14.2022.94
Rigetto definitivo dell’opposizione. Appello contro la decisione invocata quale titolo di rigetto dichiarato inammissibile. Sospensione del procedimento
21 novembre 2022Italiano11 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO
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Incarto n.
14.2022.94
Lugano
21 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.428 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° giugno
2022 dall’
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 agosto 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 luglio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione emessa il 10 gennaio 2022 in due cause relative a un
appalto (OR.2018.8) e all’iscrizione di un’ipoteca legale (OR. 2018.2), il
Pretore di Mendrisio-Nord ha accolto parzialmente sia l’azione principale della
RE 1 nella prima causa, condannando l’CO 1 a versarle fr. 37'460.21 oltre
agl’interessi, sia l’azione riconvenzionale di quest’ultima, obbligando la RE 1
a pagarle fr. 113'124.44 oltre agli
interessi e ripetibili di fr. 3'200.–, così come ripetibili di fr. 6'000.–
nell’azione principale e di altri fr. 6'000.– nella seconda causa,
anch’essa accolta solo in parte. Contro la sentenza appena citata la RE 1 ha
interposto un appello del 9 febbraio 2022, che è stato però dichiarato
irricevibile con decreto dell’11 aprile 2022 emanato dal Presidente della
seconda Camera civile del Tribunale d’appello in ragione del tardivo versamento
dell’anticipo delle spese processuali.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO
1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 113'124.44 oltre agli
interessi del 5% dal 21 marzo 2018 (indicando quale causa del credito: “Nominale sentenza riconvenzionale OR.2018.8”), fr. 6'000.– oltre agli interessi del 5% dal 28 aprile 2022 (per
“Ripetibili sentenza principale
OR.2018.8”), fr. 3'200.– oltre agli interessi del
5% dal 28 aprile 2022 (per “Ripetibili
sentenza riconvenzionale OR.2018.8”) e ancora fr. 6'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 28 aprile 2022 (per “Ripetibili sentenza OR.2018.2”).
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno
2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 giugno 2022. L’istante ha
poi tempestivamente ribadito il suo punto di vista mediante replica del 14
giugno 2022, mentre entro il termine assegnatole per presentare un’eventuale
duplica la convenuta è rimasta silente.
D. Statuendo con decisione del 12 luglio 2022, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta limitatamente a fr. 91'449.57 (anziché per fr. 113'124.44)
oltre agli interessi del 5% dall’11 giugno 2022, e a fr. 15'200.– più
gl’interessi del 5% dal 28 aprile 2022, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 630.– e ripetibili di fr. 2'000.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena menzionata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 3 agosto 2022 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Essa ha altresì
chiesto la sospensione dell’esecuzione fino al passaggio in giudicato del
giudizio che sarebbe dovuto essere emesso in una causa concernente le stesse
parti pendente presso la Pretura di Mendrisio-Nord
(OR.2018.17). Con complemento del reclamo del 31 agosto 2022, la
reclamante ha poi prodotto la sentenza nel frattempo emessa il 29 agosto 2022.
Stante
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 13 luglio 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 23 luglio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 25 luglio 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143
III 149 consid. 2.4.1.1]) e il termine prorogato per legge fino al terzo giorno
utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4
CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 agosto. Presentato il giorno prima (data
del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. Invece, il complemento al
reclamo del 31 agosto 2022 è tardivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
La
reclamante chiede la sospensione della procedura di reclamo in virtù dell’art.
126.
cpv. 1 CPC fino al passaggio in giudicato della causa da essa promossa
presso la Pretura di Mendrisio-Nord (inc. OR.2018.17), con cui ha chiesto la
condanna dell’CO 1 a risarcirle fr. 544'843.41 per il mancato rispetto di
contratti d’appalto che s’iscrivono nel medesimo complesso fattuale della
decisione fatta valere come titolo di rigetto. Nel frattempo il Pretore di
Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto la sua petizione limitatamente a
fr. 214'722.32, ma è noto a questa Camera che l’CO 1 ha appellato la
decisione (inc. 12.2022.138), che non è pertanto ancora passata in giudicato.
Orbene, per la sua stessa natura esclusivamente procedurale (sopra consid.
2), la decisione emessa in una procedura di rigetto del-l’opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione di merito emessa
successivamente (sentenza della CEF 14.2022. 10/40 del 6 luglio 2022, consid. 7
con rinvii). Del resto, nella procedura di rigetto di prima sede la reclamante
non ha eccepito la compensazione con la pretesa risarcitoria fatta valere nella
(nuova) causa di merito, sicché non la potrebbe comunque far valere in sede di
reclamo stante il divieto dei nova (art. 326 CPC e sotto consid. 1.3). La domanda di sospensione va così
respinta. Nulla osta a entrare senza indugio nel merito del reclamo.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la decisione pretorile del 10
gennaio 2022 fosse un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e
che le pretese poste in esecuzione fossero esigibili prima della notifica del
precetto esecutivo il 4 maggio 2022, la pretesa riconvenzionale di fr. 113'124.44
dal 21 marzo 2018 come accertato dalla decisione stessa, e le spese ripetibili
dal momento in cui la decisione di primo grado è divenuta esecutiva; ossia dall’emanazione
del giudizio d’irricevibilità dell’appello il 28 aprile 2022, non avendo il
ricorso al Tribunale federale effetto sospensivo. Ha d’altronde accolto l’eccezione
di parziale compensazione invocata dalla RE 1 con riferimento alla pretesa di
fr. 37'460.21 riconosciutale nello stesso giudizio di merito e rigettato l’opposizione
in via definitiva limitatamente a fr. 91'449.57 e alle ripetibili di
complessivi fr. 15'200.–, oltre ai relativi interessi di mora.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene che al momento dell’inoltro della domanda d’esecuzione
il credito dedotto in esecuzione non era ancora esigibile, siccome la decisione
del 10 gennaio 2022 non era ancora passata in giudicato, dato che l’aveva
impugnata con l’appello del 9 febbraio 2022 e la decisione d’irricevibilità del
Tri-bunale d’appello dell’11 aprile 2022 non era passata in giudicato. Ammette
che di principio il ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo,
come evidenziato dal primo giudice, ma rileva che l’art. 103 LTF non preclude
completamente tale eventualità.
4.1
La reclamante confonde però l’esigibilità del credito, che dev’essere
data prima della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza
del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenza
della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022 consid. 4.1.1 e i rinvii), e
l’esecutività della decisione invocata quale titolo di rigetto, che dev’essere
realizzata al momento dell’emanazione del giudizio sull’istanza di rigetto (DTF
146.
III 285 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019, consid.
5.
e 5.2, e i rinvii a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 13 ad art. 80 LEF e Abbet in : Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de
l’opposition, 2017, n. 143 ad
art. 80 LEF).
4.2
Nella
fattispecie, il credito era esigibile già dal 21 marzo 2018, data dalla quale
decorrono gl’interessi di mora secondo la sentenza del 10 gennaio 2022 (doc. A,
dispositivo n, 2), ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (del 4
maggio 2022, doc. C a tergo) e pure prima
dell’avvio dell’esecuzione (uno o due giorni prima dell’emissione del
precetto esecutivo, il 2 maggio 2022). Che la decisione sia appellata non
modifica in sé l’esigibilità del credito, ma, in mancanza di una decisione
esecutiva giusta l’art. 80 LEF, osta al rigetto dell’opposizione finché
l’appello non è stato respinto dichiarato irricevibile o ritirato.
4.3
Nel
caso in esame la decisione del 10 gennaio 2022 è diventata esecutiva al momento
della notifica del decreto di stralcio dell’appello dell’11 aprile 2022 (doc.
B), ossia prima dell’emanazione della sentenza impugnata, il 12 luglio 2022. Come
rettamente ricordato dal primo giudice, di regola il ricorso al Tribunale
federale non ha effetto sospensivo a meno che non venga concesso dal giudice
dell’istruzione (art. 103 cpv. 1 e 3 LTF). Ora, la reclamante non allega e
ancora meno prova di aver ricorso al Tribunale federale e di aver ottenuto
l’effetto sospensivo e neppure pretende che la decisione del 10 gennaio 2022
sia costitutiva nel senso dell’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF. Anche questa
censura si avvera quindi infondata.
4.4
Contrariamente
a quanto pare ritenere la reclamante, perché l’opposizione possa essere
rigettata in modo definitivo, non è più necessario dal 2011 che la sentenza
invocata quale titolo sia passata in giudicato, bensì è sufficiente che la
stessa sia “esecutiva” giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenze
della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD
2022.
I 65 n. 37c, consid. 5.2 e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c,
consid. 4.3). Ad ogni modo, il ricorso al
Tribunale federale non sospende in sé neppure il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata (DTF 146 III 286, consid. 2.3; anche sentenza della
CEF 14.2020.82 del 4 gennaio 2021 consid. 6). Infondato, il reclamo va dunque respinto.
5.
Stante
l’esito dell’odierno giudizio la domanda di concessione dell’effetto sospensivo
è senza oggetto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 106'649.57,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. La domanda di sospensione della causa è respinta.
2. Il
reclamo è respinto.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).