella prima convenzione, a prima vista esse

apparirebbero comunque sia nulle, proprio perché non sono state approvate – o

perlomeno sottoposte – alla Sezione dell’agricoltura. Su questo punto non

risulta che il Pretore aggiunto abbia ecceduto il proprio potere d’ap­­prezzamento (sopra consid. 6.1). Si potrebbe certo discutere se le

pattuizioni in questione soggiacciono o no alla LAAgr. La causa di rigetto dell’opposizione

non è però la sede preposta per un esame approfondito della questione. Al

riguardo rimane aperta al reclamante la via dell’azione ordinaria (art. 79 LEF;

sopra consid. 3).

6.3.3

Non

soccorre neppure in aiuto del reclamante la clausola n. 7 del nuovo contratto, secondo

cui “eventuali spese supplementari”

sono a carico del fittavolo. In sé, essa non può costituire il riconoscimento di un debito determinato – né

dunque un titolo di rigetto del­l’opposizione – siccome le spese in

questione non sono quantificate né quantificabili e neppure certe

(“eventuali”). D’altronde,

la clausola n. 7 non rinvia alle pattuizioni contenute nei punti 4 e 10 della

prima convenzione, le quali non si riferiscono a (eventuali) “spese supplementari”, bensì a “corrispettivi” secondo un non meglio

precisato “comune accordo intrapreso dalle

parti” e per l’uso esclusivo del marchio “C__________” (sopra ad A). Ancora una volta, il mancato

chiaro rinvio alla convenzione del 2015 indizia

una rinuncia alle pattuizioni non riprese esplicitamente nel nuo­vo

contratto o perlomeno la volontà di evitare che la Sezione del­l’agricoltura

non le autorizzasse.

6.4

In

definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica, sia per il motivo

indicato dal Pretore aggiunto (verosimile nullità delle clausole sulle quali l’istante

fonda la sua pretesa), sia perché la prima convenzione è stata sostituita dal contratto

di affitto agricolo del 2017, che non contempla i corrispettivi fatti valere

dal reclamante. Di conseguenza, il reclamo va respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 78'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).