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Decisione

14.2022.94

Rigetto definitivo dell’opposizione. Appello contro la decisione invocata quale titolo di rigetto dichiarato inammissibile. Sospensione del procedimento

21 novembre 2022Italiano11 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.94

Lugano

21 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.428 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° giugno

2022 dall’

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 agosto 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 12 luglio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione emessa il 10 gennaio 2022 in due cause relative a un

appalto (OR.2018.8) e all’iscrizione di un’ipoteca legale (OR. 2018.2), il

Pretore di Mendrisio-Nord ha accolto parzialmente sia l’azione principale della

RE 1 nella prima causa, condannan­do l’CO 1 a versarle fr. 37'460.21 oltre

agl’interessi, sia l’azione riconvenzionale di quest’ultima, obbligando la RE 1

a pagarle fr. 113'124.44 oltre agli

interessi e ripetibili di fr. 3'200.–, così come ripetibili di fr. 6'000.–

nell’azione principale e di altri fr. 6'000.– nella seconda causa,

anch’essa accolta solo in parte. Contro la sentenza appena citata la RE 1 ha

interposto un appello del 9 febbraio 2022, che è stato però dichiarato

irricevibile con decreto dell’11 aprile 2022 emanato dal Presidente della

seconda Camera civile del Tribunale d’appello in ragione del tardivo versamento

dell’anticipo delle spese processuali.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO

1 ha escus­so la RE 1 per l’incasso di fr. 113'124.44 oltre agli

interessi del 5% dal 21 marzo 2018 (indicando quale causa del credito: “Nominale sentenza riconvenzionale OR.2018.8”), fr. 6'000.– oltre agli interessi del 5% dal 28 aprile 2022 (per

“Ripetibili sentenza principale

OR.2018.8”), fr. 3'200.– oltre agli interessi del

5% dal 28 aprile 2022 (per “Ripetibili

sentenza riconvenzionale OR.2018.8”) e ancora fr. 6'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 28 aprile 2022 (per “Ripetibili sentenza OR.2018.2”).

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno

2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 giugno 2022. L’istante ha

poi tempestivamente ribadito il suo punto di vista mediante replica del 14

giugno 2022, mentre entro il termine assegnatole per presentare un’eventuale

duplica la convenuta è rimasta silente.

D. Statuendo con decisione del 12 luglio 2022, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta limitatamente a fr. 91'449.57 (anziché per fr. 113'124.44)

oltre agli interessi del 5% dall’11 giugno 2022, e a fr. 15'200.– più

gl’interessi del 5% dal 28 aprile 2022, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 630.– e ripetibili di fr. 2'000.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena menzionata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 3 agosto 2022 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Essa ha altresì

chiesto la sospensione dell’esecuzione fino al passaggio in giudicato del

giudizio che sarebbe dovuto essere emesso in una causa concernente le stesse

parti pendente presso la Pretura di Mendrisio-Nord

(OR.2018.17). Con complemento del reclamo del 31 ago­sto 2022, la

reclamante ha poi prodotto la sentenza nel frattempo emessa il 29 agosto 2022.

Stante

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 13 luglio 2022, il termine

d’impugnazione è scaduto sabato 23 luglio, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 25 luglio 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143

III 149 consid. 2.4.1.1]) e il termine prorogato per legge fino al terzo giorno

utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4

CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 agosto. Presentato il giorno prima (data

del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. Invece, il complemento al

reclamo del 31 agosto 2022 è tardivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

La

reclamante chiede la sospensione della procedura di reclamo in virtù dell’art.

126.

cpv. 1 CPC fino al passaggio in giudicato della causa da essa promossa

presso la Pretura di Mendrisio-Nord (inc. OR.2018.17), con cui ha chiesto la

condanna dell’CO 1 a risarcirle fr. 544'843.41 per il mancato rispetto di

contratti d’appal­to che s’iscrivono nel medesimo complesso fattuale della

decisio­ne fatta valere come titolo di rigetto. Nel frattempo il Pretore di

Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto la sua petizione limitatamente a

fr. 214'722.32, ma è noto a questa Camera che l’CO 1 ha appellato la

decisione (inc. 12.2022.138), che non è pertanto ancora passata in giudicato.

Orbene, per la sua stessa natura esclusivamente procedurale (sopra consid.

2), la decisione emessa in una procedura di rigetto del­-l’opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione di merito emessa

successivamente (sentenza della CEF 14.2022. 10/40 del 6 luglio 2022, consid. 7

con rinvii). Del resto, nella procedura di rigetto di prima sede la reclamante

non ha eccepito la compensazione con la pretesa risarcitoria fatta valere nella

(nuo­va) causa di merito, sicché non la potrebbe comunque far valere in sede di

reclamo stante il divieto dei nova (art. 326 CPC e sotto consid. 1.3). La domanda di sospensione va così

respinta. Nulla osta a entrare senza indugio nel merito del reclamo.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la decisione pretorile del 10

gennaio 2022 fosse un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e

che le pretese poste in esecuzione fossero esigibili prima della notifica del

precetto esecutivo il 4 maggio 2022, la pretesa riconvenzionale di fr. 113'124.44

dal 21 marzo 2018 come accertato dalla decisione stessa, e le spese ripetibili

dal momento in cui la decisione di primo grado è divenuta esecutiva; ossia dall’emanazione

del giudizio d’irricevibilità dell’appello il 28 aprile 2022, non avendo il

ricorso al Tribunale federale effetto sospensivo. Ha d’altronde accolto l’eccezione

di parziale compensazione invocata dalla RE 1 con riferimento alla pretesa di

fr. 37'460.21 riconosciutale nello stesso giudizio di merito e rigettato l’opposizione

in via definitiva limitatamente a fr. 91'449.57 e alle ripetibili di

complessivi fr. 15'200.–, oltre ai relativi interessi di mora.

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene che al momento dell’inoltro del­la domanda d’esecuzione

il credito dedotto in esecuzione non era ancora esigibile, siccome la decisione

del 10 gennaio 2022 non era ancora passata in giudicato, dato che l’aveva

impugnata con l’appello del 9 febbraio 2022 e la decisione d’irricevibilità del

Tri-bunale d’appello dell’11 aprile 2022 non era passata in giudicato. Ammette

che di principio il ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo,

come evidenziato dal primo giudice, ma rileva che l’art. 103 LTF non preclude

completamente tale eventualità.

4.1

La reclamante confonde però l’esigibilità del credito, che dev’essere

data prima della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza

del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 mar­zo 2016 consid. 3.1; sentenza

della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022 consid. 4.1.1 e i rinvii), e

l’esecutività della decisione invocata quale titolo di rigetto, che dev’essere

realizzata al momen­to dell’emanazione del giudizio sull’istanza di rigetto (DTF

146.

III 285 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019, consid.

5.

e 5.2, e i rinvii a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 13 ad art. 80 LEF e Abbet in : Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de

l’opposition, 2017, n. 143 ad

art. 80 LEF).

4.2

Nella

fattispecie, il credito era esigibile già dal 21 marzo 2018, da­ta dalla quale

decorrono gl’interessi di mora secondo la sentenza del 10 gennaio 2022 (doc. A,

dispositivo n, 2), ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (del 4

maggio 2022, doc. C a tergo) e pure prima

dell’avvio dell’esecuzione (uno o due giorni prima del­l’emissione del

precetto esecutivo, il 2 maggio 2022). Che la decisione sia appellata non

modifica in sé l’esigibilità del credito, ma, in mancanza di una decisione

esecutiva giusta l’art. 80 LEF, osta al rigetto dell’opposizione finché

l’appello non è stato respinto dichiarato irricevibile o ritirato.

4.3

Nel

caso in esame la decisione del 10 gennaio 2022 è diventata esecutiva al momento

della notifica del decreto di stralcio dell’appello dell’11 aprile 2022 (doc.

B), ossia prima dell’emanazione del­la sentenza impugnata, il 12 luglio 2022. Come

rettamente ricordato dal primo giudice, di regola il ricorso al Tribunale

federale non ha effetto sospensivo a meno che non venga concesso dal giudice

dell’istruzione (art. 103 cpv. 1 e 3 LTF). Ora, la reclamante non allega e

ancora meno prova di aver ricorso al Tribunale federale e di aver ottenuto

l’effetto sospensivo e neppure pretende che la decisione del 10 gennaio 2022

sia costitutiva nel senso dell’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF. Anche questa

censura si avvera quindi infondata.

4.4

Contrariamente

a quanto pare ritenere la reclamante, perché l’opposizione possa essere

rigettata in modo definitivo, non è più necessario dal 2011 che la sentenza

invocata quale titolo sia passata in giudicato, bensì è sufficiente che la

stessa sia “esecutiva” giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenze

della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD

2022.

I 65 n. 37c, consid. 5.2 e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c,

consid. 4.3). Ad ogni modo, il ricorso al

Tribunale federale non sospende in sé neppure il passaggio in giudicato della

sentenza impugnata (DTF 146 III 286, consid. 2.3; anche sentenza della

CEF 14.2020.82 del 4 gennaio 2021 consid. 6). Infondato, il reclamo va dunque respinto.

5.

Stante

l’esito dell’odierno giudizio la domanda di concessione del­l’effetto sospensivo

è senza oggetto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 106'649.57,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. La domanda di sospensione della causa è respinta.

2. Il

reclamo è respinto.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Rigetto definitivo dell’opposizione. Appello contro la decisione invocata quale titolo di rigetto dichiarato inammissibile. Sospensione del procedimento | Lexipedia