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Decisione

14.2023.1

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo integralmente fondato su un fatto e una prova nuovi

19 maggio 2023Italiano5 min

di cui non si possono tenere conto in questa sede, il reclamo si avvera

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.1

Lugano

19 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.400 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 7 novembre 2022

dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2022 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE

1 per l’in­casso di fr. 764.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 18

settembre 2021 (indicando qua­le causa del credito: “Ipoteca legale (art. 252 LT) – Imposta cantonale (IC)

2007”) e fr. 103.50 (per “Interessi aggiornati sino al 17.09.2021”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7

novembre 2022 lo Stato del Cantone Ti-cino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;

che

entro il termine impartitogli RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;

che

statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice

di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.–

senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 2 gennaio 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­po­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 2 gennaio 2023 (data del timbro postale) contro la decisione

notificata a RE 1 28 dicembre 2022 durante le ferie esecutive natalizie, il

reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nel reclamo RE 1 chiede che la decisione venga annullata facendo valere di aver

estinto il debito;

ch’egli

si riferisce al proposito allo scambio di e-mail avuto con l’Ufficio esazioni e

condoni nel febbraio 2022 allegato al reclamo, da cui risulta che il Cantone ha

incassato fr. 81'200.– dalla vendita di un suo immobile sito a __________;

che

non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede l’allegazione

dell’avvenuto pagamento è nuova e quindi inammissibile;

che

pure è nuova, e pertanto irricevibile, la documentazione prodotta da RE 1

relativa allo scambio di e-mail avvenuto con l’Ufficio esazione e condoni,

peraltro posteriore all’emanazio­ne della decisione impugnata;

che fondato integralmente su un’allegazione e una prova irricevibili,

Fatti

di cui non si possono tenere conto in questa sede, il reclamo si avvera

insufficientemente motivato e dunque a sua volta inammissibile;

che

ad ogni modo l’incasso di fr. 81'200.– a seguito della vendita di un

immobile del debitore non dimostra che il debito oggetto del­l’esecuzione è

stato estinto;

che

l’imputazione della somma in questione non è infatti precisata e il reclamante

Considerandi

non si è espresso al riguardo;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 867.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).