14.2022.98
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
28 settembre 2022Italiano9 min
con decisione 3 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
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Incarto n.
14.2022.98
Lugano
28 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.477 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 20 giugno
2022 dalla
CO 1
(rappresentata dal __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 agosto 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 3 agosto 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 20
giugno 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE
1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei
suoi confronti per crediti di complessivi fr. 7'463.70 oltre a spese e
interessi.
B. All’udienza
di discussione del 3 agosto 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 3 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le pretese dell’istante. Il
10 agosto 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Entro il termine impartitole, la CO 1 non ha presentato
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174
cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto
alla RE 1 il 4 agosto 2022, il termine d’impugnazione è scaduto
domenica 14 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 16 agosto,
poiché il 15 era festivo (Assunzione di Maria o Ferragosto, art. 1 della legge
ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL
843.200]), art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’8
agosto 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo, come lo è pure il complemento del 16 agosto 2022.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso una ricevuta
rilasciata dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione il 4 agosto 2022 relativa
al pagamento di fr. 7'776.65 a saldo di un attestato di carenza beni e
delle ultime esecuzioni dell’istante ancora in corso. Nell’istanza, la CO 1
aveva chiesto il pagamento di fr. 7'463.70 che comprendeva anche i premi
provvisori per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (v. doc. C accluso
all’istanza). Non risulta nell’incarto la prova del pagamento di tali premi,
ma dal fatto che la CO 1, dopo aver informato l’Ufficio d’esecuzione del
pagamento dei tre suoi crediti (doc. C annesso al reclamo), non ha ritenuto
necessario presentare osservazioni al reclamo nel termine impartitole, si può
dedurre che i premi provvisori sono stati saldati o che l’istante via abbia
rinunciato. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF può di conseguenza
ritenersi adempiuto.
2.2
Essendo
il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG
II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la reclamante ha prodotto le ricevute di pagamento di otto
esecuzioni (per importi invero modesti) rilasciate dall’Ufficio sempre il 4
agosto 2022. Con il complemento al reclamo, essa ha inoltre comunicato la
prova dell’estinzione di due ulteriori esecuzioni (n. __________ e __________)
pervenute allo stadio del pignoramento e della conclusione di un accordo di
rateazione relativo all’esecuzione (n. __________) sfociata in una comminatoria
di fallimento. Al momento della concessione dell’effetto sospensivo, le altre dieci
esecuzioni in corso contro la reclamante (per meno di fr. 18'000.–
complessivi) erano ancora allo stadio preliminare e a suo carico non vi erano
attestati di carenza di beni.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 3 agosto 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla RE 1, è posta a suo carico.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).