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Decisione

14.2022.93

Fallimento senza preventiva esecuzione

8 settembre 2022Italiano11 min

Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.93

Lugano

8 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.526 (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con istanza 8 giugno 2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 28 luglio 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 13 luglio 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza dell’8

giugno 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE

1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei

suoi confronti per crediti di complessivi fr. 52'859.25 oltre a spese e

interessi.

B. All’udienza

di discussione del 12 luglio 2022 è comparsa la sola istante, che ha confermato

le proprie conclusioni.

C. Statuendo

con decisione 13 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 luglio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato quasi tutte le esecuzioni a suo

carico. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la

domanda di effetto sospensivo. Il 4 agosto 2022, la Cassa istante ha comunicato

di aver concesso alla RE 1 un termine fino al 31 agosto 2022 per pagare le

fatture dei premi da marzo a giugno del 2022 e il 23 agosto ha informato la

Camera dell’avve­­nuta liquidazione di tutte le fatture scoperte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 20 luglio 2022

durante le ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid.

2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile

dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto

2022, è scaduto venerdì 12 agosto. Presentato il 28 luglio 2022 (data del

timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i

posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c

consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il reclamo la copia di due

bonifici di fr. 322'443.30 (doc. G) e fr. 43'122.75 (doc. H)

del 28 luglio 2022 all’ordine della sede di Locarno dell’Ufficio

d’e­­secuzione, che la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC)

essere stati accreditati sul conto dell’Ufficio il primo il 28 luglio e il

secondo il 2 agosto 2022, per un totale di fr. 365'566.05. Nel frattempo l’Ufficio

ha pagato tutte le esecuzioni in corso (di complessivi fr. 365'436.40 al

27.

luglio 2022 [doc. E]), tranne una risultata perenta (n. __________), e

restituito alla fallita l’eccedenza di fr. 1'131.85 il 29 agosto 2022.

2.2

Il

problema è che, come del resto già esplicitato nell’ordinanza del 29 luglio

2022, il presupposto dell’estinzione delle pretese dell’i­­stante giusta l’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF si applica anche, in caso di fallimento senza preventiva esecuzione,

ai crediti non ancora posti in esecuzione ch’egli ha fatto valere con l’istanza

di fallimento (sopra consid. 2) e dev’essere adempiuto entro la scadenza

del termine di reclamo (DTF 139 III 492 consid. 4).

2.2.1

Orbene,

nella fattispecie la Cassa istante aveva fatto valere con l’istanza anche quattro

fatture per i premi dal 1° marzo al 30 giugno 2022, non ancora posti in

esecuzione, per fr. 11'515.– (doc. C accluso all’istanza). Il 4 agosto

2022, ossia prima della scaden­za del termine di reclamo (sopra consid. 1.1),

la Cassa ha sì informato la Camera di aver concesso alla fallita una dilazione

fino al 31 agosto 2022 per saldare queste fatture, ma l’enumerazione delle

cause di annullamento del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (ovvero per

fatti successivi alla sua pronuncia) è esaustiva (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019

consid. 3.1; Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20c ad art. 174

LEF), sicché non include, a differenza dell’art. 172 n. 3 LEF, il caso della

dilazione, tranne ch’es­­sa sia da intendere come una rinuncia all’esecuzione

del fallimen­to (sentenza dell’Obergericht

Zurigo PS210158 del 17 settembre 2021, consid. 2.3), ciò che sicuramente non

era l’intenzione della Cassa, dal momento che ha fissato un termine per il

pagamento delle fatture. D’altronde l’attestazione del loro pagamento, del 23

agosto 2022, è successiva alla scadenza del termine di reclamo.

2.2.2

Tuttavia,

non si può ignorare che i fr. 365'566.05 versati sul conto dell’Ufficio

prima della scadenza del termine di reclamo sarebbero ampiamente bastati a

pagare tutti i crediti dell’istante, sia quelli posti in esecuzione (per fr. 41'343.85)

sia le note quattro fatture (per fr. 11'515.–), e che secondo la

volontà presunta della reclamante, volta a far annullare il fallimento, la

somma andava imputata anzitutto sui crediti dell’istante prima di estinguere le

pretese oggetto di esecuzioni sospese da opposizione (che vertevano su fr. 61'076.45,

v. reclamo, ad 5), giacché di regola non se ne tiene conto per la valutazione

della solvibilità secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2014.145

del 30 luglio 2014, consid. 2.3). Da questo punto di vista, si

deve considerare adempiuto il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Non è

d’altronde necessario correggere la ripartizione della somma bonificata già

eseguita dall’Ufficio, siccome nel frattempo la reclamante ha pagato anche le

quattro ultime fatture dell’istante.

2.3

Essendo

i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.3.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni

della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente

per l’annullamento della di-chiarazione di fallimento che la solvibilità del

fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono

essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la

possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a

priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011,

consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni op.

cit., n. 26d ad art. 174).

2.3.2

Nel

caso in esame, la reclamante ha provato di aver pagato, prima della scadenza

del termine di reclamo, tutte le esecuzioni non sospese da opposizione. Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 luglio 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).