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Decisione

14.2022.87

Rigetto definitivo dell’opposizione. Dilazione della pretesa di risarcimento del danno giusta l’art. 52 LAVS. Richiami di rate scadute. Richiesta dell’originale del precetto esecutivo

16 gennaio 2023Italiano16 min

dell’arretrato (o “Stundung” che dir si voglia), bensì solo un “pactum de non petendo”,

Source ti.ch

Incarti n.

14.2022.87

14.2022.88

Lugano

16 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2022.1541 e SO.2022.1568 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse

con istanze del 23 marzo e del 25 marzo 2022 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

RE 2

(patrocinati dall’__________ PA 1 )

giudicando sui reclami del 4 luglio 2022 presentati da RE 1 e RE 2

contro le due decisioni emesse il 15 giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 7 dicembre 2016 (doc. B) emessa dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, RE 1 e RE 2, già presidente e membro del

consiglio d’amministra­zione della fallita __________ sono stati condannati –

in via solidale con __________ – a risarcire alla Cassa in virtù dell’art. 52

LAVS il danno di fr. 526'321.35 causatole per il mancato pagamento dei

contributi paritetici. Il giudizio è stato validamente notificato agli

interessati; RE 1 non si è opposto alla decisione, mentre RE 2 sì, ma

tardiva-mente. Il 13 marzo 2017, su richiesta dei debitori, la Cassa ha emesso

una decisione di dilazione con allegato un piano di pagamento, che stabiliva il versamento di 105 rate mensili di

fr. 5'000.– ognuna da marzo 2017 fino a novembre 2025 e un’ultima

rata di fr. 1'321.35 a dicembre 2025, con la specifica che “qualora la presente dilazione non venisse

rigorosamente rispettata, procederemo senza ulteriore avviso all’incasso per

via esecutiva, per il credito scoperto, addebitandole ogni relativa spesa”.

B. Il

24 gennaio 2019 la Cassa ha emesso, sia per RE 1 che per RE 2, un primo

richiamo di pagamento per le rate scadute di ottobre a dicembre 2018 da pagare

entro il 13 febbraio 2019, seguito poi di un secondo del 21 gennaio 2021 per le

rate scadute di novembre e dicembre 2020 da pagare entro il 10 febbraio 2021,

di un terzo del 26 marzo 2021 per le rate scadute di gennaio e febbraio 2021 da

pagare entro il 15 aprile 2021, di un quarto del 19 maggio 2021 per le rate

scadute di marzo e aprile 2021 da saldare entro l’8 giugno 2021 e di un quinto

del 23 agosto 2021 per le rate scadute da maggio a luglio 2021 da pagare entro

il 12 settembre 2021.

C. Con

precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 29 settembre 2021

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa ha escusso RE 1 e RE 2

per l’incasso di fr. 271'321.35 da ognuno.

D. Avendo

RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 23 e

25 marzo 2022 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nei termini loro impartiti, i convenuti si sono

opposti alle istanze con osservazioni scritte separate del 19 aprile 2022.

E. Statuendo con distinte decisioni del 15 giugno 2022, il Pretore ha

accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai

convenuti, ponendo a loro carico in ciascuna delle cause le spese processuali

di fr. 500.– senz’assegnare indennità.

F. Contro

le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con due distinti reclami del 4 luglio 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istan­ze, protestate

spese e ripetibili. L’8 luglio 2022 il presidente della Camera ha congiunto le

due procedure e ha accolto le domande d’effetto sospensivo presentate con

entrambe le impugnazioni. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, i

reclami non sono stati intimati alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 e di RE 2 il 24 giugno

2022, i termini d’impugnazione sono scaduti lunedì 4 luglio. Presentati quello

stesso giorno (data dei timbri postali), i reclami sono dunque tempestivi.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non

dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81

LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

3. Nelle

sentenze impugnate, il Pretore ha considerato che in ciascuna delle cause le

decisioni di risarcimento danni e di dilazione di pagamento costituiscono

validi titoli di rigetto definitivo per le pretese poste in esecuzione di

ognuna fr. 271'321.35, pari al saldo residuo del credito originario di

fr. 526'321.35 dedotte le rate già pagate di fr. 255'000.– secondo

gli estratti conto del 23 e del 25 marzo 2022 acclusi alle istanze. Il primo

giudice ha d’altronde respinto l’eccezione d’inesigibilità del saldo residuo

sollevata dagli escussi, secondo cui con i richiami di pagamento, di cui

peraltro negano la ricezione degli ultimi due, l’istante avrebbe derogato alla

decisione di dilazione accordando loro una sospensione dei termini di

pagamento. Ha infatti ritenuto che la citata corrispondenza – “che non si configura nemmeno come una serie

di decisioni” – non corrisponde né per il suo

contenuto né per interpretazione alla definizione di “pactum de non petendo”. Il

Pretore ha altresì rilevato che trarre dall’assegnazione di un nuovo termine di

pagamento per alcune rate una deroga a una decisione di dilazione passata in

giudicato costituisce un’argomentazione meramente pretestuosa. Ha poi rilevato

che secondo il piano di dilazione il pagamento di fr. 255'000.– ha estinto

51 rate fino al 31 maggio 2021, sicché l’intero saldo residuo è esigibile dal

1° luglio 2021, ossia ben prima dell’avvio dell’esecuzione (nel settembre

2021). Egli ha perciò rigettato le opposizioni

in via definitiva per tale saldo.

4. In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid.

5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere

sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più

essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III

586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.

5.2).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con

documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”,

cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005,

consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio

(art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito

semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal

titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata

soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come

nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85

LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid.

2). Non spetta al giudice, d’al­tronde, statuire su questioni giuridiche

delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo

importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle

regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito

essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con

rinvio; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF).

4.1 Nella fattispecie i reclamanti ribadiscono in

buona sostanza che il saldo residuo non era esigibile quando è stata promossa

l’esecu­zione, facendo valere che i richiami di pagamento hanno modificato i

termini stabiliti nella decisione di dilazione. Dato che riguar­da circostanze

successive all’emanazione del titolo di rigetto (la decisione del 7 dicembre

2016), la censura dev’essere trattata co­me un’eccezione di proroga del termine

di pagamento giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, che incombe ai reclamanti di provare.

4.2 Essi

lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti (n. 9),

nella misura in cui il primo giudice ha omesso di considerare che la Cassa non

ha contestato la loro tesi secondo cui i richiami di pagamento costituiscono

una deroga al piano di pagamento, che osta all’esigibilità del saldo delle

pretese.

4.2.1 Non

è dato di capire in cosa consisterebbe la violazione del diritto di essere

sentiti dei reclamanti. Essi non hanno eccepito la mancata contestazione della

loro tesi in prima sede e il Pretore ha esposto i motivi perché l’ha respinta.

4.2.2 I

reclamanti perdono d’altronde di vista che l’assenza di contestazione è

determinante solo se si tratta di allegazioni di fatto, da reputare appurate se

non sono contestate (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario). Ciò non vale

invece per le questioni giuridiche come l’esigibilità del credito, che il

giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC; sentenza della CEF 14.2021.200 del 28

giugno 2022 consid. 5.1). La mancata contestazione dell’“interpretazione/argomen­tazione giuridica” fatta valere dagli escussi è quindi senza rilievo ai fini del giudizio

odierno.

4.3 Sempre sul piano formale, i reclamanti sostengono (n. 16 e 17) che

siccome avevano contestato l’esigibilità del credito con le osservazioni

all’istanza spettava all’istante opporvisi con una replica spontanea portando

la prova dell’esigibilità delle sue pretese. Il giudice ha invece, a torto

secondo loro, esaminato d’ufficio la questione,

violando così il principio dispositivo stabilito dall’art. 55 CPC.

Sennonché anche il principio citato riguarda i fatti e non il diritto, che il giudice applica d’ufficio (art. 57 CPC).

Nella fattispecie l’istan­­te ha prodotto le decisioni di risarcimento

danni e dilazione e il Pretore ha ritenuto che costituiscano giuridicamente un

valido titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.

In-combeva ai reclamanti dimostrare il carattere errato della decisio­ne (art.

320 lett. a CPC). Anche su questo punto il reclamo fallisce il bersaglio.

4.4 Nel

merito i reclamanti

ribadiscono che i primi tre richiami derogavano alla

decisione di dilazione, dal momento che la Cassa ha preteso il pagamento solo

delle rate scoperte e non dell’intero importo residuo (n. 14), senza

specificare se il mancato versamento di quelle rate avrebbe comportato

l’esigibilità dell’intero credito residuo oppure unicamente delle singole rate

(n. 18). Il loro successivo pagamento in deroga al piano allegato conferma a

loro dire la deroga alla decisione di dilazione (n. 9).

4.4.1 Orbene,

Fatti

i richiami di pagamento non prevedono alcun differimento del pagamento

dell’arretrato (o “Stundung” che dir si voglia), bensì solo un “pactum de non petendo”,

ovvero un impegno ad astenersi temporaneamente dal far valere la pretesa in via

giudiziale o esecutiva. In ogni richiamo, in effetti, la Cassa non ha differito

l’esigi­bilità delle rate che qualifica esplicitamente come “arretrate”, ma ha

solo rinunciato implicitamente ad agire “per via esecutiva” se i

reclamanti avessero provveduto a saldare gli arretrati entro la data indicata

(doc. E-I). Nulla nei richiami consente di considerare che tali rinunce si

estendessero a rate (future) diverse da quelle esplicitamente menzionate né

alla facoltà, per le rate future, di procedere all’incasso per via esecutiva

dell’intero saldo in caso di (futuro) mancato rispetto del piano di pagamento

contenuto nella decisione di dilazione del 13 marzo 2017

(doc. D). Una rinuncia più estesa non si può presumere e in ogni caso i

reclamanti non han­no dimostrato (giusta l’art. 81 LEF) che sia il caso.

4.4.2 Che

la Cassa si sia mostrata indulgente nel cominciare con richiamare le singole

rate scadute senza esercitare la facoltà prevista nella decisione di dilazione

di agire direttamente per l’intero saldo residuo, non si traduce in una

rinuncia a tale facoltà per le rate future. In effetti se il creditore accetta

un pagamento parziale, non significa ch’egli rinuncia al restante credito (art.

69 cpv. 2 CO); ciò vale a

fortiori per l’esigibilità. La Cassa ha poi

effettivamente posto in esecuzione il saldo residuo in conformità con quanto

previsto dalla decisione di dilazione, quando ha constatato che dopo il quinto

richiamo e il pagamento della sola rata di maggio 2021 i reclamanti non hanno

più versato nulla. Il suo agire non può quindi nemmeno essere considerato

contrario alla buona fede.

4.5 I

reclamanti ripetono poi di non aver ricevuto i due ultimi richiami del 19

maggio e del 23 agosto 2021 e, la cui notifica non è stata dimostrata

dall’autorità amministrativa, sicché negano ritardi nel pagamento delle rate

pattuite, saldate fino all’ultimo richiamo ricevuto (del 26 marzo 2021).

Secondo loro la Cassa non era legittimata a chiedere con l’istanza l’intero

saldo scoperto (n. 22).

4.5.1 Già

si è detto che l’invio di richiami di pagamento per alcune rate non ha

modificato il piano di pagamento contenuto nella decisione di dilazione (v.

sopra consid. 4.4.1). I reclamanti non potevano d’altronde confidare in buona

fede nell’invio di altri solleciti. Erano chiare per loro le scadenze delle

rate successive a quelle pagate in seguito al terzo richiamo (ossia dal marzo

2021 in avanti), cioè l’ultimo giorno del mese di riferimento come risulta

senz’ambiguità dal piano di pagamento (doc. D a tergo). Trattandosi di termini

fissi, non era necessaria alcuna preventiva interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO

Considerandi

per analogia). Dopo il terzo richiamo i reclamanti hanno del resto pagato

ancora tre rate (dalla quarantanovesima di marzo alla cinquantunesima di maggio

2021). Poiché non han­no provato, come incombeva loro, di avere pagato la

cinquantaduesima rata prima del 31 giugno 2021, l’intero saldo residuo è

diventato esigibile il giorno successivo a tale scadenza, ossia il 1° luglio

2021, come accertato dal Pretore. La Cassa era quindi sen­z’altro legittimata a

promuovere le esecuzioni nel settembre 2021, in un momento in cui gli escussi

erano in mora per ben tre rate (da giugno ad agosto 2021).

4.5.2

I

reclamanti invocano poi invano e in malafede il “pactum de non petendo”

contenuto nell’ultimo richiamo, da un lato poiché contestano di averlo ricevuto

e dall’altro perché la rinuncia era limitata alle ultime tre rate arretrate

(sopra consid. 4.4.1) ed era data solo fino al 12 settembre 2021 (doc. I), vale

a dire era decaduta al momento dell’inoltro delle

esecuzioni (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF

14.2021.160

del 5 maggio 2021 consid. 4.1.1 e i rinvii), giacché i precetti

esecutivi sono stati notificati il 1° ottobre 2021 (doc. A). La censura è

quindi infondata e la decisione impugnata merita conferma.

5.

Nelle

circostanze descritte è inutile esaminare se i richiami sono o no da

considerare come decisioni (n. 20), poiché in ogni caso non modificano

il piano di

dilazione per le rate successive a quelle che concernono (sopra consid. 4.4). È

pure senza rilievo la discussione sugli estratti conto del 23 e del 25 marzo

2022.

(n. 21). Spettava semmai ai reclamanti comprovare di aver pagato più ra­te

di quanto riconosciuto dall’escutente (fr. 255'000.–). I conteggi non

hanno poi alcun influsso sull’esigibilità del saldo residuo delle pretese della

Cassa al momento della notifica dei precetti esecutivi, che poggia su altre

circostanze, la cui fondatezza è già stata confermata (sopra consid. 4.4 e

4.5).

6.

I

reclamanti lamentano infine (n. 23) che malgrado la loro richiesta la

controparte non ha prodotto l’originale dei precetti esecutivi alfine di

accertare che gli stessi non fossero stati nel frattempo ceduti a terzi.

Secondo loro il primo giudice avrebbe dovuto respingere le istanze o perlomeno

sollecitare la produzione degli originali pena l’irricevibilità delle domande

di rigetto.

La

censura è pretestuosa. I precetti esecutivi non sono cartevalori, sicché la

legittimazione dell’escutente non è subordinata alla loro detenzione. Il

giudice del rigetto non deve pertanto effettuare accertamenti al riguardo

purché, come nella fattispecie, l’esistenza del precetto esecutivo e

dell’opposizione non sia controversa.

Sia

come sia, poiché i reclamanti non dimostrano di aver ricevuto alcuna notifica

della cessione delle pretese poste in esecuzione, essi non rischiano nulla a pagare

il dovuto alla Cassa (cfr. art. 167 CO).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di

fr. 271'321.35 in entrambe le cause, raggiungono senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa SO.2022.1541 (inc. 14.2022.87) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al dispositivo n. 1,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il reclamo nella causa SO.2022.1568 (inc. 14.2022.88) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al dispositivo n. 2,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).