14.2023.1
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo integralmente fondato su un fatto e una prova nuovi
19 maggio 2023Italiano5 min
di cui non si possono tenere conto in questa sede, il reclamo si avvera
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.1
Lugano
19 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.400 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 7 novembre 2022
dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2022 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 764.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 18
settembre 2021 (indicando quale causa del credito: “Ipoteca legale (art. 252 LT) – Imposta cantonale (IC)
2007”) e fr. 103.50 (per “Interessi aggiornati sino al 17.09.2021”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7
novembre 2022 lo Stato del Cantone Ti-cino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;
che
entro il termine impartitogli RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;
che
statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice
di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.–
senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 2 gennaio 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 2 gennaio 2023 (data del timbro postale) contro la decisione
notificata a RE 1 28 dicembre 2022 durante le ferie esecutive natalizie, il
reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel reclamo RE 1 chiede che la decisione venga annullata facendo valere di aver
estinto il debito;
ch’egli
si riferisce al proposito allo scambio di e-mail avuto con l’Ufficio esazioni e
condoni nel febbraio 2022 allegato al reclamo, da cui risulta che il Cantone ha
incassato fr. 81'200.– dalla vendita di un suo immobile sito a __________;
che
non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede l’allegazione
dell’avvenuto pagamento è nuova e quindi inammissibile;
che
pure è nuova, e pertanto irricevibile, la documentazione prodotta da RE 1
relativa allo scambio di e-mail avvenuto con l’Ufficio esazione e condoni,
peraltro posteriore all’emanazione della decisione impugnata;
che fondato integralmente su un’allegazione e una prova irricevibili,
Fatti
di cui non si possono tenere conto in questa sede, il reclamo si avvera
insufficientemente motivato e dunque a sua volta inammissibile;
che
ad ogni modo l’incasso di fr. 81'200.– a seguito della vendita di un
immobile del debitore non dimostra che il debito oggetto dell’esecuzione è
stato estinto;
che
l’imputazione della somma in questione non è infatti precisata e il reclamante
Considerandi
non si è espresso al riguardo;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 867.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).