Lexipedia

Decisione

14.2022.99

Rigetto definitivo dell’opposizione. Nullità della sentenza invocata come titolo di rigetto. Rinuncia parziale al credito per atti concludenti (accettazione di pagamenti di terzi)

3 febbraio 2023Italiano17 min

infatti rilevato che i vizi invocati, quand’anche fossero per avventura avverati,

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2022.99

Lugano

3 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.471 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza 12 aprile 2022 da

CO 1

(patrocinata dall’ PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1 )

giudicando sul reclamo dell’8 agosto 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 20 luglio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nel novembre 1988 gli azionisti della RE 1 hanno firmato un “patto

tra azionisti” che prevedeva al punto 2 quanto segue: “In caso di morte di uno dei direttori verranno

corrisposte dalla RE 1 delle indennità alla vedova ed ai figli minorenni. La

pensione di vedovanza è fissata al 40% dello stipendio, rispettivamente del

reddito derivante dalle prestazioni sociali e dalla cassa pensione in vigore al

momento della morte”. PI 1, che lavorava in posizione

dirigenziale presso la RE 1, è deceduto il 29 maggio 2005. Sua moglie, CO 1, ha

promosso il 30 otto-bre 2009 presso la Pretura del Distretto di Bellinzona una

causa per riscuotere l’indennità di vedovanza prevista dal patto tra azionisti.

B. Con

sentenza del 16 dicembre 2010 (inc. OA.2009.224) il Pretore del distretto di

Bellinzona ha accertato in fr. 3'016.40 mensili il credito pensionistico

di CO 1, vita natural durante, nei confronti della RE 1 (dispositivo n. 1.1) e ha

condannato quest’ultima a pagarle fr. 153'836.40 per il periodo da agosto

2005 a settembre 2009 e fr. 3'016.40 mensili dall’ottobre 2009 (dispositivi

n. 1.2 e 1.3).

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 marzo 2022 dalla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 23'131.20

oltre agli interessi del 5% dal 31 ottobre 2021, indicando quale causa del

credito la “Rendita mensile

pensione di vedovanza, prevista dal patto tra azionisti del novembre 1988 della

RE 1, luglio 2021 – febbraio 2022”.

D. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 3 giugno 2022.

E. Statuendo con decisione del 20 luglio 2022, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 800.–

a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’8 agosto 2022 per ottenerne l’annul­­lamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Il 24 agosto 2022 il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 28 luglio 2022 durante le

ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il

termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le

ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2022, è

scaduto venerdì 12 agosto. Presentato già l’8 agosto 2022 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza pretorile

prodotta dall’istante, siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo. Ha d’altronde respin­to

l’eccezione di nullità del patto concluso tra gli azionisti – e di riflesso della

sentenza invocata come titolo di rigetto – sollevata dalla convenuta, secondo

la quale il patto andrebbe qualificato co­me un contratto di società semplice,

scioltasi con il decesso del primo dei soci firmatari e comunque al più tardi

alla morte di PI 1, il patto non potrebbe vincolarla, poiché la società ha una

personalità giuridica distinta da quella dei suoi azionisti, i pagamenti all’istante

rappresenterebbero una distribuzione dissimulata di utili, il punto 2 del patto

costituirebbe una disposizione per cau­sa di morte che non adempie la forma

prescritta dal Codice civile (testamento olografo o contratto successorio per

atto pubblico), il patto, sottoscritto nel 1988, restringerebbe eccessivamente

Fatti

i diritti della sua personalità ai sensi dell’art. 27 CC e configurerebbe un

fedecommesso di famiglia vietato dall’art. 335 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha

infatti rilevato che i vizi invocati, quand’anche fossero per avventura avverati,

non sono suscettibili di mettere in discussione l’essenza stessa della

decisione invocata come titolo, il giudice del rigetto non potendo sindacare

sul buon fondamento del titolo di rigetto invocato. Inoltre, egli ha

continuato, non sussistono ad ogni modo –

né sono stati evocati – errori gravi, palesi o in gra­do di ledere

gravemente la sicurezza giuridica idonei a privare il titolo di ogni efficacia.

Il

Pretore ha anche respinto l’argomento della convenuta secondo cui la sentenza

di merito non sarebbe condannatoria, ma di solo accertamento, come pure quello

di una riduzione del suo obbligo di pagamento, nella misura in cui l’istante ha

accettato da giugno 2005 che il versamento mensile di fr. 3'016.40 venisse

fatto per metà dalla R__________ SA, sicché il rigetto avrebbe potuto essere

accordato se del caso solo per la metà della pretesa posta in esecuzione. Egli ha infatti evidenziato che la

ripartizione dei pagamen­ti non modifica l’obbligo della convenuta nei

confronti dell’istante e, trattandosi di un credito pecuniario, è indifferente

da quale persona provenga il pagamento, specie perché il creditore non si può opporre

alla ripartizione proposta dal debitore (art. 68 CO). Onde l’accoglimento dell’istanza.

4. Nel

reclamo la RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata e, come già fatto

in prima sede, espone che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF

129 I 361) una sentenza è nulla se contiene un errore particolarmente grave, se

l’er­rore è chiaro o almeno facilmente riconoscibile e se la sicurezza

giuridica non verrebbe messa in pericolo da un tale accertamento (n. 22).

Secondo il Tribunale federale anche errori di merito e non solo errori formali

permettono di concludere per la nullità di una sentenza (n. 24); ciò che ha

come conseguenza che la stessa è inesistente, priva d’effetti giuridici e non

può costituire un titolo di rigetto dell’opposizione (n. 25). Essa afferma

quindi che i motivi per cui ritiene nullo il patto tra azionisti evocati in

prima sede ed esposti nella decisione impugnata (n. 29 – 40) costituiscano – a

maggior ragione se considerati cumulativamente – degli “errori particolarmente gravi, chiari o almeno facilmente

riconoscibili” e che la sicurezza giuridica non

verrebbe messa in pericolo da un accertamento della sua nullità. D’altronde,

evidenzia che se il Pretore fosse giunto a tale conclusione applicando

correttamente il diritto avrebbe “fatto un atto di

coraggio impossibile”

visto che avreb­be dovuto criticare la propria decisione

(n. 41 e 42).

4.1 In

ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147 III 178 consid. 4.2.1). Il

giudice deve in particolare verificare, d’ufficio, che la decisione invocata

quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 367 consid. 3.1; 129 I 363 consid.

2; Staehelin in: Basler Kommentar,

SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a

ed. 2022, n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori

alla decisione di merito, la nullità è

quindi un’obiezione e non un’eccezione ai sen­si dell’art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81;

equivoci: citata DTF 129 I 363 consid. 2;

sentenza della CEF 14.2016.287 del 23 febbraio 2017, RtiD 2017 II 886

seg. n. 48c consid. 7.1 e 7.4).

4.2 L’eccezione di

nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III

438 consid. 4; 130 III 128 consid. 2 con rinvii). Secondo

la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando so­no affette da un

vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile,

sempre che poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza

del diritto (DTF

129 I 363 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione

soprattutto l’incompetenza funzionale o

materiale dell’autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti che

ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per

conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF

137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91

del 9 gennaio 2021 consid. 6.4.1 e 14.2014. 194 del 22 ottobre 2014, consid.

6.2). I

vizi materiali conducono solo eccezionalmente alla nullità (DTF 138 II 503

consid. 3.1), ove il bene giuridico leso sia un valore particolarmente importante

(sentenza del Tribunale federale 5A_356/2009 del 4 agosto 2009 consid. 4.2), ciò

che può essere il caso quando la prestazione posta a carico del convenuto è

oggettivamente impossibile o ineseguibile (sentenza appena citata) oppure,

perlomeno nel campo amministrativo, se l’autorità agisce in assenza di ogni

base legale o in violazione di diritti fon-damentali inalienabili (Staehelin, op.

cit., n. 128e ad art. 80; Ab­bet,

op. cit., n. 132 ad art. 80).

4.3 Nella

fattispecie, la reclamante si limita a ribadire che i vizi da essa lamentati costituiscono – a maggior ragione se considerati cumulativamente – “errori particolarmente gravi, chiari o almeno

facilmen­te riconoscibili” e che

la sicurezza giuridica non verrebbe messa in pericolo se venisse accertata la

nullità della decisione del 2010, senza però spiegare

perché i vizi in questione sarebbero così gra­vi ed evidenti da giustificarne

la nullità secondo i criteri alquanto restrittivi posti dalla giurisprudenza. Essa

non allega in particolare la mancanza di ogni base legale o la violazione di

diritti fondamentali inalienabili. Insufficientemente motivata, la censura risulta inam­missibile.

4.3.1 I

vizi invocati non presentano comunque sia l’evidenza richiesta. Un patto che

Considerandi

prevede prestazioni in caso di morte di un contraente non può sciogliersi

quando la condizione pattuita si realizza. Non è neppure ovvio che il pagamento

delle prestazioni previdenziali stabilite nel patto azionario effettuato dalla

società a favore del defunto marito dell’istante per quasi un ventennio non

possa essere considerato come un’assunzione

tacita degli obblighi contem­plati nel patto. Ancora meno chiaro – poiché

la reclamante non lo spiega – è perché l’asserita assimilazione fiscale dei

versamenti all’istante a una distribuzione

dissimulata di utili configuri un motivo di nullità della decisione del 2010. È

poi per nulla evidente che un patto azionario possa essere qualificato come una

disposizio­ne a causa di morte, giacché la disponente (o perlomeno l’assuntrice)

è la società, ossia una persona giuridica. La reclamante non cita d’altronde la

giurisprudenza secondo cui un vincolo contrattuale concluso per oltre 15 a 20

anni sarebbe da ritenere eccessivo giusta l’art. 27 CC; non sussiste invero un

criterio generale valido per tutti i casi (ad es. Marchand in: Commentaire

romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 27 CC) e ad ogni modo il contratto

di rendita vitalizia è di principio ammesso (art. 516 CO). È pure dubbio

che il patto possa essere assimilato a un

fedecommesso di famiglia vietato dall’art. 335 cpv. 2 CC, siccome non

tende all’attribuzione di un bene o di un patrimonio in modo prefisso su più

generazioni di una stessa famiglia (v. Piotet

in:

Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 26 ad art. 335 CC). Infine, la

sentenza 14.2008.115 emessa il 17 marzo 2009 da questa Camera è senza rilievo

in questa procedura, poiché riguarda una precedente causa di rigetto

provvisorio (non definitivo).

4.3.2

Oltretutto,

l’atteggiamento della reclamante risulta abusivo. Essa non spiega infatti

perché non ha impugnato la sentenza del 2010 quand’anche, come afferma, l’inefficacia

del patto fosse già allora manifesta (ciò che aveva del resto allegato in quel

procedimento), né perché vi si è poi conformata per oltre dieci anni (dal dicembre

2010.

al giugno 2021).

4.3.3

Nella

limitata misura in cui è ricevibile, la censura di

nullità va di conseguenza respinta.

5.

In

via subordinata (n. 46-51), la reclamante ripete che la sentenza pretorile non

potrebbe ad ogni modo costituire un valido titolo di rigetto perché l’oggetto

della causa di merito è definito dai petita formulati all’epoca dall’attrice, il

cui principale era l’accertamento del suo

credito pensionistico. Ora – essa ricorda – una sentenza di accertamento non può costituire un titolo di

rigetto. Il Pretore avreb­be violato il suo diritto di essere sentita

non determinandosi sulla questione. Essa

rileva altresì che l’istante non ha neppure asserito, violando così il suo

onere di allegazione, che la sentenza pretorile rappresentasse una decisione

condannatoria. Non vi sarebbe pertanto identità tra “il contenuto del

dispositivo della decisione […] e la richiesta di pagamento dell’importo oggetto della

presente procedura”.

5.1

In

realtà, non solo il Pretore si è espresso sulla questione, ma ha anche rilevato

a ragione che la sentenza del 2010 era pure una sentenza condannatoria, come

risulta con ogni chiarezza dal dispositivo n. 1.2, sul quale poggia la

decisione impugnata. Al riguardo la reclamante non ha speso una parola.

Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.

5.2

L’istante

ha allegato che la decisione del 2010 costituisce un titolo di rigetto

definitivo e l’ha prodotta. Bastava sotto il profilo dell’art. 80 LEF. Sia come

sia, il Pretore doveva esaminare d’ufficio se la decisione era un valido titolo

(sopra consid. 4.1), in particolare se era condannatoria, ciò che ha fatto. L’identità

tra il credito posto in esecuzione e il credito accertato nel dispositivo n.

1.2

è poi pacifica. Non occorre pertanto perdere ulteriore tempo su questi

punti.

6.

In via ancor più subordinata (n. 52 – 56) la RE 1 ribadisce che da

giugno 2005 ha versato fr. 1'508.20 all’istante, mentre la parte rimanente

è stata pagata dalla R__________ SA. Ne deduce che un eventuale rigetto

definitivo avrebbe potuto essere conces­so unicamente nella misura della metà

dell’importo posto in esecuzione. La reclamante sostiene che con tale modo di

agire le parti hanno voluto infatti modificare il loro rapporto contrattuale,

ciò che la controparte ha accettato, non avendo sollevato contestazioni al

riguardo in prima sede (art. 150 cpv. 1 CPC). Il primo giudice ha quindi

ritenuto a torto che si trattasse semplicemente di un cambiamento di modalità

di adempimento dell’obbligo di pagamento.

6.1

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto.

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.

5, con rimandi).

6.2

Spettava

quindi alla reclamante dimostrare con documenti assolutamente

chiari e univoci che l’istante ha rinunciato alla metà del­la sua pretesa nei

suoi confronti. Non ci è riuscita. La pretesa rinuncia per atti concludenti non

è documentata. Non sta il paragone con l’ammissione, nella sentenza di merito,

dell’assunzione degli obblighi pattuiti dagli azionisti da parte della società,

perché essa non riguardava l’art. 81 LEF. La motivazione

del Pretore, secondo cui il pagamento di

parte della rendita effettuato da un terzo non modifica l’obbligo del

debitore nei confronti del creditore, appare a prima vista convincente e merita

quindi conferma, ricordato che l’esame del giudice del rigetto è sommario sia

in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo

potere d’apprezzamento (sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e della CEF

14.2022.67

del 12 ot­tobre 2022 consid. 4.2.2). Alla reclamante rimane semmai

la pos­sibilità di far accertare giudizialmente l’asserita rinuncia

parziale.

6.3

Non

è poi rilevante che la controparte non abbia contestato l’ar­gomentazione

giuridica della RE 1 in prima sede: soltanto le allegazioni di fatto

giuridicamente rilevanti sono reputate dimostrate

se non sono contestate (art. 150 cpv. 1 a contrario e 153 cpv. 2 CPC),

mentre le allegazioni giuridiche sono valutate d’ufficio dal giudice (art. 57

CPC) anche se non sono avversate (sentenza del­la CEF 14.2022.91 del 30

dicembre 2021 consid. 4.4). L’esito del reclamo è quindi segnato.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'131.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).