14.2022.95
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni di tassazione. Attestato di carenza di beni. Interessi. Pagamenti parziale. Imputazione
18 gennaio 2023Italiano11 min
Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di un altro credito di fr. 6'574.10,
Source ti.ch
Incarti n.
14.2022.95
14.2022.96
Lugano
18 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 27
gennaio 2022 dallo
RE 1
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sui reclami del 3 agosto 2022 presentati dallo Stato del
Canton Ticino contro le decisioni emesse l’11 luglio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 novembre 2021 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 8'622.05,
indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale (IC) 2015 come da ACB del 18.10.2021 n. __________
emesso dall’UE di Lugano (Acconti dedotti -7'122.32)”.
Fatti
B. Con
un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso pochi giorni dopo il primo,
ossia il 15 novembre 2021, dal medesimo Ufficio d’esecuzione, lo Stato del
Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di un altro credito di fr. 6'574.10,
indicando quale causa l’“Imposta
cantonale (IC) 2014 come da ACB del 18.10.2021 n. __________ emesso dall’UE di
Lugano (Acconti dedotti -5'429.45)”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con due istanze
distinte del 27 gennaio 2022 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine
impartitogli, il convenuto si è opposto a entrambe le istanze con osservazioni
scritte del 10 febbraio 2022.
D. Statuendo con decisioni separate dell’11 luglio 2022, il Pretore ha parzialmente
accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal
convenuto limitatamente a fr. 7'439.85 (anziché fr. 8'622.05) nella
prima causa e a fr. 5'609.70 (in luogo di fr. 6'574.10) nella seconda, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 100.– per ciascuna causa senz’assegnare indennità.
E. Contro
le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 3 agosto 2022 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze, protestate
le spese. Invitata a presentare eventuali osservazioni ai reclami, controparte
è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Stante la loro analogia, le due
cause sono state congiunte con disposizione ordinatoria dell’8 agosto 2022 e per
economia di procedura viene emanata una sentenza unica (art. 125
lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica delle decisioni sono avvenute in concreto allo Stato del Canton Ticino
l’una il 12 luglio 2022 (__________) e l’altra il giorno successivo (__________),
il termine d’impugnazione è scaduto per la prima venerdì 22 luglio 2022 e per
la seconda il giorno dopo, ossia entrambe durante le ferie estive (dal 15 al 31
luglio: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato
prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.
63.
LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4
agosto. Presentati il giorno prima (data del timbro postale), i reclami sono
dunque tempestivi.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nelle
sentenze impugnate, il Pretore ha rilevato che le decisioni di tassazione prodotte
dall’istante, debitamente passate in giudicato, costituiscono indubbiamente un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta cantonale
2014.
(di fr. 10'908.15) e l’imposta
cantonale 2015 (di fr. 14'411.20). Contrariamente a quanto preteso
dal procedente, egli ha ricordato che l’attestato di carenza di beni (ACB) vale
titolo esecutivo unicamente per le spese menzionate nell’atto e stabilite dall’Ufficio
d’esecuzione, e non anche per il credito fiscale ivi contenuto. Non ha quindi esteso
il rigetto all’intero credito posto in esecuzione, comprensivo degli interessi,
poiché l’istante non ha prodotto la documentazione necessaria a determinare
come quest’ultimi sono stati calcolati. On-de l’accoglimento parziale delle
istanze, limitatamente agli importi ottenuti deducendo dal capitale stabilito
nelle decisioni di tassa-zione gli acconti già effettuati da CO 1 per ognuna di
esse, cui si aggiungono le spese esecutive.
4.
Nei
reclami lo Stato del Canton Ticino ritiene che la decisione del Pretore di non estendere
il rigetto all’intero credito posto in esecuzione urti contro l’art. 85 cpv. 1
CO, il quale prevede l’imputazione di un pagamento parziale dapprima sugli
accessori del credito principale – ossia sulle spese e sugli interessi – e poi
sul capitale. Sostiene che gli acconti di fr. 5'429.45 e fr. 7'122.32
nel frattempo versati dall’escusso andavano quindi imputati anzitutto sugli
interessi e per la parte rimanente sul capitale. A mente dell’ente escutente,
pertanto, gli interessi sono stati estinti tramite i pagamenti già effettuati
dall’escusso, mentre i crediti posti in esecuzione sono riferiti agli importi
residui del capitale (ossia le tasse del 2014 e del 2015 dovute).
5.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190
consid. 5.2.1).
5.1
Secondo l’art. 85
cpv. 1 CO, salvo convenzioni contrarie, il
debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo una volta estinti
eventuali interessi e spese, ciò che vale anche nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2021.106/ 107
del 22 marzo 2022, consid. 10.3, con rinvio alla 14.2017.96 del 29 settembre
2017, consid. 5.3/a-b; 14.2017.198 del 28
marzo 2018, consid. 5.3/a-b; Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 3 e 4 ad art. 85 CO), fatto
salvo un eventuale accordo contrario delle parti, che
incombe all’escusso allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF
(art. 85 cpv. 1 CO per analogia; sentenza della CEF 14.2018.44 del 14 agosto
2018, consid. 6).
5.2
Nella
fattispecie, in prima sede l’escusso si è limitato a esporre la sua difficile
situazione finanziaria manifestando la volontà di saldare i debiti ancora
esistenti, senza esprimersi in merito a quanto da lui già versato all’istante,
mentre davanti a questa Camera è rimasto silente.
5.2.1
Orbene, in assenza di un accordo contrario delle
parti e di una contestazione dell’escusso circa l’imputazione effettuata dall’ente
escutente in merito all’imposta cantonale 2014, gli acconti di fr. 5'429.45
e di fr. 7'122.30 da lui già versati dovevano anzitutto andare a coprire
gl’interessi maturati sino alla data dell’emissione del primo ACB, ossia fino
al 20 aprile 2020 (doc. C), così come eventuali spese di esecuzione e di
diffida – i quali si sono così estinti (per fr. 969.40, pari alla
differenza tra l’importo del primo ACB di fr. 11'877.55 [doc. C] e quello
dell’imposta di fr. 10'908.15 [doc. B]) – e solo per la rimanenza il
capitale. Ne segue che il reclamante sostiene a ragione che l’importo posto in
esecuzione, di fr. 6'574.10 (doc. A), pari alla somma del secondo ACB
(doc. C) più il ricavo di fr. 5'429.45 e meno le spese della seconda
esecuzione, è un residuo d’imposta,
per il quale la decisione di tassazione
del 10 agosto 2017 (doc. B) costituisce un valido titolo di rigetto (sentenza
della CEF 14.2018.198-200 del 3 maggio 2019 consid. 5.2/a).
5.2.2
Il medesimo discorso vale per l’imposta cantonale
del 2015. Gl’interessi maturati sino alla data dell’emissione del primo ACB,
ossia fino al 20 aprile 2020 (doc. C), così come eventuali spese di esecuzione
e di diffida (per fr. 1'187.20, pari alla differenza tra l’importo del
primo ACB di fr. 15'598.40 [doc. C] e quello dell’imposta di fr. 14'411.20
[doc. B]) – sono stati estinti con il versamento del ricavo della seconda
esecuzione, di fr. 7'122.30, sicché l’importo posto in esecuzione, di fr. 8'622.05
(doc. A), pari alla somma del secondo ACB (doc. C) più il ricavo e meno le
spese della seconda esecuzione, è un
residuo d’imposta, per il quale la decisione di tassazione del 10 agosto 2017 (doc. B) costituisce un valido titolo di
rigetto.
6.
In
definitiva, entrambi i reclami meritano accoglimento sicché le decisioni
impugnate vanno modificate nel senso che le opposizioni interposte ai precetti
esecutivi sono rigettate in via definitiva per gli importi posti in esecuzione.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamante non avendo motivato la sua domanda al
riguardo in prima sede, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 95 cpv. 3
lett. c CPC, mentre in seconda sede ha postulato solo l’addossamento delle
spese alla controparte. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti
nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015. 50 del 17 luglio 2015 consid. 6). Il dispositivo sulle spese di prima
sede può invece rimanere immutato.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, nella prima causa
(14.2022.95) di fr. 964.40 (fr. 6'574.10 ./. 5'609.70) e nella seconda (14.2022.96) di fr. 1'182.20 (fr. 8'622.05 ./.7'439.85), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa 14.2022.95 (__________)
è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è
così riformato:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva”.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono
poste a carico di CO 1.
2. Il reclamo nella causa 14.2022.96 (__________)
è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è
così riformato:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva”.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono
poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).