14.2022.99
Rigetto definitivo dell’opposizione. Nullità della sentenza invocata come titolo di rigetto. Rinuncia parziale al credito per atti concludenti (accettazione di pagamenti di terzi)
3 febbraio 2023Italiano17 min
infatti rilevato che i vizi invocati, quand’anche fossero per avventura avverati,
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2022.99
Lugano
3 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.471 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 12 aprile 2022 da
CO 1
(patrocinata dall’ PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1 )
giudicando sul reclamo dell’8 agosto 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 20 luglio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nel novembre 1988 gli azionisti della RE 1 hanno firmato un “patto
tra azionisti” che prevedeva al punto 2 quanto segue: “In caso di morte di uno dei direttori verranno
corrisposte dalla RE 1 delle indennità alla vedova ed ai figli minorenni. La
pensione di vedovanza è fissata al 40% dello stipendio, rispettivamente del
reddito derivante dalle prestazioni sociali e dalla cassa pensione in vigore al
momento della morte”. PI 1, che lavorava in posizione
dirigenziale presso la RE 1, è deceduto il 29 maggio 2005. Sua moglie, CO 1, ha
promosso il 30 otto-bre 2009 presso la Pretura del Distretto di Bellinzona una
causa per riscuotere l’indennità di vedovanza prevista dal patto tra azionisti.
B. Con
sentenza del 16 dicembre 2010 (inc. OA.2009.224) il Pretore del distretto di
Bellinzona ha accertato in fr. 3'016.40 mensili il credito pensionistico
di CO 1, vita natural durante, nei confronti della RE 1 (dispositivo n. 1.1) e ha
condannato quest’ultima a pagarle fr. 153'836.40 per il periodo da agosto
2005 a settembre 2009 e fr. 3'016.40 mensili dall’ottobre 2009 (dispositivi
n. 1.2 e 1.3).
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 marzo 2022 dalla sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 23'131.20
oltre agli interessi del 5% dal 31 ottobre 2021, indicando quale causa del
credito la “Rendita mensile
pensione di vedovanza, prevista dal patto tra azionisti del novembre 1988 della
RE 1, luglio 2021 – febbraio 2022”.
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 3 giugno 2022.
E. Statuendo con decisione del 20 luglio 2022, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 800.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’8 agosto 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Il 24 agosto 2022 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 28 luglio 2022 durante le
ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il
termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le
ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2022, è
scaduto venerdì 12 agosto. Presentato già l’8 agosto 2022 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza pretorile
prodotta dall’istante, siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo. Ha d’altronde respinto
l’eccezione di nullità del patto concluso tra gli azionisti – e di riflesso della
sentenza invocata come titolo di rigetto – sollevata dalla convenuta, secondo
la quale il patto andrebbe qualificato come un contratto di società semplice,
scioltasi con il decesso del primo dei soci firmatari e comunque al più tardi
alla morte di PI 1, il patto non potrebbe vincolarla, poiché la società ha una
personalità giuridica distinta da quella dei suoi azionisti, i pagamenti all’istante
rappresenterebbero una distribuzione dissimulata di utili, il punto 2 del patto
costituirebbe una disposizione per causa di morte che non adempie la forma
prescritta dal Codice civile (testamento olografo o contratto successorio per
atto pubblico), il patto, sottoscritto nel 1988, restringerebbe eccessivamente
Fatti
i diritti della sua personalità ai sensi dell’art. 27 CC e configurerebbe un
fedecommesso di famiglia vietato dall’art. 335 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha
infatti rilevato che i vizi invocati, quand’anche fossero per avventura avverati,
non sono suscettibili di mettere in discussione l’essenza stessa della
decisione invocata come titolo, il giudice del rigetto non potendo sindacare
sul buon fondamento del titolo di rigetto invocato. Inoltre, egli ha
continuato, non sussistono ad ogni modo –
né sono stati evocati – errori gravi, palesi o in grado di ledere
gravemente la sicurezza giuridica idonei a privare il titolo di ogni efficacia.
Il
Pretore ha anche respinto l’argomento della convenuta secondo cui la sentenza
di merito non sarebbe condannatoria, ma di solo accertamento, come pure quello
di una riduzione del suo obbligo di pagamento, nella misura in cui l’istante ha
accettato da giugno 2005 che il versamento mensile di fr. 3'016.40 venisse
fatto per metà dalla R__________ SA, sicché il rigetto avrebbe potuto essere
accordato se del caso solo per la metà della pretesa posta in esecuzione. Egli ha infatti evidenziato che la
ripartizione dei pagamenti non modifica l’obbligo della convenuta nei
confronti dell’istante e, trattandosi di un credito pecuniario, è indifferente
da quale persona provenga il pagamento, specie perché il creditore non si può opporre
alla ripartizione proposta dal debitore (art. 68 CO). Onde l’accoglimento dell’istanza.
4. Nel
reclamo la RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata e, come già fatto
in prima sede, espone che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
129 I 361) una sentenza è nulla se contiene un errore particolarmente grave, se
l’errore è chiaro o almeno facilmente riconoscibile e se la sicurezza
giuridica non verrebbe messa in pericolo da un tale accertamento (n. 22).
Secondo il Tribunale federale anche errori di merito e non solo errori formali
permettono di concludere per la nullità di una sentenza (n. 24); ciò che ha
come conseguenza che la stessa è inesistente, priva d’effetti giuridici e non
può costituire un titolo di rigetto dell’opposizione (n. 25). Essa afferma
quindi che i motivi per cui ritiene nullo il patto tra azionisti evocati in
prima sede ed esposti nella decisione impugnata (n. 29 – 40) costituiscano – a
maggior ragione se considerati cumulativamente – degli “errori particolarmente gravi, chiari o almeno facilmente
riconoscibili” e che la sicurezza giuridica non
verrebbe messa in pericolo da un accertamento della sua nullità. D’altronde,
evidenzia che se il Pretore fosse giunto a tale conclusione applicando
correttamente il diritto avrebbe “fatto un atto di
coraggio impossibile”
visto che avrebbe dovuto criticare la propria decisione
(n. 41 e 42).
4.1 In
ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147 III 178 consid. 4.2.1). Il
giudice deve in particolare verificare, d’ufficio, che la decisione invocata
quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 367 consid. 3.1; 129 I 363 consid.
2; Staehelin in: Basler Kommentar,
SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a
ed. 2022, n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori
alla decisione di merito, la nullità è
quindi un’obiezione e non un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81;
equivoci: citata DTF 129 I 363 consid. 2;
sentenza della CEF 14.2016.287 del 23 febbraio 2017, RtiD 2017 II 886
seg. n. 48c consid. 7.1 e 7.4).
4.2 L’eccezione di
nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III
438 consid. 4; 130 III 128 consid. 2 con rinvii). Secondo
la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un
vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile,
sempre che poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza
del diritto (DTF
129 I 363 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione
soprattutto l’incompetenza funzionale o
materiale dell’autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti che
ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per
conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF
137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91
del 9 gennaio 2021 consid. 6.4.1 e 14.2014. 194 del 22 ottobre 2014, consid.
6.2). I
vizi materiali conducono solo eccezionalmente alla nullità (DTF 138 II 503
consid. 3.1), ove il bene giuridico leso sia un valore particolarmente importante
(sentenza del Tribunale federale 5A_356/2009 del 4 agosto 2009 consid. 4.2), ciò
che può essere il caso quando la prestazione posta a carico del convenuto è
oggettivamente impossibile o ineseguibile (sentenza appena citata) oppure,
perlomeno nel campo amministrativo, se l’autorità agisce in assenza di ogni
base legale o in violazione di diritti fon-damentali inalienabili (Staehelin, op.
cit., n. 128e ad art. 80; Abbet,
op. cit., n. 132 ad art. 80).
4.3 Nella
fattispecie, la reclamante si limita a ribadire che i vizi da essa lamentati costituiscono – a maggior ragione se considerati cumulativamente – “errori particolarmente gravi, chiari o almeno
facilmente riconoscibili” e che
la sicurezza giuridica non verrebbe messa in pericolo se venisse accertata la
nullità della decisione del 2010, senza però spiegare
perché i vizi in questione sarebbero così gravi ed evidenti da giustificarne
la nullità secondo i criteri alquanto restrittivi posti dalla giurisprudenza. Essa
non allega in particolare la mancanza di ogni base legale o la violazione di
diritti fondamentali inalienabili. Insufficientemente motivata, la censura risulta inammissibile.
4.3.1 I
vizi invocati non presentano comunque sia l’evidenza richiesta. Un patto che
Considerandi
prevede prestazioni in caso di morte di un contraente non può sciogliersi
quando la condizione pattuita si realizza. Non è neppure ovvio che il pagamento
delle prestazioni previdenziali stabilite nel patto azionario effettuato dalla
società a favore del defunto marito dell’istante per quasi un ventennio non
possa essere considerato come un’assunzione
tacita degli obblighi contemplati nel patto. Ancora meno chiaro – poiché
la reclamante non lo spiega – è perché l’asserita assimilazione fiscale dei
versamenti all’istante a una distribuzione
dissimulata di utili configuri un motivo di nullità della decisione del 2010. È
poi per nulla evidente che un patto azionario possa essere qualificato come una
disposizione a causa di morte, giacché la disponente (o perlomeno l’assuntrice)
è la società, ossia una persona giuridica. La reclamante non cita d’altronde la
giurisprudenza secondo cui un vincolo contrattuale concluso per oltre 15 a 20
anni sarebbe da ritenere eccessivo giusta l’art. 27 CC; non sussiste invero un
criterio generale valido per tutti i casi (ad es. Marchand in: Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 27 CC) e ad ogni modo il contratto
di rendita vitalizia è di principio ammesso (art. 516 CO). È pure dubbio
che il patto possa essere assimilato a un
fedecommesso di famiglia vietato dall’art. 335 cpv. 2 CC, siccome non
tende all’attribuzione di un bene o di un patrimonio in modo prefisso su più
generazioni di una stessa famiglia (v. Piotet
in:
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 26 ad art. 335 CC). Infine, la
sentenza 14.2008.115 emessa il 17 marzo 2009 da questa Camera è senza rilievo
in questa procedura, poiché riguarda una precedente causa di rigetto
provvisorio (non definitivo).
4.3.2
Oltretutto,
l’atteggiamento della reclamante risulta abusivo. Essa non spiega infatti
perché non ha impugnato la sentenza del 2010 quand’anche, come afferma, l’inefficacia
del patto fosse già allora manifesta (ciò che aveva del resto allegato in quel
procedimento), né perché vi si è poi conformata per oltre dieci anni (dal dicembre
2010.
al giugno 2021).
4.3.3
Nella
limitata misura in cui è ricevibile, la censura di
nullità va di conseguenza respinta.
5.
In
via subordinata (n. 46-51), la reclamante ripete che la sentenza pretorile non
potrebbe ad ogni modo costituire un valido titolo di rigetto perché l’oggetto
della causa di merito è definito dai petita formulati all’epoca dall’attrice, il
cui principale era l’accertamento del suo
credito pensionistico. Ora – essa ricorda – una sentenza di accertamento non può costituire un titolo di
rigetto. Il Pretore avrebbe violato il suo diritto di essere sentita
non determinandosi sulla questione. Essa
rileva altresì che l’istante non ha neppure asserito, violando così il suo
onere di allegazione, che la sentenza pretorile rappresentasse una decisione
condannatoria. Non vi sarebbe pertanto identità tra “il contenuto del
dispositivo della decisione […] e la richiesta di pagamento dell’importo oggetto della
presente procedura”.
5.1
In
realtà, non solo il Pretore si è espresso sulla questione, ma ha anche rilevato
a ragione che la sentenza del 2010 era pure una sentenza condannatoria, come
risulta con ogni chiarezza dal dispositivo n. 1.2, sul quale poggia la
decisione impugnata. Al riguardo la reclamante non ha speso una parola.
Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.
5.2
L’istante
ha allegato che la decisione del 2010 costituisce un titolo di rigetto
definitivo e l’ha prodotta. Bastava sotto il profilo dell’art. 80 LEF. Sia come
sia, il Pretore doveva esaminare d’ufficio se la decisione era un valido titolo
(sopra consid. 4.1), in particolare se era condannatoria, ciò che ha fatto. L’identità
tra il credito posto in esecuzione e il credito accertato nel dispositivo n.
1.2
è poi pacifica. Non occorre pertanto perdere ulteriore tempo su questi
punti.
6.
In via ancor più subordinata (n. 52 – 56) la RE 1 ribadisce che da
giugno 2005 ha versato fr. 1'508.20 all’istante, mentre la parte rimanente
è stata pagata dalla R__________ SA. Ne deduce che un eventuale rigetto
definitivo avrebbe potuto essere concesso unicamente nella misura della metà
dell’importo posto in esecuzione. La reclamante sostiene che con tale modo di
agire le parti hanno voluto infatti modificare il loro rapporto contrattuale,
ciò che la controparte ha accettato, non avendo sollevato contestazioni al
riguardo in prima sede (art. 150 cpv. 1 CPC). Il primo giudice ha quindi
ritenuto a torto che si trattasse semplicemente di un cambiamento di modalità
di adempimento dell’obbligo di pagamento.
6.1
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto.
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.
5, con rimandi).
6.2
Spettava
quindi alla reclamante dimostrare con documenti assolutamente
chiari e univoci che l’istante ha rinunciato alla metà della sua pretesa nei
suoi confronti. Non ci è riuscita. La pretesa rinuncia per atti concludenti non
è documentata. Non sta il paragone con l’ammissione, nella sentenza di merito,
dell’assunzione degli obblighi pattuiti dagli azionisti da parte della società,
perché essa non riguardava l’art. 81 LEF. La motivazione
del Pretore, secondo cui il pagamento di
parte della rendita effettuato da un terzo non modifica l’obbligo del
debitore nei confronti del creditore, appare a prima vista convincente e merita
quindi conferma, ricordato che l’esame del giudice del rigetto è sommario sia
in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo
potere d’apprezzamento (sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e della CEF
14.2022.67
del 12 ottobre 2022 consid. 4.2.2). Alla reclamante rimane semmai
la possibilità di far accertare giudizialmente l’asserita rinuncia
parziale.
6.3
Non
è poi rilevante che la controparte non abbia contestato l’argomentazione
giuridica della RE 1 in prima sede: soltanto le allegazioni di fatto
giuridicamente rilevanti sono reputate dimostrate
se non sono contestate (art. 150 cpv. 1 a contrario e 153 cpv. 2 CPC),
mentre le allegazioni giuridiche sono valutate d’ufficio dal giudice (art. 57
CPC) anche se non sono avversate (sentenza della CEF 14.2022.91 del 30
dicembre 2021 consid. 4.4). L’esito del reclamo è quindi segnato.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'131.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).