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Decisione

14.2022.98

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

28 settembre 2022Italiano9 min

con decisione 3 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

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Incarto n.

14.2022.98

Lugano

28 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.477 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 20 giugno

2022 dalla

CO 1

(rappresentata dal __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 agosto 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 3 agosto 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 20

giugno 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud di decretare il fallimento sen­za preventiva esecuzione della RE

1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei

suoi confronti per crediti di complessivi fr. 7'463.70 oltre a spese e

interessi.

B. All’udienza

di discussione del 3 agosto 2022 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione 3 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato tutte le pretese dell’istante. Il

10 agosto 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Entro il termine impartitole, la CO 1 non ha presentato

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174

cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto

alla RE 1 il 4 agosto 2022, il termine d’impugna­zione è scaduto

domenica 14 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 16 agosto,

poiché il 15 era festivo (Assunzione di Maria o Ferragosto, art. 1 della legge

ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL

843.200]), art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’8

agosto 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo, come lo è pure il complemento del 16 agosto 2022.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i

posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,

consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso una ricevuta

rilasciata dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione il 4 agosto 2022 relativa

al pagamento di fr. 7'776.65 a saldo di un attestato di carenza beni e

delle ultime esecuzioni dell’istante ancora in corso. Nell’istanza, la CO 1

aveva chiesto il pagamento di fr. 7'463.70 che comprendeva anche i premi

provvisori per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (v. doc. C accluso

all’istan­­za). Non risulta nell’incarto la prova del pagamento di tali premi,

ma dal fatto che la CO 1, dopo aver informato l’Ufficio d’esecu­zione del

pagamento dei tre suoi crediti (doc. C annesso al reclamo), non ha ritenuto

necessario presentare osservazioni al reclamo nel termine impartitole, si può

dedurre che i premi provvisori sono stati saldati o che l’istante via abbia

rinunciato. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF può di conseguenza

ritenersi adempiuto.

2.2

Essendo

il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler Kom­mentar, SchKG

II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, la reclamante ha prodotto le ricevute di pagamento di otto

esecuzioni (per importi invero modesti) rilasciate dall’Ufficio sempre il 4

agosto 2022. Con il complemento al recla­mo, essa ha inoltre comunicato la

prova dell’estinzione di due ulteriori esecuzioni (n. __________ e __________)

pervenute allo stadio del pignoramento e della conclusione di un accordo di

rateazione relativo all’esecuzione (n. __________) sfociata in una comminatoria

di fallimento. Al momento della concessione dell’effetto sospensi­vo, le altre dieci

esecuzioni in corso contro la reclamante (per me­no di fr. 18'000.–

complessivi) erano ancora allo stadio preliminare e a suo carico non vi erano

attestati di carenza di beni.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 3 agosto 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla RE 1, è posta a suo carico.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).