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Decisione

14.2022.95

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni di tassazione. Attestato di carenza di beni. Interessi. Pagamenti parziale. Imputazione

18 gennaio 2023Italiano11 min

Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di un altro credito di fr. 6'574.10,

Source ti.ch

Incarti n.

14.2022.95

14.2022.96

Lugano

18 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 27

gennaio 2022 dallo

RE 1

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sui reclami del 3 agosto 2022 presentati dallo Stato del

Canton Ticino contro le decisioni emesse l’11 luglio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 novembre 2021 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 8'622.05,

indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale (IC) 2015 come da ACB del 18.10.2021 n. __________

emesso dall’UE di Lugano (Acconti dedotti -7'122.32)”.

Fatti

B. Con

un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso pochi giorni dopo il primo,

ossia il 15 novembre 2021, dal medesimo Ufficio d’esecuzione, lo Stato del

Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di un altro credito di fr. 6'574.10,

indicando quale causa l’“Imposta

cantonale (IC) 2014 come da ACB del 18.10.2021 n. __________ emesso dall’UE di

Lugano (Acconti dedotti -5'429.45)”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con due istanze

distinte del 27 gennaio 2022 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine

impartitogli, il convenuto si è opposto a entrambe le istanze con osservazioni

scritte del 10 febbraio 2022.

D. Statuendo con decisioni separate dell’11 luglio 2022, il Pretore ha parzialmente

accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal

convenuto limitatamente a fr. 7'439.85 (anziché fr. 8'622.05) nella

prima causa e a fr. 5'609.70 (in luogo di fr. 6'574.10) nella seconda, ponendo a suo carico le spese proces­suali

di fr. 100.– per ciascuna causa senz’assegnare indennità.

E. Contro

le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 3 agosto 2022 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze, protestate

le spese. Invitata a presentare eventuali osservazioni ai reclami, controparte

è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Stante la loro analogia, le due

cause sono state congiunte con disposizione ordinatoria dell’8 agosto 2022 e per

economia di procedura viene emanata una sentenza unica (art. 125

lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica delle decisioni sono avvenute in concreto allo Stato del Canton Ticino

l’una il 12 luglio 2022 (__________) e l’altra il giorno successivo (__________),

il termine d’impugnazione è scaduto per la prima venerdì 22 luglio 2022 e per

la seconda il giorno dopo, ossia entrambe durante le ferie estive (dal 15 al 31

luglio: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato

prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63.

LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4

agosto. Presentati il giorno prima (data del timbro postale), i reclami sono

dunque tempestivi.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nelle

sentenze impugnate, il Pretore ha rilevato che le decisioni di tassazione prodotte

dall’istante, debitamente passate in giudicato, costituiscono indubbiamente un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta cantonale

2014.

(di fr. 10'908.15) e l’imposta

cantonale 2015 (di fr. 14'411.20). Contrariamente a quan­to preteso

dal procedente, egli ha ricordato che l’attestato di carenza di beni (ACB) vale

titolo esecutivo unicamente per le spese menzionate nell’atto e stabilite dall’Ufficio

d’esecuzione, e non anche per il credito fiscale ivi contenuto. Non ha quindi esteso

il rigetto all’intero credito posto in esecuzione, comprensivo degli interessi,

poiché l’istante non ha prodotto la documentazione necessaria a determinare

come quest’ultimi sono stati calcolati. On-de l’accoglimento parziale delle

istanze, limitatamente agli importi ottenuti deducendo dal capitale stabilito

nelle decisioni di tassa-zione gli acconti già effettuati da CO 1 per ognuna di

esse, cui si aggiungono le spese esecutive.

4.

Nei

reclami lo Stato del Canton Ticino ritiene che la decisione del Pretore di non estendere

il rigetto all’intero credito posto in esecuzione urti contro l’art. 85 cpv. 1

CO, il quale prevede l’imputazione di un pagamento parziale dapprima sugli

accessori del credito principale – ossia sulle spese e sugli interessi – e poi

sul capitale. Sostiene che gli acconti di fr. 5'429.45 e fr. 7'122.32

nel frattempo versati dall’escusso andavano quindi imputati anzitutto sugli

interessi e per la parte rimanente sul capitale. A mente dell’ente escutente,

pertanto, gli interessi sono stati estinti tramite i pagamenti già effettuati

dall’escusso, mentre i crediti posti in esecuzione so­no riferiti agli importi

residui del capitale (ossia le tasse del 2014 e del 2015 dovute).

5.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190

consid. 5.2.1).

5.1

Secondo l’art. 85

cpv. 1 CO, salvo convenzioni contrarie, il

debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo una volta estinti

eventuali interessi e spese, ciò che vale anche nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2021.106/ 107

del 22 marzo 2022, consid. 10.3, con rinvio alla 14.2017.96 del 29 settembre

2017, consid. 5.3/a-b; 14.2017.198 del 28

marzo 2018, consid. 5.3/a-b; Leu in: Basler Kommentar, Obligationen­recht I, 7a ed. 2019, n. 3 e 4 ad art. 85 CO), fatto

salvo un eventuale accordo contrario delle parti, che

incombe all’escusso allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF

(art. 85 cpv. 1 CO per analogia; sentenza della CEF 14.2018.44 del 14 agosto

2018, consid. 6).

5.2

Nella

fattispecie, in prima sede l’escusso si è limitato a esporre la sua difficile

situazione finanziaria manifestando la volontà di saldare i debiti ancora

esistenti, senza esprimersi in merito a quanto da lui già versato all’istante,

mentre davanti a questa Camera è rimasto silente.

5.2.1

Orbene, in assenza di un accordo contrario delle

parti e di una contestazione dell’escusso circa l’imputazione effettuata dall’ente

escutente in merito all’imposta cantonale 2014, gli acconti di fr. 5'429.45

e di fr. 7'122.30 da lui già versati dovevano anzitutto andare a coprire

gl’interessi maturati sino alla data dell’emissione del primo ACB, ossia fino

al 20 aprile 2020 (doc. C), così come eventuali spese di esecuzione e di

diffida – i quali si sono così estinti (per fr. 969.40, pari alla

differenza tra l’importo del primo ACB di fr. 11'877.55 [doc. C] e quello

dell’imposta di fr. 10'908.15 [doc. B]) – e solo per la rimanenza il

capitale. Ne segue che il reclamante sostiene a ragione che l’importo posto in

esecuzione, di fr. 6'574.10 (doc. A), pari alla somma del secondo ACB

(doc. C) più il ricavo di fr. 5'429.45 e meno le spese della seconda

esecuzione, è un residuo d’imposta,

per il quale la decisione di tassazione

del 10 agosto 2017 (doc. B) costituisce un valido titolo di rigetto (sentenza

della CEF 14.2018.198-200 del 3 maggio 2019 consid. 5.2/a).

5.2.2

Il medesimo discorso vale per l’imposta cantonale

del 2015. Gl’in­teressi maturati sino alla data dell’emissione del primo ACB,

ossia fino al 20 aprile 2020 (doc. C), così come eventuali spese di esecuzione

e di diffida (per fr. 1'187.20, pari alla differenza tra l’im­porto del

primo ACB di fr. 15'598.40 [doc. C] e quello dell’imposta di fr. 14'411.20

[doc. B]) – sono stati estinti con il versamento del ricavo della seconda

esecuzione, di fr. 7'122.30, sicché l’importo posto in esecuzione, di fr. 8'622.05

(doc. A), pari alla somma del secondo ACB (doc. C) più il ricavo e meno le

spese della seconda esecuzione, è un

residuo d’imposta, per il quale la decisione di tassazione del 10 agosto 2017 (doc. B) costituisce un valido titolo di

rigetto.

6.

In

definitiva, entrambi i reclami meritano accoglimento sicché le decisioni

impugnate vanno modificate nel senso che le opposizioni interposte ai precetti

esecutivi sono rigettate in via definitiva per gli importi posti in esecuzione.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamante non avendo motivato la sua domanda al

riguardo in prima sede, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 95 cpv. 3

lett. c CPC, mentre in seconda sede ha postulato solo l’addossamento delle

spese alla controparte. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti

nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015. 50 del 17 luglio 2015 consid. 6). Il dispositivo sulle spese di prima

sede può invece rimanere immutato.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, nella prima causa

(14.2022.95) di fr. 964.40 (fr. 6'574.10 ./. 5'609.70) e nella seconda (14.2022.96) di fr. 1'182.20 (fr. 8'622.05 ./.7'439.85), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa 14.2022.95 (__________)

è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è

così riformato:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva”.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di CO 1.

2. Il reclamo nella causa 14.2022.96 (__________)

è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è

così riformato:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva”.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).