14.2022.87
Rigetto definitivo dell’opposizione. Dilazione della pretesa di risarcimento del danno giusta l’art. 52 LAVS. Richiami di rate scadute. Richiesta dell’originale del precetto esecutivo
16 gennaio 2023Italiano16 min
dell’arretrato (o “Stundung” che dir si voglia), bensì solo un “pactum de non petendo”,
Source ti.ch
Incarti n.
14.2022.87
14.2022.88
Lugano
16 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2022.1541 e SO.2022.1568 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse
con istanze del 23 marzo e del 25 marzo 2022 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
RE 2
(patrocinati dall’__________ PA 1 )
giudicando sui reclami del 4 luglio 2022 presentati da RE 1 e RE 2
contro le due decisioni emesse il 15 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 7 dicembre 2016 (doc. B) emessa dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, RE 1 e RE 2, già presidente e membro del
consiglio d’amministrazione della fallita __________ sono stati condannati –
in via solidale con __________ – a risarcire alla Cassa in virtù dell’art. 52
LAVS il danno di fr. 526'321.35 causatole per il mancato pagamento dei
contributi paritetici. Il giudizio è stato validamente notificato agli
interessati; RE 1 non si è opposto alla decisione, mentre RE 2 sì, ma
tardiva-mente. Il 13 marzo 2017, su richiesta dei debitori, la Cassa ha emesso
una decisione di dilazione con allegato un piano di pagamento, che stabiliva il versamento di 105 rate mensili di
fr. 5'000.– ognuna da marzo 2017 fino a novembre 2025 e un’ultima
rata di fr. 1'321.35 a dicembre 2025, con la specifica che “qualora la presente dilazione non venisse
rigorosamente rispettata, procederemo senza ulteriore avviso all’incasso per
via esecutiva, per il credito scoperto, addebitandole ogni relativa spesa”.
B. Il
24 gennaio 2019 la Cassa ha emesso, sia per RE 1 che per RE 2, un primo
richiamo di pagamento per le rate scadute di ottobre a dicembre 2018 da pagare
entro il 13 febbraio 2019, seguito poi di un secondo del 21 gennaio 2021 per le
rate scadute di novembre e dicembre 2020 da pagare entro il 10 febbraio 2021,
di un terzo del 26 marzo 2021 per le rate scadute di gennaio e febbraio 2021 da
pagare entro il 15 aprile 2021, di un quarto del 19 maggio 2021 per le rate
scadute di marzo e aprile 2021 da saldare entro l’8 giugno 2021 e di un quinto
del 23 agosto 2021 per le rate scadute da maggio a luglio 2021 da pagare entro
il 12 settembre 2021.
C. Con
precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 29 settembre 2021
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa ha escusso RE 1 e RE 2
per l’incasso di fr. 271'321.35 da ognuno.
D. Avendo
RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 23 e
25 marzo 2022 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nei termini loro impartiti, i convenuti si sono
opposti alle istanze con osservazioni scritte separate del 19 aprile 2022.
E. Statuendo con distinte decisioni del 15 giugno 2022, il Pretore ha
accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai
convenuti, ponendo a loro carico in ciascuna delle cause le spese processuali
di fr. 500.– senz’assegnare indennità.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con due distinti reclami del 4 luglio 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze, protestate
spese e ripetibili. L’8 luglio 2022 il presidente della Camera ha congiunto le
due procedure e ha accolto le domande d’effetto sospensivo presentate con
entrambe le impugnazioni. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, i
reclami non sono stati intimati alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 e di RE 2 il 24 giugno
2022, i termini d’impugnazione sono scaduti lunedì 4 luglio. Presentati quello
stesso giorno (data dei timbri postali), i reclami sono dunque tempestivi.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non
dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81
LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nelle
sentenze impugnate, il Pretore ha considerato che in ciascuna delle cause le
decisioni di risarcimento danni e di dilazione di pagamento costituiscono
validi titoli di rigetto definitivo per le pretese poste in esecuzione di
ognuna fr. 271'321.35, pari al saldo residuo del credito originario di
fr. 526'321.35 dedotte le rate già pagate di fr. 255'000.– secondo
gli estratti conto del 23 e del 25 marzo 2022 acclusi alle istanze. Il primo
giudice ha d’altronde respinto l’eccezione d’inesigibilità del saldo residuo
sollevata dagli escussi, secondo cui con i richiami di pagamento, di cui
peraltro negano la ricezione degli ultimi due, l’istante avrebbe derogato alla
decisione di dilazione accordando loro una sospensione dei termini di
pagamento. Ha infatti ritenuto che la citata corrispondenza – “che non si configura nemmeno come una serie
di decisioni” – non corrisponde né per il suo
contenuto né per interpretazione alla definizione di “pactum de non petendo”. Il
Pretore ha altresì rilevato che trarre dall’assegnazione di un nuovo termine di
pagamento per alcune rate una deroga a una decisione di dilazione passata in
giudicato costituisce un’argomentazione meramente pretestuosa. Ha poi rilevato
che secondo il piano di dilazione il pagamento di fr. 255'000.– ha estinto
51 rate fino al 31 maggio 2021, sicché l’intero saldo residuo è esigibile dal
1° luglio 2021, ossia ben prima dell’avvio dell’esecuzione (nel settembre
2021). Egli ha perciò rigettato le opposizioni
in via definitiva per tale saldo.
4. In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid.
5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere
sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più
essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III
586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.
5.2).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con
documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”,
cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005,
consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio
(art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito
semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal
titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata
soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come
nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85
LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid.
2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche
delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo
importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle
regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito
essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con
rinvio; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF).
4.1 Nella fattispecie i reclamanti ribadiscono in
buona sostanza che il saldo residuo non era esigibile quando è stata promossa
l’esecuzione, facendo valere che i richiami di pagamento hanno modificato i
termini stabiliti nella decisione di dilazione. Dato che riguarda circostanze
successive all’emanazione del titolo di rigetto (la decisione del 7 dicembre
2016), la censura dev’essere trattata come un’eccezione di proroga del termine
di pagamento giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, che incombe ai reclamanti di provare.
4.2 Essi
lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti (n. 9),
nella misura in cui il primo giudice ha omesso di considerare che la Cassa non
ha contestato la loro tesi secondo cui i richiami di pagamento costituiscono
una deroga al piano di pagamento, che osta all’esigibilità del saldo delle
pretese.
4.2.1 Non
è dato di capire in cosa consisterebbe la violazione del diritto di essere
sentiti dei reclamanti. Essi non hanno eccepito la mancata contestazione della
loro tesi in prima sede e il Pretore ha esposto i motivi perché l’ha respinta.
4.2.2 I
reclamanti perdono d’altronde di vista che l’assenza di contestazione è
determinante solo se si tratta di allegazioni di fatto, da reputare appurate se
non sono contestate (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario). Ciò non vale
invece per le questioni giuridiche come l’esigibilità del credito, che il
giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC; sentenza della CEF 14.2021.200 del 28
giugno 2022 consid. 5.1). La mancata contestazione dell’“interpretazione/argomentazione giuridica” fatta valere dagli escussi è quindi senza rilievo ai fini del giudizio
odierno.
4.3 Sempre sul piano formale, i reclamanti sostengono (n. 16 e 17) che
siccome avevano contestato l’esigibilità del credito con le osservazioni
all’istanza spettava all’istante opporvisi con una replica spontanea portando
la prova dell’esigibilità delle sue pretese. Il giudice ha invece, a torto
secondo loro, esaminato d’ufficio la questione,
violando così il principio dispositivo stabilito dall’art. 55 CPC.
Sennonché anche il principio citato riguarda i fatti e non il diritto, che il giudice applica d’ufficio (art. 57 CPC).
Nella fattispecie l’istante ha prodotto le decisioni di risarcimento
danni e dilazione e il Pretore ha ritenuto che costituiscano giuridicamente un
valido titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.
In-combeva ai reclamanti dimostrare il carattere errato della decisione (art.
320 lett. a CPC). Anche su questo punto il reclamo fallisce il bersaglio.
4.4 Nel
merito i reclamanti
ribadiscono che i primi tre richiami derogavano alla
decisione di dilazione, dal momento che la Cassa ha preteso il pagamento solo
delle rate scoperte e non dell’intero importo residuo (n. 14), senza
specificare se il mancato versamento di quelle rate avrebbe comportato
l’esigibilità dell’intero credito residuo oppure unicamente delle singole rate
(n. 18). Il loro successivo pagamento in deroga al piano allegato conferma a
loro dire la deroga alla decisione di dilazione (n. 9).
4.4.1 Orbene,
Fatti
i richiami di pagamento non prevedono alcun differimento del pagamento
dell’arretrato (o “Stundung” che dir si voglia), bensì solo un “pactum de non petendo”,
ovvero un impegno ad astenersi temporaneamente dal far valere la pretesa in via
giudiziale o esecutiva. In ogni richiamo, in effetti, la Cassa non ha differito
l’esigibilità delle rate che qualifica esplicitamente come “arretrate”, ma ha
solo rinunciato implicitamente ad agire “per via esecutiva” se i
reclamanti avessero provveduto a saldare gli arretrati entro la data indicata
(doc. E-I). Nulla nei richiami consente di considerare che tali rinunce si
estendessero a rate (future) diverse da quelle esplicitamente menzionate né
alla facoltà, per le rate future, di procedere all’incasso per via esecutiva
dell’intero saldo in caso di (futuro) mancato rispetto del piano di pagamento
contenuto nella decisione di dilazione del 13 marzo 2017
(doc. D). Una rinuncia più estesa non si può presumere e in ogni caso i
reclamanti non hanno dimostrato (giusta l’art. 81 LEF) che sia il caso.
4.4.2 Che
la Cassa si sia mostrata indulgente nel cominciare con richiamare le singole
rate scadute senza esercitare la facoltà prevista nella decisione di dilazione
di agire direttamente per l’intero saldo residuo, non si traduce in una
rinuncia a tale facoltà per le rate future. In effetti se il creditore accetta
un pagamento parziale, non significa ch’egli rinuncia al restante credito (art.
69 cpv. 2 CO); ciò vale a
fortiori per l’esigibilità. La Cassa ha poi
effettivamente posto in esecuzione il saldo residuo in conformità con quanto
previsto dalla decisione di dilazione, quando ha constatato che dopo il quinto
richiamo e il pagamento della sola rata di maggio 2021 i reclamanti non hanno
più versato nulla. Il suo agire non può quindi nemmeno essere considerato
contrario alla buona fede.
4.5 I
reclamanti ripetono poi di non aver ricevuto i due ultimi richiami del 19
maggio e del 23 agosto 2021 e, la cui notifica non è stata dimostrata
dall’autorità amministrativa, sicché negano ritardi nel pagamento delle rate
pattuite, saldate fino all’ultimo richiamo ricevuto (del 26 marzo 2021).
Secondo loro la Cassa non era legittimata a chiedere con l’istanza l’intero
saldo scoperto (n. 22).
4.5.1 Già
si è detto che l’invio di richiami di pagamento per alcune rate non ha
modificato il piano di pagamento contenuto nella decisione di dilazione (v.
sopra consid. 4.4.1). I reclamanti non potevano d’altronde confidare in buona
fede nell’invio di altri solleciti. Erano chiare per loro le scadenze delle
rate successive a quelle pagate in seguito al terzo richiamo (ossia dal marzo
2021 in avanti), cioè l’ultimo giorno del mese di riferimento come risulta
senz’ambiguità dal piano di pagamento (doc. D a tergo). Trattandosi di termini
fissi, non era necessaria alcuna preventiva interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO
Considerandi
per analogia). Dopo il terzo richiamo i reclamanti hanno del resto pagato
ancora tre rate (dalla quarantanovesima di marzo alla cinquantunesima di maggio
2021). Poiché non hanno provato, come incombeva loro, di avere pagato la
cinquantaduesima rata prima del 31 giugno 2021, l’intero saldo residuo è
diventato esigibile il giorno successivo a tale scadenza, ossia il 1° luglio
2021, come accertato dal Pretore. La Cassa era quindi senz’altro legittimata a
promuovere le esecuzioni nel settembre 2021, in un momento in cui gli escussi
erano in mora per ben tre rate (da giugno ad agosto 2021).
4.5.2
I
reclamanti invocano poi invano e in malafede il “pactum de non petendo”
contenuto nell’ultimo richiamo, da un lato poiché contestano di averlo ricevuto
e dall’altro perché la rinuncia era limitata alle ultime tre rate arretrate
(sopra consid. 4.4.1) ed era data solo fino al 12 settembre 2021 (doc. I), vale
a dire era decaduta al momento dell’inoltro delle
esecuzioni (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF
14.2021.160
del 5 maggio 2021 consid. 4.1.1 e i rinvii), giacché i precetti
esecutivi sono stati notificati il 1° ottobre 2021 (doc. A). La censura è
quindi infondata e la decisione impugnata merita conferma.
5.
Nelle
circostanze descritte è inutile esaminare se i richiami sono o no da
considerare come decisioni (n. 20), poiché in ogni caso non modificano
il piano di
dilazione per le rate successive a quelle che concernono (sopra consid. 4.4). È
pure senza rilievo la discussione sugli estratti conto del 23 e del 25 marzo
2022.
(n. 21). Spettava semmai ai reclamanti comprovare di aver pagato più rate
di quanto riconosciuto dall’escutente (fr. 255'000.–). I conteggi non
hanno poi alcun influsso sull’esigibilità del saldo residuo delle pretese della
Cassa al momento della notifica dei precetti esecutivi, che poggia su altre
circostanze, la cui fondatezza è già stata confermata (sopra consid. 4.4 e
4.5).
6.
I
reclamanti lamentano infine (n. 23) che malgrado la loro richiesta la
controparte non ha prodotto l’originale dei precetti esecutivi alfine di
accertare che gli stessi non fossero stati nel frattempo ceduti a terzi.
Secondo loro il primo giudice avrebbe dovuto respingere le istanze o perlomeno
sollecitare la produzione degli originali pena l’irricevibilità delle domande
di rigetto.
La
censura è pretestuosa. I precetti esecutivi non sono cartevalori, sicché la
legittimazione dell’escutente non è subordinata alla loro detenzione. Il
giudice del rigetto non deve pertanto effettuare accertamenti al riguardo
purché, come nella fattispecie, l’esistenza del precetto esecutivo e
dell’opposizione non sia controversa.
Sia
come sia, poiché i reclamanti non dimostrano di aver ricevuto alcuna notifica
della cessione delle pretese poste in esecuzione, essi non rischiano nulla a pagare
il dovuto alla Cassa (cfr. art. 167 CO).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte per
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di
fr. 271'321.35 in entrambe le cause, raggiungono senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa SO.2022.1541 (inc. 14.2022.87) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al dispositivo n. 1,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il reclamo nella causa SO.2022.1568 (inc. 14.2022.88) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al dispositivo n. 2,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).