14.2023.102
Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento (parziale) eccepito solo con il reclamo. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un fatto e un documento nuovo
8 gennaio 2024Italiano6 min
ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca (limitatamente a un residuo d’imposta
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.102
Lugano
8 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.86 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 23 agosto
2023 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 settembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° giugno 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 500.– oltre agl’interessi del 4% dal 20
maggio 2023 (indicando quale causa del credito: “Imposta federale diretta 2016 + interessi 3.0% dal
Fatti
01.04.2017 risp dal 31.05.2021, Imposta federale diretta 2016 (Acconti dedotti
-2765.00)”) e fr. 136.60 (per “Interessi aggiornati sino al 19.05.2023”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23
agosto 2023 la Confederazione Svizze-ra ne
ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca (limitatamente a un residuo d’imposta
di fr. 179.65, oltre agl’interessi di mora dal 1° agosto 2023 e
interessi fino al 31 luglio 2023 di fr. 139.95);
che
entro il termine assegnatogli il convenuto non ha presentato osservazioni;
che
statuendo con decisione del 27 settembre 2023, il Giudice
di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 5 ottobre 2023 per ottenerne l’annullamento senza prelievo di tasse di giustizia o
spese;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
il reclamo presentato il 5 ottobre 2023 (data del timbro
postale) contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 settembre 2023 è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321
cpv. 2 CPC);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
Considerandi
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale
4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono
anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione
di tassazione per l’imposta federale diretta 2016 costituisce un valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione, onde l’accoglimento dell’istanza;
che
nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della
decisione impugnata, ma afferma di aver pagato all’Ufficio d’esecuzione fr. 179.65
il 30 agosto 2023, producendo il giustificativo di pagamento, sicché chiede di
annullare la decisione e di non prelevare spese processuali;
che
non avendo il convenuto presentato osservazioni in prima sede, l’allegazione del pagamento e il relativo giustificativo
sono nuovi e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini
del giudizio odierno (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo si avvera dunque integralmente
irricevibile;
che
ad ogni modo le eccezioni giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, in casu l’estinzione del
debito, devono essere sollevate immediatamente e quindi già in prima sede
(sentenze della CEF 14.2022.117/118 del 6 marzo 2023 consid. consid. 7.1,
14.2018.189
del 4 aprile 2019 pag. 3);
che
il pagamento di fr. 179.65 non è del resto sufficiente a estinguere l’intero
debito, che comprende anche gli interessi di mora e le spese;
che
dal registro delle esecuzioni risulta invero che il reclamante ha effettuato un
secondo pagamento di fr. 526.20 l’8 settembre 2023, ma il totale degli
acconti (di fr. 705.85) è inferiore di fr. 95.– all’intero scoperto,
composto del credito di fr. 636.60 (indicato nel precetto esecutivo), degl’interessi
correnti di fr. 5.95, delle spese d’esecuzione di fr. 68.30 e
delle spese di rigetto di fr. 90.– (al 10 ottobre 2023);
che
per evitare la continuazione dell’esecuzione RE 1 deve pagarne il saldo all’Ufficio
d’esecuzione (art. 12 LEF);
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 179.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).