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Decisione

14.2022.86

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Critiche alla decisione di tassazione

18 novembre 2022Italiano8 min

scrivente Camera tramite la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Invitato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.86

Lugano

18 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 maggio 2022 dal

Comune di CO 1,

(rappresentato dall’__________, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 9 giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2022 dalla

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1

per l’incasso di fr. 5'604.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° aprile

2022 (indicando quale causa del credito l’“imposta comunale per l’anno 2018”), fr. 128.80 (per “interessi

su R.A.”), fr. 50.– (per “spese diffida”) e fr. 113.70

(per “interessi calcolati fino

al 31.03.2022”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 maggio

2022 il Comune di CO 1 ne ha chie-sto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’i­­stanza con osservazioni scritte del 3 giugno 2022.

C. Statuendo con decisione del 9 giugno 2022, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.–

a favore dell’istante.

D. Il

12 giugno 2022 RE 1 ha inviato alla Corte di appello e di revisione penale uno

scritto apparentemente relativo alla procedura di rigetto dell’opposizione

appena menzionata – di cui cita solo il numero d’incarto – dolendosi della

tassazione del CO 1. Lo scritto è stato poi tramesso per competenza alla

scrivente Camera tramite la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Invitato

il 24 giugno 2022 dal presidente di questa Camera a confermare se il suo

scritto fosse da intendere come un reclamo, malgrado non se ne evincesse la sua

volontà di ricorrere contro la sentenza di rigetto, il 2 luglio 2022 RE 1 ha scritto

che la sua volontà era quella di “fare opposizione”. Stante il

presumibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 10 giugno 2022, il termine d’impugnazione è

scadu­to lunedì 20 giugno. Giunto quello stesso giorno alla Corte di ap­pello e

di revisione penale (v. data del timbro di ricezione apposto da detta autorità),

il reclamo – dato che tale pare essere la qualifica che RE 1 vuol dare al suo

scritto del 12 giugno 2022 – è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella

sentenza impugnata, il Pretore ha stabilito che la decisione di tassazione del 28 maggio 2021 per l’imposta

comunale del 2018 e la relativa diffida del 22 dicembre 2021 accluse all’istanza

costituiscono – stante il loro passaggio in giudicato debitamente attestato – validi

titoli di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF per gl’importi posti in

esecuzione. Egli ha inoltre precisato che le obiezioni sollevate dal convenuto

in merito alla correttezza della tassazione non possono essere prese in

considerazione dal giudice del rigetto, non essendo quest’ultimo competente a

riesaminare la decisione fiscale in questione, contro la quale RE 1 avrebbe

semmai dovuto presentare reclamo al Municipio __________. Onde l’accoglimento

dell’istanza.

1.3.2

Ora, RE 1 non si confronta minimamente con le argomentazioni del

Pretore, ma si limita a riproporre, con una sorta di “copia e incolla”, i

punti già sollevati in prima sede per contestare l’impo­­sta dovuta, esponendo

in particolare la propria situazione finanziaria, le difficoltà e i pagamenti

cui ha dovuto far fronte (tra cui varie esecuzioni, gli stipendi agli operai

della sua ditta, l’ipoteca della propria abitazione, gli oneri sociali, ecc.) e

sostenendo di aver provato più volte “a sistemare le cose con la tassazione senza esito” e di non saper più “cosa

fare”. Essendo però le critiche del­l’escusso rivolte alla

decisione di tassazione e non specificamente a quella di rigetto, il reclamo si

rivela insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.3) e,

come tale, irricevibile.

1.3.3

Sia

come sia, la sentenza impugnata risulta corretta. Non spetta infatti al giudice

del rigetto dell’opposizione verificare se la pretesa vantata dall’istante è

corretta e fondata, ma per legge il suo compito si limita ad accertare l’esistenza

di un titolo esecutivo giusta l’art. 80 LEF – nella fattispecie appunto la

decisione di tassazione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) – e a vagliare eventuali

eccezioni liberatorie sollevate dall’escusso in base all’art. 81 LEF,

verificando se egli ha dimostrato l’estinzione, la dilazione o la prescrizione

della pretesa posta in esecuzione. Il preteso errore di tassazione invocato

davanti al Pretore e nel reclamo, RE 1 avrebbe dovuto farlo valere impugnando

la decisione di tassazione (doc. B) all’Uf­­ficio circondariale di tassazione

di __________ entro il termine di trenta giorni indicato

sulla decisione, e relativamente agl’interessi di mo­ra e

alla tassa di diffida ricorrendo rispettivamente contro il conguaglio (doc. C,

1° foglio) e la diffida (doc. C, 2° foglio) sempre nel medesimo termine presso

l’Ufficio contribuzioni del Comune __________. Non

avendolo fatto, egli non ha permesso all’unica autorità competente di esaminare

le sue censure nel merito e di eventualmente modificare le decisioni fiscali,

ormai passate in giudicato.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'896.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).