Lexipedia

Decisione

14.2023.102

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento (parziale) eccepito solo con il reclamo. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un fatto e un documento nuovo

8 gennaio 2024Italiano6 min

ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Cir­colo di Capriasca (limitatamente a un residuo d’imposta

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.102

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.86 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 23 agosto

2023 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 27 settembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° giugno 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 500.– oltre agl’interessi del 4% dal 20

maggio 2023 (indicando quale causa del credito: “Imposta federale diretta 2016 + interessi 3.0% dal

Fatti

01.04.2017 risp dal 31.05.2021, Imposta federale diretta 2016 (Acconti dedotti

-2765.00)”) e fr. 136.60 (per “Interessi aggiornati sino al 19.05.2023”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23

agosto 2023 la Confederazione Svizze-ra ne

ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Cir­colo di Capriasca (limitatamente a un residuo d’imposta

di fr. 179.65, oltre agl’interessi di mora dal 1° agosto 2023 e

interessi fino al 31 luglio 2023 di fr. 139.95);

che

entro il termine assegnatogli il convenuto non ha presentato osservazioni;

che

statuendo con decisione del 27 settembre 2023, il Giudice

di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 5 ottobre 2023 per ottenerne l’annullamento senza prelievo di tasse di giustizia o

spese;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

il reclamo presentato il 5 ottobre 2023 (data del timbro

postale) contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 settembre 2023 è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321

cpv. 2 CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

Considerandi

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale

4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi val­gono

anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione

di tassazione per l’imposta federale diretta 2016 costituisce un valido titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione, on­de l’accoglimento dell’istanza;

che

nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazio­ne della

decisione impugnata, ma afferma di aver pagato all’Ufficio d’esecuzione fr. 179.65

il 30 agosto 2023, producendo il giustificativo di pagamento, sicché chiede di

annullare la decisione e di non prelevare spese processuali;

che

non avendo il convenuto presentato osservazioni in prima se­de, l’allegazione del pagamento e il relativo giustificativo

sono nuo­vi e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini

del giudizio odierno (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il reclamo si avvera dunque integralmente

irricevibile;

che

ad ogni modo le eccezioni giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, in casu l’estinzione del

debito, devono essere sollevate immediatamente e quindi già in prima sede

(sentenze della CEF 14.2022.117/118 del 6 marzo 2023 consid. consid. 7.1,

14.2018.189

del 4 aprile 2019 pag. 3);

che

il pagamento di fr. 179.65 non è del resto sufficiente a estinguere l’intero

debito, che comprende anche gli interessi di mora e le spese;

che

dal registro delle esecuzioni risulta invero che il reclamante ha effettuato un

secondo pagamento di fr. 526.20 l’8 settembre 2023, ma il totale degli

acconti (di fr. 705.85) è inferiore di fr. 95.– all’intero scoperto,

composto del credito di fr. 636.60 (indicato nel precetto esecutivo), degl’interessi

correnti di fr. 5.95, delle spese d’esecuzione di fr. 68.30 e

delle spese di rigetto di fr. 90.– (al 10 ottobre 2023);

che

per evitare la continuazione dell’esecuzione RE 1 deve pagarne il saldo all’Ufficio

d’esecuzione (art. 12 LEF);

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili il reclamo non essen­do stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 179.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).