14.2022.90
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari. Ordini di pagamento emessi su un conto cointestato ai coniugi. Rifiuto della moglie di firmarli. Abuso di diritto
18 novembre 2022Italiano17 min
rispettivamente da novembre 2021 a gennaio 2022, invocando la decisione supercautelare
Source ti.ch
RE 1CO 1
Incarto n.
14.2022.90
Lugano
18 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.2032 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 aprile 2022
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 luglio 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 luglio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione supercautelare del 19 luglio 2021 il Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ridotto a fr. 2'000.– mensili a far
tempo dal giugno del 2021 il contributo di mantenimento fissato in precedenza in
fr. 3'000.–, dovuto da RE 1 alla moglie CO 1, e da versare in via
anticipata entro il 5 del mese.
Fatti
B. Con
due precetti esecutivi (n. __________ e __________) emessi il 12 ottobre 2021 e
il 1° febbraio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO 1
ha escusso RE 1 per i contributi alimentari da luglio a ottobre 2021,
rispettivamente da novembre 2021 a gennaio 2022, invocando la decisione supercautelare
appena citata. Adito dalla moglie, con decisioni del 17 gennaio 2021 (SO.2021.4802) e del 29 marzo 2022 (SO.2022.750) il
Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto le istanze
di rigetto delle opposizioni interposte dal marito ai precetti esecutivi, tranne per quanto attiene agli interessi di mora. Contro le due
sentenze citate RE 1 è insorto alla scrivente Camera con reclami del 25 gennaio
2022 (14.2022.10) e del 6 aprile 2022 (14.2022.40) per chiederne l’annullamento
e la reiezione delle istanze. La Camera ha congiunto le due procedure e con sentenza
del 6 luglio 2022 ha respinto entrambi i reclami.
C. Nel
frattempo, CO 1 ha escusso RE 1 con una terza esecuzione (n. __________) volta all’incasso
di fr. 2'000.– oltre agli interessi
del 10% dal 6 febbraio 2022 (indicando quale causa del credito: “Contributo alimentare
febbraio 2022”), fr. 2'000.– oltre agli interessi del 10% dal 6 marzo 2022 (per “contributo alimentare marzo 2022”), fr. 2'000.– oltre agli interessi del 10% dal 6 aprile 2022 (per
“contributo alimentare aprile
2022”), fr. 73.30 oltre agli interessi del 5% dal
6 aprile 2022 (per “spese
precetto n. __________”) e fr. 73.30 oltre agli
interessi del 5% dal 6 aprile 2022 (per “spese precetto n. __________”).
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione anche al terzo precetto esecutivo, con istanza del
22 aprile 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 maggio 2022.
E. Statuendo con decisione del 5 luglio 2022, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto per i tre contributi alimentari di fr. 6'000.– complessivi (ma
non per le spese esecutive di fr. 146.60 complessivi) riducendo gli
interessi di mora dal 10 al 5% dall’8 aprile 2022 e ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.
F. Contro
la sentenza appena menzionata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 14 luglio 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via
subordinata la sospensione del procedimento fino a quando il Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano si esprimerà sull’ammontare dei contributi alimentari
in modo definitivo nella procedura supercautelare da lui promossa, in cui le
parti sono state citate a un’udienza fissata per il 30 agosto 2022.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 6 luglio 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 16 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18
luglio 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le
ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid.
2.4.1.1]) e il termine prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la
fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108
III 49), ossia giovedì 4 agosto. Presentato brevi manu il 14 luglio 2022,
il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione supercautelare
prodotta dall’istante costituisse un valido titolo di rigetto per i contributi
alimentari da febbraio ad aprile 2022 richiesti dall’escutente, siccome la
decisione, emessa inaudita altera parte, è inoppugnabile e immediatamente esecutiva, e ciò fintantoché non è
stata emessa la decisione di divorzio oppure un’altra
decisione cautelare. In merito all’allegazione del convenuto, secondo cui egli
avrebbe messo a disposizione della moglie le somme poste in esecuzione, ch’ella
non si sarebbe però data la pena di ritirare, il primo giudice si è limitato a
osservare che di fatto la moglie non aveva ancora ricevuto gli importi in
questione, sicché la censura del convenuto cadeva nel vuoto. Circa la
contestazione dell’adeguatezza del contributo alimentare stabilito a favore
della moglie, il Pretore ha rilevato che non era quella la sede per discuterne.
In definitiva egli ha quindi accolto l’istanza per i tre contributi alimentari
richiesti di fr. 6'000.– complessivi, ma ha ridotto il tasso d’interesse
degl’interessi di mora dal 10 al 5% annuo, li ha fatti decorrere dalla data
dell’emissione del precetto esecutivo e ha negato il rigetto per le spese
esecutive.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce anzitutto che nell’istanza CO 1 ha menzionato una
decisione pretorile del 17 luglio 2021 inesistente, ciò che è sfuggito al
Pretore, siccome egli ha considerato come valido titolo di rigetto la “decisione supercautelare 19 luglio 2021”: a mente sua già solo per questo motivo il reclamo meriterebbe
accoglimento.
L’indicazione
della data del 17 luglio 2021 nell’istanza è evidentemente una svista redazionale. Nessun partecipante al procedimento
– né il Pretore né il convenuto – poteva in buona fede, come richiesto dall’art.
52.
CPC, non capire che l’istante si riferisse al decreto supercautelare del 19
luglio 2021 accluso all’istanza quale doc. B, l’unico prodotto a parte il
precetto esecutivo, specie perché le opposizioni del reclamante sono state
rigettate nelle due precedenti esecuzioni in base al medesimo decreto. Abusiva,
la censura non può ch’essere respinta.
5.
Il
reclamante ripete poi che l’unico modo per lui di rispettare la decisione che
lo condanna a versare i contributi alimentari è quello di attingere al conto comune cointestato con la moglie, visto il “crollo” del suo reddito dopo il pensionamento,
ridottosi a fr. 3'402.45 (AVS e cassa pensione), e l’assenza
di altri fondi oltre a questa entrata. CO 1, a suo dire per ripicca in seguito
alla riduzione del contributo alimentare da fr. 3'000.– a fr. 2'000.–,
non ha più accettato ordini di pagamento provenienti da quel conto, ben sapendo
di metterlo così in gravissime difficoltà. Evidenzia d’altronde che avrebbe
versato a quest’ultima una cifra doppia rispetto alla somma dovuta di modo che
l’unica sostanza a essere intaccata sarebbe stata la propria.
5.1
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può
opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva
(DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che
sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla
sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III
568.
consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del
23.
marzo 2015 consid. 5.2).
5.1.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.
5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il
rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione
del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il
debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da
addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione
a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14
novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su
questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un
abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III
503.
consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17
ad art. 81 LEF; Schmidt in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).
5.1.2
Solo l’estinzione effettiva del debito posto in esecuzione giustifica
la reiezione dell’istanza giusta l’art. 81 LEF, un tentativo di pagamento non è
di principio sufficiente (neppure nella
procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione: Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82, Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 123 ad
art. 82 LEF). Tuttavia, se l’impossibilità
di eseguire il pagamento è dovuta esclusivamente a un
comportamento ingiustificato del creditore, che si trova quindi in mora (art.
91.
CO), il debitore non può cadere in mora (sentenza del Tribunale federale
4A_446/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.3.2). In tal caso il debitore può
validamente rifiutare di pagare interessi di mora (art. 104 CO). Può anche
eccepire, giusta l’art. 81 LEF, un abuso manifesto di diritto se il creditore
rifiuta senza motivi l’offerta (reale) di pagamento o non designa un luogo di
pagamento o un conto sul quale effettuarlo, manifestando così un comportamento
contraddittorio, nella misura in cui esige il pagamento (in via esecutiva), ma
nello stesso tempo vi si oppone. Nella procedura di rigetto definitivo l’abuso
dev’essere particolarmente manifesto e incombe all’escusso l’onere di
dimostrarlo con documenti (sentenza della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022, consid.
5.1.2).
5.2
Con
il reclamo RE 1 produce gli ordini di pagamento per i mesi da febbraio ad
aprile 2022 (doc. 2 – 4) e da giugno 2021 a luglio 2022 (doc. 5) non riscossi
dalla moglie. Egli ritiene che ciò costituisca un abuso manifesto, siccome il
conto cointestato (e bloccato) aveva un attivo di fr. 855'496 il 13 luglio
2022.
(doc. 6), sicché, a suo parere, in qualsiasi modo la Pretura dividerà
questo conto nell’ambito del divorzio la somma di fr. 6'000.– relativa ai contributi alimentari, versati in doppio alla
moglie, non inciderà certamente sull’eventuale quota parte di quest’ultima.
Egli precisa inoltre che un altro conto cointestato presentava un saldo attivo
di € 434'933 il 14 luglio 2022 (doc.
7), così che il totale dei conti in comune ammonta circa fr. 1'300'000.–.
5.2.1
Ora,
la documentazione citata prodotta con il reclamo per la prima volta (doc. 2 –
7) è nuova e quindi inammissibile (sopra consid. 1.2), così come lo sono le
allegazioni di fatto che RE 1 non ha già formulato con le osservazioni all’istanza,
in cui si è limitato ad asserire che la moglie non ha ritirato le somme per cui
egli aveva emesso un ordine di pagamento per scelta personale e per ripicca.
5.2.2
Per
quanto concerne la censura di abuso manifesto, al reclamante è già stato
spiegato nella sentenza del 6 luglio 2022 (inc. 14.2022. 10/40 consid. 6.2.2) che spetta a
lui dimostrare con documenti che il rifiuto della moglie è ingiustificato (nel
senso dell’art. 91 CO), o meglio costituisce un abuso particolarmente manifesto
(sopra consid. 5.1.2). Egli si limita però nuovamente ad
affermare che tale rifiuto è una ripicca consecutiva alla riduzione del
contributo alimentare, fatta con la consapevolezza che l’avrebbe messo in
gravissime difficoltà, costringendolo all’umiliazione di dover contrarre debiti
per far fronte al pagamento degli alimenti. A suo modo di vedere, l’attingere
al conto comune per pagare gli alimenti non lede gli interessi della moglie perché
gli ordini di pagamento vertevano sul doppio dell’importo degli alimenti dovuti
onde garantire che il bonifico non intaccasse l’avere di lei.
5.2.3
Ebbene il reclamante già sa che la sua tesi presuppone che il conto
congiunto sia da dividere a metà tra i coniugi. Orbene, egli non ha portato
alcuna prova documentale al riguardo. La questione deve del resto ancora essere
risolta nella procedura di divorzio. Non spetta al giudice del rigetto statuire su questioni giuridiche delicate (sopra consid. 6.1.1). L’escusso deve semmai rivolgersi al giudice del merito (cfr. già citata 14.2021.182 consid. 5.1.2) – ossia del divorzio – per fargli
precisare se e in quale misura gli alimenti provvisionali possono essere pagati
attingendo al conto comune, oltre a ordinare alla banca, se del caso, di
procedere ai versamenti autorizzati per rimediare al mancato consenso della
moglie (nota 14.2022.10/40 consid. 6.2.3).
5.2.4
In
questa procedura il reclamante si avvale anche del fatto che i conti in comune avrebbero
un saldo elevato, sicché a mente sua in qualsiasi modo la Pretura dividerà
questo conto nell’ambito del divorzio la somma di fr. 6'000.– relativa ai
contributi alimentari, versati in doppio alla moglie, non inciderà sull’eventuale
quota parte di quest’ultima. Tali allegazioni sono però nuove e quindi
inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni modo il saldo dei conti non è in
sé determinante. Non è infatti dato di sapere quale quota spetterà alla moglie
né per quanto tempo si protrarrà l’obbligo di mantenimento del marito, e non
spetta al giudice del rigetto determinarsi in merito. Anche nella presente
procedura si deve considerare che il
reclamante non ha dimostrato in modo documentale che il rifiuto della moglie
costituisce un abuso particolarmente manifesto.
6.
Il
reclamante si duole ancora che la decurtazione del suo reddito in seguito al
pensionamento non gli consente di far fronte al proprio obbligo alimentare
senza far capo al conto comune.
Non si può che ripetere quanto già ricordato nella precedente sentenza
(al consid. 6.3). A parte il fatto
che il giudice del divorzio ha lasciato intendere che, almeno in passato, l’escusso
aveva attinto (anche) a redditi di attività indipendente e da sostanza (doc. B
pag. 1 in fondo), il giudice del rigetto dell’opposizione non è competente per
valutare la situazione economica dell’escusso
e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto sulla base di tale
valutazione. La sua competenza si limita a verificare l’esistenza di un titolo
di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione,
di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF) (sopra
consid. 2). Riservato un intervento del
giudice del divorzio (sopra consid. 5.2.3), la questione dei redditi e dei beni
dell’escusso andrà verificata dall’ufficio d’esecuzione nella procedura di
pignoramento (art. 93 e 123 LEF; sentenza della CEF
14.2014.229
del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimato in RtiD 2015 II 900 n.
58c).
7.
In
via subordinata, RE 1 chiede che la Camera attenda a emettere la decisione
fintantoché il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano non avrà deciso sull’ammontare
dei contributi alimentari in modo definitivo nella
procedura supercautelare da lui promossa.
Anche
su questa questione la Camera si è già determinata nella precedente causa
(consid. 7). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può sospendere il
procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono.
Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione
dipende dall’esito di un altro procedimento. Sennonché, per la sua stessa natura
esclusivamente procedurale (sopra consid. 2), la decisione emessa in una
procedura di rigetto dell’opposizione non può entrare in
contraddizione con una futura decisione di merito, pur cautelare (sentenze
della CEF 14.2017.129/ 130 del 2 novembre 2020 consid. 7.2 e 14.2016.296 del 15
febbraio 2017 consid. 8). Se il contributo di mantenimento dovesse essere
ulteriormente ridotto o soppresso, il reclamante potrà chiedere alla moglie la
restituzione delle somme versate in troppo o compensarle con futuri alimenti o
nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale. Non si giustifica
pertanto di derogare al carattere eccezionale dell’applicazione dell’art. 126
CPC nella procedura di rigetto.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. La domanda di sospensione della causa è
respinta.
2. Il
reclamo è respinto.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).