14.2022.93
Fallimento senza preventiva esecuzione
8 settembre 2022Italiano11 min
Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.93
Lugano
8 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.526 (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 8 giugno 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 28 luglio 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 luglio 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza dell’8
giugno 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE
1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei
suoi confronti per crediti di complessivi fr. 52'859.25 oltre a spese e
interessi.
B. All’udienza
di discussione del 12 luglio 2022 è comparsa la sola istante, che ha confermato
le proprie conclusioni.
C. Statuendo
con decisione 13 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 luglio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato quasi tutte le esecuzioni a suo
carico. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la
domanda di effetto sospensivo. Il 4 agosto 2022, la Cassa istante ha comunicato
di aver concesso alla RE 1 un termine fino al 31 agosto 2022 per pagare le
fatture dei premi da marzo a giugno del 2022 e il 23 agosto ha informato la
Camera dell’avvenuta liquidazione di tutte le fatture scoperte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 20 luglio 2022
durante le ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid.
2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile
dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto
2022, è scaduto venerdì 12 agosto. Presentato il 28 luglio 2022 (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il reclamo la copia di due
bonifici di fr. 322'443.30 (doc. G) e fr. 43'122.75 (doc. H)
del 28 luglio 2022 all’ordine della sede di Locarno dell’Ufficio
d’esecuzione, che la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC)
essere stati accreditati sul conto dell’Ufficio il primo il 28 luglio e il
secondo il 2 agosto 2022, per un totale di fr. 365'566.05. Nel frattempo l’Ufficio
ha pagato tutte le esecuzioni in corso (di complessivi fr. 365'436.40 al
27.
luglio 2022 [doc. E]), tranne una risultata perenta (n. __________), e
restituito alla fallita l’eccedenza di fr. 1'131.85 il 29 agosto 2022.
2.2
Il
problema è che, come del resto già esplicitato nell’ordinanza del 29 luglio
2022, il presupposto dell’estinzione delle pretese dell’istante giusta l’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF si applica anche, in caso di fallimento senza preventiva esecuzione,
ai crediti non ancora posti in esecuzione ch’egli ha fatto valere con l’istanza
di fallimento (sopra consid. 2) e dev’essere adempiuto entro la scadenza
del termine di reclamo (DTF 139 III 492 consid. 4).
2.2.1
Orbene,
nella fattispecie la Cassa istante aveva fatto valere con l’istanza anche quattro
fatture per i premi dal 1° marzo al 30 giugno 2022, non ancora posti in
esecuzione, per fr. 11'515.– (doc. C accluso all’istanza). Il 4 agosto
2022, ossia prima della scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1.1),
la Cassa ha sì informato la Camera di aver concesso alla fallita una dilazione
fino al 31 agosto 2022 per saldare queste fatture, ma l’enumerazione delle
cause di annullamento del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (ovvero per
fatti successivi alla sua pronuncia) è esaustiva (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019
consid. 3.1; Giroud/Theus Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20c ad art. 174
LEF), sicché non include, a differenza dell’art. 172 n. 3 LEF, il caso della
dilazione, tranne ch’essa sia da intendere come una rinuncia all’esecuzione
del fallimento (sentenza dell’Obergericht
Zurigo PS210158 del 17 settembre 2021, consid. 2.3), ciò che sicuramente non
era l’intenzione della Cassa, dal momento che ha fissato un termine per il
pagamento delle fatture. D’altronde l’attestazione del loro pagamento, del 23
agosto 2022, è successiva alla scadenza del termine di reclamo.
2.2.2
Tuttavia,
non si può ignorare che i fr. 365'566.05 versati sul conto dell’Ufficio
prima della scadenza del termine di reclamo sarebbero ampiamente bastati a
pagare tutti i crediti dell’istante, sia quelli posti in esecuzione (per fr. 41'343.85)
sia le note quattro fatture (per fr. 11'515.–), e che secondo la
volontà presunta della reclamante, volta a far annullare il fallimento, la
somma andava imputata anzitutto sui crediti dell’istante prima di estinguere le
pretese oggetto di esecuzioni sospese da opposizione (che vertevano su fr. 61'076.45,
v. reclamo, ad 5), giacché di regola non se ne tiene conto per la valutazione
della solvibilità secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2014.145
del 30 luglio 2014, consid. 2.3). Da questo punto di vista, si
deve considerare adempiuto il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Non è
d’altronde necessario correggere la ripartizione della somma bonificata già
eseguita dall’Ufficio, siccome nel frattempo la reclamante ha pagato anche le
quattro ultime fatture dell’istante.
2.3
Essendo
i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.3.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni
della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente
per l’annullamento della di-chiarazione di fallimento che la solvibilità del
fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono
essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la
possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a
priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011,
consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni op.
cit., n. 26d ad art. 174).
2.3.2
Nel
caso in esame, la reclamante ha provato di aver pagato, prima della scadenza
del termine di reclamo, tutte le esecuzioni non sospese da opposizione. Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 luglio 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).